Corso per bibliotecari 17 novembre 2008 I BENI LIBRARI ASSETTO ED ORGANIZZAZIONE Dott.ssa Maria Cristina Misiti
LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E I REGOLAMENTI ORGANICI DALL’UNITA’ AI NOSTRI GIORNI Il patrimonio bibliografico assommava a oltre quattro milioni di volumi suddiviso in 210 biblioteche: 33 governative, 110 provinciali e comunali, 71 di istituti scientifici, corporazioni religiose o privati Le biblioteche erano frammentate sul territorio con gravi lacune nell’ambito delle opere moderne e scientifiche Se da un lato si esaltava il ruolo delle “librerie come inventario della coltura generale del nostro paese” dall’altro si negavano i mezzi finanziari necessari per rivitalizzare e rilanciare il settore. Desiderio Chilovi nel 1867 lucidamente traccia un quadro di esemplare chiarezza sulle effettive necessità e sulle linee di intervento: Articolazione degli istituti in base alla loro specifica funzione; formazione qualificata del personale; rigorosa applicazione delle norme sull’obbligo del deposito degli stampati; costituzione di un servizio nazionale di informazioni bibliografiche
LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E I REGOLAMENTI ORGANICI DALL’UNITA’ AI NOSTRI GIORNI Vari REGOLAMENTI “ORGANICI” a partire dal 1869, accogliendo le indicazioni della Commissione Cibrario incaricata dal Ministro di formulare un regolamento. Si proponeva di distinguere due classi, le generali e le speciali. Alle prime si conferiva il titolo di Nazionale (Torino e Bologna, Milano e Venezia, Parma e Modena, Napoli, Palermo e Cagliari. La Nazionale di Firenze, istituita il 22.12.1861, riceveva la copia d’obbligo). Possibilità di accorpare amministrativamente istituti esistenti in una medesima città. Si suggeriva la creazione di una scuola biennale di paleografia e bibliologia presso ciascuna biblioteca nazionale. Sono biblioteche pubbliche governative tutte quelle che “godono di un assegno di dotazione da parte dello Stato e il cui personale è nominato dal governo e retribuito sul bilancio” 1876 tentativo di riorganizzazione di Ruggero Bonghi, Ministro della P.I. Nuova distinzione delle biblioteche, con riduzione delle Nazionali a 4 (Firenze, Napoli, Torino, Roma). Vocazione elitaria ribadita dal divieto di “dare in lettura i romanzi, i giornali politici, i libri di frivolo argomento e di mero passatempo, quelli immorali o accompagnati da disegni osceni…” Casanatense e Angelica accorpate con la NAZIONALE di Roma, la Laurenziana con la Nazionale di Firenze. Istituzione in ogni biblioteca di una commissione di nomina ministeriale per l’acquisto libri (unica nel caso di più biblioteche nella stessa città) Alla formazione del personale si provvedeva istituendo presso la Nazionale di Roma un corso tecnico biennale, affiancato da due alunnati, uno per preparare i distributori, l’altro per gli impiegati di grado superiore. Alla Nazionale di Roma affidata la compilazione del BOMS, l’ufficio duplicati, il compito di conservare una copia di tutto ciò che si pubblicava in Italia.
LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E I REGOLAMENTI ORGANICI DALL’UNITA’ AI NOSTRI GIORNI 1885 Ferdinando Martini segretario generale ridisegna l’assetto delle biblioteche governative, disciplinando l’ordinamento interno e il servizio al pubblico. Con un nuovo regolamento di ben 191 articoli precisa i compiti delle 2 “biblioteche nazionali centrali” e ristruttura la carriera del personale, che doveva possedere “una coltura e certe attitudini tutt’affatto speciali che non si improvvisano” 1907 32 biblioteche governative creazione di un nuovo organo centrale, la Giunta consultiva delle biblioteche; affermazione della sorveglianza statale sulle biblioteche non governative
il R.D. n. 944 del 7 giugno 1926 Nell’ambito del Ministero della Pubblica Istruzione si crea La DIREZIONE GENERALE ACCADEMIE E BIBLIOTECHE Nel 1927 nasce la rivista “Accademie e Biblioteche d’Italia”
Nuovo regolamento DPR 5.9.1967 n.1501 Nel dopoguerra emerge il problema della revisione delle norme del 1907.si rinuncia al progetto di includere nella normativa le Soprintendenze bibliografiche. 122 articoli che ricalcano lo schema precedente con la vecchia distinzione tra biblioteche nazionali, universitarie, speciali e annesse ai monumenti nazionali, con l’aggiunta di due sezioni musicali
D.P.R.5.7.1995 n.417 REGOLAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI 1995 non più “organico” le 47 biblioteche sono elencate per ordine geografico compresi 11 istituti “annessi a monumenti nazionali” funzionalmente dipendenti da antiche abbazie
DPR 5 luglio 1995 regolamento delle biblioteche pubbliche statali L’elenco non permette di raggruppare per tipi e funzioni le varie biblioteche, tuttavia è possibile distinguere le seguenti categorie: Biblioteche nazionali centrali: Firenze e Roma Altre 7 biblioteche nazionali: Torino, Milano, Venezia, Napoli, Bari, Cosenza, Potenza (più quella di Macerata ora non più sezione staccata) Biblioteche universitarie: oltre alla Nazionale di Torino, altre 10 biblioteche sorte perlopiù in importanti atenei degli Stati pre-unitari Altre Biblioteche (precedentemente denominate come “aventi particolari compiti e funzioni”). Vi rientrano istituti diversi per storia, tradizioni e funzioni, quali ad esempio la Medicea Laurenziana, biblioteca storica di conservazione, l’Isontina di Gorizia, affine a una biblioteca pubblica, o la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’arte o la Medica che si configurano come biblioteche specializzate. Il quadro tipologico è venuto a cadere e i caratteri di specializzazione non trovano un chiaro riconoscimento
D.P.R.417/1995 REGOLAMENTO ORGANICO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI Il regolamento del 1995 all’art.2 attribuisce all’insieme delle biblioteche pubbliche statali il compito di “documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la circolazione dei documenti”; tenendo conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita non escludendo forme di cooperazione con altre biblioteche e istituzioni
La tutela prima dell’Unità d’Italia Caratteristiche delle leggi preunitarie Tutte cercano di impedire le rimozioni e le distruzioni degli oggetti d’arte destinate al pubblico ornamento Tutte cercano di impedire l’esportazione Introducono il diritto di prelazione in caso di vendita Creano il concetto di patrimonio storico-artistico, sostanzialmente mobile Le leggi pontificie e borboniche trattano anche della conservazione e del restauro dei beni immobili e disciplinano gli scavi archeologici
Le prime iniziative legislative Le leggi Nasi e Rosadi Risale al 1872 il fermento per una legislazione unitaria in materia di arte, ma solo nel 1902 si arriverà, dopo trenta anni di discussioni, all’emanazione della prima legge di protezione. La legge 12 giugno 1902, n. 185 (legge Nasi) non risulta particolarmente soddisfacente, soprattutto per quel che riguarda l’esportazione di cose d’arte, vietata solo per quelle opere dichiarate di “sommo pregio” e già catalogate. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 “Per le antichità e le belle arti” non sollevò alcun clamoroso dibattito in Parlamento. Alla Camera, come scrisse Giovanni Rosadi sul “Marzocco”, passò quasi senza discussione come una legge per qualche tombola di beneficenza o per la divisione di qualche comunello del Mezzogiorno. Eppure essa conobbe una lunga e difficile gestazione, durata dal 1906 al 1909, segnata da schermaglie tecniche e scontri furibondi in Commissione alla Camera e presso l’Ufficio centrale in Senato, suscitando una vasta eco nell’opinione pubblica colta. Soprattutto mobilitò forze sociali e gruppi d’interessi come mai alcuna altra legge in un ambito considerato tutto sommato periferico rispetto ai grandi filoni della produzione legislativa, era riuscita a fare. Perché? Il nodo forse decisivo era la difesa della proprietà privata.
La L. 364 del 20 giugno 1909 È il primo vero testo organico e completo È valido per tutte le cose mobili e immobili avente interesse storico, artistico o archeologico, risalenti a più di 50 anni e il cui autore non è più vivente Dichiara l’inalienabilità delle cose appartenenti allo Stato e agli enti pubblici Per le cose private occorre la notifica dell’importante interesse Per la demolizione, rimozione e restauro degli immobili notificati occorre l’autorizzazione Ministero della Pubblica Istruzione Per i passaggi di proprietà, occorre la denuncia e lo Stato può esercitare la prelazione L’esportazione viene vietata quando costituisce grave danno per la storia, l’archeologia e l’arte ed è possibile l’acquisto coattivo Normativa dettagliata per gli scavi
La Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 (Tutela delle cose d’interesse artistico e storico) Tutela le “cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico” Non fu mai varato il regolamento pur avendo quasi completato il suo iter nel maggio del 1943 Poi la guerra interruppe tutto e non si ripresero più i lavori Rimasta sostanzialmente in vigore fino al 2004
Prima della nascita del Ministero per i Beni Culturali: il D. L. n Prima della nascita del Ministero per i Beni Culturali: il D.L. n. 2074 del 2.10.1919 Istituzione di 12 Soprintendenze bibliografiche (dal 1935 15, dal 1970 Soprintendenze ai beni librari) Gli uffici sono collocati presso le biblioteche governative in 9 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna) [l’ufficio di Soprintendenza aveva sede in una regione diversa da quella su cui esercitava la propria competenza: es. La S. per l’Abruzzo e il Molise aveva sede c/o la Casanatense, quella per le Marche e l’Umbria c/o la Mediceo-Laurenziana, quella per la Puglia e la Lucania c/o l’Universitaria di Napoli; la S. della Campania aveva competenza anche sulla Calabria]
Soprintendenze bibliografiche Le Soprintendenze bibliografiche (poi denominate ai beni librari) , organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, avevano i compiti di : sorveglianza e tutela, previe le apposite notifiche d’importante interesse, sul patrimonio librario antico, raro e di pregio posseduto dai comuni, enti morali e da privati Proporre i restauri e curare la catalogazione Pronunciarsi in merito alle proposte di istituzione di nuove biblioteche Vigilare sulle raccolte claustrali devolute ai comuni e sulle biblioteche popolari Svolgere le funzioni di uffici di esportazione
I RAPPORTI STATO / REGIONI E I BENI LIBRARI DALLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE AL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE ALLE REGIONI
La Costituzione della Repubblica Art.117 provvede ad elencare le materie di competenza legislativa regionale Riconosce la competenza legislativa e amministrativa alle Regioni a statuto ordinario su “musei e biblioteche di enti locali” Le regioni a statuto speciale hanno competenza esclusiva Il successivo art. 118 stabilisce che “spettano alle Regioni le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo” specificando che lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni
Il D.P.R. n. 3 del 14 gennaio 1972 Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici ART. 7. MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali. Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti: a) la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati; b) la manutenzione, la integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale; c) gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalità; d) il coordinamento dell'attività dei musei e delle biblioteche di enti locali e di interesse locale; e) le mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale.
Seconda regionalizzazione Il D.P.R. n. 616 del 4 luglio 1977 Seconda regionalizzazione 4 settori organici BENI CULTURALI ART. 47. Musei e biblioteche di enti locali Le funzioni amministrative relative alla materia "musei e biblioteche di enti locali" concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito. Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed in beni in dotazione di tali servizi e uffici sono trasferite ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.
nel 1985 fu emanata la legge Galasso DPR 616/1977 in materia ambientale maggiore autonomia attribuendo il compito di individuare le bellezze naturali Nel frattempo era nato il Ministero per i beni culturali e ambientali, che verifica la generale inadempienza e la scarsa capacità delle Regioni a regolamentare la tutela del paesaggio, in particolar modo per la predisposizione dei piani paesistici nel 1985 fu emanata la legge Galasso
Piemonte - Legge Regionale n Piemonte - Legge Regionale n. 78 del 19 dicembre 1978 (Norme per l’istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale) ART. 22 La Sovrintendenza ai Beni Librari, trasferita alla Regione ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 14-1-1972, n. 3 , è soppressa. Alle funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'articolo 9 del suddetto D.P.R. la Regione provvede attraverso l'ufficio biblioteche del Servizio per i Beni e le Attività culturali, istituito secondo i criteri previsti dalla legge regionale "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali". Attraverso tale ufficio si provvede pure all'adempimento delle funzioni di cui all'art. 16 della presente legge.
La Costituzione della Repubblica Articolo 9 della Costituzione “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnologica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” Quindi: Necessità di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale da parte di tutti i soggetti pubblici e non solo lo Stato
Le riforme della Pubblica Amministrazione nei primi anni ‘90 Un’amministrazione obsoleta, costosa e inefficiente Necessità di uno Stato “leggero”:la sussidiarietà orizzontale, ripensando la mission dello Stato, esternalizzando o privatizzando servizi,liberalizzando attività produttive nell’ambito del federalismo amministrativo La sussidiarietà verticale: legittimazione dei governi locali, il federalismo fiscale, efficienza e funzionalità delle amministrazioni locali La semplificazione di norme e procedure Riforma dei Ministeri Amministrazione on-line Lo spazio amministrativo europeo: mettersi al passo con i paesi europei
LA SUSSIDIARIETA’ E LE LEGGI BASSANINI Legge Bassanini 1 (L. n. 59 del 15.3.1997): delega al Governo per il conferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli altri enti locali. Identifica le funzioni che restano allo Stato tra queste la “tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico”, lasciata al MBAC. Il progetto di revisione dei rapporti Stato-Regioni è fondato sul principio di sussidiarietà (devolution) teso ad allargare le competenze regionali
Le leggi Bassanini Legge Bassanini 2 (L. 127 del 1997): ha previsto la possibilità di trasferire alle Regioni la gestione dei musei statali, introducendo una distinzione tra gestione e tutela. 1997-1998 cinque decreti legislativi definiscono in dettaglio la nuova mappa delle funzioni da trasferire
Il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 Precisa i concetti di bene culturale e ambientale Rivede le competenze Stati/Regioni/Enti locali, individuando quelle riservate esclusivamente allo Stato e definendo quelle degli altri soggetti Definisce i concetti di tutela, gestione, valorizzazione, promozione e attività culturali Individua i compiti dello Stato in materia di spettacolo e le competenze regionali e statali in materia di sport
La legge Costituzionale n La legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001: Modifiche al Titolo V, Parte II, della Costituzione Lo Stato , sulla base del principio della sussidiarietà, non è più un’istituzione sovraordinata, ma condivide la potestà legislativa e regolamentare con altri soggetti come le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane
La legge Costituzionale n La legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001: “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” Lo Stato ha legislazione ESCLUSIVA per: Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 3, coma 2, punto s) E’ materia di legislazione CONCORRENTE, cioè spetta alla Regione la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali: Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 3, comma 3)
La legge costituzionale del 2001 La potestà REGOLAMENTARE spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle regioni (art. 3, comma 6) La potestà REGOLAMENTARE spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 3, comma 6)
La Costituzione della Repubblica riforma titolo V Art. 118 Introduce il principio della sussidiarietà in applicazione al Trattato di Maastricht e della legge 59/1997 “verticale” le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni “orizzontale” lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane possono coinvolgere soggetti privati
Il Dlgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) Capo I Art. 2, comma 1 Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo: a) Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico; c) Le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico e) I beni librari
Il D.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) Art. 2, comma 2 Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a): c) I manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio d) Le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi caratteri di rarità e di pregio artistico o storico e) Le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico Art. 2, comma 5 Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d)
Entra in vigore il 1° maggio 2004 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004) Sostituisce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999) Entra in vigore il 1° maggio 2004
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 22. 01 Art. 2 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articolo 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalle legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà Art. 10 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico 2. Sono inoltre beni culturali: c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 22. 01 Art. 5 2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni 3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano […] le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negatici e matrici, non appartenenti allo Stato
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 22. 01 Art. 53 1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all’articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale 2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice Art. 54 Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito elencati: c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche
Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio Decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio: riguardano art.54 beni inalienabili e 55-56 Esportazione paesaggio
IL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Il D.L. n. 657 (convertito con modifiche nella L. n. 5 del 29.01.1975) istituisce il MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Con il compito di provvedere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale dell’Italia L’organizzazione viene regolata con il DPR n. 805 del 13.12.1975
Il nuovo concetto di bene culturale: la Commissione Franceschini Il bene culturale è “ogni bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà” Non più solo le cose di notevole interesse estetico e artistico Non più solo beni “rari”
Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali Nasce sulla base delle riflessioni della Commissione Franceschini (1964-1966) La commissione Papaldo (1968-1971) Il primo ministro è Giovanni Spadolini
Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali Sono devolute al nuovo Ministero: a) Le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonché quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale b) Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della Discoteca di Stato, nonché quelle della divisione 1a (editoria libraria e diffusione della cultura) dei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973 c) Le attribuzioni spettanti al Ministero dell’interno in materia di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come eccezione alla consultabilità dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali DPR n. 805 del 3. 12 Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali DPR n. 805 del 3.12.1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) Vengono istituiti: Comitato di settore per i beni librari Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali L’Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche con lo scopo di “facilitare l’integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici italiani con quelli di altri Stati” e di informare “sui programmi e i progetti internazionali” Sono riordinati: L’Istituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) L’Istituto centrale per la patologia del libro (ICPL)
La nascita degli istituti Centrali Il Decreto n. 1038 del 23 giugno 1938 creava, per volontà di Alfonso Gallo L’Istituto per la Patologia del Libro per coniugare le discipline scientifiche con lo studio storico dei materiali librari La L. n. 82 del 7 febbraio 1951 aveva istituito il Centro Nazionale per il Catalogo Unico e per le informazioni bibliografiche per catalogare il patrimonio bibliografico nazionale e curarne l’edizione a stampa
La legge Ronchey L. 4 del 4 gennaio 1993 Regolamento 171 del 1994 (abrogato) 1997 Riguarda i “Servizi aggiuntivi” Affidamento in concessione (sottoposta al pagamento di un canone) previa licitazione privata per 4 anni rinnovata per una sola volta Gli introiti dei musei statali non sono più tasse ma diventano disponibili per il Ministero
La legge Ronchey Servizio editoriale e di vendita riguardante la riproduzione di beni culturali e la realizzazione di altro materiale informativo Servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell’ambito del prestito bibliotecario Servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all’informazione museale
La riforma del Ministero Il processo di riforma del MBCA si inserisce nella riforma della PA intrapresa agli inizi degli anni ’90 che ha toccato i principi informatori dell’azione pubblica (L. 241/90), il rapporto del pubblico impiego (D.Lgs. 29/93), le competenze Stato/Enti territoriali (L. 142/90)
La riforma del Ministero per i Beni Culturali: Il D.Lgs 368 del 20.10.1998 istituisce il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI con i compiti di provvedere “alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali” Il D.Lgs. 368 somma così le funzioni esercitate in passato da: Ministero per i beni culturali e ambientali Dipartimento dello Spettacolo Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio assumendo anche funzioni in materia di editoria, già del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
La riforma del Ministero Il D.Lgs. 368/1998 modifica anche la struttura del Ministero: separa i compiti di indirizzo politico-amministrativo dai compiti di gestione Nasce la figura del Segretario generale dipendente dal Ministro e con funzioni di raccordo tra il vertice politico e gli organi amministrativi Nascono le Soprintendenze Regionali come raccordo tra Stato e Regioni
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI Dalla Direzione generale per i beni librari e gli Istituti culturali dipendono: Discoteca di Stato Museo dell’audiovisivo (nato con la Legge n. 237 del 12 luglio 1999) OPIB Biblioteche Statali ICCU ICPL
Successivi provvedimenti legislativi DPR n. 441 del 29.12.2000: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali” DPR n. 307 del 6.07.2001: “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali” DM dell’11.05.2001 ha regolato l’articolazione del Segretariato Generale e delle Direzioni Generali
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (D. Lgs. n. 3 dell’8 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (D.Lgs. n. 3 dell’8.01.2004; regolamento D.M. 24 settembre 2004) Soppresso il Segretariato Generale Dipartimenti 10 Uffici direzionali generali (10 articolazioni dei Dipartimenti e 2 presso il Gabinetto del Ministro) 2 incarichi dirigenziali generali presso il Collegio di Direzione del Servizio di controllo interno del Ministero 4 Dipartimenti Beni culturali e paesaggistici Beni archivistici e librari c) Ricerca, innovazione e organizzazione d) Spettacolo e sport
a) Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici Il nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali D.Lgs. n. 3 dell’8.01.2004 Organi consultivi a) Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici b) Comitati tecnico-scientifici c) Comitati regionali di coordinamento d) Altri organi
DIREZIONI REGIONALI D.Lgs. n. 3 dell’8.01.2004 Le Direzioni Regionali per i Beni culturali e Paesaggistici sono articolazioni del Dipartimento dei Beni Culturali e Paesaggistici sono in tutte le Regioni a statuto ordinario oltre che nel Friuli-Venezia Giulia e in Sardegna hanno sede nel capoluogo della Regione si articolano negli uffici dirigenziali che operano in ambito regionale
IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E I BENI LIBRARI LA RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E IL D.P.R. 233/2007 NUOVE PROSPETTIVE
D.P.R. 26.11.2007 n.233 Il Ministero si articola in 9 (modificato in 8) uffici dirigenziali di livello generale centrali 17 uffici dirigenziali di livello generale periferici (regionali) Coordinamento di un Segretario generale che assicura l’unità dell’azione amministrativa
D.P.R. 26.11.2007 n.233 Funzione politica e di indirizzo –Ministro Funzione operativa soprintendenze (difesa delle città e del paesaggio con una forte riaffermazione dei poteri dello Stato rispetto ai poteri locali e regionali Segretariato – attua il coordinamento degli uffici sia tecnici che amministrativi. Svolge funzioni di vigilanza su: Opificio delle pietre dure di Firenze promosso a Istituto centrale; Istituto superiore per la conservazione e il restauro (già ICR); Istituto Centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (già ICPL); Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) Svolge anche funzioni di coordinamento e monitoraggio sulle attività di valorizzazione dei beni culturali
D.P.R. 26.11.2007 n.233 9 Direzioni generali: Direzione generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali; Direzione generale per il bilancio, la programmazione e la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure Direzione generale per i beni archeologici Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee; Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici; Direzione generale per gli archivi; Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d’autore; Direzione generale per il cinema; Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
D.P.R. 26.11.2007 n.233 Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore 1. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzione regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprieta' letteraria e diritto d'autore. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento; b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;
Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia sta autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari; f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; g) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari; h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione; m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi; n) provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534; o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice; p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale; r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del codice.
Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore 3. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprieta' letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni. Dalla Direzione Generale dipendono: ICCU Biblioteca Nazionale Centrale di Roma Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Centro per il libro e la lettura Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi che subentra alla Discoteca di Stato
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici (artt.16-17) Nel quadro di riforma operato con il dpr 233/2007, l’amministrazione periferica subisce una profonda revisione con la conferma del ruolo delle direzioni regionali – uffici di livello dirigenziale generale – e l’arricchimento di funzioni che sono ad esse attribuite. Individuate in numero di diciassette dal comma 6 dell’art. 17, le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici costituiscono il fulcro dell’articolazione periferica del ministero, innestandosi tra le sue articolazioni tutti gli istituti periferici territoriali. In tal senso deve essere letto il periodo contenuto nel comma 1 dell’articolo 17 dove si afferma che “…le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l’attività delle strutture periferiche del Ministero [le soprintendenze per i beni archeologici; per i beni architettonici e paesaggistici; per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato, le biblioteche statali, i musei; Per quanto riguarda le biblioteche, oltre al coordinamento e all’integrazione con archivi e musei sul territorio regionale, dipendono funzionalmente dalle direzioni regionali per le risorse umane e strumentali per determinati finanziamenti (relativi alla tutela, ai lavori pubblici), svolgono funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi.
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici E’ questa una modifica importante operata dall’attuale regolamento rispetto a quello previgente in cui le soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato, le biblioteche statali ed i musei non erano collegate in alcun modo alle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici ma afferivano direttamente alle direzioni generali centrali. La creazione delle direzioni regionali risponde all’intento di organizzare in sede decentrata strutture forti e autorevoli per un più efficace dialogo tra Istituzioni nelle materie della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale Una conferma diretta del ruolo assunto dalle direzioni regionali rispetto a tutte le strutture periferiche territoriali del Ministero si ha con la previsione contenuta sempre nel comma 1 dell’articolo 17 diretta ad attribuire alle direzioni la cura dei rapporti del Ministero e delle stesse strutture periferiche con gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione.
Il 7 giugno 1836 Panizzi dichiarò alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul British Museumeum: “Io voglio che uno studioso privo di mezzi abbia le stesse possibilità di soddisfare i propri interessi di studio, di compiere un lavoro scientifico, di consultare gli stessi testi, di condurre le ricerche più complesse allo stesso modo, per quanto riguarda i libri, dell’uomo più ricco di questo Paese, e sostengo che il Governo è tenuto a dargli, a tale riguardo, la più liberale e illimitata assistenza”. ione parlamentare d’inchiesta sul British Museum: “Io voglio che uno studioso povero abbia le stesse possibilità di soddisfare i propri interessi di studio, di compiere un lavoro scientifico, di consultare gli stessi testi, di condurre le ricerche più complesse allo stesso modo, per quanto riguarda i libri, dell’uomo più ricco di questo Paese, e sostengo che il Governo è tenuto a dargli, a tale riguardo, la più liberale e illimitata assistenza”.