Il termine AMMINISTRAZIONE è ambivalente designa, ad un tempo, lapparato amministrativo e lattività che lapparato stesso svolge si parla dunque di AMMINISTRAZIONE IN SENSO SOGGETTIVO e di AMMINISTRAZIONE IN SENSO OGGETTIVO
La nozione di pubblica amministrazione Mancanza di una nozione normativa univoca di pubblica amministrazione IN SENSO SOGGETTIVO nel diritto (sia nazionale, sia comunitario)
Le norme contengono definizioni funzionali di pubblica amministrazione: nozioni che variano in relazione agli SCOPI che le norme stesse si prefiggono.
Art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Art. 22, co. 1, legge 241/90 Per pubblica amministrazione si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
Art. 3, c. 25, del d.lgs. n. 163/2006 "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
Organismo di diritto pubblico e' qualsiasi organismo, anche in forma societaria dotato di personalità giuridica istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; finanziato, controllato o influenzato in prevalenza dallo Stato o da altri enti pubblici
Non conta la formale qualificazione di un ente quale persona giuridica pubblica o privata Contano invece gli indici sostanziali Con la conseguenza che organismi privati e spa si considerano ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO e dunque PA aggiudicatrici, ove ricorrano le predette condizioni
Nozione di pubblica amministrazione ampia perché lo scopo delle norme che la regolano è di consentire la circolazione delle imprese in Europa e, quindi, di sottoporre il maggior numero di soggetti sotto comando pubblico alle procedure di bando e di esame comparativo delle offerte