Disciplina del settore privato

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Disciplina del settore privato art. 2106 c.c. Sanzioni disciplinari. L'inosservanza degli obblighi del lavoratore può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione art. 7. Legge n. 300/70 Sanzioni disciplinari. - codice disciplinare e affissione - contestazione dell'addebito e diritto di difesa - non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a 4 ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di 10 gg. - rilevanza delle sanzioni pregresse ai fini della recidiva per 2 anni

Codice di comportamento. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il codice è pubblicato nella G.U. e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi affinché il codice venga recepito nei contratti collettivi e perché i suoi princìpi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione. Sull'applicazione dei codici di comportamento vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.

Sanzioni disciplinari e responsabilità. Per i dipendenti pubblici “contrattualizzati” resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Ai dipendenti pubblici si applicano l'art. 2106 c.c. e art. 7, co. 1,5,8 legge n. 300/70 (affissione, 5 gg. di spatium deliberandi, 2 anni di rilevanza delle sanzioni). la tipologia delle infrazioni e delle sanzioni è definita dai contratti collettivi. (T.U. n. 3/57: la censura; la riduzione dello stipendio; la sospensione dalla qualifica; la destituzione).

Procedura disciplinare - Ciascuna amministrazione individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. - Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. - Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. - Trascorsi inutilmente 15 gg. dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 gg.

Impugnativa della sanzione dinanzi al collegio arbitrale Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro 20 gg. dall'applicazione della sanzione, il dipendente può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione. Il collegio emette la sua decisione entro 90 gg.. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale

Impugnazione delle sanzioni disciplinari Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione costituito c/o la DPL con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 7, co. 6 e 7 legge n. 300/70. ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 gg. successivi la costituzione, tramite la DPL, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 gg. dall'invito rivoltogli dall‘DPL, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio

Sospensione cautelare (T. U. n Sospensione cautelare (T.U. n. 3/1957) disapplicata dai contratti di comparto Sospensione cautelare obbligatoria. L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro; ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio. Sospensione cautelare facoltativa. Il ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

Legge 27 marzo 2001, n. 97 rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche Art. 653 cod.proc.pen. opponibilità al lavoratore dei fatti materiali, dell’illiceità della condotta e della responsabilità dell’imputato, accertati dal giudice penale con sentenza passata in giudicato

Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio Quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli art.314, co.1, 317, 318, 319, 319-ter e 320 cod.pen. e art. 3 legge 9.12.1941, n. 1383 (condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni), l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso con attribuzione di funzioni corrispondenti. L'amministrazione di appartenenza può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento Questi provvedimenti perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi 5 anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei 10 gg. successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

Sospensione a seguito di condanna non definitiva Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei suddetti delitti i dipendenti pubblici sono sospesi dal servizio. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva. La Corte cost. (sent. 3.5.2002 n. 145) ha dichiarato incostituzionale la previsione dell’at. 4 della legge 97/2001 secondo cui la sospensione veniva meno decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato per la sua eccessiva lunghezza. In via suppletiva trova applicazione il termine massimo di 5 anni stabilito dall'art. 9, co. 2, legge 7 febbraio 1990, n. 19

Pena accessoria per i delitti contro la P. A. (art. 19 n. 5 bis cod Pena accessoria per i delitti contro la P.A. (art. 19 n. 5 bis cod.pen.) estinzione del rapporto di impiego o di lavoro Condanne alle quali consegue l'estinzione (Art. 32-quinquies cod pen.) condanna (anche patteggiata) alla reclusione per un tempo non inferiore a 3 anni per i delitti di cui: art. 314 cod pen. – peculato art. 317 cod pen. – concussione art. 318 cod pen. – corruzione per atti d’ufficio art. 319 cod pen. – corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio art. 319-ter cod pen. – corruzione in atti giudiziari art. 320 cod pen. – corruzione di incaricato di pubblico servizio

contratti collettivi nazionali di lavoro non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della legge n. 97/2001 (cfr. art.8). * Problema di compatibilità con le previsioni della giurisprudenza della Corte cost. (sentt. n. 971 del 1988; n. 40 del 1990) che aveva condotto all’adozione dell’art. 9 della legge 7.2.1990 n. 19 che prevedeva che “Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale”.

Procedimento disciplinare a seguito di condanna penale Nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti pubblici, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di 90 gg. dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro 180 gg. decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento.

Responsabilità per danno erariale. Responsabilità patrimoniale per il danno economico cagionato all’erario. Competenza delle Procure regionali della Corte dei Conti La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti per i delitti contro la pubblica amministrazione è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro 30 gg. il procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.