Dott. Ernesto-Marco Bagarotto La riscossione in pendenza di giudizio

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Dott. Ernesto-Marco Bagarotto La riscossione in pendenza di giudizio Dottore Commercialista Revisore Contabile La riscossione in pendenza di giudizio Vicenza, 9 aprile 2011 Venezia Mestre - Via Torino n. 151/a tel. 041 – 5322799 e-mail ernestobagarotto@studiotosi.com

La riscossione in pendenza di giudizio Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 602/1973 l’Amministrazione finanziaria, a seguito della notifica dell’atto impositivo, è legittimata ad esigere «le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi» nei limiti della metà. Nulla può essere invece preteso a titolo di sanzioni, in quanto, per effetto del combinato disposto del suddetto art. 15 e dell’art. 19, co. 1, del D.Lgs. 472/1997, la proposizione del ricorso comporta la sospensione della riscossione delle sanzioni fino al deposito della sentenza di primo grado.

La riscossione in pendenza di giudizio Solamente nel caso in cui sussista fondato pericolo per la riscossione, le imposte, i relativi interessi e le sanzioni irrogate sono iscritte per l’intero importo risultante dall’atto impositivo, anche se non definitivo (art. 15 bis del D.P.R. n. 602/1973). Un’ulteriore deroga alla regola generale di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 è prevista dall’art. 37 bis con riferimento agli accertamenti di natura antielusiva. Infatti, il co. 6, dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/1973 dispone che le maggiori imposte accertate in applicazione di tale disposizione siano iscritte a ruolo solo a seguito della sentenza di primo grado.

La riscossione in pendenza di giudizio In seguito, la riscossione provvisoria è disciplinata dall’art. 68 del D. Lgs. 546/1992, in base al quale le modalità e i termini di pagamento delle imposte, dei relativi interessi e delle sanzioni irrogate variano a seconda dell’esito del giudizio di primo grado. Più precisamente, se la sentenza della commissione tributaria provinciale respinge integralmente il ricorso, il contribuente deve versare le somme accertate in misura dei 2/3.

La riscossione in pendenza di giudizio Nel caso in cui la sentenza dei giudici di prime cure accolga parzialmente il ricorso, il ricorrente deve versare le imposte, i relativi interessi e le sanzioni, per l’ammontare risultante dalla sentenza e comunque non superiore ai 2/3. Laddove invece la commissione tributaria provinciale accolga il ricorso, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza (Circ. n. 5/10241 dell’11.2.2000), il tributo corrisposto in eccedenza dal contribuente nelle more del giudizio deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.

La riscossione in pendenza di giudizio Infine, a seguito della pronuncia della commissione tributaria regionale, il ricorrente deve versare il residuo ammontare determinato dalla sentenza. Nell’attuale sistema di riscossione, l’Agente della Riscossione può pretendere, attraverso la procedura esecutiva, le somme contestate solamente a seguito della formazione del ruolo e decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

La riscossione in pendenza di giudizio In base alle innovazioni apportate dall’art. 29, comma 1, lettera a) e b), del D.L. 78/2010, con riferimento agli avvisi notificati a partire dal 1.7.2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi, il termine in cui è necessario versare le somme accertate diventa il sessantesimo giorno dalla notifica dell’avviso di accertamento. Infatti, per effetto della c.d. “concentrazione della riscossione nell’accertamento”, gli avvisi dovranno contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del D.P.R. 602/1973.