Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Venezia

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Il contratto di apprendistato
Advertisements

Conferenze di servizio con i D.S. Lazio sett.- ott. 2007
La sorveglianza sanitaria nel nuovo Testo Unico
Proposta ANP Contratto 2006\2009 Area V. Obiettivo primario: valorizzazione della dirigenza e dellautonomia delle istituzioni scolastiche.
VERSO UN SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE UN PERCORSO VENTENNALE
PER ATTUARE LA LEGGE 133 SUCCESSIVAMENTE IL MINISTERO HA EMANATO IL DECRETO 137/08 CONVERTITO IN LEGGE IL 29 OTTOBRE 2008 COSA DICE ?
COSA SUCCEDE IN CLASSE ?. TUTTO INIZIA DA QUI: IL PARLAMENTO APPROVA LA LEGGE 133.
REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO.
l'alternanza scuola lavoro
Pag. 1 COSTITUZIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI DEI COMPARTI SANITA, AUTONOMIE LOCALI E SETTORI AFFINI Realizzazione.
ITALIA REPUBBLICA PARLAMENTARE il ruolo più importante non è assegnato al presidente della repubblica ma al PARLAMENTO BICAMERALE Funzione legislativa.
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
1 Il punto di partenza La legge 19 novembre 1990, n. 341 (G.U: , n. 274) Riforma degli ordinamenti didattici Art. 11 Autonomia didattica, c.
LA NORMATIVA DELLA FORMAZIONE. Formazione continua attività di qualificazione specifica diretta ad adeguare le proprie conoscenze per tutto larco della.
“Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale”
IL RAPPORTO DI LAVORO (contratti formativi di lavoro subordinato)
La circolare DFP-UPPA per il piano triennale del personale.
Ia riforma del sistema educativo di istruzione e di formazione La legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell istruzione n.30 del 10 febbraio 2000.
Università degli Studi di Roma La Sapienza
I nuovi Istituti Tecnici MIUR Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici ai sensi dellarticolo 64, comma 4, del.
Sulla rinnovazione dei modelli per la rinnovazione della contrattazione pubblica.
Università degli Studi di Verona Facoltà di Scienze Motorie
Procedura di eccedenze di personale e mobilità collettiva. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente.
Art. 60. D.lgs 29/93 abrogato Orario di servizio e orario di lavoro. [1. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche.
Collegio 18 Maggio 2012 Criteri per lammissione alle classi successive.
Lorientamento, gli orientatori CORSO DI FORMAZIONE PER I REFERENTI DELLORIENTAMENTO dicembre febbraio 2007.
1 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006: principali implicazioni per la formazione degli operatori 18 Dicembre 2006.
Regolamento di ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento e per attività didattiche integrative Pisa, 27 maggio 2009 Riccardo Grasso.
La formazione nelle Aziende Sanitarie: Chi fornisce i contenuti? Cd FISM Franco Vimercati Sanit Roma 11 febbraio 2006.
1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA DOTT. MARIO PICASSO ROMA, 14 Dicembre 2007.
Controllo di Gestione negli Enti Pubblici
Criteri e parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche (CdM 18/12/008) 1. tra 500 e 900 unità 2. limite massimo di 900 alunni non si.
Il contratto individuale di lavoro
STAGE IN ITALIA.
SCUOLA IN OSPEDALE e ISTRUZIONE DOMICILIARE
Cosa si deve fare, cosa è opportuno fare
Personale con contratto a tempo indeterminato
Lo stage Enrica Savoia.
Criteri didattico - metodologici per l'organizzazione
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Decreto-Legge.
In applicazione della legge 169 del 30 ottobre 2008
Alcune tipologie contrattuali
Condizioni di lavoro e professionalità negli IRCCS Roma 17 febbraio 2012 SDS Snabi marzia cozzi.
1 t Dal processo di Bologna allinternazionalizzazione delle Università Maria Sticchi Damiani 2 marzo 2011 Università Politecnica delle.
Progetti di Alternanza Scuola/ Lavoro Liceo Carducci – Viareggio A. S
ORGANIZZAZIONE RELATIVA ALLA VERIFICA DEI DEBITI FORMATIVI 3^ FASE.
Parere in merito alla congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratti di insegnamento da parte del Nucleo di Valutazione.
Potere sostitutivo: le origini Sent. 142/1972 trasferimento delegazione …ogni distribuzione dei poteri di applicazione delle norme comunitarie che si effettui.
D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 Art. 2. Scuola dell'infanzia
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
La storia di un percorso
DGR Puglia n. 145 del 13/02/2014 DGR Puglia n. 379 del 04/03/2014
COORDINAMENTO REGIONALE Art. 7 CCNL Protocolli su argomenti e modalità di confronto su stato di attuazione del CCNL in particolare: a)formazione.
Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti
Apprendistato Le modifiche del D.L. n. 34/2014 al D.Lgs. n. 167/2011
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA Materiale riservato e strettamente confidenziale Riconoscimento di conoscenze e competenze extrauniversitarie.
Inas Cisl - Area Politiche sociali GESTIONE SEPARATA Tutela della maternità Art.59 comma 16 L.449/1997 estensione della tutela relativa alla maternità.
SEDUTA I 3) Offerta formativa 2010/11 Procedura offerta formativa 2010/11: Proposta da parte dei CCL della copertura degli insegnamenti entro il
Sui Crediti Didattici una presentazione sintetica Daniele Marini Consiglio Universitario Nazionale settembre 1998
L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA ai sensi dell’art. 5 D. Lgs 167/
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
L’apprendistato L’apprendistato è un contratto regolato originariamente dalla legge n. 25 del Oggi la disciplina è dettata dal D. Lgs n. 167 del.
comma 1, lett. b) Patto per la Salute
Proposta di revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
La disciplina delle 11 ore di riposo giornaliero
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità.
1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008 Art. 23 Modifiche alla disciplina del contratto di Apprendistato.
Stato dell’arte sulle attività regionali in materia di ECM Filippo Melita Treviso 11/2/2005.
Bilancio di Esercizio Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna CTSS 8 maggio 2013.
Transcript della presentazione:

Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Venezia Mercoledì 19 Novembre 2008 Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Venezia www.specializzandi.org La cronistoria dei Medici Specializzandi Italiani Domenico Montemurro Presidente Associazione Medici Specializzandi di Padova

1991: istituzione della borsa di studio per i medici specializzandi 1995: Tabelle B (cosa lo specializzando deve saper fare) 1999: approvazione della legge 368, che regolamenta l’attività formativa e assistenziale dello specializzando con contratto di formazione-lavoro e non formazione specialistica come è adesso 2002: tutte le scuole di specialità d’Italia scendono in piazza per l’applicazione della legge 368. Risultato: evitano che la legge venga cancellata. 2005: finanziamento della legge 368 2006: entrata in vigore della legge 368 e attivazione del contratto di formazione specialistica.

2007: Marzo: Manifestazione nazionale che ha portato alla firma del I Decreto Ministeriale (I DPCM: Costo contratto formazione specialistica dei medici) Aprile: astensione nazionale degli specializzandi di 3 giorni e manifestazione a Roma Risultato: a Luglio Firma del II DPCM, che istituisce lo Schema--tipo di contratto Approvazione III DPCM, necessario a sbloccare i fondi già stanziati per l’attivazione del contratto Firma del CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA con Università e Regione. Applicazione delle disposizioni previste dalla LEGGE 368/99 (attiva in toto dal 2006)

Cosa prevede la 368/99 Tutela malattia Tutela maternità Contributi pensionistici Definizione della figura giuridico professionale del medico specializzando Applicazione effettiva delle tabelle B Riduzione del divario dello stipendio rispetto agli standard europei

Cosa e’cambiato? Maternità: nelle diverse sedi italiane l’orientamento è il seguente Maternita’ (Testo Unico sulle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art.15 della legge 8 marzo 2000 n.53.) Il medico in formazione può avvalersi della flessibilità dell’astensione obbligatoria, esibendo un certificato del medico specialista, prima della scadenza del settimo mese di gravidanza. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto (quota fissa + quota variabile), inoltre la formazione deve essere svolta per la stessa durata della sospensione, nel caso della maternità, per i 5 mesi di astensione obbligatoria; Durante il recupero delle sospensioni l’assenza giustificata è un’evenienza e non un diritto; La riduzione facoltativa dell’orario di servizio per allattamento, a decorrere dal 3° mese fino al compimento di un anno del bimbo, comporta una riduzione dell’orario di servizio di 2 ore giornaliere, pari a 1/3, che su 9 mesi di attività, corrisponde a 3 mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, per poter essere ammessi all’esame finale. Per il suddetto periodo verranno versati soltanto i 2/3 della quota variabile. Anche in questo caso il recupero dovrà essere di 3 mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto Gli esami devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione;

Limiti Maternita’ A fronte di una legge, anche scritta eccone i limti contrattuali………… A stipendio già definito per gli anni di specialità COSA SUCCEDE? Ma se uno specializzanda nel corso della formazione ha più gravidanze???? Chi paga?????? Come si stabiliscono i recuperi della formazione???????? Nebulosa la gravidanza a rischio?????? Se una specializzanda rimane a casa per più di un anno per qualsivoglia motivo grave, cosa succede??????????

Sospensioni e Assenze: nelle diverse sedi italiane l’orientamento è il seguente La tabella di seguito riportata riassume le disposizioni del D. Lgs. n. 368/1999 in materia di sospensione della formazione per gravidanza o malattia (cosiddetti impedimenti temporanei) e di assenze per motivi personali. Sospensione per gravidanza e malattia Assenze per motivi personali Art.40 comma 3 Art.40 comma 4 Meno di 40 gg.lavorativi consecutivi: 1) La formazione non si sospende Massimo 30 gg. per anno accademico, preventivamente autorizzate, salvo casi di forza maggiore 2) L’assenza va recuperata di norma entro la durata normale dell’anno in Non vanno recuperate corso. Le modalità sono stabilite dalla Scuola Non interrompono l’erogazione del contratto Più di 40 gg. lavorativi consecutivi (massimo un anno) 1) La formazione è sospesa; si eroga la sola parte fissa del contratto; 2) L’assenza dalla formazione va recuperata con un periodo formativo di uguale durata; il contratto è erogato per intero

Non si fa cenno a ferie ma bensì ad assenze per motivi personali… Non si fa cenno a ferie ma bensì ad assenze per motivi personali….. I Limiti operativi sono che il Direttore decide per te

Contributi pensionistici: ecco cosa succede Federspecializzandi intende denunciare lo scandaloso scippo che l’INPS intende perpetrare nei confronti dei medici specializzandi. Come è noto, i medici in formazione specialistica sono soggetti ad una doppia contribuzione previdenziale obbligatoria,la prima dipendente dall'Enpam come quota A, la seconda presso la gestione separata dell’INPS. Nella definizione di gestione separata, l'INPS include una forma ridotta che ammonta al 17%, qualora il lavoratore sia sottoposto ad altre forme previdenziali obbligatorie e una intera per soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali, che ammonta al 24,72% (24% per invalidità, vecchiaia e superstiti, più l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per l’indennità di malattia, maternità e per gli assegni familiari). Recentemente l'INPS ha emanato una circolare (num.88/2008) che, in totale dispregio delle normative vigenti, intende inquadrare il medico specializzando come iscritto alla gestione separata nella forma intera, confutando quindi la condotta tenuta fino ad ora dalle Università italiane. Ancora una volta esigenze di bilancio fanno riemergere la tentazione al sacrificio della categoria dei medici in formazione, che a tutt’oggi si batte per ottenere una formazione adeguata agli standard europei e che ora vede già minacciata la recente conquista di un trattamento economico dignitoso. Inoltre si sottolinea come l'INPS non corrisponda ai medici specializzandi ne' gravidanza, ne' malattia, incassando pertanto in modo illeggittimo i contributi ad essi destinati. Tra l’altro si deve tener conto che una gran parte dei medici specializzandi o neospecialisti non riavrà neanche una parte di quanto versato sottoforma di trattamento pensionistico, dal momento che la possibilità di ricongiungimento del periodo contributivo sarà possibile solo per chi avrà raggiunto almeno 3 anni di contribuzione presso la Gestione Separata, in seguito alla scellerata decisione di far afferire i medici specializzandi presso questo fondo previdenziale, destinato in realtà ai lavoratori parasubordinati.

Figura giuridico professionale del medico specializzando: ecco cosa accade a PD e VR ma anche in altri atenei A PD L’attività di tirocinio dello specializzando si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato. Nello svolgimento delle attività assistenziali allo specializzando sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola. Fatte salve eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative e casi particolari documentati: nel corso del primo anno le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica devono essere supervisionate; a partire dal secondo anno, dopo dodici mesi di attività formativa professionalizzante “sul campo”, il Responsabile dell’Unità Operativa, in applicazione delle delibere del Consiglio della Scuola, affida allo specializzando lo svolgimento di attività assistenziali medico-chirurgiche di reparto e di turni di guardia interna, da svolgere in autonomia purché sia garantita la presenza nella Unità Operativa di un medico specialista; a partite dal terzo anno, dopo ventiquattro mesi di attività formativa professionalizzante “sul campo”, le stesse attività possono essere svolte in autonomia dallo specializzando, purché l’Unità Operativa stessa disponga del servizio di pronta disponibilità; la guardia medica, qualora implichi attività per urgenze esterne, l’attività di sala operatoria, le consulenze specialistiche e l’attività ambulatoriale possono essere svolte in autonomia dagli specializzandi a partire dal quarto anno, fermo restando la presenza del servizio di pronta disponibilità. Di fatto, l’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo specializzando e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

In barba all’……. ordinanza del Consiglio di Stato del 07 ottobre 2008 a seguito di un ricorso degli specializzandi di Roma che dice: Rilevato che le deduzioni formulate con l'appello cautelare non prospettano sotto il profilo del fumus argomenti idonei ad indurre la Sezione a riformare l'ordinanza appellata, atteso che effettivamente la normativa di riferimento impone che il medico specializzando debba essere affiancato da un medico specialista strutturato o da un tutor in tutte le attività da svolgere nel periodo di specializzazione e che la presenza del tutor o del medico specialista si rivela ancor più necessaria nell'applicazione dello specializzando ai turni notturno e festivo.

Applicazione effettiva delle tabelle B e il loog-book: cosa succede a PD

Esempio pratico: Mario Rossi, specializzando in Nefrologia (III anno), ha eseguito, di tutte queste attività professionalizzanti obbligatorie, soltanto i punti 5 e 6. 10. Per la tipologia NEFROLOGIA Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia: - attività clinica per almeno 12 mesi in un Centro di Emodialisi: ogni specializzando deve prestare assistenza ad almeno 2 pazienti per turno; - attività clinica per almeno 18 mesi in un reparto di Nefrologia con accettazione di pazienti non selezionati: ogni specializzando deve prestare assistenza ad almeno 100 pazienti; - attività clinica in un ambulatorio di Nefrologia per pazienti esterni: ogni specializzando deve eseguire almeno 150 visite; - attività clinica in un centro/ambulatorio per la preparazione ed il follow-up di trapianto di rene: ogni specializzando dovrà eseguire almeno 50 visite - partecipazione ad almeno 40 turni di guardia attiva in reparti di nefrologia con accoglienza non selezionata; - esecuzione di almeno 10 trattamenti extracorporei di urgenza; - partecipazione ad almeno 30 seminari con esame e discussione di casi istopatologici renali; - posizionamento di almeno 5 cateteri venosi per emodialisi extracorporea; - partecipazione al confezionamento di almeno 5 fistole artero-venose; - partecipazione all’impianto di almeno 5 cateteri peritoneali. E di tutti gli specializzati in questa scuola, nessuno ha eseguito i punti 1, 2, 7, 8, 9, 10.

Limiti della offerta didattica: attività clinica per almeno 12 mesi in un Centro di Emodialisi: La nefrologia 1 (Universitaria) non ha la emodialisi. - attività clinica per almeno 18 mesi in un reparto di Nefrologia con accettazione di pazienti non selezionati: ogni specializzando deve prestare assistenza ad almeno 100 pazienti: Siamo 21 specializzandi e la nefrologia 1 ricovera annualmente 450-500 pazienti. partecipazione ad almeno 30 seminari con esame e discussione di casi istopatologici renali: Non si fanno seminari. posizionamento di almeno 5 cateteri venosi per emodialisi extracorporea: Lo fanno gli anestesisti (specializzandi). - partecipazione al confezionamento di almeno 5 fistole artero-venose: Lo fanno i chirurghi vascolari. partecipazione all’impianto di almeno 5 cateteri peritoneali: Lo fanno i chirurghi generali o i “trapiantatori” di rene. E c’è da dire che la scuola non offre la possibilità di fare ambulatorio con un tutor, se no l’obbligo di coprire le assenze degli strutturati. Cosa facciamo: - I 450-500 ricoveri/anno. - Le visite ambulatoriale pre e post trapianto di rene. - Ambulatorio di dialisi peritoneale. - L’impostazioni dei trattamenti extracorporei d’urgenza. - Copriamo le assenze ambulatoriale degli strutturati. - Facciamo le PAP (trattamento extracorporei epatici al posto degli infermieri). - TUTTE LE GUARDIE NOTTURNE DELLA NEFROLOGIA 1.

COME OPERA FEDERSPECIALIZZANDI

idee impegno lungimiranza In questo modo Federspecializzandi si è confrontata con le Istituzioni, quali l'Università, ed ora anche gli stessi Ordini dei Medici, con l'intento di trovarvi una rappresentanza, ma sempre curando di mantenere la propria autonomia.

Attenzione prioritaria di Federspecializzandi è da sempre la formazione dei medici specializzandi, e sempre abbiamo pensato che l'interagire con le Istituzioni potesse essere il mezzo per render note le nostre proposte e per acquisire un ruolo attivo nel percorso che ci porta da studenti universitari a medici specializzandi inseriti in un itinerario formativo incardinato nel sistema universitario. Tuttavia, devo dire che i nostri sforzi non hanno avuto il riscontro che ci aspettavamo nel tentare di superare un'impostazione della didattica ancora farraginosa e nel migliorare la non sempre impeccabile assistenza al malato

Dati Questionario on-line sulla formazione Esiste nella tua Scuola di specializzazione la figura del tutor che guida la tua attività formativa e assistenziale? NO 58% Durante il tirocinio hai eseguito tutte le attività professionalizzanti previste dagli standard di addestramento professionale (secondo le tabelle ministeriali)? NO 70% la Struttura non aveva i requisiti necessari 25% li aveva ma ti sono stati preclusi 45% All'interno della tua Scuola di specialità gli specializzandi svolgono attività di ricerca? NO 30% Nella tua Scuola gli specializzandi che desiderano svolgere attività di ricerca sono messi nelle condizioni di farlo? NO 74% Andando avanti

A fronte di… Hai dovuto assumerti responsabilità non contemplate dallo status di specializzando (guardie scoperte da strutturati, visite non supervisionate, prima reperibilità etc)? SI 54% Se sí, risulta che la prestazione è fornita dal solo specializzando? SI 22%

Pertanto Di fronte ai numerosi problemi che lo stato italiano si trova attualmente ad affrontare, noi medici specializzandi in formazione riteniamo doveroso riappropriarci del nostro futuro attraverso uno studio ed una formazione coscienziosi. Per tale motivo crediamo lecito pretendere una Scuola di qualità, che sia in grado di prepararci nel modo migliore, nell'interesse non solo nostro personale, ma anche di tutto il Paese. E se questo è auspicabile a tutti i livelli di istruzione, ancor più lo deve essere in ambito accademico. Purtroppo la realtà appare diversa ed è proprio a livello universitario che si rilevano alcune anomalie che ormai da anni ci lasciano perplessi. Ci chiediamo se sia ammissibile che alcuni docenti incaricati dell'insegnamento nelle Scuole di specializzazione non svolgano le lezioni, oppure che di fronte alle richieste di insegnamento ripropongano l'identico materiale didattico impiegato per le lezioni del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, o che addirittura invitino i medici specializzandi a frequentare le stesse lezioni tenute agli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Ci pare questa una scorciatoia indegna e poco rispettosa sia nei confronti dei medici specializzandi che dell'Ateneo stesso.

12 anni dopo l’Europa 7 anni dall’approvazione della legge CHE DICE La legge prevede la stipula di un contratto di formazione specialistica che sostituirà la nostra borsa di studio facendoci passare dallo status di studenti universitari allo stato di specialisti in formazione

D.lgs 368/99 contratto annuale di formazione-specialistica finalizzato esclusivamente all‘ acquisizione delle capacita' professionali mediante frequenza delle attivita' didattiche formali lo svolgimento di attivita' assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole Il MS passa dalla condizione di medico titolare di una borsa di studio, alla condizione di professionista in formazione titolare di un contratto a tre parti che verrà firmato tra regione, università e MS. Il contratto è annuale, rinnovabile per il n di anni del corso di studio e non da' in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti Il concetto di contratto prevede ovviamente tutte le tutele lavorative come malattia, gravidanza e previdenza…

Ma con alcune note innovative… LA NUOVA NORMATIVA Ribadisce… Partecipazione alla totalità delle attività mediche Graduale assunzione dei compiti assistenziali Esecuzione di interventi con autonomia vincolata Ma con alcune note innovative… Contratto firmato specializzando-regione-università Assicurazione garantita dall’azienda Coinvolgimento dei dirigenti sanitari nella formazione come tutor L’iter legislativo che in questi anni ha coinvolto la nostra figura si caratterizza per alcuni capisaldi e per alcune note innovative Si confermano alcuni capisaldi del percorso formativo Si chiarisce meglio il rapporto del MS con l’azienda sanitaria ponendo fine ad un vuoto normativo che portava alle situazioni più disparate: attualmente alcune aziende dotano lo S di ricettario e timbro, altre non ammettono la firma dello specializzando in nessun atto amministrativo, che sia la cartella clinica o la richiesta di un esame, ammettendo implicitamente che per loro lo specializzando è come se non esistesse. Questo rende conto di una situazione assolutamente variegata sul territorio nazionale, spesso ai limiti della legalità, che mette seriamente a rischio l’attività del medico specializzando.

Il riassetto delle scuole di specializzazione 5 novembre 2005 - Gazzetta Ufficiale: Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 del MIUR, firmato Ministro Moratti. Prevede un riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, nell’ambito della riforma della disciplina generale degli studi universitari (DM 270/2004) ed in adeguamento a quanto previsto dal DL 368/99. Il suddetto decreto si prefigge di razionalizzare l’offerta formativa in stretta collaborazione con le esigenze del SSN, di individuare gli obiettivi formativi delle Scuole di specializzazione mediche a normativa CEE e di finalizzare tali obiettivi al conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica. Parallelamente all’approvazione della 368 è stato approvato il

entro diciotto mesi (entro maggio 2007!!!!!) Gli Atenei dovranno recepire le disposizione del presente decreto con regolamenti didattici che dovranno disciplinare gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione entro diciotto mesi (entro maggio 2007!!!!!) dalla data di pubblicazione sulla GU, fermo restando che: le università dovranno assicurare la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell’adeguamento del regolamento didattico di ateneo

rete formativa Ciascuna Scuola di Specializzazione deve operare nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti Secondo gli standards individuati dall’osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e secondo quanto previsto dal DL 368/99 (requisiti di idoneità) Quindi mentre la didattica formale sarà garantita dalla struttura universitaria sede della scuola, l’attività pratica professionalizzante potremo andarcela a fare nelle strutture universitarie, ospedaliere o accreditate che rientrano nella nostra rete formativa. Questo risolve un problema annoso perché la nostra sede potrebbe non avere abbastanza procedure da farci fare, calcolando che il numero di procedure che una struttura può offrire è dato da 1/3 dei DRG eseguiti.

Gli osservatori nazionale e regionali Con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere determinare e di verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture che le compongono effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione definire i criteri e le modalita' per assicurare la qualita' della formazione Propone le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza

Area dei Servizi clinici Vengono individuate le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivise in Area Medica Area Chirurgica Area dei Servizi clinici Nell’ ambito delle singole aree le scuole sono aggregate in classi Omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali

Viene introdotto il sistema di acquisizione dei CREDITI FORMATIVI per il conseguimento del titolo di specialista. Lo specialista in formazione deve cioè acquisire Le scuole diventano tutte a cinque anni o a sei anni 300 CFU articolati in 5 anni di corso e 360 CFU per le scuole articolate in 6 anni

Le attività formative vengono distinte in ATTIVITÀ DI BASE finalizzate all’acquisizione di conoscenze generali comuni ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI articolate in un tronco comune a ciascuna area, in discipline specifiche della tipologia di scuola, e da attività caratterizzanti elettive a scelta, utili a costituire specifici percorsi formativi di approfondimento-attività affini, integrative e interdisciplinari ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROVA FINALE (tesi di specializzazione) Altre attività ( per acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali) ALMENO IL 70% DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE È RISERVATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI (PRATICHE E DI TIROCINIO)

Le Facoltà possono istituire ed attivare Le Scuole di Specializzazione avranno sede presso l’Università, afferendo alle Facoltà di Medicina e Chirurgia Le Facoltà possono istituire ed attivare UNA SOLA Scuola di Specializzazione PER CIASCUNA TIPOLOGIA Per ciascuna scuola il numero minimo di specializzandi iscrivibili non PUÒ ESSERE INFERIORE A 3 per anni di corso

un supplemento che documenta l’intero percorso formativo    Il diploma di Specializzazione conseguito al termine del corso di specializzazione sarà corredato da un supplemento che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le attività elettive che ne hanno caratterizzato il percorso individuale Secondo quanto previsto dal DL 368/99 ogni specializzando dovrà infatti avere un libretto-diario delle attività formative svolte, certificate mediante firma e con un giudizio sulle capacità ed attitudini espresso dal docente tutore preposto alle singole attività

Le attivita' e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione

copertura assicurativa L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attivita' formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa rischi professionali, responsabilita' civile contro terzi infortuni connessi all'attivita' assistenziale alle stesse condizioni del proprio personale

Ogni attivita' formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori L'attivita' tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti dei medici in formazione specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale

Art.37 1 …Il contratto non da' in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti 3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione 4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto (…) cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi… Art 38 In nessun caso l'attivita' del medico in formazione specialistica e' sostitutiva del personale di ruolo. Ora, non so se citando stralci di legge emerge l’innovazione dell’introduzione dei contratti. La cosa fondamentale che ieri il prof Zacchello ha giustamente detto è che il contratto ci fa uscire dal limbo di studenti e ci fa diventare dei professionisti in formazione, dovremo iniziare a prenderci la responsabilità di ciò che facciamo, in maniera progressiva. Anche i direttori da un certo punto di vista verranno tutelati nell’osare… non potranno più dire

Efficacia - Garanzie della formazione. Protocolli d’intensa Università - Servizio Sanitario Nazionale (Osservatorio regionale/Nazionale): Efficacia - Garanzie della formazione. Tutor Universitario vs Ospedaliero Critiche e proposte Elezione Presenza Competenza Valutazione Doppia valutazione formativa AUTOCERTIFICAZIONE? Cattiva formazione Cattiva assistenza Ricoveri inappropriati Percorsi diagnostici errati Aumento dei tempi di degenza Cattivo specializzando Alta spesa sanitaria Cattivo specialista Ulteriore aggravio

Considerazioni finali Sarebbe auspicabile che già all'interno della rete intraospedaliera il medico specializzando fosse assegnato non ad un solo reparto, ma potesse frequentare i differenti contesti utili al miglioramento globale delle sue conoscenze, sempre con l'affiancamento dei tutors necessari. Sarebbe inoltre buono rendere obbligatoria, per periodi di tempo significativi, la frequenza all'interno delle strutture convenzionate della rete formativa periferica, dove sono maggiori le possibilità di raffinare il saper fare. Ugualmente andrebbero incentivate le possibilità di stage nelle ASL, anche nel territorio extraregionale, e le occasioni di permanenza all'estero, snellendo al massimo la burocrazia necessaria. In parte avviene a PD Sarebbe parimenti importante l'istituzione di un sistema di controllo esterno, gestito sia dal MIUR che dal locale Ordine dei medici, deputato a valutare gli standard minimi di formazione acquisiti e a intervenire con sollecitudine in quelle realtà in cui non vi sia stato il raggiungimento degli obiettivi, anche favorendo la possibilità di miglioramento della formazione mediante l'istituzione di adeguati percorsi integrativi, in collaborazione con l'Ateneo. Di difficile attuazione

COSA DICE L’UNIVERSITA’ Il primo punto da sottolineare è che, per qualche motivo, pare oggi che la discussione sulle Scuole di Specializzazione (SdS) sia appannaggio dei soli fruitori e cioè degli specializzandi e devo dire che i Direttori delle Scuole, pur rappresentati in un Consiglio e dall'Osservatorio sulle SdS, non sembrano ritenere importante un serio dibattito sulle scuole, dibattito che sarebbe secondo me fondamentale anche visto che siamo all'inizio di un profondo stravolgimento della loro struttura.  Il secondo punto è che qualsiasi impostazione della didattica post-laurea a Medicina deve passare attraverso un chiarimento di quello che è il ruolo degli specializzandi non tanto per la facoltà, ma per la Regione e le ASL, che vedono da sempre gli specializzandi come forza lavoro a costo zero e dimensionano di conseguenza l'organico delle strutture, pensando che le funzioni degli specializzandi siano vicarianti quelle del personale strutturato. Non sono quindi i direttori delle scuole, o che per loro lavora, il problema, ma lo stesso è squisitamente politico, in un contesto in cui l'organizzazione della didattica è spesso modulata da pressioni aziendali o della regione e la SdS si trova quindi a fare da cuscinetto rispetto a richieste antipodiche. Deve infine essere sottolineato a riguardo come le Direzioni tendano ad assimilare il personale universitario a quello ospedaliero (in tutto meno che negli aspetti economici peraltro) senza ricordare come quello universitario ha tra i suoi obblighi una didattica ed una ricerca che dovrebbero godere almeno di pari dignità sostanziale e temporale dell'assistenza.

COSA DICE L’UNIVERSITA’ Il terzo punto è l'assoluta mancanza di "selettività" nella critica, una tendenza a buttar via l'acqua della catinella assieme al bambino che è tipicamente italiana. Per far crescere il dibattito non si possono riportare solo gli aspetti negativi delle varie scuole o dei vari docenti, bisogna identificare quelli positivi, portarli alla discussione e chiedere a chi da un livello ottimale (o almeno buono) di didattica si discosta, di adeguarsi a standard riconosciuti. Ovviamente posso essere smentito, ma credo che esistano alcune SdS che, anche per il fatto di aver ottenuto riconoscimenti di qualità in sede europea, ma soprattuto per uno sforzo continuo di miglioramento dei propri standard, offrono una qualità formativa da prendersi ad esempio. Un quarto punto, di tipo ovviamente paternalistico ma che non posso fare a meno di sollevare, è che credo che lo spirito con il quale ci si avvicina ad una SdS sia discretamete cambiato rispetto a quello che caratterizzava coloro che, come me, si iscrivevano a SdS senza ottenere nessun finanziamento, lavorando fuori nella guardia medica ad esempio, pur di ottenere una specializzazione. Il tema li non era "quante guardie devo fare al mese" ma "posso farne di più visto che più ne faccio più imparo" e dall'aver ottenuto la possibilità di fare guardie in prima persona e senza lo strutturato a fianco derivava solo un orgoglio, a mio modo di vedere del tutto legittimo. Anch'io non voglio fare di ogni erba un fascio e so bene che vi sono ovunque specializzandi che lavorano con questo spirito, ma credo che le associazioni di categoria da esso si discostino discretamente (anche se spero su questo punto di essere smentito dai fatti). In ultima voglio sottolineare come su questi aspetti (e su altri che per amor di brevità e per non tediare non ho voluto toccare) spero si apra un dibattito serio, che veda specializzandi, docenti ed Ordine non su tavoli contrapposti, ma impegnati ad individuare insieme i percorsi più corretti, ad identificare le vere controparti ed a creare dei modelli da proporre a tutte le SdS come standard irrinunciabili.

SPERIAMO SI POSSA DIALOGARE??