Presidente della Repubblica

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Advertisements

Sezione II – La formazione delle leggi
Prof. Bertolami Salvatore
La funzione legislativa del Parlamento
IL QUIRINALE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA
ITALIA REPUBBLICA PARLAMENTARE il ruolo più importante non è assegnato al presidente della repubblica ma al PARLAMENTO BICAMERALE Funzione legislativa.
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica
IL GOVERNO DELLO STATO.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica elezione e funzioni
Il Presidente della Repubblica
ORGANI COSTITUZIONALI
Le forme di governo Un primo test: Quali le definizioni possibili?
Gli organi costituzionali della Repubblica italiana
Presidente della Repubblica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica
LE FUNZIONI E LE LEGGI DEL GOVERNO
L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO
Appunti sulla formazione del Governo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica approfondimenti
Diritto pubblico (2013/2014) Prof. Davide Galliani.
La formazione del governo
Maggioranze (nelle elezioni)
ORGANI COSTITUZIONALI
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Art. 121 (1999) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative.
Art. 121 (1948) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative.
Il parlamento e la formazione delle leggi
PRESIDENTE DLLA REPUBBLICA
PARLAMENTO Lezione 8.
Associazione Codici Sicilia
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Il Presidente della Repubblica
PROVA TEST ARGOMENTI: Il Governo; Il procedimento amministrativo;
Gli organi dello Stato Il Parlamento italiano Le immunità parlamentari
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PARLAMENTO PARLAMENTO.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Approfondimento diritto
PRESIDENTE CAMERA DEPUTATI (630) GRUPPI PARLAMENTARI COMPOSIZIONE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
L’ordinamento della Repubblica
IL GOVERNO.
Diritto Stato, servizi, imprese.
L’ordinamento della Repubblica.
IL PARLAMENTO.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LA CORTE COSTITUZIONALE
- Il Parlamento è l’organo più importante dello Stato Repubblicano.
Nelle prossime diapositive sono inseriti riferimenti alle prospettive di riforma costituzionale, approvate in 3^ lettura dal Senato della Repubblica il.
Diritto pubblico L-Z Prof. Davide Galliani.
La Costituzione (struttura)
L’organizzazione costituzionale
LE RIFORME ISTITUZIONALI
Lo Stato e i suoi organi Democrazia e sovranità Il diritto di voto
L’Italia è una Repubblica Parlamentare situata nell’Europa meridionale con una popolazione di 60,9 milioni di abitanti e la sua capitale è Roma.
L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA COM’È FATTO LO STATO ITALIANO LA FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO: L’ITER DELLA LEGGE IL GOVERNO IL GOVERNO 1.Come nasce.
I L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Loris Poloni PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE DETTA «ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA» IL PARLAMENTO (55-82) IL PRESIDENTE.
Il Presidente della Repubblica Italiana, nel sistema politico italiano, è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unita nazionale, come stabilito.
Funzione giurisdizionale Applicazione in concreto di una norma giuridica astratta Principio di separazione dei poteri: «non vi è libertà quando il potere.
COSTITUZIONE ITALIANA
Le forme di governo Un primo test:
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (artt.13-54) Titolo I Rapporti civili (artt ) Sono qui specificate le fondamentali libertà civili e i limiti di esse.
Transcript della presentazione:

Presidente della Repubblica Ruolo proprio evoluzione tra le funzioni e gli organi costituzionali

Presidente della Repubblica   Il presidente della Repubblica (o capo dello Stato) è, al pari del Parlamento, un organo costituzionale. Tuttavia, mentre il Parlamento è un organo collegiale, il presidente della Repubblica è un organo monocratico.

Eletto… In base alla Costituzione (art. 84), può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino italiano (uomo o donna) che abbia compiuto i 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici (con esclusione dei discendenti di casa Savoia). Il sistema di scelta del presidente della Repubblica si basa sul principio dell’elezione indiretta. Il presidente, infatti, non viene eletto direttamente dal popolo — come accade nelle repubbliche chiamate «presidenziali” (ad esempio, Stati Uniti e Francia) — ma dal Parlamento.

L’art. 83 della Costituzione prevede che l’elezione del presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune abbia luogo a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’assemblea per le prime tre votazioni.

Dura in carica Il presidente della Repubblica dura in carica sette anni ed è sempre rieleggibile. L’obbligo dell’esercizio effettivo e personale delle funzioni esclude ogni possibilità di delegazione Se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro scadenza, per procedere alle elezioni occorre aspettare la costituzione delle nuove Camere e l’elezione avrà luogo entro 10 giorni dalla prima riunione. Nel frattempo, le funzioni sono esercitate dal presidente del Senato (presidente supplente).

l’irresponsabilità del capo dello Stato L’art. 90 della Costituzione sancisce l’irresponsabilità del capo dello Stato per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. In forza di questa irresponsabilità l’an. 89 della Costituzione stabilisce che nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal ministro proponente.

La responsabilità penale   Detto dei limiti con cui va intesa oggi la “irresponsabilità” del presidente della Repubblica, occorre osservare che la Costituzione prevede una sua responsabilità penale per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Nei casi in cui sia accusato dei reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione, il presidente della Repubblica è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed è giudicato dalla Corte costituzionale a composizione integrata.

Gli atti del presidente della Repubblica possono classificarsi in due gruppi: — atti presidenziali; — atti di partecipazione all’esercizio di altri poteri. Gli atti presidenziali sono: a) i messaggi presidenziali inviati alle Camere. I messaggi alle Camere sono uno strumento per segnalare gravi necessità comuni, o per richiamare esigenze avvertite nel Paese.  b) la nomina di cinque giudici della Corte costituzionale e di cinque senatori a vita;

un atto di grande importanza tra quelli presidenziali è la nomina del presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, dei membri del governo (ministri); o scioglimento anticipato delle Camere (e l’indizione di nuove elezioni per la creazione di Camere nuove).

Gli atti di partecipazione ad altri poteri sono così classificabili:   a) partecipazione all’esercizio della funzione legislativa: — convocazione straordinaria delle Camere (essa spetta, come s e vi­sto, anche ai presidenti delle due Camere e a un terzo dei suoi com­ponenti); — promulgazione delle leggi: in tal modo si accerta e si attesta la regolarità formale del procedimento legislativo; — autorizzazione, con proprio decreto (DPRJ, alla presentazione dei disegni di legge del governo; emanazione dei decreti legge e dei regolamenti; — indizione del referendum dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri;

b) partecipazione all’esercizio della funzione amministrativa: — nomina del governo e dei più importanti organi amministrativi dello Stato come i sottosegretari di Stato, i presidenti e i consiglieri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, i prefetti, gli ambasciatori, ecc~ — presidenza del Consiglio supremo di difesa; — conferimento di onorificenze della Repubblica; — accreditamento di rappresentanti diplomatici dell’Italia all’estero; — ricevimento dei rappresentanti dei Paesi esteri accreditati presso lo Stato italiano; — ratifica dei trattati internazionali. Questi, una volta conclusi, diventano vincolanti per gli Stati solo dopo la ratifica, atto con il quale lo Stato dichiara solennemente che intende osservare un certo trattato; — dichiarazione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento;

partecipazione all’esercizio della funzione giurisdizionale: c) — presidenza del Consiglio superiore della magistratura (organo che assicura l’autogoverno e l’indipendenza dei giudici); — concessione della grazia e commutazione delle pene.   La grazia è un provvedimento di clemenza che si rivolge a un singolo individuo (al contrario dell’amnistia e dell’indulto, non è, dunque, un atto di carattere generale) - Con la grazia si condona, in tutto o in parte, la pena a un con­dannato, pur continuando a essere considerato reato il fatto per cui la pena è stata irrogata.