Codice dei contratti pubblici Appalti di servizi dell’allegato IIB 27 aprile 2008 Alberto Mischi
Appalti pubblici la fornitura di prodotti la prestazione di servizi Gli “appalti pubblici” sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori la fornitura di prodotti la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. (art.3/6 D. Lgs. 163/2006)
Appalti pubblici di forniture Gli “appalti pubblici di forniture” sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. (art.3/9 D.Lgs. 163/2006)
Appalti pubblici di servizi Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II. (art.3/10 D.Lgs. 163/2006) Gli appalti di servizi dell’allegato II A sono soggetti alle disposizioni del codice. L’aggiudicazione degli appalti di servizi dell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dagli articoli 65, 68 e 225. (art.20 D.Lgs. 163/2006)
Servizi dell’allegato II A 1. Servizi di manutenzione e riparazione 2. Servizi di trasporto terrestre 3. Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci 4. Servizi di posta per via terrestre e aerea 5. Servizi di telecomunicazione 6. Servizi finanziari 7. Servizi informatici ed affini 8. Servizi di ricerca e sviluppo 9. Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili 10. Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica 11. Servizi di consulenza gestionale e affini 12. Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 13. Servizi pubblicitari 14. Servizi di pulizia degli edifici 15. Servizi di editoria e di stampa 16. Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione
Servizi dell’allegato II B 17. Servizi alberghieri e di ristorazione 18. Servizi di trasporto per ferrovia 19. Servizi di trasporto per via d’acqua 20. Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti 21. Servizi legali 22. Servizi di collocamento e reperimento di personale (esclusi i contratti di lavoro) 23. Servizi di investigazioni e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati 24. Servizi relativi all’istruzione, anche professionale 25. Servizi sanitari e sociali 26. Servizi ricreativi, culturali e sportivi 27. Altri servizi
Appalto misto Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell’allegato IIA che servizi elencati nell’allegato IIB sono aggiudicati conformemente all’articolo che precede se il valore dei servizi elencati nell’allegato IIB sia superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato IIA. (art.21 D.Lgs. 163/2006)
Appalto misto L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, fornitura prevista nel contratto. (art.15 D.Lgs. 163/2006)
Disciplina degli appalti di servizi Gli appalti di servizi dell’allegato II A sono soggetti alle disposizioni del codice. L’aggiudicazione degli appalti di servizi dell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dagli articoli 65, 68 e 225. (art.20 D.Lgs. 163/2006)
Appalti di servizi dell’allegato IIB Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. (art.68/1 D.Lgs. 163/2006) Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza. (art.68/2 D.Lgs. 163/2006)
Appalti di servizi dell’allegato IIB Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all’articolo 66, conforme all’allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. (art.65/1 D.Lgs. 163/2006) Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. (art.65/2 D.Lgs. 163/2006)
Appalti di servizi dell’allegato IIB Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. (art.65/4 D.Lgs. 163/2006) L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato X A, punto 5, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione. (art.65/5 D.Lgs. 163/2006)
Appalti di servizi dell’allegato IIB Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell’accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. (art.65/6 D.Lgs. 163/2006)
Contratti esclusi economicità L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità efficacia imparzialità parità di trattamento trasparenza e proporzionalità L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno 5 concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto. (art.27/1 D.Lgs.163/2006)
Contratti esclusi Si applica altresì l’articolo 2, commi 2, 3 e 4. (art.27/2 D.Lgs.163/2006) Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l’articolo 118. (art.27/3 D.Lgs.163/2006)
Principio di economicità Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali (art.52) alla tutela della salute e dell’ambiente alla promozione dello sviluppo sostenibile (art.2/2 D.Lgs.163/2006)
Appalti riservati Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e le imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione. (art.52/1 D.Lgs.163/2006)
Principi generali Per quanto non espressamente previsto nel codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L.7/8/1990, n.241. (art.2/3 D.Lgs.163/2006) Per quanto non espressamente previsto nel codice, l’attività contrattuale delle stazioni appaltanti si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile. (art.2/4 D.Lgs.163/2006)
Istituiti e luoghi della cultura Presso gli istituti e i luoghi della cultura possono essere istituiti servizi aggiuntivi a) servizio editoriale e di vendita dei cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, le riproduzioni dei beni culturali e di merchandising b) fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito librario c) raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali d) gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni (art. 3 D.M.29/1/2008)
Istituiti e luoghi della cultura Presso gli istituti e i luoghi della cultura possono essere istituiti servizi aggiuntivi e) servizi di accoglienza f) servizio guardaroba e deposito g) servizi di caffeteria e di ristorazione h) organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali,nonché di ogni altra attività di valorizzazione. (art. 3 D.M.29/1/2008)
Soglie di applicazione I contratti di rilevanza comunitaria superano le soglie di lavori e concessioni di importo 5.150.000 € di forniture e di servizi 133.000 € aggiudicati dalle autorità governative centrali di forniture e di servizi 206.000 € aggiudicati dalle altre amministrazioni aggiudicatrici (art.2 reg. CE 1422/2007 e art.28 D.Lgs.163/2006)
Convenzioni Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1/1/b, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. (art.5/1 L.381/1991) Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1. (art.5/2 L.381/1991)
Condizioni di esecuzione Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto . (art.5/4 L.381/1991)
Cooperative sociali L'Ente pubblico che intende affidare in gestione ad una cooperativa sociale di tipo "A" o ad un consorzio di tipo "C" un servizio socio- assistenziale, sanitario ed educativo tramite la stipula di una convenzione di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 381/1991, deve procedere, attraverso apposito avviso di selezione fra le cooperative iscritte nella sezione "A" o "C" dell'albo regionale, invitando a presentate una offerta quelle che risultano in grado di erogare il servizio oggetto di affidamento ed in possesso dei requisiti attinenti alle capacità tecnico/organizzative ed economico/finanziarie, individuati dall'Ente pubblico e riportate nell'avviso di selezione stesso. (art.12/1 L.R. Toscana 87/1997)
Cooperative sociali (art.12/2 L.R. Toscana 87/1997) I servizi di cui al comma 1 sono affidati, tramite convenzione, alla cooperativa che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione all'attività, quali il merito tecnico, la qualità del progetto, le sue modalità di gestione, la formulazione di un piano concernente la sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 19/9/1994, n. 626 e il prezzo. (art.12/2 L.R. Toscana 87/1997)
Cooperative sociali (art.12/2 L.R. Toscana 87/1997) L'elemento prezzo non può avere un peso superiore al 50% del punteggio complessivo previsto fino all'emanazione dell'apposita direttiva regionale di cui al comma 4. (art.12/2 L.R. Toscana 87/1997) I costi relativi al personale non sono soggetti a ribasso in sede di gara. (art.12/2-bis L.R. Toscana 87/1997)
Cooperative sociali Al fine di conseguire obiettivi di risparmio sulla spesa ed al fine di costruire un sistema di responsabilità condivise tra soggetti istituzionali e soggetti sociali ai sensi dell'art. 24 L.R. n. 72/1997, tra gli elementi di valutazione dell'offerta concorrono i seguenti standard di qualità dei servizi: a) il legame della cooperativa con il territorio nel quale viene eseguito un determinato progetto inserito nel piano zonale di assistenza sociale nei modi e nelle forme di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. 72/1997; b) l'incidenza della presenza di soci volontari impiegati nel servizio; c) la ricollocazione di operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto della convenzione e rimasti inoccupati. (art.12/3 L.R. Toscana 87/1997)
Disposizioni regionali I contratti pubblici esclusi, di cui agli articoli 19, 20 e 22 del D.Lgs.163/2006, osservano le disposizioni dei Capi II - Osservatorio regionale sui contratti pubblici (artt.4 - 13) III - Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro (artt.14 - 27) IV - Programmazione (artt. 28 - 29) e VI - Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività della committenza pubblica (artt. 42 - 49) della presente legge. (art.3/1 L.R. Toscana 38/2007)
Disposizioni regionali Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di affidamento dei contratti di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di economicità efficacia impazialità parità di trattamento trasparenza e proporzionalità disponendo la preventiva pubblicazione di un avviso pubblico sul profilo del committente e sul sito dell’Osservatorio regionale per i contratti di importo alla soglia comunitaria e, di norma, anche per i contratti di importo inferiore. (art.3/2 L.R. Toscana 38/2007)
Disposizioni regionali Tutti i soggetti che hanno manifestato interesse sono invitati a presentare offerta. Qualora questi ultimi siano in numero inferiore a quello previsto dall’articolo 27 D.Lgs.163/2006 (5), la stazione appaltante, ove possibile, integra il numero dei soggetti da invitare, sino a raggiungere quello minimo previsto dalla disposizione. (art.3/3 L.R. Toscana 38/2007)
Disposizioni regionali 1. La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi di cui alla presente legge è subordinata all'assenza di cause di esclusione ed, in particolare, al rispetto delle norme contrattuali di lavoro, previdenziali e assicurative, nonché al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria definiti con direttiva adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente. 2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al contratto, quali, tra l'altro, il merito tecnico, la qualità del progetto e del servizio, le sue modalità di gestione ed il prezzo. (art.10 L.R. E-R 7/1994)
Disposizioni regionali 3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati costituisce particolare elemento di valutazione qualitativa, sulla base dei criteri di ponderazione determinati con la direttiva della Giunta regionale di cui al comma 1. 4. Il bando di gara o il capitolato d'oneri indicano gli elementi di valutazione che saranno applicati e l'ordine di importanza loro attribuita. (art.10 L.R. E-R 7/1994)
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