LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE

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LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE a cura di Gian Paolo Ranocchi

ESCLUSIONE DISAPPLICAZIONE ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 724/1994 INDICARE CODICE SPECIFICO DISAPPLICAZIONE PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 14 FEBBRAIO 2008

Le cause di esclusione dopo i chiarimenti della cir. 9/08 SOCIETÀ NON OPERATIVE Le cause di esclusione dopo i chiarimenti della cir. 9/08 1) Numero di soci non inferiore a 50 (e non più non inferiore a 100) La causa di esclusione deve manifestarsi per la maggior parte del periodo d’imposta 2) Due esercizi precedenti dipendenti mai inferiore a 10 unità Non si tratta di dato medio, bensi’ in ciascuno dei giorni del biennio precedente non deve esservi un numero dipendenti inferiori a dieci 3) Valore della produzione > totale attivo stato patrimoniale Il test va eseguito nell’esercizio di riferimento e non anche in quelli precedenti

Le nuove cause di esclusione con i chiarimenti della circ. 9/08 SOCIETÀ NON OPERATIVE Le nuove cause di esclusione con i chiarimenti della circ. 9/08 4) Società partecipate per almeno il 20 % da enti pubblici Partecipazione deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta 5) Fallimenti, liquidazioni giudiziarie, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo 6) Congruità e coerenza rispetto agli studi di settore La congruità per adeguamento deve avvenire al valore puntuale, determinato considerando anche gli indici di normalità economica Non vale per le società soggette a parametri. Nell’esercizio di riferimento e non nel triennio

PROSPETTO “SOCIETA’ DI COMODO” CAUSE DI DISAPPLICAZIONE TOTALE Società in liquidazione che assume l’impegno, in dichiarazione, di cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. L’esclusione è valida per il periodo d’imposta di assunzione dell’impegno, il precedente ed il successivo 99

Le cause di disapplicazione con i chiarimenti della circ. 9/08 SOCIETÀ NON OPERATIVE Le cause di disapplicazione con i chiarimenti della circ. 9/08 Cause che permettono disapplicazione senza interpello Società in liquidazione che in Unico si impegnano a chiudere la liquidazione entro il termine di presentazione dichiarazione successiva (impegno in Unico 2009 entro il 30.9.2010). Società in procedura concorsuale: la causa di esclusione opera anche dall’esercizio precedente Società sottoposte a sequestro penale o confisca o siano stati nominati amministratori giudiziari Società che locano immobili a enti pubblici o in regime di equo canone. Disapplicazione parziale limitata agli immobili

Le cause di disapplicazione con i chiarimenti della circ. 9/08 SOCIETÀ NON OPERATIVE Le cause di disapplicazione con i chiarimenti della circ. 9/08 Altre cause che permettono disapplicazione senza interpello 5) Società che detengono partecipazioni in società operative o escluse dall’articolo 30 ( anche tramite interpello) o società collegate cui si applica la disciplina art. 168. Disapplicazione parziale limitata limitata alle partecipazioni 6) Società che hanno ottenuto la disapplicazione tramite interpello se non sono cambiati i motivi Disapplicazione parziale: gli assets esclusi comportano che vanno esclusi anche i componenti economici ad essi correlati: es. immobile locato a ente pubblico > esclusi gli affitti dal test di operatività

INTERPELLO ires irap iva ACCOGLIMENTO ires irap iva Se barro contemporaneamente le tre caselle il resto del prospetto non va compilato.

La richiesta di interpello SOCIETÀ NON OPERATIVE La richiesta di interpello 1) Dove non operano le cause di esclusione e la società non è operativa, deve essere predisposta istanza di interpello 2) L’interpello è disapplicativo ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973 3) L’istanza va presentata all’Ufficio territorialmente competente che ha 30 gg. Di tempo per l’esame 4) Trasmissione del parere alla DRE competente per territorio 5) Esame della DRE : accoglimento o rigetto entro 90 giorni termine non perentorio : problematiche rispetto ai tempi di UNICO

La richiesta di interpello SOCIETÀ NON OPERATIVE La richiesta di interpello Circolari Agenzia entrate del 2007 Indicano quali sono le possibili ipotesi di accoglimento delle istanze per: holding; società immobiliari; società in liquidazione Posizione dell’Agenzia delle Entrate: in mancanza di istanza di disapplicazione il ricorso avverso l’accertamento è inammissibile Diniego istanza di disapplicazione: impugnabilità o meno (CTP Lecce sentenza n. 93 del 15 aprile 2008)

TEST DI OPERATIVITA’ E REDDITIVITA’ Alcune regole da ricordare Beni in leasing – sempre costo del concedente Beni ammortizzabili – costo storico Costi pluriennali – valore residuo Beni in corso di costruzione – non rilevano Fabbricati e auto – costo storico contabile Questione della “omogeneità” beni – proventi Anche beni inferiore a 516,46€

SOCIETA’ NON OPERATIVE Particolari rilievi per il reddito minimo Vengono conservate agevolazioni quali : Tassazione ridotta dei dividendi Percentuale di esenzione PEX Sono componenti che agevolano la determinazione del reddito minimo presunto e che agevolano il suo raggiungimento

COMPUTO DELLE MEDIA TRIENNALE Assonime ed Agenzia entrate Se non ci sono tre esercizi si assumono anche in numero minore I periodi esclusi esclusi rilevano nella media (cir 5/2007) Assonime ed Agenzia entrate

LE SOCIETA’ IMMOBILIARI Le possibili giustificazioni Costruzione e vendita – rimanenze - escluse Bene strumentale in costruzione - escluso Radicale ristrutturazione – interpello Blocco autorizzazioni (aree) – interpello Canoni vincolati - disapplicazione Fitto a enti pubblici – disapplicazione Subentro in contr. locazi. preesist. – interpello Contratto originario valore mercato – interpello Contratto a valore di mercato (omi) – interpello

Le possibili giustificazioni LE SOCIETA’ HOLDING Le possibili giustificazioni Holding ex art 106 Tub (no 113 tub) - escluse Partecip. con istanza accettata – disapplicaz. Partecip. esclusa – disapplicazione Partecip. operativa – disapplicazione Possesso solo nuda proprietà - interpello Partecip. con riserva utili insufficiente – interp. Partecip. in perdita e utili a copert – interpello Partecip. in fase di start up – interpello Partecip. in settore in crisi – interpello

Le conseguenze ai fini IVA SOCIETÀ NON OPERATIVE Le conseguenze ai fini IVA - L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso ne' può costituire oggetto di compensazione o di cessione, - se per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.

Le limitazioni nell’utilizzo del credito Iva ARTICOLO 30, COMMA 4, L. 724/1994 Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.

Determinazione del reddito minimo IRAP SOCIETÀ NON OPERATIVE Determinazione del reddito minimo IRAP Dal 2007 le norme in materia di società di comodo interessano anche la modalità di determinazione della base imponibile IRAP si presume non inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, aumentato: - delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; - dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; - dei compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; - degli interessi passivi.

Società di comodo e IRAP Circolare 21/E del 17 marzo 2008 L’Agenzia ha avuto modo di chiarire che, essendo la disciplina IRAP in tema di società di comodo legata ad uno specifico criterio di determinazione dell’imponibile, la stessa resta sganciata dai possibili effetti che possono scaturire dalle modifiche apportate al D. Lgs. 446/97. In pratica, secondo le Entrate, non sussiste alcun contrasto normativo e quindi, lo speciale sistema forfetario di determinazione della base imponibile minima ai fini dell’Irap prevista per le società di comodo, resta confermato, a prescindere dalle risultanze contabili della società.

Società di comodo e IRAP Circolare 21/E del 17 marzo 2008 L’Agenzia ha avuto modo di chiarire che, essendo la disciplina IRAP in tema di società di comodo legata ad uno specifico criterio di determinazione dell’imponibile, la stessa resta sganciata dai possibili effetti che possono scaturire dalle modifiche apportate al D. Lgs. 446/97. In pratica, secondo le Entrate, non sussiste alcun contrasto normativo e quindi, lo speciale sistema forfetario di determinazione della base imponibile minima ai fini dell’Irap prevista per le società di comodo, resta confermato, a prescindere dalle risultanze contabili della società.

GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Perugia - sent 98/01/10 Sintesi della decisione: ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO ISTANZA DISAPPLICATIVA RESPINTA “Si conferma la possibilità di produrre prove ed elementi atti a dimostrare l’impossibilita’ di raggiungere un reddito superiore al limiti indicati per le società di comodo anche oltre l’istanza di disapplicazione prevista dall’art. 30 della legge 724/1994. verrebbe meno il diritto di difesa nell’ambito di un contenzioso che nasce al momento del ricorso e non al momento della presentazione della richiesta di interpello alla Dre” Ricorso accolto. Accertamento annullato. Il contribuente ha Assolto all’onere della prova

GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Bolzano - sent 149/01/10 - Verifica studi di settore “convertita” in accertamento comodo Disconoscimento impostazione contabile: riclassificazione di immobili da rimanenze a immobilizzazioni Nel merito: mancato riconoscimento dell’elemento “stagionalità” (rapporto ricavi/giorni apertura) Ricorso accolto. Accertamento annullato. Il contribuente ha Assolto all’onere della prova La difesa, a prescindere dalla presentazione dell’interpello preventivo, può essere svolta nelle sedi giurisdizionalmente competenti. Diversamente la norma sarebbe incostituzionale.

GIURISPRUDENZA DI MERITO CTR Puglia-Bari sez. II - sent 71 del 11/5/2010 Sintesi della decisione: Il diniego all’interpello disapplicativo è atto autonomamente impugnabile riferimento: art. 19 del D.lgs. 546/1992 Oggetto: controversia su di un rapporto sulla cui regolazione sia sorta una contestazione tra AF e contribuente (C.Cost. n. 3139/1985). Per la cassazione possono essere impugnati gli atti che hanno lo scopo di regolare un rapporto tributario (Cass. n. 7388/2007) Istanza disapplicativa comodo: diniego o revoca agevolazioni (lett. h) art. 19) Per la Commissione, quindi, è atto impugnabile anche se il Legislatore non ne ha regolato le conseguenze Per le Entrate, invece, non è atto impugnabile (lo è solo il successivo eventuale atto di accertamento) CONTRA RECENTE CTP ANCONA DEL 13/09/2010

GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Treviso - sent 88/05 del 30/06/2010 Sintesi della decisione: ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO ISTANZA DISAPPLICATIVA RESPINTA IMMOBILE NON AGIBILE come evidenziato dal Comune Allegata al ricorso copiosa documentazione (perizia di parte) da cui risulta lo stato di degrado dell’immobile Ricorso accolto. Accertamento annullato. Il contribuente ha ASSOLTO ALL’ONERE DELLA PROVA

GIURISPRUDENZA DI MERITO CTP Treviso - sent 50/08 del 7/06/2010 Sintesi decisione: ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO ISTANZA DISAPPLICATIVA RESPINTA: IMMOBILE SFITTO Letterale dalla sentenza: “La ditta è proprietaria di un capannone industriale. Il capannone ha una superficie di mq. 1300, è stato realizzato negli anni dal 1973 al 1983, con le finiture e gli standard allora in vigore. Nel 2003 si è concluso il contratto con l’ultimo locatore. in quel periodo c’è stata una forte espansione nel comune ed in quelli limitrofi di edifici a carattere artigianale. l’immobile e’ rimasto sfitto fino al 2007. Nel 2007 e nel 2008 l’immobile e’ stato locato a due ditte ma i contratti sono stati rescissi per l’insolvenza dei conduttori. Ciò premesso la corte ritiene che la non operatività non sia stata una scelta della proprietà ma una situazione di fatto: il mercato non richiedeva quel tipo di immobile, e quando i locatari sono stati trovati, sono risultati insolventi” Ricorso accolto. Accertamento annullato. Il contribuente ha ASSOLTO ALL’ONERE DELLA PROVA