Regolarità contributiva

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Regolarità contributiva e DURC 26 marzo 2008 Alberto Mischi

DURC Il DURC è disciplinato da articolo 2 decreto-legge 25/9/2002, n.210, convertito dalla L.22/11/2002, n.266 articolo 3, comma 8 D.Lgs. 14/8/1996, n.494 articolo 1, commi 1173 - 1176 L.27/12/2006, n.276 D.M. 24/10/2007 circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30/1/2008, n.5 circolare INAIL 5/2/2008, n.7

Cosa è il DURC Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali e per i datori di lavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili (art. 4/1 D.M.24/10/2007)‏ Il DURC attesterà anche la congruità della incidenza della manodopera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’art.1, commi 1173-1174 L.296/2006 (art. 118/6-bis D.Lgs.163/2006)‏

A cosa serve il DURC Il DURC serve ad evitare la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo (DIA o permesso di costruire) (art. 3/8/B-ter D.Lgs.494/1996)‏ ad ottenere i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 1/1175-1176 L.296/2006)‏

A cosa serve il DURC Il DURC serve ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico (art. 2 D.L.210/2002 convertito dalla L.266/2002)‏ ad ottenere il pagamento dei SAL e dello stato finale da parte della PA (art. 118/6 D. Lgs.163/2006)‏ a liberare l’appaltatore principale dalla responsabilità solidale nei confronti del subappaltatore (art. 35/28-32 L.248/2006)‏

Soggetti obbligati Il possesso del DURC è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonchè ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia (art. 1 D.M.24/10/2007)‏

Chi può chiedere il DURC Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l’apposita modulistica unificata dal consulente del lavoro dell’interessato (o dall’avvocato, dal commercialista, dal ragioniere e perito commerciale che abbiano dato comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro)‏ dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti per appaltatore e subappaltatore dalle SOA (art. 3 D.M.24/10/2007)‏

Come va richiesto il DURC La richiesta e il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dal consulente del lavoro dell’interessato (o dall’avvocato, dal commercialista, dal ragioniere e perito commerciale che abbiano dato comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro)‏ dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti dalle SOA (art. 3/2 D.M.24/10/2007)‏

Chi rilascia il DURC Il DURC è rilasciato dall’INAIL dall’INPS dall’INAIL dagli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, previa apposita convenzione con INPS e INAIL dalle Casse edili, previa apposita convenzione con INPS e INAIL, solo per i datori di lavoro dell’edilizia dagli enti bilaterali, previa apposita convenzione con INPS e INAIL, limitatamente ai propri aderenti (art. 2 D.M.24/10/2007)‏

Chi rilascia il DURC Le Casse edili che non applicano la reciprocità con altre Casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva. (art.252/5 D.Lgs. 163/2006)‏

Condizioni di rilascio del DURC La regolarità contributiva è attestata se vi è correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici vi è corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali come dovuti non vi sono inadempienze in atto (art. 5/1 D.M.24/10/2007)‏

Condizioni di rilascio del DURC La regolarità contributiva è attestata inoltre in caso di richiesta di rateizzazione per la quale l’istituto competente abbia espresso parere favorevole sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito (art. 5/2 D.M.24/10/2007)‏

Condizioni di rilascio del DURC La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento, all’atto della richiesta del DURC dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa edile abbia espresso parere favorevole (art. 5/3 D.M.24/10/2007)‏

Condizioni di rilascio del DURC Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario (art. 8/1 D.M.24/10/2007)‏

Condizioni di rilascio del DURC Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo in pendenza di ricorso amministrativo il DURC va rilasciato fino alla decisione che respinge il ricorso in pendenza di ricorso giudiziario il DURC va rilasciato fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (art. 8/2 D.M.24/10/2007)‏

Condizioni di rilascio del DURC Ai soli fini della partecipazione a gare d’appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun istituto previdenziale e a ciascuna cassa edile. Non si considera grave lo scostamento  al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione lo scostamento inferiore a € 100,00 (art. 8/3 D.M.24/10/2007)‏

Condizioni di rilascio del DURC In caso di scostamento non grave il DURC viene rilasciato ma il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC (art. 8/3 D.M.24/10/2007)‏

Condizioni di rilascio del DURC La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC. A tal fine non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito. (art. 9/1 D.M.24/10/2007)‏

Condizioni di rilascio del DURC 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. (art. 25-septies D.Lgs.231/2001)‏

Contenuto del DURC Il DURC deve contenere la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale del datore di lavoro l’iscrizione agli istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili la dichiarazione di regolarità ovvero di non regolarità contributiva con l’indicazione della motivazione o della specifica scopertura la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva la data di rilascio del DURC il nominativo del responsabile del procedimento (art. 4/2 D.M.24/10/2007)‏

Tempi di emissione del DURC Il DURC viene rilasciato dagli istituti previdenziali entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio- assenso, fissato in 30 giorni dai rispettivi atti regolamentari dalle Casse edili e dagli enti bilaterali entro il termine previsto dalla convenzione (art. 6 D.M.24/10/2007)‏ Il termine è sospeso fino all’avvenuta regolarizzazione (entro 15 giorni)‏ (art. 7/3 D.M.24/10/2007)‏

Validità del DURC Il DURC ha validità 1 mese ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive 3 mesi nel solo settore degli appalti di lavori privati di cui all’articolo 3, comma 8, D.Lgs. 494/1996 6 mesi nei rapporti con la pubblica amministrazione (ex articolo 41 D.P.R.445/2000)‏ (art. 7 D.M.24/10/2007)‏

Requisiti morali Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio (art.38/1/E D.Lgs.163/2006)‏

Requisiti morali Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art.38/1/I D.Lgs.163/2006)‏

Requisiti morali (art.2/1 L.266/2002) (art.2/1-bis L.266/2002)‏ Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento. (art.2/1 L.266/2002) La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa. (art.2/1-bis L.266/2002)‏

Regolarità contributiva L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. (art.7/1 D. M.145/2006)‏ A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. (art.7/2 D. M.145/2006)‏

Regolarità contributiva Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. (art.7/2 D.M. 145/2000) L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. (art.7/3 D.M. 145/2000)‏

Regolarità contributiva L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto. (art.118/6 D. Lgs.163/2006)‏

Sub-contratti l’importo del contratto È fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente l’importo del contratto l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. (art.118/11 D.Lgs. 163/2006)‏

Regolarità contributiva L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del POS trasmettono periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. (art.118/6 D.Lgs. 163/2006)‏

Pagamenti della P.A. (art.48-bis D.P.R. 602/1973)‏ A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 (29/3/2008), le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000,00 €, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. (art.48-bis D.P.R. 602/1973)‏

Pagamenti della P.A. Procedura 1. La P.A. si deve registrare sul sito www.acquistinretepa.it 2. Equitalia servizi spa assegna codice utente e password 3. L’operatore registrato della P.A. inserisce il codice fiscale del beneficiario, l’importo e il numero identificativo del pagamento 4. Equitalia servizi spa, se risulta un inadempimento, ne dà notizia entro i 5 giorni feriali successivi, con l’indicazione dell’ammontare del debito + spese + interessi

Pagamenti della P.A. Procedura 5. La P.A. non procede al pagamento delle somme dovute fino all’ammontare del debito per 30 giorni dalla comunicazione 6. L’agente della riscossione notifica l’ordine di versamento entro i 30 giorni 7. Se l’agente della riscossione non notifica l’ordine di versamento entro il termine, la P.A. procede al pagamento delle somme dovute

Studio legale associato Via Cesare Battisti n.2 40123 Bologna Avv. Alberto Mischi Studio legale associato Corinaldesi - Mischi Via Cesare Battisti n.2 40123 Bologna Tel. 051-264474 Fax 051-264564 alberto.mischi@corinaldesimischi.it 34