I REDDITI DI CAPITALE DISCIPLINA VIGENTE IN SEGUITO ALLEMANAZIONE DEL D.LGS. 344/2003.

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I REDDITI DI CAPITALE DISCIPLINA VIGENTE IN SEGUITO ALLEMANAZIONE DEL D.LGS. 344/2003

Art. 44, comma 1, del NUOVO TUIR: riproduce lelencazione dellart. 41, comma 1, del vecchio TUIR, apportando delle modifiche: alla lett. e) -sono redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti passivi IRES (c.d. utili da partecipazione, art. 47 del Nuovo TUIR); -viene ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui allart. 98 ( Contrasto allutilizzo fiscale della sottocapitalizzazione) erogati dal socio o dalle sue parti correlate;

Art. 44, comma 2, del NUOVO TUIR:riformula le categorie dei titoli similari alle azioni e alle obbligazioni Sono assimilate alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dellaffare in relazione al quale i titoli e gli strumenti sono stati emessi; Le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società o enti non residenti si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di s.r.l.nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito dimpresa ai sensi dellart.109, comma 9; Sono assimilate alle obbligazioni: 1)I buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli (come previsto dal previgente art. 41); 2)I titoli di massa di cui al comma 2 del previgente art. 41.

Art. 47 del NUOVO TUIR: GLI UTILI DA PARTECIPAZIONE In generale Utili da partecipazione: proventi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di una partecipazione al capitale o al patrimonio di soggetti passivi IRES (lett. e, art. 44) Regime impositivo:gli utili da partecipazione concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 % del loro ammontare (art. 47, comma 1) RATIO della parziale esenzione: limitare la doppia imposizione sulla medesima ricchezza: Gli utili concorrono alla determinazione del reddito : –Sia della società partecipata che li distribuisce, in quanto indeducibili ex art. 109, comma 9, del Nuovo TUIR; –Sia dei singoli soci percipienti;

Prima della riforma la doppia imposizione era evitata attraverso il meccanismo del credito dimposta (c.d. sistema dellimputazione); Con la riforma: la doppia imposizione è (parzialmente) evitata accordando al socio una parziale esenzione (c.d. sistema dellesenzione); Sussiste, quindi, una stretta correlazione tra proventi rientranti nella categoria degli utili da partecipazione e proventi indeducibili dal reddito dei soggetti passivi IRES.

ART. 109, COMMA 9 DEL NUOVO TUIR: Non è deducibile dal reddito dei soggetti passivi IRES ogni tipo di remunerazione dovuta: a)Su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui allart. 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altra società appartenente allo stesso gruppo o dellaffare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; b)Relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui allart del cod. civ. allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi

Art. 109, comma 9, lett. a) Si fa riferimento : ai titoli per tali intendendosi i titoli di credito; Agli strumenti finanziari: 1.dal punto di vista fiscale tale locuzione ha un significato indeterminato ( talora è utilizzata per comprendere non solo i titoli ma anche i contratti di natura finanziaria). La soluzione preferibile con riferimento allart. 109 è quella di circoscriverne la portata ai soli strumenti finanziari costituiti da titoli o da certificati (la norma in esame parla di società emittente e di affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi sembrando presupporre il riferimento ai titoli o ai certificati e non anche ai contratti, in quanto non suscettibili di emissione; una diversa interpretazione renderebbe, inoltre, priva di senso la lett. b dello stesso articolo); 2.La norma parla di strumenti finanziari comunque denominati di cui allart. 44: - è chiaro il riferimento ai soli strumenti finanziari produttivi di reddito di capitale e non anche a quelli produttivi di redditi diversi: solo la remunerazione dei primi è, quindi, indeducibile dal reddito della partecipata;

-si ritiene indeducibile la remunerazione degli strumenti finanziari emessi sia a seguito dellapporto di capirale (denaro o beni) sia a seguito dellapporto di opere o servizi:ciò trova conferma nella relazione illustrativa del d. lgs. e anche nella lett. b) del comma 9 dellart. 109 da cui si trae che la indeducibilità della remunerazione per il soggetto erogante dipende dalla consistenza dell apporto (opere o servizi/ capitale o misto) soltanto con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ( e non per gli strumenti finanziari la cui remunerazione è in ogni caso indeducibile); 3.La norma continua circoscrivendo la indeducibilità ai soli strumenti finanziari di cui allart. 44 la cui remunerazione comporti la partecipazione diretta o indiretta ai risultati economici della società emittente, di società appartenenti allo stesso gruppo ovvero dellaffare in relazione al quale siano stati emessi: -quando una partecipazione ai risultati economici può dirsi indiretta: per esempio, nel caso in cui la remunerazione sia parametrata non allammontare dellutile di esercizio bensì ad un diverso aggregato del conto economico che landamento dellutile di esercizio; Non è configurabile una partecipazione indiretta nel caso in cui soltanto la misura del tasso di interresse accordato ad un titolo sia collegata al livello dei risultati economici della società: in questo caso il conseguimento di positivi risultati economici costituisce soltanto il presupposto per il riconoscimento di un tasso di interesse più elevato e non anche la base di commisurazione della remunerazione spettante.

4. Non è prevista una indeducibilità integrale. La norma limita la indeducibilità soltanto per la quota della remunerazione che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione a risultati economici: conseguentemente, nellipotesi in cui la remunerazione di uno strumento finanziario sia parametrata, in parte ai risultati economici della società emittente o di altra società del gruppo e, in parte ai tassi di interesse correnti (o, comunque, ad altri generali parametri di natura finanziaria) deve ritenersi indeducibile la sola quota dipendente dai risultati economici.

Art. 109, comma 9, lett. b) Indeducibilità della remunerazione dovuta sulla base di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza a condizione che sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. Resta, pertanto, integralmente deducibile ai sensi del comma 6 dellart. 95 del NUOVO TUIR (Spese per prestazioni di lavoro) la remunerazione dovuta sulla base di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, comportanti la partecipazione agli utili e alle perdite di unimpresa o di un affare senza il corrispettivo di un apporto o con apporto costituito esclusivamente da opere e servizi. E indeducibile ai sensi della lett. b) del comma 9 anche la remunerazione dovuta su strumenti finanziari che incorporano rapporti di associazione in partecipazione? La soluzione di tale interrogativo assume rilevanza perché mentre la lett. b) prevede la integrale indeducibilità della remunerazione, la lett. a) considera indeducibile solo la quota di remunerazione che comporti la partecipazione ai risultati economici. E preferibile ritenere che in questa ipotesi la indeducibilità sia disciplina dalla lett. a) del comma 9 che si riferisce in genere agli strumenti finanziari (quindi, anche a quelli incorporanti rapporti di associazione in partecipazione).

Art. 44, comma 2, lett. a) del NUOVO TUIR Strumenti finanziari similari alle azioni Coerentemente a quanto stabilito dallart. 109, comma 9, lett. a) in tema di indeducibilità delle remunerazioni degli strumenti finanziari di natura partecipativa, lart. 44, comma 2, lett. a) considera similari alle azioni tutti gli strumenti finanziari la cui remunerazione comporti una partecipazione ai risultati economici della società emittente Differenza tra la locuzione utilizzata dalla lett. a) dellart. 44, comma 2, e quella utilizzata dalla lett. a) dellart. 109, comma 9. Art 44, comma 2, lett. a): assimila alle azioni gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente…: interpretando letteralmente, sarebbe necessario che lo strumento consenta al sottoscrittore di conseguire una quota dei risultati economici positivi della società; inoltre, non si fa alcun riferimento alla partecipazione indiretta;

Art. 109, comma 9, lett. a): fa riferimento agli strumenti finanziari la cui remunerazione …direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici…: è sufficiente, quindi, che la remunerazione sia parametrata ai risultati economici; inoltre, si fa riferimento alla partecipazione sia diretta che indiretta; Limpiego di diverse locuzioni in disposizioni che dovrebbero essere volte a disciplinare il regime fiscale dei medesimi strumenti finanziari, seppure, luna sul versante dellemittente, mentre, laltra, sul versante del sottoscrittore, risulta ingiustificabile (ciò a maggior ragione se si considera che la lett. b, comma 2, dellart. 44 per individuare le partecipazioni al capitale o al patrimonio in società estere similari alle azioni o quote di società italiane rimanda alla lett. a del comma 9 dellart. 109). Concludendo, ragioni di carattere sistematico impongono di interpretare in modo coerente le due disposizioni: viceversa, se alla locuzione dellart. 44, comma 2, lett. a) fosse attribuita una portata più restrittiva di quella di cui allart. 109, comma 9, lett. a), ne conseguirebbe che i proventi non dedotti dallerogante potrebbero risultare integralmente assoggettati a tassazione a carico dei percipienti, legittimandosi, quindi, unintegrale doppia imposizione.

L art. 44, comma 2, lett. a), non assimila alle azioni i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza: ciò in base allinterpretazione restrittiva della nozione di strumenti finanziari circoscritta ai soli titoli e certificati. Questa soluzione trova conferma nel comma 2 dellart. 47 che estende agli utili derivanti da tali contratti la parziale esenzione prevista dal comma 1 qualora il valore dellapporto risulti superiore al 5 o 25 % del patrimonio netto della società associante, secondo che essa sia o meno quotata: è evidente che se lassimilazione alle azioni risultasse operante anche per i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, questultima disposizione non avrebbe senso.

LA REMUNERAZIONE DEI FINANZIAMENTI ECCEDENTI Art. 44, comma 1, lett. e): fra gli utili di partecipazione è espressamente inclusa anche la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui allart. 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate: si fa riferimento ai finanziamenti erogati dal socio eccedenti il rapporto di 4 a 1 rispetto al patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo. Si tratta dei finanziamenti indeducibili ai sensi dell art. 98 del NUOVO TUIR (Contrasto allutilizzo fiscale della sottocapitalizzazione) La ratio di tale assimilazione è quella di evitare la distribuzione occulta di utili sotto forma di interessi o altri proventi deducibili

La riconduzione fra gli utili di partecipazione della remunerazione di questi finanziamenti indeducibili non ha rilevanza solo meramente classificatoria ma sostanziale : essa comporta lestensione alla predetta remunerazione del regime fiscale degli utili di partecipazione. Anche qui, si ha una stretta correlazione tra: -indeducibilità per la società finanziata della remunerazione del finanziamento; -parziale esenzione per il socio finanziatore della remunerazione del finanziamento.

RIFORMA FISCALE 2004 UTILI E DIVIDENDI DALL : ABROGAZIONE CREDITO DIMPOSTA SUI DIVIDENDI E SOPPRESSIONE CANESTRI NORMA TRANSITORIA: PER LE DISTRIBUZIONI DI RISERVE DI UTILI NEL PERIODO 1/10/2003 – 31/12/2003 ART. 40 D.L. 269/2003 (CREDITO DIMPOSTA LIMITATO) NOTA: IL NUOVO TUIR ASSIMILA A DIVIDENDI: -GLI INTERESSI REMUNERATI AI SOCI SUI -FINANZIAMENTI ECCEDENTI RELATIVI ALLA THIN CAPITALIZATION (44, 1°,E) -LE REMUNERAZIONI DERIVANTI DA CONTRATTI DI -ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI CAPITALE (44,1°,F) -LE REMUNERAZIONI DI STRUMENTI FINANZIARI -COLLEGATE CON I RISULTATI ECONOMICI DELLA SOCIETA EMITTENTE (44,2°)

La tassazione di dividendi percepiti dalle persone fisiche Persone fisiche Ante riforma (fino al 31/12/03)Post riforma (dal 1/1/2004) Utili da partecipazioni non qualificate -cedolare secca 12,5%, no dichiarazione - su opzione, in dichiarazione con credito dimposta -cedolare secca 12,5% no dichiarazione, no credito dimposta Utili da partecipazioni qualificate - in dichiarazione con credito dimposta -imponibile al 40% in dichiarazione senza credito dimposta Utili da partecipazioni in regime di impresa - in dichiarazione con credito dimposta; concorrono alla formazione del reddito dimpresa -imponibile al 40% in dichiarazione senza credito dimposta; concorre alla formazione del reddito dimpresa

Utili corrisposti a persone fisiche in base ad un contratto di associazione in partecipazione Associazione in partecipazioniTassazione Lapporto dellassociato qualificato 40% sullutile percepito Lapporto dellassociato non qualificato Ritenuta a titolo di imposta del 12,5% Associato non residente, partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Ritenuta a titolo di imposta del 27%

Dividendi distribuiti a persone fisiche da parte di soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (black list) Soggetti percettoriRegola generale Eccezioni Soggetti IRE (IRPEF) Tassazione integrale Accoglimento interpello (tassazione parziale del 40%)

I nuovi strumenti finanziari introdotti dalla riforma del diritto societario e il loro trattamento fiscale Titoli assimilabili alle partecipazioni Titoli assimilabili alle obbligazioni Provento non è deducibile per la società che lo eroga; aliquote elevate in capo al percettore. Provento è deducibile per la società che lo eroga; ritenuta del 12,5% in capo al percettore.

Imposta sul reddito delle società Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti Art. 89.Dividendi ed interessi Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato:principio di trasparenza ex art 5

la stessa esclusione del comma 2 si applica agli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), diversi da quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (no black list) Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, art. 73, comma 1, lettere a) e b):non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.

Persone fisicheAnte riforma (fino al 31/12/2003) Post riforma (dal 1/1/2004) Cessione di partecipazioni non qualificate - imposta sostitutiva del 12,5% - Invariato Cessione di partecipazioni qualificate- imposta sostitutiva del 27% e riportabilità delle minusvalenze in quattro esercizi - tassazione in dichiarazione (aliquote IRE, che per il periodo di imposta 2004 corrisponderanno a quelle IRPEF in vigore per il 2003) - soppressione della riportabilità delle minusvalenze Cessione di partecipazioni in regime di impresa - Concorso alla tassazione del reddito dimpresa (tassazione con aliquota marginale IRPEF) - facoltà di rateazione in 5 periodi di imposta per quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie - per le partecipazioni di controllo e collegamento possibilità di applicare limposta sostitutiva del 19% - se la partecipazione ha i requisiti di esenzione (partecipation exemption) concorre per il 40% alla formazione del reddito della società (esente il 60%) - per le altre partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie in almeno 3 bilanci la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito nellesercizio o in quote costanti in 5 esercizi - per le partecipazioni iscritte nellattivo circolante o per quelle immobilizzate possedute da meno di 3 esercizi la plusvalenza concorre a formare il reddito nellesercizio in cui è realizzata - le minusvalenze non sono mai deducibili Il regime di tassazione per le plusvalenze percepite da persone fisiche

Il nuovo regime di tassazione dei capital gains: gli artt. 67 e 68 del TUIR TASSAZIONE Plusvalenza da partecipazione non qualificata Imponibile il 100% della plusvalenza con imposta sostitutiva del 12,5% Plusvalenza da partecipazione qualificata Imponibile il 40% della plusvalenza; reddito complessivo.

PLUSVALENZE DA CESSIONE PARTECIPAZIONI IRE (IMPRESE) 58,2° SE REQUISITI PARTICIPATION EXEMPTION, PLUSVALENZE (SIA QUALIFICATE CHE NON) TASSATE SUL 40%. MINUSVALENZE DEDUCIBILI IN UGUAL PERCENTUALE IRES 87 SE REQUISITI PARTICIPATION EXEMPTION, ESENZIONE TOTALE PLUSVALENZE. MINUSVALENZE NON DEDUCIBILI

REQUISITI PARTICIPATION EXEMPTION (Art.87) 1)ININTERROTTO POSSESSO DAL PRIMO GIORNO DEL DOCICESIMO MESE PRECEDENTE QUELLO DELLAVVENUTA CESSIONE (SI CONSIDERANO CEDUTE PER PRIME LE PARTECIPAZIONI ACQUISITE IN DATA PIU RECENTE) 2) CLASSIFICAZIONE NELLA CATEGORIA DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NEL PRIMO BILANCIO CHIUSO DURANTE IL PERIODO DI POSSESSO (ART.4,LETT.G PER PARTECIPAZIONI GIA POSSEDUTE AL 1/1/2004, IL REQUISITO SUSSISTE SE ISCRITTE COME TALI NEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2002)

3) RESIDENZA FISCALE DELLA SOCIETA PARTECIPATA IN UN PAESE NON PARADISO FISCALE, ALMENO DALLINIZIO DEL TERZO ANNO ANTERIORE ALLA VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE (POSSIBILITA DI PROVA CONTRARIA) 4) ESERCIZIO DA PARTE DELLA SOCIETA PARTECIPATA DI UNIMPRESA COMMERCIALE, ALMENO DALLINIZIO DEL TERZO ANNO ANTERIORE ALLA VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE (PRESUNZIONE ASSOLUTA DI NON COMMERCIALITA PER SOCIETA DI GESTIONE IMMOBILIARE) NORMA TRANSITORIA: LESENZIONE NON SI APPLICA A PLUSVALENZE REALIZZATE ENTRO IL 2005 FINO A CONCORRENZA DELLE SVALUTAZIONI DEDOTTE NEL BIENNIO (ART.4,C). LE CORRISPONDENTI SVALUTAZIONI RIPRESE A TASSAZIONE NEL BIENNIO , SONO DEDUCIBILI SE REALIZZATE ENTRO IL 2005 (ART.4, D). ULTIMI TRE BILANCI (86,4°; 58,1°). MINUSVALENZE DA REALIZZO INTERAMENTE DEDUCIBILI

TASSAZIONE PER TRASPARENZA DELLE SOCIETA DI CAPITALI 115 TRASPARENZA PER SPA, SRL, SAPA - CONDIZIONI (DEVONO SUSSISTERE PER LINTERO PERIODO DI OPZIONE, ALTRIMENTI CESSA EFFICACIA DA INIZIO ANNO): - COMPAGINE SOCIALE COMPOSTA ESCLUSIVAMENTE DA SOCIETA DI CAPITALI - PARTECIPAZIONE DI CIASCUN SOCIO COMPRESA TRA 10% E 50% - PERDITE FISCALI IMPUTATE AI SOCI ENTRO IL LIMITE DELLA PROPRIA QUOTA DEL P.N. CONTABILE DELLA PARTECIPATA - OPZIONE IRREVOCABILE PER UN TRIENNIO ED ESERCITATA DA TUTTE LE SOCIETA - RESPONSABILITA SOLIDALE DELLA SOCIETA CON I SOCI PER IMPOSTE, SANZIONI, INTERESSI - DISPOSIZIONI APPLICATIVE CON D.M.

116 TRASPARENZA PER SRL - CONDIZIONI: - VOLUME RICAVI <= EURO COMPAGINE SOCIALE COMPOSTA ESCLUSIVAMENTE DA PERSONE FISICHE, IN NUMERO MASSIMO DI 10 - SRL NON POSSIEDE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ESENTI - PERDITE FISCALI IMPUTABILI AI SOCI ENTRO IL LIMITE DELLA PROPRIA QUOTA DEL C.N. CONTABILE DELLA PARTECIPATA - PERDITE RIPORTABILI PER 5 ANNI E COMPENSABILI SOLO CON REDDITI DIMPRESA - OPZIONE VINCOLANTE PER UN TRIENNIO