La riforma della rappresentatività e

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La riforma della rappresentatività e degli assetti contrattuali

L’Accordo del 28 giugno 2011 E’ un accordo storico perché: UNITARIETA’ – dopo l’Accordo del 1993, fa registrare un’intesa unitaria sulle regole di funzionamento delle relazioni sindacali. AUTONOMIA – richiede l’intervento del Legislatore solo ai fini dell’incentivazione fiscale della contrattazione di secondo livello: su tutti gli altri aspetti regolamentati, le parti hanno espressamente convenuto di voler definire “pattiziamente le regole”, così dichiaratamente manifestando la volontà di non ritenere più necessario un intervento del legislatore. EFFETTIVITA’ – prevede meccanismi che consentono alla contrattazione collettiva decentrata di assecondare in concreto le reali esigenze della specifica unità aziendale (per situazioni di crisi, per favorire lo sviluppo economico, etc.).

L’Accordo del 28 giugno 2011 Le novità Misurazione della rappresentatività Efficacia dei contratti aziendali Esigibilità dei contratti collettivi aziendali Intese modificative (cd. “clausole di uscita”) Misure fiscali e contributive di sostegno alla contrattazione decentrata

Misurazione della rappresentatività (Punto 1 dell’Accordo) L’Accordo del 28 giugno 2011 Misurazione della rappresentatività (Punto 1 dell’Accordo) L’intesa prevede un particolare sistema di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali. La rappresentatività di una O.S. è la “capacità del sindacato di essere rappresentativo dei lavoratori”. La rappresentatività ha una funzione selettiva delle organizzazioni sindacali, nel senso che sono ammesse a svolgere determinate attività (quali, ad es., la contrattazione collettiva) solo quelle che abbiano un determinato “indice” di rappresentatività.

Misurazione della rappresentatività (Punto 1 dell’Accordo) L’Accordo del 28 giugno 2011 Misurazione della rappresentatività (Punto 1 dell’Accordo) Nell’Accordo è finalmente previsto un criterio certo per la selezione delle OO.SS. ammesse alla contrattazione collettiva nazionale (“rappresentatività negoziale”). In particolare, è istituito un sistema di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali che tiene conto: del dato associativo, e del dato elettorale. Il dato associativo viene certificato dall’I.N.P.S. sulla base delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori. Il dato elettorale è calcolato in ragione dei consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie (da rinnovare ogni tre anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al CNEL).

L’Accordo del 28 giugno 2011 Misurazione della rappresentatività (Punto 1 dell’Accordo) La legittimazione a negoziare si raggiunge solo se la media fra il dato associativo ed il dato elettorale è superiore al 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro Oltre tale soglia l’Organizzazione sindacale ha la rappresentatività negoziale nella contrattazione collettiva nazionale di categoria.

La sentenza n. 1215 del 27 novembre 2009 - Corte di Appello di Torino Una società cooperativa, operante nel settore facchinaggio, in data 19.11.2007 aveva fatto ricorso al Tribunale di Alessandria, chiedendo l’annullamento di una cartella notificata dalla EQUITALIA SPA, con la quale le era stato ingiunto di pagare all'INPS un importo a titolo di contributi e somme aggiuntive Tale cartella si basava su un verbale di accertamento con il quale gli ispettori di vigilanza avevano contestato alla cooperativa di avere calcolato la retribuzione imponibile a fini contributivi in base a quanto effettivamente erogato ai soci lavoratori in applicazione del CCNL UNCI/CONFSAL anziché sulla base delle retribuzioni di cui al CCNL “facchinaggio” siglato da CGIL/CISL/UIL con le altre Centrali Cooperative.

Per questo motivo erano state imputate alla cooperativa differenze contributive riscontrabili nell’applicazione dei due differenti CCNL. L'INPS, costituendosi in giudizio, chiedeva la conferma della cartella opposta, sostanzialmente sottolineando come ai sensi dell'art. 2, co. 25, della L n. 549/1995 dovesse trovare applicazione il CCNL stipulato "dalle organizzazioni maggiormente rappresentative" e quindi, secondo l’Istituto, non il CCNL UNCI/CONFSAL poiché "raffrontando gli accordi... non v'è dubbio che siano i contratti conclusi con queste ultime associazioni (Cgil/Cisl e Uil) a godere della maggiore rappresentatività".

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 13. 1 Il Tribunale di Torino, con sentenza del 13.1.2009, accoglieva l'opposizione della cooperativa e annullava la cartella esattoriale, motivando la decisione sul fatto che la “maggiore rappresentatività comparata (…) non può essere determinata a priori e consistere in una attribuzione stabile e irreversibile del sindacato, ma deve essere verificata nel tempo attraverso la comparazione con le diverse associazioni”. Ne consegue che l’INPS (…) è onerato della prova della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l’accordo invocato (cioè quello siglato da CGIL/CISL/UIL con le altre Centrali Cooperative), rispetto a quello applicato dal ricorrente” (cioè il CCNL UNCI/CONFSAL).

L’INPS ha fatto ricorso in appello chiedendo di riformare la sentenza di primo grado e confermare la cartella esattoriale. Le motivazioni addotte dall’Istituto, sostanzialmente, erano basate sul concetto che “per comune esperienza, le predette tre OO.SS. firmatarie (CGIL/CISL/UIL) del CCNL di categoria sono notoriamente quelle dotate di maggiore organizzazione e strutture, capacità negoziale e contrattuale ecc.” e quindi quelle comparativamente più rappresentative. La Corte di Appello di Torino ha rigettato il ricorso, confermando e rafforzando le motivazioni del giudice di primo grado.

I giudici di Torino, nella loro ricostruzione giuridica e giurisprudenziale, hanno citato le numerose sentenze nelle quali la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui è onere dell’INPS, in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, fornire la prova della dedotta maggiore rappresentatività di un sindacato firmatario di un contratto collettivo del quale si invochi l'applicazione. Tra queste, la sentenza n. 3912 del 20.4.1999 ha testualmente sottolineato: "...l'Istituto ricorrente ha omesso di indicare sin dal ricorso introduttivo di primo grado i fatti precisi dai quali riteneva si potesse desumere la qualità di organizzazione sindacale più rappresentativa su base nazionale dei sindacati in esame (ovvero la maggiore rappresentatività degli stessi sindacati confederali nell'ambito della categoria alberghiera), venendo meno anzitutto all'onere di allegazione, che pure gli incombeva in quanto attore in senso sostanziale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Infatti, l’INPS avrebbe dovuto allegare (e quindi poi dimostrare nel caso di eventuale contestazione della Cooperativa) in base a quali precise circostanze di fatto le organizzazioni CGIL-CISL e UIL erano da ritenersi maggiormente rappresentative nella categoria rispetto alla CONFSAL e non limitarsi ad affermare che "raffrontando gli accordi stipulati con la Confsal e con le rappresentanze sindacali CGIL, CISL e UIL, non v'è dubbio che siano i contratti conclusi con queste ultime associazioni a godere della maggiore rappresentatività"

giacché, a prescindere dal dato evidente che la maggiore rappresentatività è da riferire non ai contratti ma alle oo.ss. contrapposte dei lavoratori e dei datori di lavoro, non è certo dal confronto fra le previsioni dei diversi CCNL (e tantomeno dalla previsione dì "minimali" retributivi maggiori o minori) che è possibile desumere la maggiore o minore rappresentatività, nell'ambito della medesima categoria, delle oo.ss. stipulanti.

Per i motivi sopra esposti la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello, ha confermato l’annullamento della cartella esattoriale e ha condannato l’INPS al pagamento delle spese.

i criteri giurisprudenziali su cui si è basato in passato il concetto di maggiore rappresentatività ed adesso quello di maggiore rappresentatività comparata sono numero di iscritti, presenza significativa sull'intero territorio nazionale, pluricategorialità, intercategorialità, effettiva attività di autotutela condotta con continuità, sistematicità ed equilibrata diffusione

Cass. 28 ottobre 1981, n. 5664; 18 febbraio 1985, n Cass. 28 ottobre 1981, n. 5664; 18 febbraio 1985, n. 1418 e 27 ottobre 1990, n. 10392 – importanza del criterio territoriale, settoriale ed intercategoriale per valutare la rappresentatività sindacale Cass. 28 ottobre 1981, n. 5664 – carattere non decisivo del numero di iscritti nel valutare la rappresentatività sindacale Cass. 18 luglio 1984, n. 4218; 1 marzo 1986, n. 1320; 20 aprile 2002, n. 5765 e 2 dicembre 2005, n. 26239 – l’importanza dell’effettività dell’azione sindacale (partecipazione a trattative sindacali, vertenze, stipula di contratti collettivi) Pluralismo contrattuale ed efficacia soggettiva del CCNL Cassazione, 7 giugno 2004, n. 10762; 9 agosto 1996, n. 7383 e 28 agosto 2004, n. 17250 - il contratto collettivo stipulato dalle attuali organizzazioni sindacali è un contratto di diritto comune, dunque, in forza dell’art. 1322, comma 2 del codice civile, con conseguente applicazione non di una disciplina speciale, ma di quella, appunto, di diritto comune, dettata dal codice civile per i contratti in generale.

Il legislatore L’art. 7 del DL 248/2007 garantisce ai soci di cooperativa i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria;

la disposizione adotta lo stesso parametro di riferimento al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l’invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori e di garantire l’acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Inoltre è opinione consolidata in giurisprudenza (Cass. SS. UU Inoltre è opinione consolidata in giurisprudenza (Cass. SS.UU. 7157/03 e Cass 2525/87) come i contratti collettivi di diritto comune hanno efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente al contratto abbiano dato adesione.