La fattura nella sistematica dell’IVA

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Transcript della presentazione:

La fattura nella sistematica dell’IVA Università di Pisa 9 Luglio 2009 Lorella Zanobini

Art. 21 DPR633/1972 “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura anche sotto forma di nota, conto , parcella o simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo”

La storia della fattura La fattura non ha formati standard da rispettare se vi sono i requisiti sostanziali per definirla come tale. L’attuale formulazione deriva dalla vecchia normativa sull’ IGE secondo cui ogni atto economico doveva risultare da “apposito documento da redigersi dal venditore o comunque da colui a cui favore si verifica l’entrata” (art. 8 legge 19 Giugno 1940 n.762)

Operazioni di esiguo importo Non esime dalla fatturazione La soluzione si potrà trovare con l’avvento ella “fattura supersemplificata prevista dalla proposta di direttiva presentata dalla commissione europea il 29 gennaio 2009 Sarà importante per risolvere il problema della fatturazione di prestazioni di ristorazione di importo esiguo (ad.es. colazioni) ma la nuova proposta di direttiva difficilmente sarà esecutiva prima del 2013

Prestazioni di commercio elettronico Vanno sempre fatturate Con risoluzione n.274 del 3 luglio 2008 l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che le operazioni di “e-commerce” diretto non sono riconducibili a nessuna fattispecie di esclusione (il quesito era stato presentato da una ditta che vendeva musica on-line e chiedeva la possibilità di riepilogare gli incassi anche con carta di credito sul registro dei corrispettivi)

Fatturazione in outsourcing E’ l’innovazione di maggiore spessore recata dalla Direttiva 2001/115/CE che ha portato alcune novità sulle modalità di fatturazione Consiste nella possibilità di affidare al cessionario del bene o committente del servizio o ad un terzo la possibilità di emettere al posto del cedente e del commissionario la fattura previo accordo documentabile tra le parti Nell’articolo 21 lettera h) è specificato che in tal caso in fattura va riportata l’annotazione se “la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o del prestatore, da un terzo “

Fattura elettronica (cenni) Già prevista dalla direttiva 2001/115/CE verrà estesa in maniera più capillare in ambito europeo dalla nuova direttiva La fattura elettronica è un documento informatico fin dall’origine e non va confusa con la “trasmissione elettronica della fattura cartacea” Elementi caratterizzanti della fattura elettronica: Il riferimento temporale ossia l’informazione della data e l’ora associata al documento La firma elettronica qualificata Riferimenti fondamentali di prassi dell’Agenzia delle Entrate: - circolare 45 del 19 Ottobre 2005 - circolare 36 del 6 dicembre 2006 Riferimenti normativi: Decreto del Ministro delle Finanze del 23 gennaio 2004

Fattura elettronica alla Pa (cenni) Prevista dall’articolo 1 commi 209-214 della legge 244/2007 : “a decorrere dalla data da individuare con successivo decreto, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.” Il decreto dovrebbe uscire a breve e l’obbligo per le Università concretarsi intorno alla metà del 2010 Con DM 7 marzo 2008 (in GU 3 maggio 2008) L’agenzia delle Entrate e la SOGEI sono state individuate come gestore ed esecutore materiale della piattaforma di interscambio (la trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso un sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze).

EMISSIONE DELLA FATTURA Il comma 4, primo comma, art. 21 DPR 633/72 dispone che la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione deteminato a norma dell’art. 6. Coordinando i due articoli la fattura in linea generale va emessa: Per le cessioni di beni immobili il giorno di stipulazione dell’atto Per le cessioni di beni mobili il giorno della consegna o spedizione dei beni Per le prestazioni di servizi il giorno del pagamento del corrispettivo

La tempistica dell’emissione della fattura L’obbligo di emissione della fattura si intende tempestivamente adempiuto qualora venga assolto nel giorno di effettuazione dell’operazione ossia entro le ore 24 di tale giorno (principio ribadito dalla circolare del ministero delle finanze nr. 225 del 16 settembre 1996)

Quando la fattura si ha per emessa La fattura si considera emessa: All’atto della consegna o spedizione all’altra parte All’atto della sua trasmissione per via elettronica Quindi – fintanto la fattura non sia uscita dalla sfera del soggetto passivo la fattura – analogica od elettronica – non può dirsi emessa anche se perfetta in tutti i suoi particolari strutturali. Una fattura correttamente compilata ma non “emessa” nel senso di cui sopra è rilevante anche agli effetti della commissione del reato di emissione di fatture fittizie previsto e punito dall’articolo 8 del dlgs. N.74 del 10 marzo 2000.

La fattura ed il bollo (€ 1,81> 77,47 euro) Ai sensi dell’art. 6 della tabella, allegato B, al dpr. 26/10/1972 nr. 642, le fatture riguardanti il pagamento di operazioni assoggettate all’IVA sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo (come pure i documenti susseguenti come il mandato di pagamento). Se la fattura contiene diverse operazioni di cui alcune IVA ed altre no, il bollo si applica (circ. Ministero delle Finanze nr. 1 del 2 gennaio 1984) Ai sensi art. 15 norma succitata sono esenti da bollo le fatture relative ad esportazioni di merci ma sono soggette a bollo le fatture ad esportatori abituali. Sono soggette a bollo le fatture dei contribuenti minimi . Ai sensi dell’art. 13 della tariffa, eccettuato il caso di cui sopra, NON sono esenti da bollo le fatture esenti, non imponibili o fuori campo. Le fatture ed altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 66, comma 5, del dl 30 Agosto 1993 n.331.. Sulle fatture elettroniche il bollo è corrisposto con modalità virtuale (modello F23 secondo le disposizioni stabilite dall’art. 7 del dm 23/1/2004 ribadite dalla circolare 36/2006)

Dati obbligatori della fattura - 1 Contenuto definito dalla direttiva 2001/115/CE recepito c. 2 dell’art. 21 DPR. 633/1972: Data di formazione del documento (che può non coincidere con la data di emissione) Numerazione progressiva anche relativamente a sezionali (Ministero delle Finanze : circ.27 del 21.11.1972- circ. 328 del 24.12.1997, ris.29 del 15.02.1999 e 144 dell’8.9.1999) Ditta, denominazione o ragione sociale dei soggetti tra cui è intercorsa l’operazione Residenza o domicilio dei soggetti (per non residenti anche l’identificativo del rappresentante fiscale) Numero di partita IVA solo del cedente o prestatore anche se la presenza del quadro VT in dichiarazione ci obbliga comunque a reperire il dato ( ma va indicata inoltre obbligatoriamente la PI del cliente in caso di “reverse charge” o in generale dove il cliente sia debitore dell’imposta in luogo del commissionario/prestatore e e fatture di cessione intracomunitarie)

Dati obbligatori della fattura - 2 - Intestazione della fattura: con ris. 331350 del 13 Giugno 2001 il Ministero delle Finanze ha precisato che nel caso il pagamento sia effettuato da un soggetto diverso dal committente o cessionario la fattura deve essere intestata a quest’ultimo e non a chi ha effettuato il pagamento - Analogamente l’avvocato della parte vittoriosa nel processo (ex-art 93 c.p.c.) deve emettere fattura nei confronti del proprio cliente anche se il pagamento è effettuato direttamente dal soccombente (Ris. Ministero Finanza 203 del 6 Dicembre 1994) Per i pasti e l’albergo fruito dai dipendenti in trasferta – per usufruire del regime di detraibilità IVA- la fattura deve essere intestata all’ente titolare del diritto alla detrazione mentre i dati dei dipendenti possono essere inseriti nel corpo della stessa o in un documento separato

Dati obbligatori della fattura - 3 - Natura, qualità e quantità dei beni e servizi distinti secondo l’aliquota applicabile: evitare la genericità della descrizione che indispone gli organi verificatori come descritto nella maxi circolare della Guardia di Finanza del Febbraio 2009 Indicazione del corrispettivo/base imponibile: se in valuta estera secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione ovvero,in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo. Gli importi possono essere indicati in qualsiasi valuta purchè l’imposta sia in euro Ammontare imponibile e imposta vanno arrotondati al centesimo di euro nel totale: le singole operazioni che portano al totale possono essere invece espresse in un numero di decimali qualsiasi

Ulteriori elementi in fattura Eventuali estremi delle dichiarazioni di intento rese da esportatori abituali Ai sensi dell’art. 2250 c.c. le imprese iscritte nel registro imprese presso la CCIIAA devono indicare l’ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società, il numero di iscrizione e il capitale sociale se di capitali, per le srl l’eventuale unico socio, inoltre la presenza di procedure di liquidazione

Esigibilità differita La fattura ad esigibilità differita di cui all’art. 6 comma 5 DPR 633/72 emessa verso enti pubblici è comunque una fattura che va registrata nei termini, che ha un’aliquota fissata al momento dell’emissione: solo che l’IVA è versata al momento del pagamento della fattura Accanto a questa ipotesi l’art. 7 dl 185/2008 (spiegato con circ. 20/2009 Agenzia delle Entrate) ha introdotto l’IVA “per cassa” che però non può essere applicata agli enti pubblici in quanto diversi ne sono i presupposti: un fornitore che ci fatturi in base a questa norma deve riemettere la fattura con il corretto titolo di esigibilità art. 6 comma 5 Sulla fattura art. 6 comma 5 in mancanza di indicazione in fattura si intende ad IVA differita, nelle fatture “per cassa” va invece esplicitamente indicata la norma di differimento (art.7 DL 185/2008)

Operazioni “senza IVA” evidenziata in fattura Esportazioni e simili: art. 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (cessioni e prestazioni nel settore aereonavale), 9 (servizi internazionali) e 38-quater (cessioni a viaggiatori intracomunitari) non imponibili Operazioni esenti art. 10 Regime del margine per i beni usati Operazioni soggette al regime agenzie di viaggio e turismo Cessioni intracomunitarie

Operazioni in “reverse charge” Di regola debitore IVA è il soggetto che effettua l’operazione imponibile: in alcuni casi e per varie ragioni l’obbligo viene traslato al destinatario della fattura purchè soggetto passivo. Questo è “il reverse charge” che può essere realizzato in due modi: Trasferendo al destinatario l’obbligo della fatturazione (ad.es.acquisti da non residenti privi di rappresentante fiscale e non identificati per operazioni svolte in Italia)-art. 17 comma 3 DPR 633/72 Integrando la fattura che ci perviene dal cedente/commisisonario senza indicazione dell’IVA

Sempre più “reverse charge”: La sentenza della corte di giustizia europea nella causa c-291/2007 . Sentenza 6 novembre 2008 La sentenza in oggetto non innova la legislazione IVA in materia di territorialità ma interpreta ed estende il suo campo di applicazione adattandolo anche alla sfera istituzionale di quei soggetti – come gli Atenei – che hanno la partita IVA e gestiscono operazioni sia in ambito istituzionale che in ambito commerciale. Sono interessate tutte le attività previste nell’articolo 7 quarto comma lettera d) del DPR 633/72: consulenza ed assistenza tecnica, diritti di autore, prestazioni pubblicitarie, formazione ed addestramento del personale, prestazioni di servizi elettronici e fornitura dati In questi casi si integrano le fatture e si versa l’IVA con Intra 12 secondo le indicazioni già fornite dall’ufficio

Violazioni e sanzioni Omessa o irregolare fatturazione di operazioni imponibili: sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta relativa all’operazione (min.516 euro) Omessa o irregolare fatturazione di operazioni non imponibili o esenti: sanzione da 5 al 10 per cento dell’importo dell’operazione (min.516 euro) Particolari disposizioni per la violazione del “reverse charge”: dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di 258 euro

Ravvedimento operoso La violazione degli obblighi di fatturazione può essere sanata – prima di attività ispettive o accertamenti del fisco – entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale versando la sanzione ridotta ad 1/10 (min 51 euro) o entro 30 gg. dalla data della violazione versando la sanzione ridotta a 1/12, in base alle riduzioni disposte con dl. 185/2008 Se l’omessa fatturazione implica omesso versamento occorre ravvedersi anche per esso

Autofattura per regolarizzazione Il soggetto passivo che, in relazione ad acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio della sua attività d’impresa o lavoro autonomo, non riceve la fattura della controparte entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione ha l’obbligo di procedere alla regolarizzazione. Nei 30 giorni successivi alla scadenza dei quattro mesi il soggetto deve provvedere al pagamento dell’ IVA relativa all’ operazione (modello F24 cod.tributo 9399) e presentare all’ Agenzia delle Entrate un’ autofattura in duplice esemplare Se il cliente riceve fattura irregolare entro 30 giorni deve pagare la differenza d’imposta e presentare all’Agenzia un documento riepilogativo come sopra. In ambito di acquisti intracomunitari –sia commerciali che istituzionali– se non si riceve fattura entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, entro il mese seguente va emessa fattura riportante anche il numero identificativo del fornitore.