LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO L’organizzazione degli eventi Anna Maria Dolciotti.

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LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO L’organizzazione degli eventi Anna Maria Dolciotti

LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE Tutela e valorizzazione: due termini non disgiungibili Cosa è “Tutela”? “Genius in cuius tutela hic locus est”. Il “genio”, cioè la divinità, che protegge un dato luogo = il genius loci 2

LA TUTELA la divinità assunse nel tempo, e soprattutto con l’avvento dell’Impero, il ruolo proprio di un nume tutelare, acquisendo un nome, quello di Tutela, ed una iconografia propria, riprodotta su tipi monetali come una figura femminile seduta tra due fanciulli

LA TUTELA La “tutela”, dal verbo latino “tueor”, nel mondo occidentale, e nello specifico, romano, è, dunque, intesa in una accezione diversa da quella moderna, in quanto non è percepita, inizialmente, quale tutela dell’interesse artistico - attraverso il riconoscimento di una valenza estetica, valore che si farà strada solo più tardi, in epoca rinascimentale - ma come salvaguardia e protezione.

LA TUTELA Nel mondo antico si può parlare di tutela nel senso di conservazione e manutenzione delle opere civili o di culto, spesso con regole prescrittive e sanzionatorie circa il rispetto dei monumenti pubblici, l’edificazione di edifici o il posizionamento di statue. Il tutto, finalizzato al decoro ed alla dignitas di una struttura statale quale la città, e non all’opera d’arte in sé ed all’intrinsecità del suo valore artistico.

LA TUTELA Così si spiegano le varie magistrature cittadine, presenti tanto in Grecia che a Roma. Agli Astunòmoi greci possono essere paragonati gli Aediles romani, magistrati cui spettava la cura dell’aspetto della città, sia del patrimonio pubblico che privato.

LA TUTELA Nella volontà di assicurare il rispetto per i templi e le grandi opere e mantenere l’aspetto della città, parrebbe già potersi rintracciare, tuttavia, il seme del principio della godibilità pubblica dell’apparato edilizio e decorativo e leggervi uno dei fondamenti che informeranno la moderna disciplina giuridica.

LA TUTELA Cicerone nelle sue invettive contro Verre, dice che lo stesso aveva portato via, per adornare le proprie ville, gli ornamenti provenienti dalle città consociate, lasciando intendere che anche il patrimonio privato aveva una valenza pubblica e, come tale, era affidato alla cura degli edili. [1

LA TUTELA Con l’Impero, è lo stesso Imperatore ad assumere la cura della città. Nelle Res Gestae Divi Augusti, il testamento di Augusto, si legge che l’imperatore: Refecit Capitolium sacrasque aedes numero octaginta duas, theatrum Pompei, aquarum rivos, viam Flaminiam.”

LA TUTELA Con la crisi del III secolo registriamo, a scopo difensivo, l’innalzamento delle mura della città, ad opera di Aureliano. Con Diocleziano si ebbe una ripresa nell’urbanistica, ma soprattutto, la compilazione delle prime statistiche amministrative degli edifici e degli abitanti, dette “Cataloghi Regionari”.

LA TUTELA Con Costantino e con il “Repertorio degli edifici e delle opere pubbliche”, si può dire si faccia strada il concetto che la tutela si basa sulla conoscenza. il “Repertorio” diviene antesignano dell’attività istituzionale della catalogazione, quale indispensabile premessa ad un corretto esercizio della tutela.

LA TUTELA Nel “Codice Teodosiano” di Teodosio II (438 d. C.) troviamo il divieto di asportare gli ornamenti dalla città, di spogliare gli edifici pubblici ad uso privato, o a scopo di lucro.

LA TUTELA Analoghi principi e sanzioni sono contenute nel “Codice giustinianeo” e nel “Digesto” (528-533). In quest’ultimo, vengono già esplicitati i limiti imposti alla proprietà privata nell’interesse pubblico: l’obbligo al ripristino degli edifici, il divieto di rimuovere elementi decorativi, quando fossero parti integranti dell’edificio, di legare, alienare biblioteche, statue, dipinti, se non per destinazione pubblica.

LA TUTELA L’eredità giuridica del diritto romano in materia di tutela e protezione del patrimonio passò quindi alla Chiesa. Lo Stato della Chiesa, infatti, può vantare, in età moderna, la più antica tradizione di norme volte ad impedire la distruzione e la dispersione dei capolavori e delle testimonianze che si raccoglievano a Roma più che in ogni altro luogo.

LA TUTELA L’editto con cui, nel 1162, il senato romano decretava che la colonna di Traiano non deve essere più distrutta o mutilata, ma deve rimanere a gloria del popolo romano fino alla fine del mondo era stato il segno di una profonda trasformazione dell’atteggiamento cattolico tradizionale: la comprensione che il potere presente si costruisce anche attraverso il possesso del passato.

LA TUTELA Inizia, presso gli Stati italiani economicamente più avanzati, la tesaurizzazione di oggetti d’arte intesa, non come manifestazione del Bello e dell’Arte, ma come ottimo investimento economico, in grado di offrire le credenziali più evidenti e tangibili di un raggiunto status sociale.

LA TUTELA Le collezioni e le raccolte di opere d’arte non sono ancora “museo”, quale oggi lo intendiamo, come non sono ancora espressione di una coscienza comune che considera il patrimonio come un bene di tutti e, come tale, da proteggere e tutelare come memoria da consegnare alla posterità.

LA TUTELA Per arrivare a questo concetto si dovrà fare ancora un lungo cammino del quale, come vedremo, lo Stato della Chiesa segnerà significative e fondamentali tappe contrassegnate, soprattutto, dalle ricorrenze giubilari. Con gli interventi giubilari di Bonifacio VIII, la tutela, intesa come attività di recupero e restauro di edifici pubblici e religiosi, viene assunta con metodo sistematico e con pubbliche risorse.

LA TUTELA Da quell’esordio in poi, quindi, se si esclude il periodo della cattività avignonese, con l’indizione degli Anni Santi, Roma vivrà, per la cospicuità delle risorse accumulate, il fervore delle nuove edificazioni e dei restauri dei monumenti antichi ed il Giubileo diverrà, così, costante motivo e causa della renovatio Urbis.

LA TUTELA All’umanista di scuola fiorentina, Enea Silvio Piccolomini, poi Pio II, appassionato di archeologia, si deve la prima Bolla papale, nel 1462, con cui si proibisce l’asportazione dei marmi antichi a fine di nuove edificazioni e la distruzione dei monumenti, pena gravissime sanzioni, quali confische, carcere o addirittura la scomunica.

LA TUTELA La bolla del 7 aprile 1474, di Papa Sisto IV, alla vigilia del Giubileo del 1475, condanna con scomunica ed ammende chi deturpa e spoglia i luoghi sacri. La Bolla segna un punto importante non solo per la macchina organizzativa giubilare.

LA TUTELA La celebrazione degli Anni Giubilari, fissati proprio da Sisto IV nella cadenza venticinquennale, divengono occasione di importanti committenze e richiamo per celebri artisti: Melozzo, Botticelli, Ghirlandaio, Perugino, Signorelli, e poi Bramante, Sangallo, Michelangelo, Raffaello. A Sisto IV si deve la creazione del Museo Capitolino.

LA TUTELA La raccolta e l’esposizione pubblica di statue romane nel Museo Capitolino risponde soprattutto a due esigenze: l’affermazione della corte papale come erede politico – culturale dell’Impero, l’affermazione del monopolio pontificio sul nuovo commercio delle antichità. Con Alessandro VI e Giulio II, il Papato diviene una monarchia europea ed intorno ad essa si raduneranno letterati ed artisti. Roma è il centro del potere culturale.

LA TUTELA Raffaello è “Prefetto delle antichità di Roma” nel 1515, ad opera di Papa Leone X, a testimonianza dei meriti artistici e della passione nei confronti del patrimonio culturale, ma anche del nuovo ruolo assunto dagli intellettuali che ora orbitano intorno al Vaticano. Raffaello è il primo Soprintendente.

LA TUTELA Michelangelo assume nel 1547, con breve di Papa Paolo III Farnese, la Soprintendenza a titolo assolutamente gratuito. Allo stesso si deve il trasferimento dal Laterano della statua equestre dell’Imperatore Marco Aurelio posta a coronamento del riassetto progettuale della piazza del Campidoglio.

LA TUTELA Con il Pontificato di Urbano VIII, è Lorenzo Bernini a succedere a Raffaello e Michelangelo nel ruolo di Soprintendente alle antichità di Roma. Sebbene, per la Basilica di San Pietro, non avesse esitato a saccheggiare di bronzi e marmi il Pantheon, Urbano emanò un editto, nel 1624, per opera del Cardinale Aldobrandini, in cui si proibiva la “estrattione di statue di marmo e di metallo, figure, antichità e simili”.

LA TUTELA L’editto Aldobrandini segna un momento fondamentale per la storia del concetto di “tutela”, in quanto stabilisce le tipologie delle cose che sottostanno alla norma e ne fornisce un primo elenco. Alcuni anni dopo, nel 1646, un secondo editto tende a completare l’elenco, inserendovi anche le iscrizioni e le oreficerie antiche.

LA TUTELA Al proliferare di norme giuridiche che contraddistingue tutto il Settecento con gli editti del Cardinale Spinola, del 1704, del Cardinale Albani, del 1726, del Cardinale Valenti, del 1750, che si indirizzano, da una tutela di settore, verso una salvaguardia maggiormente onnicomprensiva, si affianca la nascita di biblioteche, università, raccolte e collezioni.

LA TUTELA A non molti anni dalle scoperte di Pompei ed Ercolano, Winckelmann, studioso ed erudito, amante delle antichità, diviene soprintendente ad opera di Papa Clemente XIII, nel 1764. In quello stesso anno Winckelmann pubblicava la Geschichte der Kunst des Alterthums, tradotta in italiano con il titolo di Storia delle arti del disegno presso gli Antichi che può considerarsi l’atto di nascita della moderna archeologia.

LA TUTELA Con il titolo di “Ispettore generale alle antichità e belle arti” Antonio Canova succedeva al Winckelmann nel 1802. Il Perseo del Belvedere Vaticano che mostra la testa recisa di Medusa, si pone a simbolo e memento della Roma spogliata dei capolavori più famosi ad opera di Napoleone, ma anche dell’ impegno profuso dall’artista per il recupero delle opere trasportate a Parigi dal volere imperiale.

LA TUTELA Pio VII promuove una legislazione più ampia e puntuale. Con l’editto del Cardinale Bartolomeo Pacca del 1820 ed il successivo Regolamento del 1821 si afferma la moderna concezione della tutela storico artistica e si delinea, parallelamente, tutta l’architettura normativa e procedurale dell’attuale apparato giuridico.

LA TUTELA Con l’Unità d’Italia, il problema centrale della storia del patrimonio artistico italiano, tra il diritto di controllo e di proprietà pubblica da parte dello Stato e il diritto alla piena disponibilità da parte del possessore e detentore privato, tocca, ora, allo Stato Italiano.

LA TUTELA La tutela dell’enorme patrimonio ereditato imponeva ora la definizione di una normativa organica e delle strutture di gestione. Le Commissioni di Belle Arti regionali e la Giunta centrale, istituite dal competente Ministero della Pubblica Istruzione, sono già un primo passo.

LA TUTELA Con Ruggero Bonghi, alla guida del Dicastero della Pubblica Istruzione, viene creata la Direzione Generale degli Scavi e dei Musei nel 1875 ed organi tecnici che prefigurano le Soprintendenze. Si crea, così, una struttura centralistica ed atipica: amministrativa e scientifica ad un tempo.

LA TUTELA La struttura è una realtà. Per la norma, invece, si dovrà aspettare gli inizi del secolo e la Legge 12 giugno 1902, n. 185. Con la Legge 27 giugno 1903, n. 242 si tenta di ovviare alle lacune della normativa del 1902, attraverso disposizioni circa l’esportazione dei beni. Dalla commissione istituita per la riforma dell’intera materia nacque la Legge 29 giugno 1909, n. 364 che ricevette anche un regolamento, con il Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363, al quale si riferisce tutta la successiva normativa in materia.

LA TUTELA la Legge 23 giugno 1912, n. 688 estendeva le disposizioni normative della legge del 1909 anche alle ville, parchi e giardini, limitatamente al loro carattere storico artistico, mentre, solo dieci anni più tardi, con la Legge 11 giugno 1922, n. 778, la protezione giuridica verrà estesa anche alle bellezze panoramiche.

LA TUTELA Il famoso Convegno dei soprintendenti che si tenne nella sala Borromini da 4 al 6 luglio del 1938, fu l’evento preparatorio del corpus normativo del ministro Bottai che doveva vedere la luce a meno di un anno di distanza da quella data, con le Leggi 1089 e 1497 del 1939.

LA TUTELA All’indomani del secondo conflitto mondiale, nel riassetto anche governativo che l’Italia intende ricostruirsi, l’impegno dello Stato per la tutela del patrimonio trova la sua più alta formulazione nell’Articolo 9 della Costituzione, nella quale è detto che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico – artistico della nazione.”

LA TUTELA Negli anni a seguire, molto si discute sui concetti e sui termini. Le indicazioni fondamentali derivano dagli enunciati della Convenzione Unesco, fin dal 1954 (protezione patrimonio in caso di conflitto armato), e dagli elaborati delle Commissioni Franceschini e Papaldo, che caratterizzano il dibattito dei decenni Sessanta e Settanta, fino alla definizione del bene culturale

LA TUTELA Con il Decreto Legge 14 dicembre 1974, n. 657, si istituiva, sotto il Governo Moro – La Malfa, il “Ministero per i Beni culturali e per l’ambiente”, affidato a Giovanni Spadolini, convertito in Legge 29 dicembre 1975, n. 5. La struttura ministeriale, ormai sancita, prendeva di lì a breve forma, in materia di organici, competenze e prerogative con il D.P.R. 13 dicembre 1985, n. 805.

LA TUTELA La tutela viene dinamicamente intesa in tutti i suoi specifici profili, della conoscenza, del restauro, della fruizione e, soprattutto, della valorizzazione - che entra nella terminologia normativa solo con il D.P.R. n. 805 del 1975 - quale “principio attivo” insito nella tutela stessa (Titolo I, Artt. 1 e 2).

LA TUTELA Alle norme di tutela del 1939, che continuano ad essere i riferimenti legislativi sostanziali, a dieci anni di distanza dall’istituzione del Ministero si affianca la Legge 3 agosto 1985, n. 431 (Legge Galasso), che assoggetta ope legis i beni di cui all’elenco dell’Articolo 1, entro una misura di rispetto, come i corsi d’acqua, le coste del mare e dei laghi, i rilievi, i ghiacciai, ma anche le aree archeologiche (lettera “m”).

LA TUTELA Tutela: si genera dalla conoscenza si concretizza nella conservazione si manifesta nella valorizzazione.

LA VALORIZZAZIONE Definizione: Azione e risultato del valorizzare; il conferire maggior valore o il mettere a frutto il valore di qualcosa

LA VALORIZZAZIONE Evoluzione del concetto di valorizzazione: produzione normativa intensa e varia Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (cosiddetto federalismo amministrativo); Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300 “Riforma sull’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”(in particolare, Capo XII, Artt. 52 – 54)

LA VALORIZZAZIONE Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”; D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”, promulgati ai sensi della Legge 8 ottobre 1997, n. 352 (legge delega),

LA VALORIZZAZIONE D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283 “Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico”; Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, di modifica del Titolo V della Costituzione; Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002 artt. 33; 34)

LA VALORIZZAZIONE Legge 15 giugno 2002, n. 112 che stabilisce, fra l’altro, la nascita della “Patrimonio dello Stato Spa” (artt. 7 – 9, comma 1); Legge 23 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003, art. 84)

TUTELA E VALORIZZAZIONE Costituzione, riforma Titolo V. L’art. 117 afferma: «La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali spetta esclusivamente alla potestà legislativa dello Stato (punto s) pur essendoci in materia delle “forme di intesa e coordinamento” tra Stato e Regioni (art.118)». La valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l’organizzazione delle attività culturali costituiscono invece una materia di legislazione concorrente tra Stato e Enti Territoriali che rimangono però titolari delle funzioni amministrative nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

TUTELA E VALORIZZAZIONE Suddivisione dei compiti Nuova possibilità di gestione dei Beni Culturali (Art. 115 del Codice, sostituito ai sensi del Decreto Leg.vo 156/2006, art. 2 e modificato dal Decreto Leg.vo 62/2008, art. 2).

TUTELA E VALORIZZAZIONE Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004) Art. 4 (Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale), in accordo con l’art. 118 della Costituzione, attribuisce le funzioni di tutela dei beni culturali esclusivamente al Ministero o, nel caso di accordi od intese, alle Regioni.

TUTELA E VALORIZZAZIONE Art. 5 definisce le possibilità di cooperazione in materia di tutela con il Ministero, non solo da parte delle Regioni, ma anche da parte degli altri Enti pubblici territoriali. Art. 7 (Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale) sono a carico delle Regioni che insieme agli altri enti territoriali cooperano con il Ministero nell’attività di valorizzazione.

TUTELA E VALORIZZAZIONE CODICE Modifiche: DD. L.vi nn. 156; 157, 24 marzo 2006; D. Lvo. N. 62, 26 marzo 2008 D. Lvo. N. 63, 26 marzo 2008 Abrogato comma 131 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 sul trasferimento di gestione di musei statali a regioni, province, comuni.

TUTELA E VALORIZZAZIONE Trasferimento di gestione di musei statali a regioni, province, comuni “Atto d’indirizzo sui criteri tecnico – scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei Musei” (D. M. 10 maggio 2001; G. U. 19.10.2001, n.238, Suppl. Or. n. 244, Serie Generale)

VALORIZZAZIONE Art. 6 Codice: “Valorizzazione del patrimonio culturale”. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

VALORIZZAZIONE Art. 6 Codice 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

VALORIZZAZIONE Art. 7 Codice: “Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale” Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

VALORIZZAZIONE Codice: Parte II, Titolo II Art. 101: definizioni dei luoghi della cultura (Museo; biblioteca; archivio; area archeologica; parco archeologico; complesso monumentale) Artt. 102 – 105: Fruizione Artt. 111-114; 121: Valorizzazione Artt. 115-116: Gestione Art. 117: Servizi al pubblico Artt. 118-119: Promozione

FRUIZIONE Artt. 102 – 105: Fruizione Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro istituto pubblico assicurano la fruizione nei luoghi della cultura (art. 101) di appartenenza pubblica. Per il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione della fruizione, lo Stato (il Ministero), le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi ai sensi dell’art. 112 (Valorizzazione beni pubblici). Trasferimento alle regioni, etc. di luoghi della cultura mediante accordi(art. 102, comma 5).

FRUIZIONE Artt. 102 – 105: Fruizione Regolamentazione ingressi, introiti, agevolazioni, modalità emissione /riscossione biglietti anche tramite convenzioni con soggetti pubblici e privati. Regolamentazione dell’accesso e modalità di visita di beni privati vincolati.

USO DEI BENI CULTURALI Artt. 106 – 110 Regolamentano l’uso dei beni: riproduzioni dei beni; concessioni in uso e relativi canoni. I proventi (vendita biglietti, concessioni, riproduzioni) vengono versati: Tesoreria Provinciale ai soggetti pubblici a cui i luoghi della cultura appartengono o sono in consegna, solo nei casi di cui all’art.115 (gestione indiretta in affidamento o in concessione).

VALORIZZAZIONE Artt. 111- 114; 121 111,1“Le attività di valorizzazione dei bb.cc. consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.”

VALORIZZAZIONE 111,2 La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. 111,3 La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti,continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.(v. anche Carta dei Servizi) 111,4 La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

VALORIZZAZIONE Art. 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica. * 112,4 Stato, regioni ed enti pubblici stipulano accordi per definire obiettivi comuni di valorizzazione, per elaborare piani strategici di sviluppo culturale e programmi … e l’integrazione nel processo di valorizzazione delle infrastrutture e dei settori produttivi. Gli accordi possono riguardare anche beni di proprietà privata.

VALORIZZAZIONE Art. 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata. * Possono beneficiare del sostegno pubblico Art. 114 Livelli di qualità della valorizzazione * Con decreto ministeriale vengono fissati i livelli minimi uniformi di qualità-previa Conferenza Unificata- delle attività di valorizzazione sui beni pubblici,periodicamente aggiornati.

VALORIZZAZIONE Art. 115 Forme di gestione 115, 1“Le attività di valorizzazione dei b. c. di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta” * Diretta = svolta per mezzo delle strutture interne * Indiretta = svolta su concessione a terzi delle attività di valorizzazione (anche a privati)

VALORIZZAZIONE Art. 115, servizi per il pubblico a gestione indiretta, tra cui: Servizio editoriale Servizio di riproduzione Gestione dei punti vendita Biglietteria, pulizia, vigilanza Caffetteria, ristorazione, etc. Servizi di accoglienza Organizzazione di mostre, manifestazioni,iniziative promozionali

VALORIZZAZIONE Art. 121 Accordi con le fondazioni bancarie “Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli d’intesa con le fondazioni che perseguano scopi di utilità sociale … al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale …”

VALORIZZAZIONE Le mostre rientrano nella valorizzazione Art. 48, comma 2 Per mostre che abbiano come oggetti beni appartenenti allo Stato la richiesta deve essere presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione ed indicare il responsabile della custodia delle opere in prestito. Art. 48, comma 4 Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica da parte del Ministero.

VALORIZZAZIONE Art. 48, comma 5 Per le mostre sul territorio nazionale promosse dal Ministero, o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze. D. M 9 febbraio 2005.

VALORIZZAZIONE Art. 66, comma 1 Può essere autorizzata l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte, sempre che ne siano garantite l’integrità e la sicurezza. Art. 71, comma 1 Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all’estero, al fine di ottenere l’attestato di circolazione temporanea.

VALORIZZAZIONE Art. 71, comma 2 L’ufficio esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega l’attestato di circolazione temporanea. Art. 71, comma 5 L’attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell’interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale. La durata è prevista fino a 4 anni, in caso di accordi internazionali (art. 67, d)

VALORIZZAZIONE Art. 72, comma 1 La spedizione in Italia da uno stato membro dell’Unione Europea è certificata, a domanda, dall’ufficio di esportazione. Art. 74, comma 1 L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione Europea è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo. Art. 74, comma 3 La licenza di esportazione è rilasciata dall’ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione, ed è valida per sei mesi.

VALORIZZAZIONE Decreto Ministeriale 9 gennaio 2008 ai sensi dell’art. 48, 3 del Codice, stabilisce per il rilascio dell’autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni, secondo linee guida della Commissione ministeriale incaricata: Criteri Procedure Modalità

VALORIZZAZIONE Il D.M. 29 gennaio 2008 fissa principi e fornisce raccomandazioni Considerare i prestiti attività ordinaria dei musei Definire carta del rischio dei prestiti Valutare costi – benefici del prestito Accertare qualità culturale dell’evento Verificare capacità organizzativa Accertare benefici culturali

VALORIZZAZIONE La Direzione Generale per i Beni Archeologici ha autorizzato: Anno2006 n. 101 mostre in Italia n. 30 in ambito internazionale Anno 2007 n. 124 mostre in Italia n. 43 in ambito internazionale Anno 2008 n. 91 mostre in Italia n. 66 in ambito internazionale

VALORIZZAZIONE Crescita esponenziale Aumento mostre in ambito internazionale Mostre di lunga durata (4 anni) a seguito di accordi internazionali (Musei americani; tedeschi, Cina) Politica di promozione e circuitazione del MAE (Europa est, mostra “Pueritia”) Restituzioni dai Musei americani ed esposizioni delle opere

VALORIZZAZIONE Criticità rilevate dall’ICOM nel documento convegno Mantova 18 maggio 2008: Mostre “blockbaster”= spaccabotteghini Esposizioni di qualità diversissima Impossibilità per i musei di competere con le mostre-evento La mostra surclassa il museo L’incremento dei visitatori non si traduce in un beneficio economico Il pubblico della mostra non diviene pubblico dei musei

VALORIZZAZIONE Pericoli di commercializzazione dei beni (loan fees) Perdita della missione educativa del museo come pubblico servizio Scarso ritorno in termini di marketing turistico Desertificazione culturale e monocultura dell’evento-spettacolo Errata percezione dei valori dei fenomeni storici-culturali Rischio di un “consumo culturale”

VALORIZZAZIONE Nella “società della conoscenza” Nell’era delle tecnologie avanzate Il patrimonio culturale deve essere: Strumento di integrazione sociale e coesione territoriale Fattore di crescita attraverso l’attrattività locale e la radicazione nel territorio Mezzo di produzione e consolidamento economico Motivo di benessere sociale e di sviluppo umano