Corso IVA Università di Pisa Ottobre/Novembre 2011

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Corso IVA Università di Pisa Ottobre/Novembre 2011 La territorialità in materia IVA: novità dopo l’approvazione del Regolamento CE 282/2001 Corso IVA Università di Pisa Ottobre/Novembre 2011

Le fonti normative fondamentali Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008 Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008 hanno modificato in più punti La Direttiva “madre” in materia di IVA 2006/112/CE Recepimento in ambito nazionale: Dlgs 11/02/2010 nr. 18 che ha modificato in più punti Il DPR 633/72 soprattutto introducendo gli articoli da 7 a 7 a 7 septies e riformulando l’art. 17

Il soggetto passivo Art. 7 comma 1 lettera d) del D.lgs 18/2010 modificativo del DP 633/72 in recepimento della direttiva 2008/8/CE : d) per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’ estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.” 3

Le precisazioni del Regolamento 282/2011 sul luogo di stabilimento del committente Lo stabilimento è un concetto che deve sussistere in materia di servizi mentre in materia di scambi intracomunitari basta che vi sia movimentazione di beni onerosa tra due partite IVA comunitarie anche se non stabilite. L’art.10 del Regolamento individua il luogo nel quale il soggetto passivo fissa la sede della propria attività in quello in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa concernenti la gestione generale dell’impresa o dove si riunisce la direzione. Di solito è la sede legale.

La stabile organizzazione ha la partita IVA. Le precisazioni del Regolamento 282/2011 sul concetto di stabile organizzazione L’art. 11 del regolamento chiarisce per la prima volta che per “stabile organizzazione” deve intendersi qualsiasi organizzazione – diversa dalla sede principale dell’attività economica – che sia caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze o fornire i servizi di cui assicura la prestazione. La stabile organizzazione ha la partita IVA.

Art 7 -bis Disciplina il presupposto territoriale delle cessioni di beni lasciando invariate le disposizioni già contenute nel preesistente articolo 7. In generale le cessioni di beni sono territoriali se hanno per oggetto beni, mobili o immobili, nazionali, comunitari, vincolati al regime della temporanea esportazione, esistenti nel territorio dello Stato o beni spediti da altro Stato membro installati, montati o assemblati nel territorio dello Stato da parte del fornitore. 6

Le acquisizioni intracomunitarie di beni Le acquisizioni intracomunitarie di beni, che vengono introdotte in Italia da soggetti esteri, comportano due diversi comportamenti contabili: - l’introduzione di beni, con i relativi adempimenti INTRASTAT, sono fatte utilizzando la partita IVA italiana del soggetto estero o del suo rappresentante fiscale - la cessione interna, dal soggetto estero a quello italiano, avviene con il meccanismo del reverse charge che è quindi esteso anche alle cessioni di beni in territorio nazionale da parte di soggetto passivo di imposta non residente.

Una precisazione sui beni installati, montati o assemblati in Italia per conto del fornitore UE Queste operazioni non costituiscono acquisti intracomunitari (art. 38 c. 5 lett. b) Dl 331/93) Rilevano invece come fornitura di beni all’interno dello Stato: l’IVA va assolta dal cessionario soggetto di imposta con reverse-charge o identificazione diretta/rappresentante fiscale del fornitore UE se verso privati o non residenti Ai fini INTRA solo parte statistica Se il fornitore è EXTRA UE avremo una importazione e successiva prestazione di servizi 8

Art. 7 – ter 2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: a. i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività b. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole c. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 9

La relazione illustrativa al decreto di recepimento sul punto “..gli enti che svolgono anche attività non commerciali, nonché quelli che non svolgono alcuna attività commerciale ma che risultano comunque identificati ai fini dell’IVA sono da considerarsi soggetti passivi quando acquistano servizi, indipendentemente dalla circostanza che li utlizzino per lo svolgimento di attività istituzionali o commerciali; si rileva che le disposizioni comunitarie sono state riviste in tal senso nel recepimento dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza 6 Novembre 2008 causa C-291/07” 10

Gli enti pubblici sono quindi soggetti passivi quando ricevono servizi dall’estero nei seguenti casi: a) nel caso che svolgano sia attività commerciali che istituzionali b) nel caso che svolgano solo attività istituzionali ma risultino identificati ai fini dell’ IVA avendo effettuato acquisti intracomunitari nell’anno solare precedente di beni al di sopra della soglia fissata in 10.000 euro dall’articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto – legge 30 Agosto 1993 n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, soglia così innalzata dalla legge 7 luglio 2009, n.88 (legge comunitaria 2008) 11

Modifiche alla fatturazione in INTRA UE L’introduzione generalizzata del “principio del committente” per localizzare la territorialità dell’imposta ha imposto anche una modifica dell’articolo 21 riguardante la fatturazione in quanto, in aggiunta alla fatturazione di cessioni di beni non imponibili è ora prevista l’emissione di fattura anche per le operazioni “a norma dell’articolo 7-bis comma 1, e per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter.” (art.21 comma 6 ) 12

Principi generali Rapporti Business to Business (B2B): L’ IVA E’ TERRITORIALE NEL PAESE DEL COMMITTENTE ART. 7 TER COMMA 1 LETTERA A) Rapporti Business to consumer (B2C): L’IVA E’ TERRITORIALE NEL PAESE DEL PRESTATORE ART .7 TER COMMA 1 LETTERA B)

I presupposti del B2B La circolare 37/2011, specificando la legge, dell’ Agenzia delle Entrate precisa che le transazioni B2B devono svolgersi tra due soggetti passivi: l’università è sempre soggetto passivo per cui si pone il problema di determinare la soggettività passiva del committente. Non rileva ai fini IVA, per carenza del presupposto soggettivo ad es. una prestazione occasionale di consulenza resa nei confronti di società stabilita in Italia da soggetto nazionale, francese o statunitense che non svolga abitualmente attività imprenditoriale o professionale.

Criteri per determinare lo status del committente Università che rende servizi a soggetto estero comunitario ruolo centrale riveste il numero di Partita IVA comunitaria comunicato dal committente da verificare tramite interrogazione nel sistema VIES . Università che rende servizi a soggetto estero Extra-Ue eventuale attribuzione di un numero identificativo attribuito dalle autorità fiscali del relativo stato ai fini della imposizione sulla cifra d’affari o qualsiasi altra prova coerente con le pratiche commerciali 8vedi art. 18, paaragrafo 3, lettera b) del regolamento 282/2011

COME SI LEGGONO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIALITA’ E’ importante seguire i seguenti criteri: In prima battuta si da’ per scontato il principio generale del committente (nei rapporti B2B) o del prestatore (nei rapporti B2C) Poi si inquadra la fattispecie in una categoria fiscale (consulenza, perizia, noleggio etc…) Poi si cerca se nella norma ci sono deroghe facendo attenzione all’ambito della deroga: LA DEROGA RIGUARDA TUTTI I RAPPORTI SIA B2B SIA B2C LA DEROGA RIGUARDA SOLO I RAPPORTI B2C  NEI RAPPORTI B2B SI RIESPANDE LA REGOLA GENERALE DEL COMMITTENTE LA DEROGA RIGUARDA SOLO I RAPPORTI B2B NEI RAPPORTI B2C RIMANE LA NORMA GENERALE

I due passi fondamentali per inquadrare correttamente i rapporti di servizi con l’estero Il primo problema è la determinazione della territorialità cioè individuare il paese la cui autorità fiscale ha diritto alla percezione dell’IVA  problema della territorialità dell’imposta Il secondo problema è quello di come si fa a versare l’IVA alla autorità fiscale di riferimento  problema del debitore dell’imposta

SUBITO UN ESEMPIO: LE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI – art SUBITO UN ESEMPIO: LE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI – art. 7-quater Si considerano effettuate nel territorio dello Stato “..le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla prestazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”

SUBITO UN ESEMPIO: LE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI – art SUBITO UN ESEMPIO: LE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI – art. 7-quater Prendiamo atto che siamo in presenza di una deroga, quindi escludiamo l’applicazione del principio generale. A chi si rivolge la deroga? In assenza di diversa indicazione si rivolge sia ai B2B che al B2C. La deroga è piena: ogni prestazione relativa ad immobili – qualunque sia lo status dei contraenti - deve scontare l’IVA italiana

Conseguenze pratiche di una deroga “globale” Un elettricista austriaco effettua la riparazione di un impianto elettrico in un immobile situato a Milano a favore dell’Università di Pisa che ha ivi un immobile. Come deve essere assolta l’IVA? La territorialità è in Italia e l’IVA deve essere italiana perché l’immobile è situato in Italia: poiché siamo in presenza di due soggetti passivi di imposta l’IVA è assolta con il meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72. Il Dipartimento di Storia delle Arti esegue lavori in un appartamento sito a Parigi in quanto la presenza di rari affreschi gotici impone la presenza di restauratori accademici. La prestazione viene commissionata dal proprietario del fabbricato che è un privato tedesco.Come deve comportarsi l’Università ai fini IVA? Il servizio non è territoriale in Italia e quindi non può applicarsi il principio generale dei rapporti B2C che presuppone l’IVA del prestatore : siccome l’IVA deve essere francese l’Università è costretta o a nominare un rappresentante fiscale o ad identificarsi direttamente.

Le altre prestazioni con deroga globale: trasporto passeggeri (art 7-quater) Prestazioni di trasporto passeggeri, in relazione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato Una società italiana esegue trasporto passeggeri da Pisa a Parigi. Quale regola deve essere seguita? La tratta italiana è soggetta al regime IVA italiano e trattandosi di un trasporto si applica l’articolo 9 comma 1 nr.1 del DPR 633/72 che prevede un regime di non imponibilità per “i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero”.

Le prestazioni di trasporto di beni: la deroga parziale (art 7-sexies) - 1 L’articolo 7-sexies si intitola “Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi” prevede al comma 1) lettere b) e c) che b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni , quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato

Le prestazioni di trasporto di beni: la deroga parziale (art 7-sexies) - 2 Un trasportatore italiano viene incaricato da un privato italiano di trasportare i suoi mobili da Londra a Roma. Cosa succede ai fini IVA? Essendo un trasporto intracomunitario di beni con inizio in Gran Bretagna la prestazione ai fini IVA rileva in quel paese, cio’ vuol dire che viene corrisposta IVA inglese: occorre, per adempiere all’obbligo, che il trasportatore italiano si identifichi in tale paese o nomini un rappresentante fiscale. Se si seguiva il criterio generale B2C andava emessa fattura con IVA italiana. Un trasportatore svizzero effettua, per conto dell’Ateneo un trasporto di beni da Pisa a Ginevra. Come ci si deve comportare a fini IVA? Le deroghe riguardano i soggetti non passivi di imposta, in questo caso il rapporto è tra soggetti passivi per cui si riespande il principio generale e l’IVA va corrisposta in Italia mediante il meccanismo dell’ autofatturazione art. 17 DPR 633/72.

Ulteriori deroghe globali: catering (art. 7-quater lettera c) Prestazioni di catering (art. 7-quater lettera c): l’IVA è territoriale nel paese di svolgimento del catering. L’articolo 6 del Regolamento 282/2011 precisa che in assenza di servizi di supporto (fondamentale la messa a disposizione del personale nei locali diversi da quelli del prestatore) l’operazione viene considerata cessione di cibi e bevande, cioè beni e non catering. (Non si tratta il caso del catering reso a bordo di una nave nel corso di un trasporto di passeggeri intracomunitario – art. 7 quater lett. D))

Ulteriori deroghe globali: noleggio a breve termine (art Ulteriori deroghe globali: noleggio a breve termine (art. 7-quater lettera e) - 1 Per “breve termine” l’art. 7 comma 1 lett. g intende il possesso e l’uso ininterrotto del mezzo per un periodo <60 giorni o <90 per i natanti. La durata si valuta dal contratto. Se si sforano i 60 gg per forza maggiore non muta la natura del noleggio, se un noleggio è coperto da contratti consecutivi tra le parti essi si sommano, se i contratti consecutivi riguardano mezzi diversi essi non si sommano salvo dimostrazione di dolo La trasformazione di un contratto da breve a lungo termine non comporta la rivisitazione dei contratti salvo “pratica abusiva”. (circolare 37/2011)

Locazione a breve territoriale in Italia Ulteriori deroghe globali: noleggio a breve termine (art. 7-quater lettera e) - 2 Locazione a breve territoriale in Italia Messa a disposizione in IT Messa a disposizione EXTRA UE utilizzo in UE utilizzo in IT E’ una delle rare regole dove si usa il criterio dell’utilizzo

Luogo disponibilità del mezzo Luogo di utilizzo del mezzo IVA Ita Ita/UE SI ExtraUe NO Ue /ExtraUE Ita/Ue/ExtraUe No Extra UE Si

Esempio (noleggio breve termine) Noleggio di autovettura (durata 20 giorni) consegnata all’ Università di Pisa a Como ed utilizzata in Svizzera  prestazione non rilevante territorialmente in Italia Noleggio di 89 giorni di nave per trasporto in parte in Italia, in parte in Francia, in parte in Spagna in esecuzione di unico contratto. La nave è messa a disposizione di una società italiana da parte di società greca a genova prestazione rilevante in Italia ma non imponibile ai sensi dell’articolo 9 primo comma lettera 3 DPR 633/72

Rinvio alle slides sui servizi scientifici. Deroga parziale Manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili ((art. 7-quinquies) Rinvio alle slides sui servizi scientifici. Prestatore Committente Criterio di territorialità Ita-Ue-Extra Ue Non soggetto passivo Luogo di esecuzione della prestazione 1.Soggetto passivo 2.Soggetto passivo per l’accesso 1.Luogo del committente 2.Luogo di esecuzione della prestazione

NELLE SUCCESSIVE SLIDES LE DEROGHE PARZIALI APPLICABILI SOLO AI SOGGETTI NON PASSIVI DI IMPOSTA MENO QUELLE DELLE LETTERE B) E C) GIA’ ANALIZZATE IN CHIAVE ERMENEUTICA NELLE SLIDES PRECEDENTI

Art. 7 – sexies comma 1 lett. a) Le prestazioni di intermediazione rese a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nello Stato se le operazioni oggetto di intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato. Rese a soggetti passivi si considerano territoriali nel paese del committente Riferimento: art. 46 della direttiva 2008/8/CE

Art. 7 – sexies comma 1 lett. d) Se rese a committenti non soggetti passivi di imposta le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili si considerano territoriali in Italia se ivi svolte. Le prestazioni in oggetto rese nei confronti di soggetti passivi saranno imponibili nel paese del committente Riferimento: articolo 54 della Direttiva 2008/8/CE

Esempio Società francese effettua in Germania la riparazione di un macchinario su incarico di una società italiana ed al termine il macchinario resta in Germania. Fino al 31.12.2009 l’operazione è territorialmente rilevante in Germania (luogo dove si trova il bene) e per assolvere l’imposta la società francese o italiana doveva identificarsi. Con le nuove regole l’IVA andrà assolta in Italia, paese del committente, con il meccanismo del reverse charge, indipendentemente dal luogo dove si trova il bene. La società italiana dovrà inoltre adempiere agli obblighi Intrastat-servizi per la prestazione ricevuta.

Ulteriore esempio prestazioni di lavorazione Una società italiana X effettua servizi di manutenzione su macchinari installati in Svizzera per conto della società italiana Y. Fino al 31.12.2009 la prestazione è fuori campo IVA poiché il lavoro viene eseguito fuori del territorio italiano. Dal 1^ gennaio 2010 la prestazione sarà assoggettata ad IVA in Italia in quanto rileva esclusivamente la residenza del committente. Il prestatore X emetterà fattura con IVA al 20% al cliente Società Italiana Y.

Art. 7 – sexies comma 1 lett. e) Se rese a committenti non soggetti passivi di imposta le prestazioni di locazione , anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine , di mezzi di trasporto si considerano territoriali in Italia se rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e utilizzate nella comunità. Se rese da soggetti passivi stabiliti fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi utilizzate . Se rese a committenti soggetti passivi di imposta la territorialità si radica nel luogo di stabilimento del committente.

Esempio (noleggio a lungo termine) Noleggio di settanta giorni da parte di un’operatore economico svizzero ad un committente privato italiano di un furgone da quest’ultimo utilizzato in Italiaprestazione territorialmente rilevante in Italia. L’ Iva viene assolta con rappresentante fiscale o identificazione diretta. Noleggio di quaranta giorni da parte di un operatore economico nazionale ad un privato tedesco di un’autovettura utilizzata in Germania  operazione territorialmente rilevante in Italia.Fattura con IVA.

Art. 7 - sexies comma 1 lettera e) dal 2013 Se rese a soggetti non passivi di imposta domiciliati in Italia sono territoriali in Italia le prestazioni di noleggio , locazione finanziaria e simili a lungo termine se utilizzate nell’ambito della Comunità qualunque sia il prestatore sempre che il soggetto non passivo sia domiciliato nel territorio dello Stato e – se domiciliato in uno stato extra-UE – le usi comunque nel territorio dello Stato. Per le imbarcazioni da diporto vi è territorialità in Italia se l’imbarcazione è messa a disposizione in italia da prestatori italiani ed utilizzata nella Comunità. Se è messa a disposizione in uno Stato extra – UE ed il prestatore è stabilito in quello Stato si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Quando l’ imbarcazione è messa a disposizione in uno stato diverso da quello di stabilimento del prestatore si applica il primo capoverso.

Art. 7 – sexies comma 1 lettera f) Le prestazioni di servizi elettronici resi a soggetti non passivi di imposta da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità sono territoriali in Italia quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero Conferma del vecchio criterio dell’art. 7 comma 1 lettera f-ter) del DPR633/72 Se rese a soggetti passivi di imposta residenti nello Stato queste prestazioni saranno territoriali parimenti in Italia per il criterio generale. Riferimento: art. 58 della Direttiva 2008/8/CE

Esempi fiscalità e-commerce 1. Una società americana fornisce via Internet musica a pagamento. I servizi sono acquistati da privati italiani. La territorialità dell’imposta è , per il 7.sexies lettera f) radicata in italia e qui deve essere assoggettata ad IVA la prestazione con le speciali regole dettate dalla direttiva 2002/38/CE. 2. La medesima società americana fornisce musica al corso di laurea in Cinema e teatro. Essendo la deroga operativa solo per i non soggetti passivi si riespande il principio generale e l’IVA è territoriale nel paese del committente con autofattura da parte della struttura universitaria per corrispondere l’imposta al fisco italiano.

Art. 7 – sexies comma 1 lettera g) Se rese a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati in Italia o nel territorio della Comunità e sempre che siano utlizzate nel territorio della Comunità. Se rese da soggetti stabiliti fuori dalla Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi utilizzate.

Articolo 7-septies Le prestazioni di: A. cessioni e concessioni di diritti d’autore di cui all’art. 3,secondo comma, numero 2 DPR 633/72 b. prestazioni pubblicitarie c. prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché elaborazione di dati e simili d. operazioni bancarie, finanziarie, e assicurative,comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti e. messa a disposizione del personale f..locazione di bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto g. fornitura dell’accesso a sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, il servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e fornitura di altri servizi direttamente collegati h .servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello stato, ancorchè resi da soggetti che non siano ivi stabiliti i. Servizi prestati per via elettronica, L. le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti RESE A PRIVATI EXTRACOMUNITARI NON SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO Riferimento: articolo 59 della direttiva 2008/8/CE

REGOLE DI TERRITORIALITA’ DEL COMMERCIO ELETTRONICO Cliente (Ue/nonUe) è stabilito Luogo dove il Servizi forniti elettronicamente da Un prestatore fuori UE Dal 1.1.2015:-Cliente Ue o non UE: luogo dove è stabilito il cliente Servizi forniti elettronicamente da un Prestatore UE Cliente non UE Luogo dove il Cliente è stabilito Cliente Ue Luogo dove il prestatore è stabilito

Esempi di tassazione dell’ e-commerce 1. Una società italiana fornisce software a privato comunitario. In quale paese va assolta l’IVA? La decommercializzazione dell’e-commerce vale solo in caso di privati extracomunitari:per gli altri privati si riespande il principio generale del B2C e va emessa fattura con IVA poiché la territorialità è in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter comma 1 lett. B) 2. Una società italiana fornisce siti web e servizi “web hosting” a privati extracomunitari. Come deve essere assoggettata ad IVA la prestazione? Trattandosi di un servizio prestato per via elettronica a favore di un committente non soggetto passivo domiciliato e residente fuori della comunità la prestazione è sempre fuori campo IVA in Italia ai sensi dell’articolo 7-septies lett. i) del DPR 633/72

Una sintesi delle disposizioni in materia di telecomunicazione contenuta nel decreto illustrativo del lg 18 “Il ricorso al criterio dell’utilizzo nella tassazione dei servizi di telecomunicazione ha prodotto una disciplina più complessa in quanto: Nell’ipotesi in cui siano resi da soggetto stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di committenti comunitari (compresi quelli residenti o domiciliati nel territorio dello Stato), e pertanto rileverebbero agli effetti dell’IVA in Italia, sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta se utilizzati fuori dal territorio della Comunità Nel caso in cui i medesimi siano resi da prestatore stabilito in Italia a committente residente e domiciliato fuori dal territorio della Comunità , che sarebbero irrilevanti ai fini dell’IVA in Italia in applicazione del particolare criterio indicato dall’articolo 59 della Direttiva 2008/8/CE, ai sensi del successivo articolo 7 septies rientrano nel campo di applicazione dell’imposta se utilizzati nel territorio dello Stato; analoga imposizione ad Iva si avrà anche nella specifica ipotesi in cui detti servizi siano resi ad un commitente extracomunitario da un soggetto prestatore stabilito in un paese terzo o in un altro Stato membro della comunità semprechè, naturalmente siano utilizzati nel territorio dello Stato Infine , nel caso in cui i servizi in questione siano resi da un soggetto stabilito fuori della Comunità, e dovrebbero quindi essere irrilevanti ai fini dell’IVA in Italia, rientrano nel campo dell’allicazione dell’ imposta se utilizzati nel territorio dello Stato.

Esempi servizi di telecomunicazione 1. Una società italiana cede traffico telefonico prepagato a privati extracomunitari. Il traffico è utilizzato in Italia. Come deve essere assoggettata ad IVA tale prestazione? Il ragionamento da svolgere deve tener conto dell’articolo 7-septies lettera h) che prevede che i servizi di telecomunicazione resi a soggetti extracomunitari son territorialli in Italia se ivi utilizzati. Fattura con IVA italiana 2. Una società extracomunitaria cede traffico telefonico a privati italiani. Come deve essere assoggettata ad IVA tale prestazione? Come previsto dall’articolo 7 sexies lett. g, se la prestazione è utilizzata in Italia, la cessione va assoggettata ad IVA con fattura del rappresentante fiscale o della partita IVA di identificazione diretta. 45

Il problema del debitore dell’imposta Slides successive Il problema del debitore dell’imposta

Il nuovo articolo 17 del D.P.R. 633/72 Con il nuovo provvedimento ogni cessione di beni o prestazione di servizi resa in Italia da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi gli enti pubblici e non commerciali indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c) dovrà essere adempiuta dal cessionario (colui che riceve il bene) o dal committente (colui che riceve il servizio) con il sistema del reverse charge, l’inversione contabile.

Il reverse charge Al di fuori delle operazioni effettuate per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, si applica per tutte le cessioni e le prestazioni territorialmente rilevanti in Italia se, in veste di cessionario/committente, figura un soggetto passivo italiano; quest’ultimo,pertanto, deve assoggettare all’imposta l’operazione di cui è destinatario anche nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore risulti identificato in Italia in forma dire.tta o per mezzo del rappresentante fiscale. In altri termini l’operazione posta in essere dal soggetto estero non può essere fatturata dalla posizione IVA italiana: la circolare 89/2010 riconosce comunque la possibilità di emettere un documento non rilevante ai fini IVA idoneo a documentare la movimentazione dei beni ceduti, riportante l’indicazione che l’imposta verrà assolta dal cessionario

Tecnica applicativa del reverse charge Per i servizi ricevuti da fornitori intracomunitari la circolare 37/2011 conferma la precedente circolare 12/2010 che consente, anziché l’autofattura, l’integrazione della fattura ricevuta dal prestatore Ue. In attività commerciale la fattura integrata, immediatamente al ricevimento, va registrata entro il mese di ricevimento distintamente nel registro delle fatture emesse e degli acquisti : in attività istituzionale va registrata entro il mese successivo al ricevimento. Il cambio della data fattura, se espressa in valuta diversa dall’euro, da rilevare dal sito della banca d’Italia ai sensi della circolare 36/2010, è quello riferito ovviamente al giorno precedente poiché i dati del giorno vengono resi disponibili solo a tarda ora.

Momento di emissione dell’autofattura – attività commerciale L’autofattura va emessa al momento del pagamento del corrispettivo e teoricamente registrata entro 15 giorni dall’emissione : il programma di gestione dell’IVA comunque provvede immediatamente alle registrazione nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti (per esercitare il diritto alla detrazione).

Momento di emissione dell’autofattura – attività istituzionale E’ adempimento dell’Amministrazione centrale ma segue lo stesso criterio dell’emissione al momento del pagamento anche se non c’è doppia registrazione e l’IVA è versata a debito. L’integrazione della fattura comunitaria è immediata. Entro il 30 del mese va compilata ed inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita dichiarazione modello INTRA12 dove vengono riepilogate le operazioni di acquisto di beni e servizi in ambito UE ed extra UE (per inciso si ricordi invece che gli adempimenti INTRASTAT sono solo in ambito UE).