“LE OPERAZIONI STRAORDINARIE” LA DISCIPLINA DELLA SCISSIONE DI SOCIETÀ COMMENTO AGLI ARTICOLI DA 2506 A 2506 QUATER COD. CIV. ASPETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI
LA DISCIPLINA DELLA SCISSIONE DI SOCIETÀ ASPETTI CIVILISTICI
L’OPERAZIONE DI SCISSIONE Società scissa “A” Società “B” beneficiaria PATRIMONIO SOCI DI “A” AZIONI O QUOTE DI “B” Con la scissione si suddivide in tutto o in parte il patrimonio di una società (scissa), attribuendolo ad una o più società differenti dalla scissa (beneficiarie), che possono essere già esistenti ovvero vengono costituite per effetto della scissione medesima. Le partecipazioni al capitale delle società beneficiarie sono attribuite direttamente ai soci della società scissa, per cui gli stessi si trovano a continuare il rapporto sociale in società diverse VI Direttiva CEE: per “scissione” (totale) si intende “l’operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie dei conferimenti risultanti dalla scissione”
CON COSTITUZIONE DI NUOVE CON COSTITUZIONE DI NUOVE LE POSSIBILI FORME DI SCISSIONE (ART. 2506 COD.CIVILE) CON COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA’ TOTALE PER INCORPORAZIONE PROPORZIONALE O NON PROPORZIONALE CON COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA’ PARZIALE PER INCORPORAZIONE
IL PROCEDIMENTO DI SCISSIONE (ARTT. 2506 BIS – 2506 TER COD. CIVILE) Documenti fondamentali Progetto di scissione Situazione patrimoniale Relazione degli amministratori Relazione degli esperti Atto di scissione Momenti salienti Redazione del progetto da parte degli amministratori Deposito degli atti presso la sede della società Decisione di scissione, di norma assunta dall’assemblea Pubblicità della decisione di scissione Opposizione dei creditori Atto di scissione Produzione degli effetti
IL PROGETTO DI SCISSIONE (ARTT. 2501 TER, 2506 BIS COD. CIVILE) Agli elementi previsti per il progetto di Fusione se ne aggiungono altri specifici; Il progetto è redatto da tutti gli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione e deve essere “unitario”; Viene sottoposto all’approvazione dei soci; Deve essere depositato per l’iscrizione al registro delle Imprese. Indicazione dell’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie Elementi caratteristici Indicazione dell’eventuale conguaglio in denaro (non più del 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate ai soci)
Data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili Tipo, denominazione o ragione sociale, sede delle società partecipanti alla scissione Atto costitutivo della scissa (se non viene estinta) con le modificazioni derivanti dalla scissione, delle beneficiarie preesistenti e della beneficiaria di nuova costituzione Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro Elementi comuni al progetto di fusione Modalità di assegnazione delle azioni o quote della società beneficiaria ai soci della scissa Data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili Data dalla quale le operazioni della scissa sono imputate al bilancio della beneficiaria Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla scissione
PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE ART. 2501 TER C.C. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto Rinvio espresso alla disciplina prevista in caso di recesso del socio CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO Rinvio operato dalla dottrina alla disciplina prevista in caso di recesso del socio TERMINE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VENDITA PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE ART. 2501 TER C.C. Depositato per l’iscrizione presso il registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla scissione almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’assemblea (salvo consenso unanime dei soci)
Ripartizione elementi incerti dell’attivo (art. 2506 bis, c. 2, c.c.) SCISSIONE TOTALE Gli elementi incerti vengono ripartiti tra le beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse SCISSIONE PARZIALE Gli elementi incerti rimangono in capo alla scissa Ripartizione elementi incerti del passivo (art. 2506 bis, c. 3, c.c.) SCISSIONE TOTALE Degli elementi incerti rispondono in solido tutte le beneficiarie SCISSIONE PARZIALE Degli elementi incerti rispondono solidalmente la scissa e le beneficiarie DIPOSIZIONE DI TUTELA: la responsabilità solidale è LIMITATA al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna beneficiaria
LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ART. 2506 TER, C. 1, COD. CIVILE) L’organo amministrativo deve predisporre una situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al momento del deposito del progetto di scissione presso la sede della società. La situazione patrimoniale deve essere depositata insieme al progetto di scissione, alle relazioni ed ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla scissione, presso la sede della società nei trenta giorni che precedono l’assemblea Se il progetto di scissione viene depositato presso la sede della società non oltre 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, la situazione patrimoniale di scissione può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio STATO PATRIMONIALE SITUAZIONE PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA
LA RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO (ART. 2506 TER, C. 1-2, COD. CIVILE) documentazione analoga a quella prevista per la fusione (art. 2501 quinques c.c.); deve illustrare e giustificare sotto un profilo giuridico ed economico il progetto di scissione; deve illustrare i criteri di distribuzione della azioni o quote ed indicazione del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie e di quello che eventualmente rimane alla scissa. LA RELAZIONE DEGLI ESPERTI (ART. 2506 TER, C. 3, COD. CIVILE) E’ espressamente richiamato l’art. 2501 sexies del c.c.; La relazione non è necessaria in caso di scissione avvenuta mediante la costituzione di una o più nuove società e la distribuzione delle azioni o quote avviene in misura proporzionale alle partecipazioni originarie.
DEROGHE: ART. 2506 TER, C. 4, COD. CIVILE ESONERO “Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi” RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO CONSENSO UNANIME SOCI O POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CON DIRITTO DI VOTO NELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI ESONERO SITUAZIONE PATRIMONIALE RELAZIONE DEGLI ESPERTI
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI (ART. 2506 TER, C. 5, COD. CIVILE) DEPOSITO DEGLI ATTI (progetto di scissione, alle relazioni ed ai bilanci degli ultimi tre esercizi) PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ DURANTE I 30 GG CHE PRECEDONO LA DECISIONE, SALVO RINUNCIA SOCI CON CONSENSO UNANIME Art. 2501 septies DECISIONE IN ORDINE ALLA SCISSIONE DA PARTE DI CIASCUNA DELLE SOCIETÀ CHE VI PARTECIPANO MEDIANTE APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROGETTO Art. 2502 DEPOSITO ED ISCRIZIONE DELLA DECISIONE PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE Art. 2502 bis OPPOSIZIONE DEI CREDITORI. LA SCISSIONE PUO’ ESSERE ATTUATA SOLO DOPO 60 GG DALL’ULTIMA DELLE ISCRIZIONI SALVO CHE CONSTI IL CONSENSO DEI CREDITORI DELLA SOCIETA’ Art. 2503 Art. 2503 bis OPPOSIZIONE DEI POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI (ART. 2506 TER, C. 5, COD. CIVILE) L’OPERAZIONE DEVE RISULTARE DA ATTO PUBBLICO. L’ATTO DI SCISSIONE DEVE ESSERE DEPOSITATO PER L’ISCRIZIONE ENTRO 30 GG NELL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEI LUOGHI OVE E’ POSTA LA SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE, DI QUELLA CHE NE RISULTA O DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE Art. 2504 Art. 2504 ter DIVIETO DI ASSEGNAZIONE DI AZIONI O QUOTE ESEGUITE LE ISCRIZIONI DELL’ATTO, EX ART. 2504, L’INVALIDITA’ DELL’OPERAZIONE NON PUO’ ESSERE PRONUNCIATA Art. 2504 quater EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCISSIONE Art. 2505 ter
SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI FUSIONE Art. 2505 INCORPORAZIONE DI SOCIETA’ INTERAMENTE POSSEDUTE Art. 2505 bis INCORPORAZIONE DI SOCIETA’ POSSEDUTE AL 90% SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI FUSIONE SCISSA BENEFICIARIA Non si applica la parte della disciplina concernente il rapporto di cambio e non è richiesta la relazione degli esperti; inoltre, la scissione può essere decisa dagli organi amministrativi delle società coinvolte, salvo il diritto dei soci che rappresentano almeno il 5% del capitale della beneficiaria di chiedere che la scissione sia decisa dall’assemblea della beneficiaria La beneficiaria detiene l’intero c.s. della scissa È possibile omettere la relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio a condizione che il progetto di scissione preveda, oltre alla determinazione del rapporto di cambio e l’eventuale aumento del c.s. della beneficiaria per il concambio, anche l’impegno rivolto ai soci di minoranza della scissa di acquistare o di fare acquistare le proprie azioni o quote nella scissa per un corrispettivo determinato in base ai criteri previsti in caso di recesso La beneficiaria detiene il 90% del c.s. della scissa
LA DECISIONE IN MERITO ALLA SCISSIONE (ART.2506 TER, C. 5, COD. CIVILE) Le assemblee straordinarie (o i soci, in caso di società di persone) devono deliberare l’approvazione del progetto di scissione depositato; Il quorum richiesto è quello previsto per le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, salvo previsioni diverse; In caso di società di persone è sufficiente la maggioranza dei soci, in eccezione al principio di unanimità ex art. 2252 c.c.; SCISSIONE TOTALE La società scissa si estingue e la delibera non dovrà contenere alcunché relativamente al capitale Dovrà essere disposta una riduzione del patrimonio netto della scissa pari al patrimonio trasferito alle beneficiarie ed un aumento di capitale della o delle società beneficiarie, in modo tale da assegnare ai soci le corrispondenti quote o azioni, ovvero, in alternativa, il riconoscimento ai soci della scissa di quote del c.s., in ragione del rapporto di cambio, con altre modalità SCISSIONE PARZIALE
SCISSIONE “ASIMMETRICA” (ART.2506, C. 2, COD. CIVILE) Scissione senza assegnazione di azioni/ quote della beneficiaria ed incremento della partecipazione nella scissa Consenso UNANIME di tutti i soggetti partecipanti SCISSIONE NON PROPORZIONALE (ART.2506 BIS COD. CIVILE) L’assegnazione di titoli della beneficiaria si verifica non proporzionalmente alla quota di partecipazione originaria LESIONE principio di proporzionalità Non è richiesto il consenso unanime ma necessità (da prevedere nell’ambito del progetto di scissione) di liquidare i soci dissenzienti
Atto pubblico notarile (ad substantiam); L‘ATTO DI SCISSIONE Atto pubblico notarile (ad substantiam); Se la beneficiaria è una società di nuova costituzione l’atto è unilaterale, poiché il soggetto beneficiario verrà ad esistenza solo con l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto stesso.
GLI EFFETTI DELLA SCISSIONE (ART. 2506 QUATER COD. CIVILE) Efficacia giuridica: nei confronti dei terzi la SCISSIONE acquista efficacia legale con l’ultima delle iscrizioni dell’atto di SCISSIONE nel R.I. in cui sono iscritte le beneficiarie. L’art, 2506-quater prevede: Postdatazione efficacia giuridica: è possibile, salvo l’ipotesi di società beneficiarie di nuova costituzione. Retrodatazione efficacia contabile: possibilità di retrodatazione contabile ex art. 2501-ter nn. 5 e 6 C.C. e fiscale ex art. 173, n. 11) Tuir solo nel caso di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo. Per le scissioni parziali e per quelle con società di nuova costituzione non è possibile quindi né la retrodatazione, né la postdatazione degli effetti.
NATURA DELLA SCISSIONE TRASLATIVA MODIFICATIVA/RIORGANIZZATIVA 1) Pubblicità immobiliare e risoluzione conflitti - artt. 2643-2644 c.c. - 2) Applicabilità cause prelazione (legale e pattizia) Conseguenze (applicabilità) 3) Applicabilità regole proprie del trasferimento d’azienda (se la scissione ha ad oggetto una cessione di ramo d’azienda) – art. 2555 c.c -
SCISSIONE: CASI PRATICI POSSIBILITA’ DI REALIZZARE IL CONCAMBIO IN MANIERA ALTERNATIVA ALL’INCREMENTO DEL C.S. DELLA BENEFICIARIA i) Assegnazione azioni proprie beneficiaria ii) Modifica valore nominale azioni beneficiaria iii) Attribuzione diretta azioni beneficiaria dai soci della stessa ai soci della scissa
SCISSIONE: CASI PRATICI IPOTESI DI SCISSIONE SENZA ASSEGNAZIONE DEI TITOLI DELLA BENEFICIARIA AI SOCI DELLA SCISSA i) Scissione parziale a favore della beneficiaria controllante totalitaria ii) Scissa e beneficiaria che hanno il medesimo socio unico (ovvero la medesima compagine Societaria in caso di scissione proporzionale)
patrimoniali assegnati è inclusa la partecipazione detenuta SCISSIONE: CASI PRATICI SCISSIONE “INVERSA” Scissa socia della beneficiaria Elementi essenziali Fra gli elementi patrimoniali attribuiti alla beneficiaria figura la partecipazione nella scissa La beneficiaria, per effetto della scissione, riceve azioni/quote proprie Partecipazione nella beneficiaria BENEFICIARIA SCISSA Tra gli elementi patrimoniali assegnati è inclusa la partecipazione detenuta
LA DISCIPLINA DELLA SCISSIONE DI SOCIETÀ ASPETTI FISCALI
NEUTRALITÀ DELLA SCISSIONE (art. 173 T.U.I.R.) La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento; Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all’annullamento di azioni o quote a norma dell’art. 2506 ter c.c.. In quest’ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo da annullamento o da concambio, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria; Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’art. 47, c. 7, e, ricorrendone le condizioni degli artt. 58 e 87.
DIFFERENZE DA SCISSIONE Traggono origine dall’emissione di titoli a beneficio dei soci della scissa e sono la conseguenza del rapporto di cambio delle azioni pattuito tra le società partecipanti alla scissione DIFFERENZE DA CONCAMBIO Si ricollegano all’annullamento, senza sostituzione, della partecipazione nella scissa posseduta dalla società beneficiaria e sono originate da differenze fra la porzione di costo della partecipazione che si annulla e la corrispondente frazione di patrimonio netto della società scissa attribuita alla beneficiaria DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO
DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO AVANZO > Porzione del costo di carico della partecipazione nella scissa nel bilancio della beneficiaria che si annulla per effetto dell’operazione PATRIMONIO NETTO CONTABILE della Scissa attribuito alla beneficiaria < DISAVANZO
DIFFERENZE DA CONCAMBIO AVANZO > PATRIMONIO NETTO CONTABILE della Scissa attribuito alla beneficiaria Aumento di Capitale Sociale (“rectius” di Patrimonio Netto) della beneficiaria < DISAVANZO
GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA Perdita di riorganizzazione; Plusvalenze latenti su singoli cespiti della scissa ovvero una loro maggiore redditività prospettica. DISAVANZO Esistenza di un utile in capo alla scissa; Previsione di oneri e perdite futuri connessi ai cespiti acquisiti per effetto della scissione. AVANZO
QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA: GENERALITA’ Disavanzo imputato a rivalutazione del valore contabile degli elementi dell’attivo o a decremento del valore dei componenti del passivo della scissa SCISSIONE Disavanzo considerato alla stregua di una perdita di riorganizzazione ed imputato come costo a conto economico della beneficiaria nel periodo d’imposta dell’operazione Avanzo Art. 173, comma 2 T.U.I.R.: quale che sia l’eventuale differenza che dovesse emergere, la medesima non può essere considerata ai fini della determinazione della base imponibile della beneficiaria
QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA: AVANZO DI SCISSIONE RISERVA COSTITUITA CON UTILI SCISSIONE ? Avanzo RISERVA DI CAPITALE la qualificazione fiscale dell’avanzo da scissione deve essere effettuata avuto riguardo alle poste ideali di netto impiegate in concreto dalla scissa per alimentare l’analoga grandezza della beneficiaria Art. 172, comma 6 T.U.I.R. Risoluzione n. 317/E del 2/10/2002 Agenzia Entrate
NEUTRALITA’ DELLA SCISSIONE/1 Art. 173, comma 1, T.U.I.R.: la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento SCISSIONE L’effetto “traslativo” è la conseguenza principale ma non la causa prima della decisione di segmentare il patrimonio della scissa assegnazione cespiti La scissione non genera componenti reddituali: gli elementi attivi e passivi oggetto di assegnazione devono essere presi in carico agli stessi valori fiscali che li caratterizzavano presso la scissa
NEUTRALITA’ DELLA SCISSIONE/2 Art. 173, comma 3, T.U.I.R.: il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa SCISSIONE Neutrale salvo corresponsione di conguaglio monetario concambio Art. 47, comma 7 T.U.I.R.: il conguaglio assume rilevanza reddituale nella misura in cui eccede il costo della partecipazione che si annulla per effetto dell’operazione Socio persona fisica non esercente attività d’impresa: quota eccedente di conguaglio rileva quale reddito di capitale Socio titolare di reddito d’impresa: plusvalenza da alienazione di partecipazione societaria
VICENDE VALUTATIVE DELLE PARTECIPAZIONI DEI SOCI DELLA SCISSA Agenzia Entrate Circolare 98/E – 2000: In analogia con quanto previsto dall’art. 173, c. 4 TUIR, il costo fiscale della partecipazione originaria dovrebbe essere suddiviso con riferimento alle quote di patrimonio netto contabile oggetto di frammentazione SCISSIONE Sezionamento del costo fiscale della partecipazione originaria detenuta dai soci della scissa
REGIME DELLE “POSIZIONI SOGGETTIVE” DELLA SOCIETA’ SCISSA Art. 173, comma 4, TUIR: dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società, ivi compresa quella indicata nell’art. 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari POSIZIONI SOGGETTIVE: quelle situazioni giuridiche di potere dovere concernenti la materia fiscale (e principalmente connesse alla determinazione del reddito imponibile)
POSIZIONI SOGGETTIVE: caratteristiche Siano preesistenti in capo alla scissa alla data in cui si producono gli effetti reali della scissione; Non risultino contabilmente ante scissione; Siano correlate a elementi del patrimonio scisso Risultino vincolate ad elementi patrimoniali in maniera diretta ed attuale e non soltanto per ragioni di carattere genetico Siano sostanzialmente divisibili fra i differenti soggetti che partecipano alla scissione
POSIZIONI SOGGETTIVE “ATIPICHE” riconducibili alla nozione contenuta nel comma 4 dell’art. 173 TUIR Plusvalenze a tassazione rateizzata di cui all’art. 86, comma 4, TUIR (unica posizione soggettiva esplicitamente individuata come tale) Spese di rappresentanza a deducibilità differita di cui all’art. 108, comma 2, TUIR Spese di manutenzione eccedenti il limite percentuale fissato dall’art. 102, comma 6, TUIR Compensi degli amministratori che non abbiano ancora formato oggetto di corresponsione (e, quindi, che non abbiano ancora formato oggetto di deduzione ai sensi dell’art. 95, comma 5, TUIR) Diritto ad operare la variazione in diminuzione connessa all’utilizzo dei c.d. fondi tassati Dividendi di cui è stata deliberata la distribuzione da parte di società partecipate ma che non abbiano ancora formato oggetto di percezione da parte della scissa (art. 89, comma 2, TUIR)
POSIZIONI SOGGETTIVE “ATIPICHE”/2 Deducibilità delle imposte di cui è ammessa fiscalmente la deduzione ex art. 99 TUIR, ove il pagamento avvenga successivamente all’imputazione dello specifico onere a conto economico Crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero ex art. 165 TUIR che non abbiano ancora formato oggetto di scomputo da parte della scissa Ammortamenti anticipati disciplinati dall’art. 102, comma 3, TUIR (analoghe considerazioni possono formularsi per gli ammortamenti accelerati) Durata nel possesso di aziende ovvero di beni ai fini del decorso dei termini per fruire della possibilità di rateizzare le plusvalenze da alienazione dei cespiti ammortizzabili ovvero del regime di pex Crediti a fronte di ritenute d’acconto operate su redditi della scissa che non abbiano ancora formato oggetto di scomputo da parte della stessa
POSIZIONI SOGGETTIVE “ATIPICHE”/3 Costo fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti ex art. 110 TUIR Possibilità di procedere all’eventuale rivalutazione dei cespiti laddove previsto da specifici provvedimenti normativi (risoluzione 91/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate) Possibilità di fruire eventuali crediti d’imposta (risoluzione 143/E del 2003 dell’Agenzia delle Entrate) Possibilità, da parte degli enti creditizi, di variare in diminuzione nei nove esercizi successivi le svalutazioni eccedenti la percentuale dello 0,60% del valore nominale dei crediti (ai sensi dell’art. 6 della L. 2 dicembre 2005 n. 248, la percentuale è stata ridotta allo 0,40% a decorrere dal 2005)
POSIZIONI SOGGETTIVE “ATIPICHE”: criteri di ripartizione Le posizioni in parola devono essere attribuite alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste. Il principio “pro quota” è derogato in presenza di situazioni connesse specificamente ovvero per insiemi agli elementi patrimoniali oggetto di scissione. In tal caso, le posizioni soggettive seguono la sorte di detti elementi presso i relativi titolari. Criterio della proporzionalità in base al netto contabile attribuito alla beneficiaria ovvero trattenuto dalla scissa Posizioni Soggettive atipiche Criterio della connessione specifica o per insiemi degli elementi patrimoniali
POSIZIONI SOGGETTIVE “TIPICHE” espressamente disciplinate da ulteriori commi del medesimo art. 173 TUIR Obbligo di versamento degli acconti (comma 5) Valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della scissa (comma 6) Rimanenze di beni e titoli (comma 7) Riserve in sospensione d’imposta (comma 9) Riporto a nuovo delle perdite fiscali eventualmente conseguite dalle società partecipanti alla scissione (comma 10)
REGIME DELLE “POSIZIONI SOGGETTIVE” TIPICHE DELLA SOCIETA’ SCISSA: il valore dei fondi di accantonamento fiscalmente riconosciuti Fondo rischi su crediti (art. 106 TUIR) Fondo TFR (art. 105 TUIR) Altri fondi i cui accantonamenti sono disciplinati dall’art. 107 TUIR La norma di riferimento è rappresentata dal comma 6 del menzionato art. 173 TUIR (Valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della scissa) “Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso”
REGIME DELLE “POSIZIONI SOGGETTIVE” TIPICHE DELLA SOCIETA’ SCISSA: la disciplina del riporto delle perdite Riporto a nuovo delle perdite fiscali eventualmente conseguite dalle società partecipanti alla scissione ante operazione ( art. 173, comma 10, TUIR): rinvio alla disciplina in materia di fusioni, equiparando la beneficiaria alla società incorporante o risultante dalla fusione e la scissa a quella fusa ovvero incorporata Rinvio al comma 7, art. 172 TUIR (riporto delle perdite in materia di fusioni)
Criteri stabiliti dalla disciplina delle fusioni riguardo alla riportabilità delle perdite fiscali pregresse in occasione di una fusione Il limite del patrimonio netto contabile delle singole società come risultante dall’ultimo bilancio ovvero, se inferiore, dalla situazione patrimoniale predisposta nell’ambito del procedimento di fusione; tale valore è considerato quale limite massimo entro cui è consentito il riporto delle perdite e ciò al fine di evitare che si possa procedere alla fusione di una società sana con una società scarsamente patrimonializzata e carica esclusivamente di perdite pregresse Le condizioni di operatività delle imprese partecipanti alla fusione rappresentate dal conseguimento da parte delle stesse nell’esercizio anteriore alla deliberazione della fusione di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e di spese per lavoro dipendente non inferiori ad una determinata percentuale (40%) rispetto alla media dei due periodi d’imposta immediatamente precedenti Nelle fusioni senza concambio, le precedenti svalutazioni sulla partecipazione nella società incorporata effettuate da parte dell’incorporante o dall’impresa che l’ha ceduta a quest’ultima dopo l’esercizio di realizzazione della perdita astrattamente riportabile
Norma di comportamento 160/05 dell’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano In presenza dell’effetto limitativo, occorre stabilire il criterio in base a cui suddividere l’ammontare delle perdite realizzate in periodi d’imposta differenti Nel caso in cui si renda necessario decurtare l’ammontare delle perdite astrattamente riportabili, l’incorporante ha la possibilità di individuare liberamente le perdite destinate a scontare l’effetto di non riportabilità L’incorporante – ove si renda necessario decrementare l’importo delle perdite astrattamente riportabili dall’incorporata – avrà tutto l’interesse a considerare come non legittimamente fruibili in futuro le grandezze maggiormente datate sotto il profilo cronologico, considerando, di contro, affrancate dall’effetto limitativo quelle più recenti e, quindi, impiegabili più in là nel tempo (pur sempre nel rispetto dell’arco temporale dei cinque periodi d’imposta successivi)
REGIME DELLE “POSIZIONI SOGGETTIVE” TIPICHE DELLA SOCIETA’ SCISSA: le rimanenze dei titoli e di beni merce Art. 173, comma 7 TUIR: le rimanenze si trasferiscono alla beneficiaria con la stessa stratificazione presente all’inizio del periodo d’imposta in capo all’entità il cui patrimonio forma oggetto di separazione EFFETTI RETRODATATI SCISSIONE Art. 173, comma 8 TUIR: i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione (e non, quindi, all’inizio del periodo d’imposta cui sono fatti retroagire gli effetti della scissione come sancito dal comma 7) EFFETTI NON RETRODATATI
REGIME DELLE “POSIZIONI SOGGETTIVE” TIPICHE DELLA SOCIETA’ SCISSA: gli obblighi di versamento degli acconti d’imposta e delle ritenute SCISSIONE PARZIALE L’entità societaria il cui patrimonio forma oggetto di segmentazione continua a sussistere giuridicamente e pertanto gli obblighi di versamento degli eventuali acconti d’imposta continuano parimenti a sussistere SCISSIONE TOTALE Il comma 5 dell’art. 173 TUIR prescrive che i relativi obblighi di versamento “(…) si trasferiscono alle società beneficiarie (…) in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse” È opinione consolidata che tale disposizione risulti abrogata in parte qua per incompatibilità con quanto sancito dall’art. 4 del DL 50/97 “nelle operazioni di fusione e scissione gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta e alle ritenute operate sui redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione; (…) successivamente a tale data i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione”
REGIME DELLE “POSIZIONI SOGGETTIVE” TIPICHE DELLA SOCIETA’ SCISSA: le riserve in sospensione d’imposta Riserve gravate da un regime di sospensione radicale in quanto tassabile qualunque sia la causa della loro estinzione Riserve in sospensione d’imposta Riserve assoggettate ad un moderato regime di sospensione tributaria in quanto tassabili nei soli casi di distribuzione ai soci Rinvia in maniera ricettizia alla regolamentazione dettata in materia di fusioni Detta quale regola generale l’obbligo di ricostituzione di siffatte riserve da parte della beneficiaria in misura proporzionale alla quota di patrimonio netto contabile attribuita alla stessa in sede di scissione L’art. 173, comma 9, TUIR Prevede che nell’ipotesi in cui la sospensione dipenda da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della scissa, le relative riserve debbono essere ricostituite dalla beneficiaria che, in sede di scissione, acquisisce tali elementi