Cattedra di Diritto e Legislazione

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Cattedra di Diritto e Legislazione Prof.ssa Anna Romano Cattedra di Diritto e Legislazione dei Lavori Pubblici

Dichiarazione di Inizio Attività D.I.A. (ordinaria) Dichiarazione di Inizio Attività Dichiarazione dell’interessato alla p.a. completa dei documenti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell’attività 30 gg. Comunicazione dell’interessato alla p.a. dell’inizio dell’attività 30 gg. La p.a., in caso di carenza dei presupposti di legge, vieta la prosecuzione dell’attività (con rimozione degli effetti) Autotutela della p.a.

D.I.A. ordinaria (art. 19 L. 241/90) INTERESSATO Esercizio di attività (imprenditoriale / artigianale / commerciale) sottoposta ad atto di assenso della p.a. (autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso, nulla osta, iscrizione in albi / ruoli) il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti normativamente previsti (legge o atti amministrativi a contenuto generale) e non vi siano limiti o contingenti complessivi o strumenti di programmazione settoriale L’atto di assenso [*] è sostituito dalla dichiarazione dell’interessato corredata, anche con autocertificazioni, di certificazioni ed attestazioni normativamente richieste Trascorsi 30 gg. l’interessato può iniziare l’attività, inviandone comunicazione alla p.a. [*] salvo quelli delle amministrazioni preposte a difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, giustizia, finanze, salute e pubblica incolumità, patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE D.I.A. ordinaria (art. 19 L. 241/90) AMMINISTRAZIONE COMPETENTE Nei 30 gg. successivi alla comunicazione di inizio attività dell’interessato, la p.a., se accerta la carenza di condizioni / modalità / fatti legittimanti l’attività, ne vieta la prosecuzione e ne ordina la rimozione degli effetti => salvo conformazione da parte dell’interessato entro il termine assegnato dalla p.a. (non inferiore a 30 gg.) Il termine di 30 gg. perché la p.a. eventualmente adotti le proprie determinazioni inibitorie è sospeso (per max 30 gg.) qualora la legge preveda l’acquisizione di pareri (N.B.: la p.a. comunica tale sospensione all’interessato) Trascorsi i 30 gg., la p.a. può assumere determinazioni in via di autotutela (revoca / annullamento d’ufficio) qualora ne ricorrano i presupposti di legge (artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/90)

D.I.A. (impianti produttivi beni/servizi) Dichiarazione dell’interessato alla p.a. completa dei documenti richiesti dalla legge per l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla Dir. 2006/123/CE (libera circolazione dei servizi e libertà di stabilimento dei relativi prestatori) Inizio dell’attività contestuale alla presentazione della dichiarazione da parte dell’interessato alla p.a. 30 gg. La p.a., in caso di carenza dei presupposti di legge, vieta la prosecuzione dell’attività (con rimozione degli effetti) Autotutela della p.a.

Denuncia di Inizio Attività D.I.A. (edilizia) Denuncia di Inizio Attività Denuncia dell’interessato al Comune (completa di relazione del progettista abilitato + elaborati progettuali + impresa incaricata dei lavori) che asseveri la conformità dell’intervento edilizio agli strumenti urbanistici approvati, a quelli (anche solo) adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie 30 gg. 30 gg. (senza alcun provvedimento comunale inibitorio) Il Comune, in caso di carenza dei presupposti di legge, notifica all’interessato l’ordine (motivato) di non effettuare l’intervento Comunicazione dell’interessato al Comune dell’inizio dei lavori

D.I.A. edilizia (artt. 22 e 23 D.P.R. 380/01) INTERVENTI REALIZZABILI MEDIANTE D.I.A. Interventi per cui non è richiesto il permesso di costruire (e che non siano liberi) conformi agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina urbanistico-edilizia vigente Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, che non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni del permesso di costruire IMMOBILE SOTTOPOSTO A VINCOLO Competenza sul vincolo, anche in via di delega, dell’amministrazione comunale => il termine di 30 gg. decorre dall’atto di assenso (che, se negativo, priva di effetti la d.i.a.) Competenza sul vincolo non dell’amministrazione comunale => l’atto di assenso deve essere allegato alla denuncia del privato (in mancanza, l’ufficio comunale competente convoca una conferenza di servizi)

SILENZIO - ASSENSO Istanza dell’interessato alla p.a. (solo per procedimenti ad istanza di parte) 30 gg. 30 gg. La p.a. convoca una conferenza di servizi Accoglimento dell’istanza da parte della p.a. che non ha comunicato all’interessato il provvedimento di diniego (salvo: beni culturali e paesaggio, ambiente, difesa, pubblica sicurezza, asilo, immigrazione, cittadinanza, pubblica incolumità, salute o normativa UE) Autotutela della p.a.