A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 1 ottobre 2006 Presentazione di Angelo Marinelli La nuova previdenza complementare.

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A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 1 ottobre 2006 Presentazione di Angelo Marinelli La nuova previdenza complementare

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 2 Le variabili più rilevanti nel lungo periodo Speranza di vita Maschi Femmine ITALIA 79.5 media U.E ITALIA 84.7 media U.E.80 81, Tasso di dipendenza degli anziani rapp. Fra over 65/pop. 20 – 64 Tasso di dip. (over 65/pop. 15 – 64) 29.8 (28 –UE 24.2 ) (61 – UE 49) Popolazione in età attiva Tasso di occupazione (20 – 64) 59 (UE 68) Tasso occ. (55 -64) 28% (UE 38,8)

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 3 Tasso di sostituzione prev. Obbligatoria Dep 60: lav. Dipendente in pensione a 60/65 anni Self 60: lav. Autonomo in pensione a 60/65 anni I coefficienti di trasformazione del sistema pubblico sono stati aggiornati sulla base delle ipotesi sottostanti lo scenario demografico Eurostat centrale N.B.: Elaborazioni NVSP

4 Tasso di sostituzione prev. obbligatoria e complementare dopo impatto demografico e MDL crescita del PIL: 1,4%; crescita me salari: 1,8%; rendimento netto prev. complementare: 2%; inflazione e deflatore del PIL: 0%. Contrib. PC: 9,25% N.B.: Elaborazioni NVSP

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 5 Perché la previdenza complementare?

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 6 aumento del rapporto numero delle pensioni/occupati; Scarsa crescita della produttività e delle dinamiche retributive incremento della speranza di vita; aumento del tasso di dipendenza degli anziani; Limpatto demografico e della dinamica del PIL sulla previdenza privata complementare Le conseguenze degli shocks demografici ed economici sui sistemi a ripartizione e a capitalizzazione Limpatto demografico e della dinamica del PIL sulla previdenza pubblica obbligatoria Il trasferimento delle possibilità di consumo fra coloro che lavorano e coloro che sono in pensione è affidata al mercato dei capitali; La redistribuzione opera nei meccanismi di formazione dei rendimenti; È differente il modo con cui si influenza il processo di accumulazione del capitale

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 7 La scelta della rendita nella previdenza complementare Situazione famigliare Opzione reversibilità Prestazione sceltaTipo rendita monoparentale con marito vedovo No33% capitale; 67% rendita Rendita costante vitalizia Long care term dallevento invalidante monoreddito con figlio minorenne Si1OO% rendita;Rendita vitalizia reversibile; Rendita reversibile per X anni poi irreversibile Bi –reddito con figli grandi No50% rendita; 50% in forma capitale Rendita irreversibile vitalizia; Rendita irreversibile vitalizia decrescente monoreddito senza figli con coniuge (moglie) non autosufficiente Si100% renditaPrestazione in rendita maggiorata al 70esimo anno; Long term care al verificarsi dellevento invalidante del marito

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 8 I fattori che ostacolano il decollo della previdenza complementare asimmetrie informative rispetto alla propria aspettativa previdenziale futura (informare); vincoli di carattere reddituale (incentivare e sostenere); limiti derivanti dallazione di contrasto dei datori di lavoro, dovuto alla perdita di liquidità conseguente al conferimento del TFR verso i fondi pensione (compensare); diffuso senso di sfiducia nei confronti dei mercati finanziari (regole di vigilanza e controllo, funzionamento dei mercati, ruolo dello Stato)

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 9 Le iscrizioni alla previdenza complementare (dati aggiornati al 30/06/2006)

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 10 MACRO AREE DELLA RIFORMA della previdenza complementare Norme a sostegno delladesione (silenzio – assenso) Liberalizzazione del settore della previdenza complementare (equiparazione fra le forme pens.) Disciplina fiscale della previdenza complementare Compensazioni alle imprese per il conferimento del TFR Modificazioni al regime delle prestazioni

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 11 manifestare una SCELTA ESPLICITA scegliere di destinare il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale (ed eventualmente il suo contributo, attivando anche la contribuzione del datore di lavoro prevista dai CCNL) Fondo chiuso PIP – Piano individuale pensionistico I dipendenti privati dovranno scegliere dove destinare il TFR che matura dal 1° gennaio 2007 Dal 1° gennaio 2007 il lavoratore dipendente del settore privato ha sei mesi di tempo per Fondo aperto con adesione individuale manifestare una SCELTA TACITA (Silenzio – assenso) Se non dice nulla, dopo sei mesi dal 1° gennaio 2007 (il 1° luglio 2007)o dopo sei mesi dallassunzione se successiva, il TFR va: - Se lazienda ha almeno 50 dipendenti, il datore di lavoro conferisce il TFR maturando al Fondo per lerogazione dei TFR, presso la tesoreria di Stato e gestito dallINPS Se non cé nessun fondo pensione negoziale e NESSUN accordo collettivo aziendale, lazienda provvede a trasferire il TFR ad un fondo pensione complementare residuale istituito presso lInps (N.B.: è un fondo a capitalizzazione da non confondere con quello istituito presso tesoreria di Stato) Decidere di mantenere il TFR in azienda in tutto (per i lavoratori non iscritti ai fondi pensione) o in parte al Fondo chiuso, o ad altra forma pensionistica complementare eventualmente prevista da un accordo collettivo aziendale (ma non si ha diritto al contributo del datore di lavoro)

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 12 Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile, che viene gestito, per conto dello Stato, dallINPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale. Il fondo per lerogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 84 DDL finanziaria 2007)

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 13 Dal 1° gennaio 2007, al Fondo affluisce un contributo pari al 100 per cento della quota di TFR maturando, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 per i lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 dipendenti. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al medesimo Fondo Il fondo per lerogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 84 DDL finanziaria 2007)

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 14 Il fondo per la gestione dei TFR (3)

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 15 IL DLGS 252/2005 INNOVAZIONI ED EFFETTI: Volontarietà e obbligatorietà: il TFR- 1° gruppo Gestione finanziaria- 2° gruppo Prestazioni - 3° gruppo Fiscalità- 4° gruppo Linformazione/comunicazione- 5° gruppo Il pubblico impiego - 6° gruppo I fondi preesistenti - 7° gruppo

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 16 1° GRUPPO Volontarietà e obbligatorietà: il TFR

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 17 Verso linclusione della previdenza complementare nel concetto di previdenza sociale… La legge 23 agosto 2004, n° 243 prevede, fra i criteri direttivi: leliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori allinterno del sistema della previdenza complementare I lavoratori, entro 6 mesi dallentrata in vigore del decreto (a partire dal 1° gennaio 2007 ) potranno aderire ad una qualsiasi forma pensionistica collettiva o individuale (fondo chiuso, fondo aperto o piano pensionistico individuale attuato tramite contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale stipulato con unimpresa assicurativa)

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 18 TFR: trasferimento dal Con adesione esplicita o tacita (silenzio assenso) IL FONDO è tenuto a: Adozione di una linea con garanzia per la raccolta del TFR conferito tacitamente GARANZIA vuol dire: Certezza restituzione capitale versato : * a netto di oneri (costi contenuti) * a scadenza ed a eventi definiti

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 19 Dal Possibilità per ogni iscritto di aderire a più linee dinvestimento in contemporanea nello stesso fondo Si diventa iscritto anche con il tacito consenso che non comporta il versamento del contributo del lavoratore (ma in tale caso non si attiva neppure il contributo del datore di lavoro)! * versando anche il solo TFR spettano tutti i diritti e prerogative anche se non si aderisce con la propria quota e quindi non si riceve quella aziendale.

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 20 CONFERIMENTO DEL TFR: SILENZIO-ASSENSO Il conferimento del T.F.R. per silenzio NON IMPLICA L OBBLIGO di contribuzione da parte del lavoratore e datore di lavoro. Si potr à sempre farlo successivamente comunicandolo all Azienda con diritto al contributo contrattuale nei limiti e forme previste I FONDI pensione dovranno prevedere LINEE DI INVESTIMENTO in grado di GARANTIRE la restituzione del capitale versato e RENDIMENTI COMPARABILI al tasso di rivalutazione del T.F.R.

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 21 La previdenza complementare dopo il d.lgs 252/05 e il DDL finanziaria Dal primo gennaio 2007 entra in vigore il D. lgs 252/2005 e il TFR maturando non destinato alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 dip. viene destinato al Fondo per lerogazione dei TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato, presso la Tesoreria dello Stato e gestito dallINPS Il lavoratore con prima assunzione successiva al 28 Aprile 1993, entro sei mesi dal (1° gennaio 2007), o dal termine indicato da apposito Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, può: Aderire ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale Manifestare il proprio dissenso alladesione Il TFR viene destinato alla forma pensionistica scelta Il TFR dei lavoratori del settore privato di imprese con meno di 50 dipendenti rimane in azienda; tutto il TFR maturando dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 dipendenti va al Fondo pubblico per lerogazione dei trattamenti di fine rapporto Non esprimere alcuna scelta (silenzio) 1)TFR NEI FONDI CONTRATTUALI salvo accordo aziendale per destinazione ad altra forma collettiva; 2)in caso di presenza di fondi contrattuali, il TFR va al fondo con più aderenti in azienda (salvo diverso accordo aziendale) 3)nel caso non si possano applicare le disposizioni precedenti, il TFR va AL FONDO RESIDUALE INPS (da non confondersi con il Fondo per lerogazione dei TFR…questo è un fondo di previdenza complementare).

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 22 Anche in presenza di un contratto collettivo o accordo anche territoriale, le parti possono comunque decidere di destinare il TFR maturando, mediante il silenzio – assenso, tramite accordo aziendale (ma tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale): ai fondi istituiti o promossi dalle Regioni; ai fondi pensione contrattuali; ai fondi pensione aperti mediante ADESIONE COLLETTIVA; ai fondi istituiti per regolamento aziendale o con accordo tra soci di cooperative In caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale lazienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori TFR e silenzio assenso

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 23 Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dal decreto, non esprima alcuna scelta, ivi compresa quella di mantenere il TFR maturando in azienda*e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale il lavoratore stesso sia destinatario, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo pensionistico complementare istituito presso lINPS. * Con gli effetti di cui allart. 84 del ddl finanziaria per i lavoratori dipendenti di imprese con almeno 50 dipendenti Il fondo residuale INPS per il conferimento del TFR non altrimenti devoluto

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 24 Il silenzio assenso dopo la legge finanziaria LAVORATORI con PRIMA OCCUPAZIONE precedente al 29/4/93 A SE ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di decorrenza del periodo di silenzio – assenso possono: 1) MANTENERE IL RESIDUO TFR MATURANDO IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 dipendenti verr à destinato al Fondo pubblico per la gestione dei trattamenti di fine rapporto) 2) VERSARLO INTERAMENTE al fondo pensione IN CASO DI SILENZIO: dopo 6 mesi il TFR residuo VA AL FONDO A CUI SI ADERISCE B LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di entrata in vigore del D. lgs possono 1) MANTENERE IL TFR IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 dipendenti verr à destinato al Fondo pubblico per l erogazione dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall INPS) 2) CONFERIRLO ad una forma pensionistica complementare (nella misura contrattualmente prevista, o, se manca, del 50%-elevabile succ.) IN CASO DI SILENZIO: COME PER I LAVORATORI POST 28/4/93

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 25 Il silenzio –assenso: la tempistica probabile Dal 1° gennaio 2007 Il datore di lavoro deve informare ciascun dipendente delle scelte disponibili Scattano i 6 mesi per esercitare le opzioni relative al Tfr un mese prima della scadenza dei sei mesi il datore di lavoro deve comunicare ai dipendenti che non abbiano ancora optato il fondo di destinazione del Tfr alla scadenza del semestre Dopo il periodo dei sei mesi utili per esercitare una scelta esplicita (dal 1° luglio 2007) Scade il termine per esercitare le opzioni ed il Tfr inizia ad essere versato al fondo pensione di riferimento Le quote di TFR maturando non destinate alla previdenza complementare il Tfr maturando non optato resta in azienda se limpresa ha meno di 50 dipendenti; va al fondo per lerogazione dei trattamenti di fine rapporto se limpresa ha almeno 50 dipendenti

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 26 Modalità di funzionamento del conferimento tacito del TFR maturando ed effetti delle quote non destinate alle forme pensionistiche complementari Cé una forma pensionistica complementare collettiva ? Sì Il Tfr è devoluto alla forma No Sì Il Tfr è devoluto alla forma individuata dallaccordo Sì No Il Tfr è devoluto al fondo residuale INPS No Sì Il Tfr è devoluto alla forma con più iscritti No Cé una sola forma collettiva di riferimento (fondo chiuso o fondo aperto ad adesione collettiva)? Cé un accordo a livello aziendale sulla forma di destinazione? Silenzio nei 6 mesi Esiste una forma con più iscritti in azienda? In tutti i casi nei quali il lavoratore di imprese con almeno 50 dipendenti decida esplicitamente la non destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare, il 100% di questa quota verrà destinata al Fondo pubblico per lerogazione del TFR acceso presso la tesoreria di Stato

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 27 Le compensazioni previste per i datori di lavoro che conferiscono il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare o al fondo per lerogazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali di natura assistenziale, dal 1° gennaio 2008, in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento del TFR dei propri dipendenti ai fondi pensione, secondo le modalità previste da apposito allallegato del disegno di legge finanziaria e nella stessa percentuale del TFR trasferito ai fondi pensione o al fondo INPS per la gestione dei trattamenti di fine rapporto; Il datore di lavoro è esonerato, a partire dal 1° gennaio 2007, dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dallarticolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo pubblico per la gestione del TFR; Dal reddito dimpresa, a partire dal 1° gennaio 2007, le imprese potranno dedurre un importo pari al quattro per cento dellammontare del TFR annualmente destinato alle forme pensionistiche complementari o al fondo per lerogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la tesoreria di Stato (6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti);

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 28 Esonero contributivo compensativo del conferimento del TFR verso le forme pensionistiche complementari o verso il fondo per lerogazione del TFR

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 29 Contributo di solidarietà, fondo di garanzia contro il rischio di omissioni contributive e finanziamento della COVIP A valere sul contributo di solidarietà del 10 per cento sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare: é finanziato, attraverso lapplicazione di una aliquota pari all1 per cento, lapposito fondo di garanzia istituito, presso lINPS, contro il rischio derivante dallomesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; é destinato al finanziamento della COVIP limporto di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2005

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 30 2° GRUPPO Gestione finanziaria

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 31 La gestione I soggetti e la divisione dei ruoli: Fondo Assicurazione Gestore Service Banca

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 32 I risultati

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 33 I risultati

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 34 Fondi pensione negoziali: la situazione finanziaria e le prospettive della democrazia economica (Composizione delle risorse in gestione per area geografica e pertipologia di mandato).

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 35 Esempio: pesi di alcuni titoli nel MIB 30 e esposizione di un F.P: tipo nel titolo TitoloPeso nel MIB30 ( ) Esposizione del F.P. nel titolo Eni19,66% Il titolo pesa il 19,66% del 2,4% del patrimonio del F.P. (0,47 %del F.P.) Telecom7,90% Il titolo pesa il 7,90% del 2,4% del patrimonio del F.P. (0,18 %del F.P.) Fiat1,10% Il titolo pesa il 1,10% del 2,4% del patrimonio del F.P. (0,026 % del F.P.)

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 36 LE SPESE Amministrative Finanziarie Sono i costi del service Si riferiscono alle commissioni amministrativo e del della Banca Depositaria fondo e dei gestori finanziari Laccordo Istitutivo Vengono calcolate fissa un limite massimo rispettivamente sul patrimonio di spesa del fondo e su quello affidato a ciascun gestore

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 37 I Costi per i Fondi Aperti Spese legali e giudiziarie Commissioni di entrata Oneri di intermediazione Le varie tassazioni (11% sul risultato) Commissioni di gestione

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 38 Stima delle commissioni per lanno 2004 I Costi dei Fondi Pensione negoziali * Fonte Relazione Annuale COVIP ,15 % 0,36% Comm. Gest. finanziaria 0,47 % 1,72% Totale 0,05 %0,11% Banca depositaria 0,27 %1,40% Gestione amministrativa Spese/patrimonioSpese/contribuzioneTipologia

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 39 Fondi Pensione Aperti. Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale) N.B.: media semplice calcolata fra gli oneri dei comparti senza garanzia e con garanzia Polizze Pensionistiche Individuali. Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale) media semplice fra unit linked e tradizionale I Costi di Mercato * Fonte Relazione Annuale COVIP ,1 %179Totale 4,6 %132 Caricamento non previsto 6,5 %47 Caricamento sul I° premio previsto Commissione media a 3 anniNumero LineeTipologia 1,7 % 154Obbligaz. 1,9 %251 Totale 1,8 % 95Bilanciato 2,2 % 74Azionario Commissione mediaNumero comp.Tipologia

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 40 3° GRUPPO Prestazioni

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 41 Previdenza Complementare Prestazioni agli iscritti: Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.Viene superata lattuale distinzione fra prestazioni di previdenza complementare per anzianità e per vecchiaia.

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 42 Le Prestazioni AL MOMENTO DELLA PENSIONE Prestazione in forma capitale (consentita fino al 50% dellimporto accumulato presso il fondo) ma liscritto può ottenere la liquidazione interamente in forma di capitale, se la sua rendita risulta di importo esiguo (quando limporto della rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale accumulato presso il fondo pensione é inferiore al 50 per cento dellassegno sociale INPS). Prestazione in forma di rendita mediante conversione del montante maturato presso il fondo in annualità vitalizie; In caso di cessazione dellattività lavorativa che comporti linoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche potranno essere, su richiesta delladerente, effettuate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti previsti per laccesso alla pensione obbligatoria.

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 43 Oggi Dal Per spese sanitarie - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 100% del capitale - tassazione separata (min. 23%) Per acquisto o ristrutturazione 1a casa - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 100% del capitale - tassazione separata (min. 23%) Per spese sanitarie gravissime - in qualsiasi momento - fino al 75% del capitale - aliquota fissa (min. 9% max. 15%) Per acquisto o ristrutturazione 1a casa - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 75% del capitale - aliquota fissa (23%) Per ulteriori esigenze - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 30% del capitale - aliquota fissa (23%) Ai fini dellanzianità valgono i periodi di partecipazione a qualsiasi forma pensionistica complementare LE ANTICIPAZIONI

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 44 Ed inoltre Dopo due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare laderente ha facoltà di trasferire lintera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica; gli statuti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali laderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento allinterno della forma pensionistica nel caso esista una gestione multicomparto

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 45 Le anticipazioni Il lavoratore potrà richiedere, in qualsiasi momento, unanticipazione della posizione individuale maturata: per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie, e a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche (la prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è colpita da ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali); per un importo non superiore al 75 per cento dopo otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, per lacquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia (ritenuta a titolo di imposta del 23% sullanticipazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta); per un importo non superiore al 30 per cento, dopo otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari per ulteriori esigenze degli aderenti. (ritenuta a titolo di imposta sullanticipazione del 23 per cento al netto dei redditi già assoggettati ad imposta);

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 46 Oggi Dal solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione fino al 100% del capitale tassazione ordinaria (riscatti volontari) min. 23% tassazione separata (riscatti involontari) min. 23% solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione tassazione con aliquota 23% Ipotesi previste dal Decreto che danno luogo ad una tassazione agevolata (15% + abbattimento per periodi di iscrizione lunghi) riscatto totale del capitale solo in caso di: - invalidità permanente; - disoccupazione per almeno 4 anni; riscatto del 50% del capitale in caso di: - mobilità o CIG; - disoccupazione per almeno 1 anno; I RISCATTI

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 47 L e p r e s t a z i o n i in caso di cessazione del rapporto di lavoro Perdita dei requisiti di partecipazione (passaggio ad altra azienda) A scelta delliscritto: ë il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dellattività lavorativa che comporti linoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS; ë il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dellattività lavorativa che comporti linoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; ë Il trasferimento della posizione presso un altro fondo pensione; ë Il mantenimento della posizione presso il fondo (in quiescenza) In caso di morte delliscritto prima del pensionamento quanto maturato verrà liquidato ai beneficiari previsti dalla legge o in loro assenza a un beneficiario designato.

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 48 4° GRUPPO fiscalità

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 49 12% r e d. c o m p , , 5 7 Oggi posso portare in deduzione il minore fra il 12% del reddito complessivo e i 5.164,57 euro annui fino al doppio del TFR destinato alle forme pensionistiche collettive La deducibilità oggi … la deducibilità prevista dallo schema di decreto Lo schema di decreto prevede una deducibilità riferita esclusivamente al limite espresso in cifra fissa: potrò dedurre dal reddito complessivo contributi versati al F.P. fino a 5.164,57 euro annui. Il trattamento fiscale della contribuzione dopo lattuazione della legge delega

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 50 La disciplina fiscale delle prestazioni in forma di capitale ë il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dellattività lavorativa che comporti linoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS; ë il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dellattività lavorativa che comporti linoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; ë Il riscatto degli eredi in caso di morte degli aderenti ë La prestazione in forma capitale al momento del pensionamento ë Il riscatto fuori dalle ipotesi suddette 23% 15% meno lo 0.30% x ogni anno eccedente il quindicesimo (riduzione max 6%) N.B.: in tutti i casi limponibile è colpito da una ritenuta a titolo dimposta al netto dei redditi già assoggettati ad imposta

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 51 50%33% Prima della delega Tassazione separata al netto dei rendimenti già colpiti da imposta Dopo la delega 50% Ritenuta a titolo dimposta al netto dei rendimenti finanziari già colpiti presso il fondo e della contribuzione eventualmente non dedotta (15% meno lo 0.30% x ogni anno eccedente il quindicesimo con una riduzione max del 6%). Tassazione separata al lordo dei rendimenti già colpiti da imposta TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE IN FORMA DI CAPITALE

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 52 Prestazione in forma di capitale (max 50% del montante*) Prestazione in forma di rendita * È possibile percepire lintera prestazione in forma di capitale qualora convertendo il 70% del montante si ottenga una rendita inferiore al 50% dellassegno sociale tassazione con ritenuta dimposta (15%) ridotta per ogni anno di iscrizione eccedente il 15° fino ad un minimo del 9%) LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 53 5° GRUPPO Linformazione/comunicazione

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 54 LIVELLI DI INFORMAZIONE INFORMAZIONE ISTITUZIONALE: soggetti super partes (Presid. Consiglio, MinWelf., Covip, Mefop) INFORMAZIONE NELLE AZIENDE (funzionale al silenzio-assenzo/tacito conferimento del TFR) INFORMAZIONE DEI SINGOLI FONDI

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 55 Obblighi informativi dei fondi pensione I fondi pensione dovranno dotarsi per le adesioni successive al 1° gennaio 2008, di una Nota informativa per la raccolta delle adesioni redatta in conformità allo schema predisposto dalla COVIP Obiettivi: omogeneità degli standard di rappresentazione delle informazioni delle diverse forme pensionistiche (comparabilità delle diverse offerte); definizione di un Indicatore sintetico dei costi, costruito in modo da fornire, mediante ricorso ad unico valore, una rappresentazione immediata dellonerosità della partecipazione alle diverse forme pensionistiche, nonché delle diverse offerte allinterno di ciascuna di esse

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 56 Obblighi informativi a carico dei datori di lavoro I datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori una prima adeguata informativa scritta, in merito alla devoluzione del TFR a previdenza complementare, sulle diverse scelte disponibili, secondo la seguente tempistica: In prossimità dellentrata in vigore del decreto, per i lavoratori già assunti a quella data; Contestualmente allassunzione per i lavoratori assunti successivamente allentrata in vigore del decreto Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento tacito del TFR maturando alla previdenza complementare (entro il 1° giugno 2007 per i lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore del decreto ed entro cinque mesi dallassunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2007) i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà, una seconda adeguata informativa scritta, diretta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando sarà conferito in caso di diversa manifestazione di volontà alla scadenza del semestre

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 57 Nota informativa Scheda sintetica – che ha lo scopo, in modo semplice, di introdurre laderente ai meccanismi di funzionamento e alle condizioni di partecipazione alla forma pensionistica complementare Progetto esemplificativo – da mettere a disposizione delladerente in forme e con modalità idonee, incluso lutilizzo di strumenti informatici anche successivamente alladesione fornire alladerente unindicazione dellevoluzione nel tempo della posizione individuale e limporto iniziale della prestazione complementare, consentendogli di avere unidea delle conseguenze che tali scelte avranno nel tempo accessibilità, sinteticità e immediatezza delle informazioni fornite sui meccanismi di funzionamento e sulle condizioni di partecipazione prospetto informativo per la raccolta delle adesioni dove è evidenziato lindicatore sintetico dei costi OBBIETTIVI DELLE COMUNICAZIONI PRE-CONTRATTUALI O IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE ALLADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMETARI

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 58 Nota informativa Obiettivo : Disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche, dettando disposizioni volte allapplicazione di regole comuni Strumento : Schema unico rivolto a tutte le forme pensionistiche complementari Metodologia: Allineamento degli standard di trasparenza, in riferimento sia ai contenuti che alla struttura dellinformazione Struttura: Parte prima: Caratteristiche della forma pensionistica complementare Parte seconda: Dati storici di rischio/rendimento e di costo

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 59 Scheda sintetica Obiettivo: Disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche, dettando disposizioni volte allapplicazione di regole comuni Strumento: Schema unico per tutte le forme pensionistiche complementari Metodologia: Allineamento degli standard di trasparenza sia per contenuti che per struttura dellinformazione Simile ai Key features degli schemi pensionistici anglosassoni Privilegia accessibilità/ sinteticità/immediatezza delle informazioni: una sorta di brochure del FP Struttura: Parte prima: Caratteristiche della forma pensionistica complementare Parte seconda: Dati storici di rischio/rendimento e di costo

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 60 Il progetto esemplificativo Il Progetto è volto a fornire unindicazione dellevoluzione nel tempo della posizione individuale e dellimporto iniziale della prestazione complementare. Lo stesso costituisce anche uno strumento utile alladerente nelladozione delle scelte relative alla partecipazione (misura della contribuzione, linea di investimento, ecc.), consentendogli di avere unidea delle conseguenze che tali scelte potranno avere nel tempo I parametri e le procedure di calcolo del Progetto saranno stabilite da Covip

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 61 6° GRUPPO Pubblico impiego

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 62 E per il pubblico impiego cosa cambia? Fino allemanazione del decreto legislativo di attuazione dellarticolo 1, comma 2, lett. p), della legge 23 agosto 2004, n 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente integralmente la previgente normativa. Tutto è rinviato alladozione di un apposito provvedimento, visto che la delega conferita dalla legge 243/04 è scaduta

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 63 Intanto per i dipendenti del pubblico impiego… In data 2 marzo 2006 è stata sottoscritta allAran laccordo quadro che proroga il termine indicato dallart. 2, comma 3, dellAQN in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare. Il termine per esercitare lopzione per il passaggio dal TFS al TFR con contestuale adesione dei pubblici dipendenti alla previdenza complementare, precedentemente fissato per il 31 dicembre 2001, già prorogato al 31 dicembre 2005, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe da concordare.

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 64 7° GRUPPO I fondi preesistenti

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 65 Disciplina fiscale per i vecchi iscritti a vecchi fondi Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421: a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il nuovo limite di deducibilità; b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2007 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dal 1° gennaio 2008, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per lapplicazione del nuovo regime fiscale sulle prestazioni.

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 66 Disciplina fiscale per i vecchi iscritti a vecchi fondi Le forme pensionistiche già istituite dalla data del 15 novembre 1992, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico–finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dallapplicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare alle norme relative al finanziamento (TFR) e alla disciplina delle prestazioni (anticipazioni, prestazioni in forma capitale). Ai relativi contributi versati continuerà ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 67 Entrata in vigore del decreto legislativo Il decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2005 entra in vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui:: allart. 16, comma 2, lettera b) – norme relative al finanziamento della COVIP, con onere a valere sul contributo di solidarietà; allart. 18 – vigilanza sulel forme pensionistiche complementari; allart. 19 – compiti della COVIP allart. 22, comma 1 – disposizioni finanziarie relative allo stanziamento di 17 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative Queste disposizioni entrano il vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana..

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 68 Le norme specifiche per le imprese di assicurazione Le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono: alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui dellarticolo 13, comma 3 del decreto, con lindividuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi; alla predisposizione del regolamento previsto dallo stesso articolo 13, comma 3. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo. A decorrere dal 1° gennaio 2007, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione,anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR