I FONDI AZIENDALI: CAMBIAMENTI E GESTIONE G I FONDI AZIENDALI: CAMBIAMENTI E GESTIONE G. Schirripa Direttivo Nazionale Sindacale ANMDO
Struttura della retribuzione dei dirigenti Art. 33 trattamento fondamentale trattamento accessorio indennità di esclusività assegno per il nucleo familiare
TRATTAMENTO FONDAMENTALE stipendio tabellare indennità integrativa speciale retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; indennità di specificità medico-veterinaria; retribuzione di posizione minima contrattuale - di parte fissa e variabile – prevista dagli articoli da 37 a 40 e artt.46; Assegni personali, ove spettanti.
TRATTAMENTO ACCESSORIO retribuzione di posizione - parte variabile aziendale – sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante; indennità di incarico di direzione di struttura complessa; retribuzione di risultato; retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante; specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno personale.
INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ costituisce un elemento distinto della retribuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE Ai dirigenti, ove spettante, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro I FONDI AZIENDALI Art. 55 Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art. 54 Fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento ove mantenuto a titolo personale indennità di direzione di struttura complessa Art. 56 Fondo per retribuzione di risultato qualità della prestazione individuale
I FONDI AZIENDALI Art. 54 Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa Fondo previsto, rispettivamente, dagli artt. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio per il finanziamento. Il suo ammontare è quello consolidato al 31.12.2001, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza ivi compresi quelli disposti dall’art. 37 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro I FONDI AZIENDALI Art. 55 Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Fondo previsto dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell’ 8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001.
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro I FONDI AZIENDALI Art. 55 Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro A decorrere dal 1 gennaio 2003, il fondo è incrementato per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2001, complessivamente di € 16,44 mensili per dodici mesi al netto degli oneri riflessi. Il predetto importo è utilizzato come segue: a) € 4,54 mensili (art. 51 del presente CCNL -Indennità per turni notturni e festivi); b) € 4,42 mensili ( art. 52 del presente CCNL - Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria); c) € 7,48 mensili da destinare al fondo per il lavoro straordinario.
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro I FONDI AZIENDALI Art. 55 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Ove nelle aziende ed enti non vi siano dirigenti medici e veterinari con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, l’incremento del punto b) è destinato alla quota parte del fondo per il compenso del lavoro straordinario.
I FONDI AZIENDALI Art. 56 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dall’art. 41, il fondo è decurtato, per ciascun dirigente medico e veterinario a rapporto esclusivo e non esclusivo, degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato indicati nel medesimo articolo, commi 2 e 3 terzo alinea.
I FONDI AZIENDALI Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo ed orario unico è fissato in € 38.198,00 annui lordi.
I FONDI AZIENDALI Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: - per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui all’art.35, comma 2, comprensivo, per € 7.169,97, dell’intera misura dell’indennità integrativa speciale annua dell’art. 34;
I FONDI AZIENDALI Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti - per € 5.360,24 (€ 5.806,93 compresivi della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli articoli da n. 37 a n. 40 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art. 54 (Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa);
I FONDI AZIENDALI Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: - per € 1.245,24 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell’art. 56 (Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale).
I FONDI AZIENDALI Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: - per € 28.750,00, lo stipendio tabellare annuo dell’art. 35, comma 2 comprensivo, per € 7.169,97, dell’intera misura dell’indennità integrativa speciale annua, dell’art. 34;
I FONDI AZIENDALI Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti - per € 4.381,21 (€ 4.746,31 compresivi della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli artt. 37 e 38 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art. 54;
I FONDI AZIENDALI Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: - per € 1.245,24 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dall’art. 56;
I FONDI AZIENDALI Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti - per € 979,02 (€ 1.060,61 compresivi della 13^ mensilità) le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal servizio che già dal 31 dicembre 2001 confluiscono nel fondo di cui all’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio (Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa), quale anticipazione dell’incremento della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del citato CCNL del II biennio.
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro I FONDI AZIENDALI Art. 55 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro A decorrere dall’1 gennaio 2003 la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 19,13. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 21,60 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 24,96. Le predette tariffe rimangono invariate sino all’entrata in vigore del CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.
I FONDI AZIENDALI Art. 56 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale A decorrere dall’1 gennaio 2003 la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 19,13. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 21,60 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 24,96. Le predette tariffe rimangono invariate sino all’entrata in vigore del CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.
Risorse economiche regionali I FONDI AZIENDALI Art. 57 Risorse economiche regionali A decorrere dal 1 gennaio 2003, al fine di dare attuazione all’art. 55 (Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro), le Regioni mettono a disposizione, a livello nazionale, complessivamente risorse economiche pari allo 0,32% calcolato sul monte salari 2001 da destinare al trattamento economico accessorio dei dirigenti medici e veterinari. La ripartizione di tali risorse all’interno del fondo per le condizioni di lavoro è indicata nel comma 3 del medesimo articolo. 1