Il codice dei beni culturali e del paesaggio

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Il codice dei beni culturali e del paesaggio L’individuazione, la protezione e la conservazione dei beni culturali

Il codice e le altre fonti Il valore legislativo del codice L’entrata in vigore (art. 183, comma 7) e la delega per l’adozione di disposizioni correttive e integrative (art. 10, comma 4, l. n. 137/2002) Le norme abrogate dal codice (art. 184) Il codice e le autonomie speciali (art. 8) Il codice e i provvedimenti legislativi particolari (art. 129) Il codice e le disposizioni regolamentari precedenti (art. 130) Il singolare caso del d.P.R. n. 283/2000 I principi del codice e la legislazione successiva (art. 183, comma 6)

Le disposizioni generali del codice La struttura del codice: parti, titoli, capi e sezioni La tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale: i principi e i soggetti del sistema (artt. 1 - 2) La tutela del patrimonio culturale: nozione; distribuzione delle funzioni amministrative (artt. 3 - 4 - 5) La valorizzazione del patrimonio culturale: nozione; ruolo della legislazione statale (artt. 6 - 7) (rinvio alle lezioni sulla valorizzazione)

Precisazioni in merito alla tutela La priorità della tutela (artt. 1, comma 6, e 6, comma 2) La tutela “anche” attraverso provvedimenti amministrativi (art. 3, comma 2) La spettanza statale delle funzioni di tutela e le perplessità sollevate dal loro possibile conferimento alle Regioni da parte del Ministero (art. 4) Le funzioni regionali sui beni librari (art. 5, commi 2 - 3) Le funzioni regionali sui beni paesaggistici (art. 5, comma 6) (rinvio alle lezioni sul paesaggio) La cooperazione e il coordinamento tra il Ministero, le Regioni e gli altri enti territoriali (art. 5, commi 1 e 4 - 5) L’indirizzo, la vigilanza e i poteri sostitutivi del Ministero nei confronti degli altri enti (art. 5, comma 7)

I beni culturali di interesse religioso (art. 9) La norma è immutata rispetto all’art. 19 del testo unico del 1999 (rinvio alla lezione precedente) Brevi osservazioni sul concetto di “interesse religioso” Brevi osservazioni sull’appartenenza dei beni

I beni culturali oggetto di tutela (artt. 10 - 11) I beni immobili e mobili di interesse culturale intrinseco dello Stato, degli altri enti pubblici e degli enti privati non lucrativi Le raccolte, gli archivi e i singoli documenti dello Stato e degli altri enti pubblici I beni immobili e mobili di interesse culturale intrinseco «particolarmente importante» di soggetti privati diversi dagli enti non lucrativi Gli archivi e singoli documenti privati di interesse storico «particolarmente importante» Le raccolte librarie private di «eccezionale» interesse culturale I beni immobili e mobili di interesse culturale estrinseco «particolarmente importante» Le collezioni di «eccezionale» interesse artistico o storico I beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

Precisazioni Insieme alle norme sull’individuazione dei beni, le disposizioni dell'art. 10 servono a identificare la sfera di applicazione del titolo II della parte II del codice, dedicato alla tutela dei beni L’art. 11 ha invece un valore ricognitivo della sfera applicativa di specifiche disposizioni del codice riguardanti determinati beni L’interesse culturale intrinseco dei beni è il loro interesse «artistico, storico, archeologico o etnoantropologico» L’interesse culturale estrinseco dei beni è l’interesse «a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose»

Ulteriori precisazioni Le raccolte dello Stato e degli altri enti pubblici sono le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, nonché le raccolte librarie delle biblioteche Le collezioni o serie di oggetti devono essere di eccezionale interesse artistico o storico «come complesso», «per tradizione, fama e particolari condizioni ambientali» Il codice enumera alcuni particolari esempi di beni di interesse culturale intrinseco I beni di interesse culturale intrinseco e le collezioni di eccezionale interesse artistico o storico non devono essere opera di autore vivente e la loro esecuzione deve risalire ad oltre cinquanta anni Il codice enumera i beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela, per i quali non vale la regola in base alla quale i beni non devono essere opera di autore vivente e la loro esecuzione deve risalire ad oltre cinquanta anni

Le novità più significative rispetto al passato Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi sono beni culturali in quanto tali se appartengono a qualsiasi ente pubblico, non solo quindi se appartengono allo Stato o a un altro ente territoriale (non solo quindi se sono beni demaniali) I beni che possono rivestire un interesse culturale estrinseco non sono più soltanto cose immobili Tra i beni di interesse culturale estrinseco figurano nel codice anche le cose che sono testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (in precedenza le cose di questo tipo erano contemplate soltanto dalle disposizioni regolamentari del d.P.R. n. 283/2000, concernenti le alienazioni degli immobili del demanio storico-artistico, allo scopo di vietare le alienazioni degli immobili documentanti «l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche»)

SEGUE: Le novità più significative rispetto al passato Tra i beni di interesse culturale intrinseco elencati a titolo esemplificativo sono stati aggiunti i seguenti: «le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio»; «le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico»; «i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico»; « le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico»; « le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale» Tra i beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela enumerati dal codice sono stati aggiunti i seguenti: «le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»; «le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico»; «le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale»

L’individuazione dei beni culturali I beni pubblici e degli enti non lucrativi di interesse culturale intrinseco “semplice” sono beni culturali ex lege, sebbene sia prevista la verifica del loro interesse culturale Le raccolte, gli archivi e i singoli documenti dello Stato e degli altri enti pubblici sono beni culturali ex lege, senza che sia prevista alcuna verifica o dichiarazione del loro interesse culturale (anche quando gli enti pubblici sono trasformati in soggetti formalmente privati) I beni privati o pubblici il cui interesse culturale intinseco o estrinseco dev’essere “particolarmente importante” o “eccezionale” sono beni culturali in seguito alla dichiarazione ministeriale del loro interesse culturale

La verifica dell’interesse culturale dei beni pubblici (art. 12) L’individuazione dei beni culturali pubblici prima del codice: il sistema degli elenchi descrittivi nel testo unico del 1999 e nel d.P.R. n. 283/2000 Origine e ratio delle disposizioni sulla verifica dell’interesse culturale dei beni pubblici: l’art. 27, d.l. n. 269/2003, e le dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico La “presunzione generale di culturalità” dei beni pubblici che siano opera di autori non più viventi e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni La soppressione degli elenchi descrittivi L’iniziativa del procedimento di verifica Il procedimento di verifica: in particolare, il decreto 6 febbraio 2004 I possibili esiti del procedimento: in particolare, il cd. silenzio-assenso I beni degli enti pubblici trasformati in soggetti formalmente privati

La verifica dell’interesse culturale dei beni degli enti non lucrativi (art. 12) L’individuazione dei beni culturali degli enti non lucrativi prima del codice: il sistema degli elenchi descrittivi La giurisprudenza costituzionale e penale in materia L’estensione delle disposizioni sulla verifica dell’interesse culturale dei beni pubblici ai beni degli enti non lucrativi La “presunzione generale di culturalità” dei beni degli enti non lucrativi che siano opera di autori non più viventi e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni La soppressione degli elenchi descrittivi L’iniziativa del procedimento di verifica Il procedimento di verifica I possibili esiti del procedimento: in particolare, l’esclusione del cd. silenzio-assenso I beni degli enti non lucrativi che mutano la propria natura giuridica

La dichiarazione dell’interesse culturale dei beni (artt. 13 - 14 - 15) I presupposti (v. retro) L’inizio del procedimento e i suoi effetti Lo svolgimento del procedimento (v. anche l’art. 183, comma 1) La conclusione del procedimento (la cd. notifica) e i suoi effetti La disciplina è sostanzialmente invariata, tolte alcune precisazioni sul procedimento (es.: l’atto di avvio è di competenza del soprintendente; la notifica avviene tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con a. r.) Le vicende relative alle notifiche effettuate a norma della legislazione precedente (art. 128)

Il ricorso amministrativo avverso la dichiarazione o la verifica (art Una novità importante: il ricorso al Ministero avverso la dichiarazione, per motivi di legittimità e di merito La possibilità di presentare il ricorso anche avverso la verifica Il termine per la proposizione del ricorso Gli effetti della proposizione del ricorso Il procedimento (v. anche l’art. 18, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 173/2004) La decisione del ricorso

Catalogazione (art. 17) La norma sviluppa ulteriormente le disposizioni del t. u., soprattutto in tema di cooperazione e coordinamento tra Ministero, Regioni e altri enti Le procedure e le modalità della catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale, con la cooperazione delle Regioni, ai fini dell’integrazione in rete delle banche dati dello Stato (il catalogo nazionale dei beni culturali), delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni dell’interesse culturale dei beni deve garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza Una novità importante è rappresentata dalla previsione che il Ministero e le Regioni, anche con la collaborazione delle Università, concorrano alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione

Vigilanza e ispezioni (artt. 18 - 19) I poteri di vigilanza e ispezione sono poteri generali del Ministero strumentali all’esercizio delle funzioni di tutela dei beni culturali sia pubblici sia privati La vigilanza spetta sempre al Ministero, anche nei confronti dei beni statali non tenuti in uso o in consegna dallo stesso Sono possibili forme di intesa e di coordinamento con le Regioni in ordine alla vigilanza sui beni delle Regioni e degli altri enti territoriali Per l’esercizio dei poteri ispettivi dei soprintendenti è previsto ora un preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza (nei quali il preavviso potrà essere inferiore ovvero omesso)

Le misure di protezione e conservazione dei beni culturali Gli interventi vietati (art. 20) Gli interventi soggetti ad autorizzazione (artt. da 21 a 27) Le misure cautelari e preventive (art. 28) La conservazione e gli obblighi conservativi (artt. 29 - 30) Gli interventi conservativi volontari (art. 31) Gli interventi conservativi imposti (artt. 32 - 33 - 34, comma 1) La custodia coattiva (art. 43) Il deposito e il comodato di beni culturali (art. 44) Le altre forme di protezione (artt. da 45 a 52)

A. Gli interventi vietati (art. 20) Divieto di distruzione o danneggiamento Divieto di usi incompatibili o pregiudizievoli Divieto di smembramento degli archivi

B. Gli interventi soggetti ad autorizzazione (artt. da 21 a 27) La demolizione dei beni, anche con successiva ricostruzione Lo spostamento anche temporaneo dei beni (salvo il caso dello spostamento dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore e il caso degli archivi pubblici) Lo smembramento di collezioni, serie e raccolte Lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante Il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici e di archivi di soggetti giuridici privati L'esecuzione di interventi edilizi sui beni (art. 21, comma 4)

SEGUE: Precisazioni in materia di autorizzazioni degli interventi edilizi I termini del procedimento di autorizzazione (art. 22) I rapporti dell’autorizzazione con la denuncia di inizio attività (art. 23) Le autorizzazioni degli interventi sui beni pubblici (art. 24) L’autorizzazione in sede di conferenza di servizi (art. 25) Le autorizzazioni relative a opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (art. 26) Gli interventi provvisori urgenti (art. 27)

C. Le misure cautelari e preventive (art. 28) I presupposti Le misure Le misure provvisorie nei confronti dei beni di cui non è stato ancora verificato o dichiarato l’interesse culturale

D. La conservazione e gli obblighi conservativi (artt. 29 - 30) Le nozioni di prevenzione, di manutenzione e di restauro La definizione da parte del Ministero delle linee di indirizzo, delle norme tecniche, dei criteri e dei modelli di intervento, anche con il concorso delle Regioni e con la collaborazione delle Università e degli Istituti di ricerca competenti L’istituzione congiunta da parte del Ministero e delle Regioni, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, di centri cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione e attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità I professionisti della conservazione, la loro formazione e la loro qualificazione (v. oltre) Gli obblighi conservativi dei soggetti pubblici, degli enti privati non lucrativi e degli altri soggetti privati (art. 30)

E. Gli interventi conservativi volontari (art. 31) Rinvio alla disciplina delle autorizzazioni degli interventi edilizi (v. retro)

F. Gli interventi conservativi imposti (artt. 32 - 33 - 34, comma 1) L’imposizione degli interventi o la diretta esecuzione degli stessi da parte del Ministero, a carico dei proprietari, possessori o detentori dei beni Il procedimento di esecuzione degli interventi

G. La custodia coattiva (art. 43) La norma semplifica la corrispondente disposizione del testo unico attraverso il rinvio all’art. 29 del codice

H. Il deposito e il comodato di beni culturali (art. 44) La norma è nuova, anche se deriva dalla disposizione del t. u. relativa al deposito presso gli archivi di Stato, ed è particolarmente vantaggiosa per i soggetti privati, oltre che per la fruizione collettiva dei beni (comodato almeno quinquennale con spese di conservazione e copertura assicurativa a carico del Ministero; v. però l’art. 183, comma 2, del codice)

I. Le altre forme di protezione (artt. da 45 a 52) Le prescrizioni di tutela indiretta (artt. da 45 a 47) L’autorizzazione per mostre ed esposizioni (art. 48) I manifesti e i cartelli pubblicitari (art. 49) Il distacco di beni culturali (art. 50) Gli studi d’artista (art. 51) L’esercizio del commercio in aree di valore culturale (art. 52)

SEGUE: Precisazioni sulle prescrizioni di tutela indiretta Le prescrizioni adottabili e la loro finalità L’inizio del procedimento e i suoi effetti La notifica e l’efficacia delle prescrizioni (v. anche l’art. 183, comma 1) Il ricorso amministrativo avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta

SEGUE: Precisazioni sull’autorizzazione per mostre ed esposizioni La sfera di applicazione della norma La richiesta di autorizzazione Le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (v. anche l’art. 183, comma 5)

La formazione e la qualificazione dei restauratori La cooperazione tra Stato e Regioni nella formazione dei professionisti della conservazione (art. 29, commi da 7 a 11, del codice) Il regolamento sulla qualificazione dei restauratori approvato con il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 In particolare, la figura del restauratore di beni culturali (art. 7, d.m. n. 294/2000; art. 182, commi 1 - 2, del codice)

Le sanzioni amministrative per le violazioni Ordine di reintegrazione (art. 160) Violazioni in materia di affissione (art. 162) Violazioni in atti giuridici (art. 164)

Le sanzioni penali per le violazioni Opere illecite (art. 169) Uso illecito (art. 170) Collocazione e rimozione illecita (art. 171) Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (art. 172) Inosservanza dei provvedimenti amministrativi (art. 180)

L’intesa del 2000 su archivi e biblioteche Le disposizioni sulla conservazione e sulla consultazione degli archivi ecclesiastici di interesse storico Principi generali Interventi della Chiesa cattolica Interventi dello Stato Interventi in collaborazione Le disposizioni sulla conservazione e sulla consultazione delle biblioteche ecclesiastiche

La convenzione del 2002 per l’inventario e il catalogo dei beni culturali mobili Il ruolo dell’I.C.C.D. La programmazione degli interventi Gli standard metodologici Le “campagne” di schedatura La regolamentazione dei diritti d’autore Le modalità per l’integrazione delle banche dati