Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di CAPO D’ORLANDO
Il trattamento delle acque reflue dei frantoi oleari
Composizione oliva Epicarpo : 1,5-3% Mesocarpo : 75-80% Endocarpo : 13-23% Seme : 2-4%
Composizione oliva
Foto frantoi
Olio in provincia di Messina Oliveti da olio: Ha 35.122 Produzione olive: qli 560.000 Olio prodotto: qli 117.600 (~21%) Sansa: qli 162.400 (~29%) Acqua di vegetazione: qli 280.000 (~ 50%)
Stima acque reflue frantoi oleari Acqua di vegetazione qli 280.000 Acqua industriale (lavaggio olive, funzionamento macchine, igiene locali, ecc.) sono circa il 40% delle olive lavorate cioè qli 224.000 Totale delle acque reflue da smaltire solo dai frantoi oleari qli 504.000
Caratteristiche dello scarico Il carico inquinante maggiore è dovuto alle acque di vegetazione con alta acidità, forte BOD5 E COD, elevata concentrazione di sostanze solide sospese (10-15%). Oltre all’acqua (~ 83%), contengono sali minerali (~2% sul tal quale) e composti organici (~ 15%) come: zuccheri, composti fenolici e sostanze N. Il pH oscilla fra 4 e 5. Il carico organico è basso per le acque di lavaggio delle olive (BOD5 medio di 8000 mg/l e COD medio di 1200 mg/l), mentre è molto elevato per le acque di vegetazione (BOD5 medio di 30000 mg/l e COD medio di 80 mg/l, con punte anche fino a 150000mg/l). Il COD particolarmente elevato è dovuto ad alcuni composti non rapidamente biodegradabili, come i residui oleosi e i composti fenolici.
Problematiche derivanti Inquinamento delle falde acquifere Alterazione dei principali parametri chimici-fisici e biologici del terreno L’inquinamento è più grave in quanto il carico inquinante viene prodotto e deve essere smaltito solo durante la campagna olearia (circa 1-2 mesi)
Destinazione delle acque di vegetazione nel passato Stoccaggio in cisterne per il successivo trattamento a cura di ditte specializzate (molto difficile e costoso) Smaltimento non controllato abusivo
Legge 574/96 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi olearai Consente lo spandimento controllato su terreni agricoli per uso ammendante I limiti sono 50 mc/Ha/anno per quelle provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e 80 mc/Ha/anno per quelle provenienti da frantoi a ciclo continuo Qualora sia accertato il pericolo per l’ambiente, il sindaco può disporre la sospensione della distribuzione o ridurre il limite i accettabilità
Legge 574/96 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi olearai La distribuzione al terreno è subordinata alla comunicazione, da parte dell’interessato, al sindaco del comune in cui ricadono i terreni interessati almeno 30 gg. prima. Deve essere corredata da una relazione redatta da: Agronomi, Periti Agrari, Agrotecnici, Geologi iscritti ai rispettivi albi, sull’assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche dell’ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire l’idonea distribuzione. Il sindaco può, motivando, chiedere ulteriori accertamenti o disporre controlli.
Legge 574/96 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi olearai Lo spandimento deve assicurare una idonea distribuzione ed incorporazione nel terreno in modo da evitare pericoli per la captazione idrica e mettere in pericolo il sistema ecologico. Si devono evitare fenomeni di ruscellamento.
Legge 574/96 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi olearai E' vietato lo spandimento sui terreni: a) situati a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano; b) situati a distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati; c) investiti da colture orticole in atto; d) in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondita' inferiore a 10 metri; e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.
Legge 574/96 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi olearai Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a 30 giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra localita', previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono
Legge 574/96 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi olearai Le regioni e le province possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l'indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche. Il piano, redatto sulla base della valutazione delle diverse situazioni territoriali, deve riguardare comprensori omogenei, individuati con riferimento alle caratteristiche della produzione olivicola, alla distribuzione ed intensita' degli oliveti nonche' alla collocazione territoriale ed alle dimensioni degli impianti di molitura. Copia del piano viene inviata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente.
Legge 574/96 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi olearai Chi procede allo spandimento senza procedere alla preventiva comunicazione e' punito con la sanzione pecuniaria da lire 500.000 a lire 1 milione. La stessa sanzione si applica a chi proceda allo spandimento con inosservanza dei modi di applicazione. Se la violazione riguarda la mancata osservanza delle precauzioni previste, si applica la sanzione da lire 1 milione a lire 3 milioni, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato. A chi procede allo spandimento con inosservanza del limite di accettabilita' si applica la sanzione da lire 1 milione a lire 3 milioni, aumentabile sino ad 1/3 in caso di violazione di particolare gravita'. Chi procede allo spandimento in violazione dei divieti di cui art 5 e' punito con la sanzione da lire 1 milione a lire 5 milioni. Per l'accertamento delle violazioni previste e per l'irrogazione delle sanzioni e' competente l'autorita' comunale, salve le attribuzioni affidate ad altre autorita'.
Legge 574/96 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi olearai L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, laddove esistenti, procedono alla verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione a fini di tutela ambientale. Ogni 3 anni, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente per le parti di competenza, trasmette, entro il 31 dicembre, al Parlamento una relazione sulla applicazione della presente legge, sullo stato delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali venute a contatto con le acque di vegetazione, nonche' sulle piu' recenti acquisizioni scientifiche in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.
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