La normativa dell’inquinamento acustico e il ruolo di ARPA Lombardia

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La normativa dell’inquinamento acustico e il ruolo di ARPA Lombardia Gorgonzola – febbraio 2013 La normativa dell’inquinamento acustico e il ruolo di ARPA Lombardia

Normativa Nazionale D.P.C.M. 1.3.91 limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) Legge Quadro n°447/95 tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico DPCM 14.11.97: valori limiti assoluti di immissione DM 16.03.98 : tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico

Definizioni principali contenute nella LQ 447/95 Valori limite di emissione: “valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente, misurato in prossimità della stessa” Valori limite di immissione: “il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno, misurato i prossimità dei recettori” Valori di attenzione: “il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente”

Normativa Regionale Legge Regionale n° 13 del 2001 D.G.R . VII/8313 del 08.03.2002 modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico D.G.R . VII/9776 del 12.07.2002 criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale

Compiti dei comuni Classificazione del territorio comunale; Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione; Adozione dei piani di risanamento, conseguenti alla zonizzazione, Controllo del rispetto della normativa all’atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità; Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale; Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;

I limiti di Classe di Zona DPCM 14/11/1997 DPCM 01/03/1991 emissione - immissione - differenziale di Zona DPCM 01/03/1991 Decreti attuativi della L.Q. La normativa ha logicamente previsto dei limiti Questi di dividono in limiti assoluti e «differenziali» Spieghiamone le differenze. In primis bisogna evidenziare che il parametro di confronto dei limiti è il Leq, un descrittore acustico che rappresenta la media dei rumori registrati durante la sessione di misura I limiti assoluti rappresentano la soglia massima che non deve essere superata dal rumore prodotto dalle sorgenti, calcolato però come media dalle ore 06:00 alle ore 22:00 (diurno) e dalle ore 22:00 alle ore 06:00 (notturno). Questi limiti sono quelli riportati nei piani di classificazione acustica del territorio La valutazione del disturbo avviene mediante il cosiddetto criterio differenziale, cioè una differenza tra quanto rilevato con la sorgente indagata accesa e quanto invece rilevato con la sorgente indagata spenta. Questo limite, però, non è applicabile … R.A.P. interno discoteche attività motoristiche strade ferrovie aeroporti imbarcazioni, allarmi acustici, metropolitane interrate, funicolari, criteri di progettazione… Cosa manca?

Le valutazioni previsionali Impatto Clima infrastrutture pubblici esercizi impianti sportivi attività produttive scuole ospedali parchi nuove residenze Le attività soggette a valutazioni preventive di impatto e clima acustico, sono elencate all’art. 8 della L. 447/95. 8. Disposizioni in materia di impatto acustico 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. 3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. (comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, legge n. 106 del 2011) 4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. Le valutazioni di impatto acustico sono da redigersi obbligatoriamente in caso di VIA, mentre negli altri casi sono su richiesta del comune (vedasi regolamento). Caso a se fanno le AIA dove la matrice «rumore» deve comunque essere valutata per ottenere il rilascio dell’autorizzazione. La DPIA è dovuta per le infrastrutture di qualsiasi tipo …, la recente normativa (DPR 227/11), sul quale ci si soffermerà poi, ha introdotto delle novità nella materia. La valutazione previsionale di clima acustico, è necessaria per verificare la compatibilità acustica dell’opera da realizzare (scuole, ospedali, ecc.) con il clima acustico della zona di intervento. 7

Classi di destinazione d’uso del territorio Piano di Classificazione Acustica: DPCM 14.11.1997, L.R. 13/01 e DGR 9776/02 Tabella C – Valori limite di immissione (emissione -5 dB/qualità – 3dB) Classi di destinazione d’uso del territorio Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-6.00) I – Aree particolarmente protette 50 40 II – Aree prevalentemente residenziali 55 45 III – Aree di tipo misto 60 IV – Aree di intensa attività umana 65 V – Aree prevalentemente industriali 70 VI – Aree esclusivamente industriali La difesa dal rumore dovrebbe partire da un’oculata pianificazione territoriale Pianificare qualcosa che non si vede ma si sente, il rumore, non è certamente cosa facile La zonizzazione acustica, già prevista dal DPCM 01.03.1191 e ribadita dalla legge quadro 447/95, consiste nella suddivisione del territorio comunale in una delle 6 dalla I aree particolarmente protette alla 6 aree esclusivamente industriali Classi individuate dal DPCM del 14.11.1997. Ad ogni classe corrispondono altrettanti limiti di immissione, emissione di qualità e di attenzione. L.R. 13/01 e la DGR VII/9776 del 12/07/2002 Stabiliscono i criteri amministrativi e tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale.

Piano di Classificazione Acustica L'obiettivo è prevenire e pianificare Non è solo fotografia ma è anche previsione Deve essere adottata, approvata, attuata ed aggiornata Deve coordinarsi con gli altri strumenti di pianificazione L'obiettivo della zonizzazione acustica è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento del sistema urbanistico, commerciale e produttivo del Comune Nella redazione della zonizzazione acustica, l’Amministrazione Comunale deve tener conto non solo delle caratteristiche del proprio territorio ovvero presenza di insediamenti produttivi, residenziali, aree di pregio, infrastrutture importanti, ma deve prevedere una classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione dell’ambiente abitativo e naturale dal rumore. La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore nel territorio; su questa base vengono poi programmati gli interventi di prevenzione o riduzione dell’inquinamento acustico e altresì approvati i progetti per i nuovi insediamenti.   Una gestione del territorio non consona con il problema porta a situazioni (abbastanza generalizzate) di insediamenti industriali a diretto contatto con aree residenziali. Tale condizione provoca disagio e scontentezza, da parte della popolazione, indubbiamente, ma altresì crea disagio e danno alle attività commerciali che, pur sorgendo in aree industriali, si vedono costrette a far coincidere le esigenze di produzione con i diritti alla tranquillità dei residenti limitrofi Di fondamentale importanza la sua integrazione con gli altri strumenti di pianificazione PGT, PUT, Regolamenti Comunali ecc.ecc. Si ricorda che i comuni con popolazione > di 50.000 abitanti devono trasmettere alla Regione e alla Provincia una relazione biennale sullo stato acustico del comune (art. 7, comma 5, L. 447/95 – art. 11, comma 4 L.R. 13/01 – DGR n. VII/11582/02).

Piano di Classificazione Acustica attenzione a… Salto di classe Fasce cuscinetto Frammentazione Infrastrutture Confine Incoerenza Premesso che la CA è come tutti gli atti pianificatori basata su scelte di natura politica non di meno la stessa dovrebbe rispettare i vincoli imposti dalla normativa. È frequente, purtroppo riscontare nelle zonizzazioni acustiche una serie di errori ed incongruenze che rendono talvolta tale strumento inefficace: la classificazione acustica non rappresenta una barriera fisica al rumore. Nell’elenco degli errori più comuni rientrano:…. Il cosiddetto salto di classe, ovvero il contatto tra due classi con più di 5 dB di differenza; se la differenza riguarda un valore pari a 10 dB è possibile fare ricorso alla deroga prevista dalla normativa e contestualmente predisporre un piano di risanamento. La normativa non prevede deroghe per salti maggiori. Sovente i tecnici per ovviare a tale inconveniente ricorrono all’uso di fasce cuscinetto che in linea di principio dovrebbero essere dimensionate in modo tale da consentire il decadimento del rumore da una classe all’altra con la distanza, ma che in realtà data la loro esigua dimensione non ottengono tale scopo. Si torna a dire che la classificazione acustica non rappresenta una barriera fisica al rumore. La CA dovrebbe poi individuare aree omogenee del territorio un’eccessiva frammentazione non ne consente una idonea gestione. Per quanto riguarda le infrastrutture, la cui classificazione e i cui limiti sono specificatamente normati, gli errori più comuni riguardano un’errata classificazione, in barba al CDS e al DPR 142/04, e non corretta applicazione di quanto previsto dalla legge regionale: non ci sono strade in classe I. I problemi al confine, sono sicuramente quelli che innescano il maggiore conflitto: pensate a ditta di un comune classificata in classe VI, e alle abitazioni del comune confinante in classe II….., la Regione dovrebbe nominare un commissario…basterebbe leggerle per tempo: chi in Italia chi prima arriva meglio alloggia. La mancata coordinazione tra CA e PGT può anch’essa ingenerare grossi problemi di gestione del territorio: diritto alle imprese o spazio per villette a schiera? 10

IV VI III I II V 11

il limite di immissione differenziale Ambientale 5 dB(A) 3 dB(A) Residuo La normativa ha logicamente previsto dei limiti Questi di dividono in limiti assoluti e «differenziali» Spieghiamone le differenze. In primis bisogna evidenziare che il parametro di confronto dei limiti è il Leq, un descrittore acustico che rappresenta la media dei rumori registrati durante la sessione di misura I limiti assoluti rappresentano la soglia massima che non deve essere superata dal rumore prodotto dalle sorgenti, calcolato però come media dalle ore 06:00 alle ore 22:00 (diurno) e dalle ore 22:00 alle ore 06:00 (notturno). Questi limiti sono quelli riportati nei piani di classificazione acustica del territorio La valutazione del disturbo avviene mediante il cosiddetto criterio differenziale, cioè una differenza tra quanto rilevato con la sorgente indagata accesa e quanto invece rilevato con la sorgente indagata spenta. Questo limite, però, non è applicabile …

il limite di immissione differenziale LR - Livello di rumore Residuo è il livello di rumore esistente in assenza delle sorgenti disturbanti LA - Livello di rumore Ambientale è il livello di rumore esistente in presenza delle sorgenti disturbanti LA e LR devono essere misurate con le identiche modalità L D = L A – L R

NO: ciclo continuo esistente NO: <50 dB(A) <35 dB(A) diurno; <40 dB(A) <25 dB(A) notturno NO: infrastrutture; sorgenti non afferenti ad attività produttive; impianti condominiali all’interno dell’edificio NO: in aree di Classe VI NO: ciclo continuo esistente Descrizione dei limiti

esistente e in progetto responsabilità del gestore Infrastrutture: fasce di pertinenza esistente e in progetto responsabilità del gestore Descrivere la problematica per i comuni non zonizzati 15

Il passaggio dei treni

La misura di un macchinario a compressione

La ricerca degli eventi impulsivi Impulse – 35ms Fast – 125 ms Slow – 1000 ms

La misura di un condizionatore

La misura di un condizionatore

La ricerca delle componenti tonali

Grazie per l’attenzione