Certificazione EMAS Corso di Impatto Ambientale

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Transcript della presentazione:

Certificazione EMAS Corso di Impatto Ambientale Università degli Studi di Perugia Facoltà di Ingegneria Corso di Impatto Ambientale Modulo A: Pianificazione Energetica Ing. Giorgio Baldinelli a.a. 2012-13 Certificazione EMAS

CERTIFICAZIONE LA CERTIFICAZIONE: COSA E’ ? AZIONE MEDIANTE LA QUALE UNA TERZA PARTE, INDIPENDENTE (ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE), DICHIARA CHE, CON RAGIONEVOLE ATTENDIBILITA’, UN DETERMINATO PRODOTTO, PROCESSO O SERVIZIO E’ CONFORME AD UNA SPECIFICA NORMA O AD UN ALTRO DOCUMENTO DI RIFERIMENTO CERTIFICAZIONE VOLONTARIA RICHIESTA DAL PRODUTTORE OBBLIGATORIA RICHIESTA DALLA CEE AMBIENTE ISO 14001 QUALITA’ ISO 9001 ISO 9002 PRODOTTI MARCHIO CEE RECIPIENTI IN PRESSIONE SICUREZZA GIOCATTOLI MACCHINE ……….

RICONOSCIUTO A LIVELLO NAZIONALE LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE LA CERTIFICAZIONE (AUDIT DI TERZA PARTE) E’ CREDIBILE A PATTO CHE ESISTA UNO SCHEMA CHE PREVEDA: ORGANISMO ACCREDITAMENTO ACCREDITA ORGANISMO CERTIFICAZIONE CERTIFICA SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ORGANIZZAZIONE RIFERIMENTO ISO 14001 EMAS RICONOSCIUTO A LIVELLO NAZIONALE INDIPENDENZA COMPETENZA PERSONALE PROCEDURE ORGANIZ. EA 7/02 REG CE 761/01 ISO Guide 66

Introduzione alla certificazione: ISO 14001 e ECOLABEL Sfruttare le conoscenze sul controllo qualità, anche in campo ambientale Crea un sistema integrato qualità e ambiente E’ uno strumento di gestione ambientale per valutare gli aspetti specifici ambientali E' uno strumento ad adesione volontaria che viene concesso a quei prodotti e servizi che rispettano criteri ecologici e prestazionali stabiliti a livello europeo

Il Regolamento CEE n.1836/93 - EMAS Il Regolamento EMAS Il Regolamento CEE n.1836/93 - EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema comunitario di ecogestione ed audit al quale possono aderire volontariamente le imprese che gestiscono uno o più siti in cui si svolgono attività industriali (Cod. NACE Sez. C e D).

Regolamento EMAS: Introduzione Azione mediante la quale una terza parte indipendente (organismo di certificazione), dichiara con ragionevole attendibilità che un determinato prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica norma o ad un altro documento di riferimento. Il Regolamento CEE n.1836/93 - EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema comunitario di ecogestione ed audit al quale possono aderire volontariamente le imprese che gestiscono uno o più siti in cui si svolgono attività industriali.

Regolamento EMAS: Obiettivi Obiettivo del sistema: attraverso: l’introduzione ed attuazione di politiche, programmi e sistemi di gestione dell’ambiente in relazione ai loro siti ; Promuovere costanti miglioramenti dell’efficienza ambientale delle attività industriali la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficienza di tali elementi (audit); l’informazione al pubblico sull’efficienza ambientale (dichiarazione ambientale).

Regolamento EMAS: Obiettivi Il Sistema EMAS non pregiudica (art.1): Le vigenti disposizioni di legge comunitarie o nazionali; Le norme tecniche relative ai controlli ambientali; I doveri delle aziende derivanti da tali doveri e norme.

Il Regolamento EMAS

Conformità Legislativa Il Regolamento EMAS PRE - REQUISITI PER L’ADESIONE AD EMAS Politica Ambientale (Direzione dell’impresa) Conformità Legislativa Impegno ad un ragionevole miglioramento dell’efficienza ambientale

Organismo di Accreditamento EC Eco-Management and Regolamento EMAS in Europa Audit Scheme Consiglio Comunità Europee Commissione Europea Parlamento C.E.S. Regolamento 1836 EMAS Definisce gli aspetti organizzativi e legislativi, identifica le strutture Stato Membro Organismo Competente Organismo di Accreditamento

Regolamento EMAS: Schema di attuazione in Italia ANPA D.M. 413/1995 PRESIDENTE VICE- PRESIDENTE MINISTERO AMBIENTE (4) MINISTERO INDUSTRIA (4) MINISTERO SANITA’ (2) MINISTERO TESORO (2) Supporto Tecnico Comitato Ecolabel Ecoaudit Organismo Competente Registrazione Siti Sezione EMAS Sezione Ecolabel Organismo Accreditamento Verificatori ambientali

Regolamento EMAS: Attori coinvolti EC Eco-Management and Audit Scheme La Commissione propone il testo del Regolamento e vigila sulla corretta attuazione Il Comitato è costituito dai rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione Comitato art. 19 Organismo Accreditamento Accreditamento V. A. Organismo Competente Registrazione Impresa Verificatore Verifica del SGA e convalida della D.A. Revisore Audit interno all’impresa sul SGA IL PUBBLICO

VERIFICATORE AMBIENTALE Regolamento EMAS: modalità di partecipazione per le imprese IMPRESA VERIFICATORE AMBIENTALE ORGANISMO COMPETENTE Adotta POLITICA AMBIENTALE Effettua ANALISI AMBIENTALE Introduce PROGRAMMA AMBIENTALE Introduce SISTEMA DI GESTIONE AMB. Effettua o fa effettuare ISO 14001 AUDIT CERTIFICAZIONE ISO 14001 Elabora Sottopone EMAS DICHIARAZIONE AMBIENTALE AUDIT E CONVALIDA DICHIARAZIONE AMBIENTALE CONVALIDATA Accerta RISPONDENZA REQUISITI EMAS Trasmette Comunica Procede REGISTRAZIONE SITO Informazione al Pubblico

+ tassa di registrazione Regolamento EMAS: procedura per la registrazione dei siti in Italia Impresa Organismo Competente ANPA ARPA Documenti + tassa di registrazione Ricevimento domanda Responsabile di Istruttoria no Completezza Modifiche/ integrazioni sì Eventuali osservazioni Conformità legislativa 30 giorni no Requisiti EMAS Modifiche/ integrazioni sì Comunicazione Relazione Non registrabilità Informazione al pubblico Registrazione Comunicazione

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 1. AMPLIAMENTO APPLICAZIONE DI EMAS ALLE ORGANIZZAZIONI ORGANIZZAZIONE: SOCIETÀ, AZIENDA, IMPRESA, AUTORITÀ O ISTITUZIONE O PARTE O COMBINAZIONE DI ESSI, CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA PUBBLICA O PRIVATA, CHE HA AMMINISTRAZIONE E FUNZIONI PROPRIE. L‘entità da registrare come organizzazione è concordata dal Verificatore e, se del caso, con gli Oirganismi Competenti, tenendo conto degli orientamenti della Commissione, stabiliti conformemente alle procedure di cui all'articolo 14, ma non deve superare i confini di uno Stato membro. La più piccola organizzazione da considerare per la registrazione corrisponde al sito. In circostanze eccezionali….

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 2. POSSIBILITÀ DI ATTUARE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CONFORMEMENTE AI REQUISITI DELLA NORMA EN ISO 14001: 1996 (SEZ. 4)

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 3. MAGGIOR COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI NEL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA AMBIENTALE DELLE ORGANIZZAZIONI: formazione professionale di base e perfezionamento adeguato per consentire partecipazione attiva a SGA forme appropriate di partecipazione: libro dei suggerimenti, lavori di gruppo, ecc. partecipazione dei rappresentanti dei dipendenti (su loro richiesta)

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 4. ADOZIONE DI UN LOGO EMAS VISIBILE E RICONOSCIBILE

EMAS II: uso del Logo Versione 1 Versione 2 sulla carta intestata; sulle informazioni che pubblicizzano la partecipazione ad EMAS di un organizzazione; sulla o nella pubblicità di prodotti, attività e servizi (solo in circostanze stabilite) Sulle dichiarazioni ambientali convalidate; sulle informazioni convalidate estratte dalla dichiarazione ambientale.

Il logo non può essere usato nei seguenti casi: EMAS II: uso del Logo Il logo non può essere usato nei seguenti casi: sui prodotti e i loro imballaggi; in associazione con asserzioni comparative relative a altri prodotti, attività e servizi.

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 5. CONVALIDA ANNUALE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E POSSIBILITA’ DI PUBBLICARE ESTRATTI CONVALIDATI DAL V.A. L’organizzazione deve aggiornare le informazioni contenute nella dichiarazione ambientale e le modifiche devono essere convalidate ogni anno dal verificatore ambientale. Dopo la convalida le modifiche devono essere presentate all’organismo competente e rese pubbliche. Sono ammesse deroghe (max. 3 anni).

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 6. AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELLE PMI MEDIANTE LO SVILUPPO DI UNA SERIE DI STRUMENTI DI SOSTEGNO: Facilitare l’accesso a: informazioni, fondi di sostegno, istituzioni pubbliche, appalti pubblici stabilire e promuovere misure di assistenza tecnica programmi regionali, nazionali.

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 7. MAGGIORE SEGUITO DATO AI MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA AMBIENTALE REALIZZATI DALLE ORGANIZZAZIONI Gli Stati membri devono tenere conto della registrazione EMAS nell’attuazione e nell’esecuzione della legislazione ambientale al fine di evitare inutili duplicazioni delle attività sia da parte delle organizzazioni che delle autorità competenti in materia di controllo.

Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 8. PROMOZIONE DI UN’ATTUAZIONE COERENTE DEL REGOLAMENTO NEGLI STATI MEMBRI (FORUM) Istituzione di un Forum degli Organismi Competenti Istituzione di un Forum degli Organismi di Accreditamento (FAB)

LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO RACCOMANDAZIONI AI VA PER LE PMI DICHIARAZIONE AMBIENTALE ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI ED INDIRETTI USO DEL LOGO FREQUENZA DI VERIFICA E CONVALIDA ENTITÀ DA REGISTRARE COINVOLGIMENTO DIPENDENTI

LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO “Entity Suitable for Registration EMAS” ENTITA’ Sito o parte di esso, organizzazione, parte o gruppi di organizzazioni, che si registrano sotto un unico numero di registrazione

LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO “Entity Suitable for Registration EMAS” La scelta della entità che potrà essere registrata è il risultato di una combinazione tra il controllo gestionale e la localizzazione geografica. L’entità da registrare non deve superare i confini di uno Stato membro.

LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS” La linea guida identifica 8 strutture organizzative: 1) Organizzazioni che operano in un solo sito. 2) Organizzazioni che, in circostanze eccezionali, possono registrare un entità più piccola di un sito.

LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS” 3) Organizzazioni che operano in più siti. A. Con lo stesso o simile prodotto o servizio: Banche Agenzie di viaggio Catene di supermercati o di vendita di prodotti di consumo Uffici di assistenza e consulenza agli utenti

LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS” 3) Organizzazioni che operano in più siti. B. Con differenti prodotti e servizi: Società che gestiscono diverse centrali elettriche Società che producono componenti meccanici o manufatti Compagnie nel settore chimico Società che gestiscono varie discariche di rifiuti

LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS” 4) Organizzazioni per le quali non può essere definito un vero e proprio sito Aziende di distribuzione di servizi pubblici (calore, acqua, gas, elettricità) Telecomunicazioni Trasporti Raccolta dei rifiuti

LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS” 5) Organizzazioni che controllano siti temporanei Società di costruzioni edili Società di pulizia di superfici e di aree Società che offrono servizi vari Società che intervengono per la decontaminazione di siti Circhi equestri

LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS” 6) Organizzazioni indipendenti che operano in un’area limitata che si registrano come un’unica organizzazione Piccole aree industriali Complessi turistici

LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS” 7) Piccole imprese che operano in un vasto territorio e producono gli stessi o simili prodotti o offrono gli stessi o simili servizi Distretti industriali Aree turistiche 8) Autorità locali o Istituzioni governative

Regolamento EMAS: Costi per le imprese I costi che un’organizzazione deve sostenere per aderire ad EMAS possono essere suddivisi in 4 voci principali Costi per la realizzazione dello schema previsto dal Regolamento Costi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti Costi di verifica e convalida da parte del VA Costi di registrazione

Regolamento EMAS: Vantaggi per le imprese Fattori interni Migliore controllo della conformità legislativa Riduzione dei costi di produzione Riduzione dei costi ambientali Miglioramento impatto ambientale Ottimizzazione delle risorse Miglioramento organizzazione aziendale Maggior coinvolgimento dei dipendenti Opportunità di mercato (green consumer, B2B, fondi)

Regolamento EMAS: Vantaggi per le imprese Fattori esterni Immagine Miglioramento dei rapporti con la collettività Miglioramenti dei rapporti con la Pubblica Amministrazione Semplificazioni autorizzative ed amministrative Razionalizzazione dei controlli Maggiore competitività sul mercato (appalti) Riduzione dei rischi di sanzioni amministrative Riduzione dei premi assicurativi Agevolazioni nell'accesso al credito

INCENTIVI E SUPPORTO ALLE IMPRESE CHE ADERISCONO AD EMAS/ ISO 14001 AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE: D.Lgs. 152/99 - (Disposizioni sulla tutela delle acque…) in relazione alle concessioni di utilizzo dell’acqua per usi industriali, in caso di più domande concorrenti è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 o EMAS. D.Lgs. 372/99 - (IPPC) le informazioni e le descrizioni fornite secondo la norma ISO 14001 o EMAS possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione. Il rinnovo delle autorizzazioni deve avvenire ogni 5 anni mentre per le imprese registrate EMAS ogni 8 anni. D.Lgs. 334/99 - (Seveso bis) per la notifica è possibile utilizzare anche la documentazione predisposta in caso si sia aderito ad EMAS.

“ Disposizioni in campo ambientale” INCENTIVI E SUPPORTO ALLE IMPRESE CHE ADERISCONO AD EMAS/ ISO 14001 AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE L. 93 del 23/03/2001 (G.U. n. 79 del 04/04/01): “ Disposizioni in campo ambientale” Art. 18 “Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione EMAS”

INCENTIVI E SUPPORTO ALLE IMPRESE CHE ADERISCONO AD EMAS/ ISO 14001 L. 93/2001 - Art.18: Per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto ovvero per la reiscrizione all’Albo gestori dei rifiuti le imprese EMAS possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti: - DPR 203/88 (Emissioni in aria) - D.lgs 22/97 (Rifiuti) - D.lgs 152/99 (Acque reflue) - D.lgs 372/99 (IPPC)

Distribuzione geografica 9 29 6 15 1 3 41 5 4 10 20 25 30 35 40 45 Piemonte Lombardia Trentino Alto Adige Veneto Friuli Liguria Emilia - Romagna Toscana Lazio Abruzzo Molise Puglia Calabria Sicilia Sardegna Numero

DISTRIBUZIONE PER DIMENSIONI

DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA

NUMERO DI REGISTRAZIONI EMAS IN ITALIA