IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
La sorveglianza sanitaria nel nuovo Testo Unico
Advertisements

CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO ANNO 2010 ASL della Provincia di Varese, con la collaborazione della U.O. Ospedaliera di Medicina del Lavoro 1)Venerdì :
Seminario di formazione per RLS
PREVENIRE: FARE O DIRE QUALCOSA IN ANTICIPO AL PREVEDIBILE ORDINE DI SUCCESSIONE PREVENZIONE: AZIONE DIRETTA A IMPEDIRE IL VERIFICARSI O IL DIFFONDERSI.
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Definizione E il medico che, in base alle conoscenze sullambiente di lavoro, tutela la salute dei lavoratori e valuta se ci sono controindicazioni a svolgere.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Vibrazioni Definizione si intende per vibrazioni :
A SCUOLA CON SICUREZZA … LA RESPONSABILITÀ (quali i soggetti interessati …)
NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA FORMAZIONE DEL PERSONALE
VALUTAZIONE DEI RISCHI
I PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA E LE SANZIONI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULL’ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE ALLA LUCE DEL D.LGS.81/08 “TESTO UNICO” IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA.
Verifica finale Quesiti u.d. 2 CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
Il medico competente, quali scelte ??
Corso di auto-apprendimento guidato per Facilitatori per il Rischio Biologico Richiami sull’organizzazione della Sicurezza in Azienda,
COMUNICAZIONE E NEGOZIAZIONE AZIENDALE IN TEMA DI SICUREZZA
AREZZO 18/19 FEBBRAIO 2011 Dott. L. Vannuccini Spec. Medicina del Lavoro Medico Competente.
Dipartimento di prevenzione Unità Funzionale P.I.S.L.L.
Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Comunicazione, Formazione e Consultazione dei Lavoratori
1 Pavia 27 marzo ° Incontro A. V. Berri LE MISURE DI TUTELA.
Igiene e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro Rachele Rinaldi.
Incontro con OO.SS. su attività D. Lgs. 626/94 * * * * * Poste Tutela Roma, 29 settembre 2003.
La tutela delle lavoratrici madri in stato di gravidanza
Le figure della Prevenzione
Medico competente Concetto di salute - OMS
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu
Intervento ASSOCIAZIONE RISORSA: IL MEDICO COMPETENTE
Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28 ) È stato riformulato rispetto al Dlgs. 626/94 loggetto della valutazione dei rischi VALUTAZIONE La VALUTAZIONE,
Contesto normativo italiano
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
SICUREZZA OBBLIGATORIA: COSA CAMBIA NELLA FORMAZIONE? Incontro con SPISAL sul nuovo Accordo Stato - Regioni 1 marzo 2012.
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:ORGANIZZAZIONE
Medico competente Concetto di salute - OMS Concetto di sorveglianza sanitaria Medicina del Lavoro Prima ….. Dopo il D.L. 626/94.
T.d.P. Monica MINNITI & T.d.P. Carmine DI PASCA
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E SINDACALI
LA SICUREZZA NEL LAVORO
Rischio chimico I.P. Stefano German Dr. Inf. Pietro Valenta.
Dott.ssa T. Vai Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro - ASL Milano La sorveglianza sanitaria: cosa dice la norma, cosa succede nella applicazione.
LEZIONE 6 MISURE DI PREVENZIONE.
La seguente presentazione è stata predisposta per aiutare i RSPP ad illustrare i contenuti del provvedimento sotto riportato; tenendo conto delle diversità
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
LA SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA LUCE DEL D. LGS
Il processo di valutazione dei rischi
D. Lgs. 81 del come modificato dal D.Lgs. 106 del
LA FORMAZIONE,L’INFORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO PER LA SICUREZZA
Dispositivi di Protezione Individuale per gli operatori della sanità
Hanno partecipato all’ ideazione ed alla realizzazione del Corso:
DLG.s 81/2008 Titolo VIII: AGENTI FISICI Capo I: Disposizioni generali
Incentivi Inail alla prevenzione Direzione Regionale Inail Campania.
LA CULTURA DELLA SICUREZZA
TA - GCSL 07/04/2015 REVISIONE DEI PROTOCOLLI SANITARI.
Salute e sicurezza negli studi professionali:
Sorveglianza sanitaria e valutazione del rischio Franco Roscelli Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Parma.
Sordilli Maurizio Matricola
L EGGE 626/94 - S ICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO E' in vigore dal 15 maggio 2008 il nuovo Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. Il decreto legislativo.
DLG.s 81/2008 Titolo VIII: AGENTI FISICI Capo I: Disposizioni generali
Prevenzione e Sicurezza Legislazione vigente D.P.R. 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.L. 277 del 15/08/1991 Attuazione.
Coordinatrice- Ailda Dogjani Segretario – Caka Xhovana Custode dei tempi-Danilo Diotti Custode della partecipazione- Mirko Colautti.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
1 LA COLLABORAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALLA PREVENZIONE IN EDILIZIA.
Le policy aziendali relative al trattamento di dati sensibili ed informazioni riservate novembre2015.
Sorveglianza sanitaria a scuola SiRVeSS Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole B6 -1 MODULO B Unità didattica CORSO DI FORMAZIONE.
“Tu chiamale se vuoi….. VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA.
Il MIGLIORAMENTO della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
La valutazione del rischio La sorveglianza sanitaria Gli enti esterni Gualberto Depaoli SPRESAL ASL TO1 La sicurezza nelle scuole Torino, 26 gennaio 2011.
Transcript della presentazione:

IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO La sorveglianza sanitaria Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro Responsabile U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ASL n. 2 Perugia Perugia 18/04/2008

UNICO TESTO NORMATIVO in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori: 305 ARTICOLI 13 TITOLI 51 ALLEGATI ( che ricomprendono anche la normativa previgente ancora in vigore) SANZIONI INSERITE AL TERMINE DI OGNI TITOLO INASPRIMENTO SANZIONI

LA SORVEGLIANZA SANITARIA E’ EFFETTUATA NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DAL MEDICO COMPETENTE

Medico competente (M.C.): medico in possesso di uno dei seguenti titoli: (art. 2 lett. d) Specializzazione in medicina del lavoro o discipline equipollenti Specializzazione in igiene e medicina preventiva * Specializzazione in medicina legale * Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o discipline equipollenti Autorizzazione ex. Art. 55 D.Lgs. 277/91 * Legge 8 gennaio 2002 n.1

Il datore di lavoro (art.4) : nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente richiede l’osservanza da parte degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva effettua la VR ed elabora il DVR in collaborazione con RSPP e MC, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del RLS custodisce presso l’unità produttiva la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero quando lo stesso ne fa richiesta

Il M.C. svolge la propria opera in qualità di : dipendente da una struttura pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore libero professionista dipendente del datore di lavoro

SORVEGLIANZA SANITARIA “INSIEME DEGLI ATTI MEDICI, FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLO STATO DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE DI LAVORO, AI FATTORI DI RISCHIO PROFESSIONALI E ALLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA”

SORVEGLIANZA SANITARIA IDONEITA’ DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE SPECIFICA

LE FINALITÀ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA SONO DI TIPO PREVENTIVO (PREVENZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA) identificare eventuali condizioni “negative” di salute ad uno stadio precoce; identificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità contribuire all’accuratezza della valutazione del rischio collettiva ed individuale; verificare nel tempo l’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate; raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in contesti lavorativi differenti.

SORVEGLIANZA SANITARIA Medico Competente Accertamenti preventivi all’atto dell’assunzione Accertamenti periodici visite straordinarie = visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali

Art. 16 (Contenuto della Sorveglianza Sanitaria) La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente: Accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari

IL MONITORAGGIO BIOLOGICO E’ PARTE INTEGRANTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA ED INTEGRA I DATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PER LA QUANTIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI ALLE SOSTANZE E AI PREPARATI PERICOLOSI

Accertamenti preventivi Prima dell’inizio dell’attività lavorativa o prima di un cambio di mansione Ai fini di constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro

Accertamenti periodici Ai fini di individuare in fase precoce: Eventuali effetti avversi sulla salute dei fattori di rischio lavorativi Eventuali modificazioni dello stato di salute generale per cause non lavorative che controindichino il prosieguo dell’esposizione lavorativa

L’ abitudine e la capacità di correlare in termini prevenzionistici le matrici lavorative rischio / danno devono essere bagaglio professionale e metodologico fondamentale del M.C.

INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI La PROGRAMMAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA deve basarsi su: Conoscenze approfondite del ciclo tecnologico e dell’organizzazione del lavoro Analisi diretta delle condizioni lavorative Conoscenza dei dati del monitoraggio ambientale INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI

Sulla base della valutazione effettiva del rischio il M.C. deciderà: Quali lavoratori sottoporre a sorveglianza sanitaria La periodicità dei controlli La esecuzione di ulteriori accertamenti integrativi

LA SORVEGLIANZA SANITARIA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TITOLO VII bis DEL D. Lgs. 626/94 (agenti chimici, sostanze e preparati pericolosi)

SORVEGLIANZA SANITARIA(titolo VII bis) Il D.Lgs 25/02 ha introdotto una significativa novità per quanto concerne l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Infatti mentre la normativa precedente individua l’obbligo per specifiche sostanze, il presente decreto estende l’obbligo a tutto il personale il cui livello di esposizione agli agenti sotto elencati sia considerato non moderato. Di conseguenza il medico competente individuerà i parametri da controllare sia a livello ambientale che di indicatori biologici di esposizione. Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come: • molto tossici; • tossici; • nocivi; • sensibilizzanti; • irritanti; • tossici per il ciclo produttivo; Il medico competente, per ciascuno di questi lavoratori, istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda dove indica i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal SPP. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all’ISPESL. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: • prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; • periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente o dall’organo di vigilanza; • all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA (titolo VII bis) Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari, come l’allontanamento del lavoratore, per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si riscontri in uno o più lavoratori l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili all’esposizione di un certo agente o al superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori ed il datore di lavoro che provvede: • a sottoporre a revisione la valutazione dei rischi ; • a sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; • a consultare il medico competente riguardo all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; • a prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TITOLO VII DEL D LA SORVEGLIANZA SANITARIA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TITOLO VII DEL D. Lgs. 626/94 (agenti cancerogeni e mutageni)

SORVEGLIANZA SANITARIA (titolo VII ) I lavoratori per i quali la valutazione del rischio ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Tali misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore.

SORVEGLIANZA SANITARIA (titolo VII ) Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente informa il datore di lavoro. A seguito di tale informazione il datore di lavoro effettua: a) una nuova valutazione del rischio; b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

IL D.LGS. 155/07 HA ISTITUITO IL MODELLO DEL REGISTRO DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI E DELLA RELATIVA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO. TALE CARTELLA SANITARIA PUO’ ESSERE UTILIZZATA ANCHE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA NON SPECIALE

ASPETTI RELAZIONALI DEL M. M. G ASPETTI RELAZIONALI DEL M.M.G. NELL’AMBITO DELLE PROBLEMATICHE DI SALUTE LEGATE ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

L’ abitudine e la capacità nel correlare in termini prevenzionistici le matrici lavorative rischio / danno deve essere bagaglio professionale e metodologico anche del M.M.G.

M. M. G. Prevenzione su base individuale M. C. Prevenzione in ambito lavorativo su base individuale e/o collettiva

Il rapporto fra M.M.G. e M.C. deve essere di tipo bi – direzionale in casi selezionati e/o su problematiche specifiche

Risultati di un’analisi storica dei ricorsi previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 626/94 avverso il giudizio di inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente e pervenuti all’organo di vigilanza di una ASL nel periodo 1995 – 2003 (41 casi)

Prevalenze percentuali : Sesso maschile del lavoratore (58,5%) Classe di età 31 – 40 anni (36,6%) Anzianità lavorativa< 10 anni (48,8%) Lavoratore dipendente P.A.(68,3%) Ricorso a partenza dal lavoratore (65,9%) Patologie oggetto del ricorso: App. osteo articolare (65,9%) App. neuropsichico (24,4%) App.cardiovascolare (19,5%) Rischi lavorativi materia del ricorso: Movimentazione manuale dei carichi (65,9%) Posturale (41,5%) Organizzativi/trasversali (17,1%)

IN TOTALE IN SEDE DI VISITA COLLEGIALE SONO STATI ESPRESSI 38 PARERI (SU 41 RICORSI) CONFERMATI PIENAMENTE 16 GIUDIZI ESPRESSI DAL MEDICO COMPETENTE (39%); 20 GIUDIZI SONO STATI CONFERMATI CON L’AGGIUNTA DI PRESCRIZIONI PARTICOLARI (48,8%); 2 GIUDIZI SONO STATI COMPLETAMENTE MODIFICATI (4,8%)

CONCLUSIONI Necessità di una più precisa formulazione del giudizio di idoneità Il giudizio di idoneità deve essere il risultato di un’attenta analisi delle condizioni del lavoratore, ma anche dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro Il M.C. non deve essere mai generico nell’indicare con precisione le situazioni e le fasi lavorative per le quali viene prescritta la idoneità condizionata e/o l’inidoneità parziale Il M.C. deve rappresentare la figura di riferimento per la ricollocazione congrua del lavoratore all’interno del processo lavorativo La sorveglianza sanitaria deve essere conseguenza del processo di valutazione del rischio al quale il medico competente deve partecipare attivamente Il M.C. deve portare sempre a conoscenza del lavoratore la possibilità del ricorso nei termini previsti