Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Il contratto Esecuzione
Buona fede nell’esecuzione dei contratti Nasce dall’esigenza di attuazione nel contratto del principio di solidarietà ed è intesa come fedeltà allo spirito del vincolo contrattuale e all’impegno di cooperazione volto alla soddisfazione degli interessi della controparte. Risoluzione del contratto Artt.1453 ss c.c. Scioglimento del rapporto contrattuale a seguito di difetti sopravvenuti (difetti non genetici, ma funzionali). Presupposti La risoluzione opera in presenza di contratti a prestazioni corrispettive, sicchè il difetto sopravvenuto coincide con una disfunzione del sinallagma, cioè del legame tra le prestazioni, che sono l’una in funzione dell’altra. Ipotesi di risoluzione Risoluzione per inadempimento, giudiziale e legale (artt. 1453 ss c.c.) Risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 ss c.c.) Risoluzione per eccessiva onerosità (artt. 1467 ss c.c.) Effetti della risoluzione Tra le parti : nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Verso i terzi : la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in forza del contratto valido poi risolto, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
Risoluzione per inadempimento (risoluzione giudiziale) La risoluzione è effetto di una sentenza del giudice emessa all’esito di un procedimento introdotto dalla parte che ha interesse allo scioglimento del vincolo in conseguenza dell’inadempimento dell’altra parte. Domanda giudiziale di risoluzione In caso di inadempimento di una parte contraente, l’altra parte, se non ha più interesse a ricevere la prestazione, può agire per la risoluzione del contratto. In tal caso: Perde il diritto a ricevere la prestazione non potendo più richiedere l’adempimento anche tardivo; Non è più tenuta alla propria prestazione e se l’ha già eseguita può ottenerne la restituzione. N.B. La parte che chiede l’adempimento tardivo può poi chiedere la risoluzione; la parte che chiede la risoluzione non può più richiedere l’adempimento tardivo. In ogni caso è fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. Verifica giudiziale dell’inadempimento Il giudice deve valutare la sussistenza dell’inadempimento, che non deve essere di “scarsa importanza” avuto riguardo all’interesse della parte che lo subisce. Sentenza di risoluzione La sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento è una sentenza costitutiva, nel senso che, accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, produce lo scioglimento del vincolo contrattuale
Risoluzione per inadempimento (risoluzione di diritto) La risoluzione opera automaticamente in via stragiudiziale, senza la necessità di una sentenza costitutiva, in tre ipotesi previste dalla legge (artt.1454 ss. c.c.). In tali ipotesi la sentenza eventuale del giudice (al quale si ricorre se sorgono contestazioni) è dichiarativa, cioè si limita ad accertare e dichiarare il già avvenuto scioglimento del vincolo. diffida ad adempiere La parte non inadempiente intima alla parte inadempiente, per iscritto, di adempiere entro un congruo termine, con l’espresso avvertimento che, in mancanza, il contratto si intende risolto di diritto. clausola risolutiva espressa Le parti di un contratto convengono che il contratto deve intendersi risolto quando una determinata obbligazione, ritenuta essenziale, non viene adempiuta. La risoluzione si verifica quando la parte che subisce l’inadempimento dichiara espressamente alla parte inadempiente di volersi avvalere della clausola risolutiva. termine essenziale Il contratto si risolve automaticamente quando scade il termine essenziale fissato per l’adempimento, salvo la possibilità, per la parte non inadempiente, di evitare la risoluzione comunicando all’altra parte, inadempiente, entro tre giorni dalla scadenza del termine, il proprio interesse a ricevere ugualmente, anche se in ritardo, la prestazione.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il contratto si risolve di diritto in presenza dei presupposti richiesti dalla legge. La sentenza del giudice è in tal caso dichiarativa di uno scioglimento del vincolo contrattuale già avvenuto. Presupposti Una delle prestazioni corrispettive diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, sicchè anche l’altra prestazione, ad essa collegata funzionalmente, resta priva di giustificazione, con conseguente risoluzione del vincolo contrattuale. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione deve essere totale, altrimenti il debitore può liberarsi eseguendo la parte della prestazione ancora possibile, mentre l’altro contraente ha solo il diritto di ottenere la riduzione correlativa della propria prestazione o di recedere dal contratto.
Risoluzione per eccessiva onerosità. Il contratto si risolve in presenza dei presupposti richiesti dalla legge. La sentenza del giudice ha in tal caso natura costitutiva dello scioglimento del vincolo contrattuale. Presupposti Il contratto a prestazioni corrispettive deve essere ad esecuzione continuata o periodica, o ad esecuzione differita. E’ necessario l’intervento di un fattore eccezionale ed imprevedibile tale da alterare l’equilibrio economico tra le prestazioni e rendere l’una eccessivamente onerosa rispetto all’altra. Lo squilibrio economico tra le prestazioni deve essere “eccessivo” (oltre la normale alea del contratto) e sopravvenuto (anche se comunque anteriore all’esecuzione del contratto). Il contratto non deve rientrare nella categoria dei contratti aleatori. N.B. La risoluzione può essere evitata dalla parte contro la quale è dichiarata se questa si offre di ricondurre ad equità le condizioni del contratto.
Strumenti eccezionali di autotutela della parte non inadempiente nei contratti a prestazioni corrispettive Eccezione di inadempimento (art.1460 c.c.) Di fronte all’inadempimento di una parte, l’altra parte non inadempiente può a sua volta rifiutarsi di adempiere la propria prestazione. Il rifiuto è tuttavia illegittimo se, avuto riguardo alle circostanze, è contrario alla buona fede. Sospensione dell’esecuzione (art.1461 c.c.) Una parte può sospendere l’esecuzione della propria prestazione quando le condizioni economiche dell’altra parte sono divenute tali da mettere in pericolo l’adempimento, salvo che non venga prestata idonea garanzia. Clausola del solve et repete (art.1462 c.c.) Le parti stabiliscono preventivamente di non poter opporre eccezioni tali da evitare o ritardare l’adempimento della prestazione dovuta, salvo che non si tratti di eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, per le quali la clausola non può operare.