MOMENTO IMPOSITIVO Esiste poi un requisito “temporale” L’art. 6 determina: il momento di effettuazione delle operazioni. Tale momento è importante poiché fa sorgere una serie di obblighi per il contribuente. l’esigibilità dell’imposta da parte dell’Erario. Determina il diritto da parte dell’Erario a far sorgere il credito nei confronti del soggetto passivo
Effettuazione delle operazioni L’esigibilità si riferisce all’imposta L’effettuazione riguarda invece l’operazione Di regola l’esigibilità dell’imposta e l’effettuazione dell’operazione coincidono. Collegamento tra: esigibilità detrazione
Segue effettuazione delle operazioni Beni immobili: l’imposta diviene esigibile alla stipula del contratto traslativo; il momento impositivo non sorge alla stipula del compromesso o del preliminare di vendita in quanto questi hanno solo carattere obbligatorio. il momento impositivo sorge all’atto della sottoscrizione del contratto di vendita
Segue effettuazione delle operazioni Beni mobili: la cessione si considera effettuata nel momento della consegna o della spedizione del bene mobile materiale, restando irrilevante la stipula del contratto che può essere verbale o scritto.
Segue effettuazione delle operazioni Clausole sospensive: per le cessioni di beni mobili sottoposti a clausole sospensive, quali vendite con riserva di gradimento, vendite a prova, il momento impositivo sorge al verificarsi di tali clausole e, in ogni caso, trascorso un anno dalla consegna o spedizione, per non lasciare il rapporto tributario sospeso troppo a lungo.
Segue effettuazione delle operazioni Clausole risolutive: nelle cessioni di beni sottoposte a clausole risolutive, invece, la cessione si ha per avvenuta all’atto della consegna o della spedizione, con possibilità, poi, al verificarsi della condizione risolutiva di procedere alle variazioni in diminuzione previste dall’art. 26 D.P.R. n. 633 del 1972
Segue effettuazione delle operazioni Somministrazione: per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, il momento impositivo si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo e non all’atto di ogni singola cessione (il Ministero delle finanze richiede però l’esistenza del contratto scritto a dimostrazione del contratto)
Segue effettuazione delle operazioni Autoconsumo esterno: è considerata operazione imponibile e si considera effettuata all’atto del prelievo dei beni stessi e non all’atto della loro spedizione o consegna, in quanto i beni sono già nella disponibilità dell’imprenditore
Fatturazione o pagamenti anticipati In deroga ai principi di carattere generale: l’imposta diviene esigibile prima del verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi, qualora sia stata emessa la fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo; se poi dopo l’emissione della fattura l’operazione non si verifica si potrà procedere alla variazione in diminuzione
La caparra confirmatoria La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) non può considerarsi come un parziale pagamento del prezzo, avendo funzione risarcitoria del danno in caso di inadempimento ingiustificato. Pertanto, le somme versate a titolo risarcitorio, non possono farsi rientrare nella sfera di applicazione del 4° comma dell’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto, non costituenti corrispettivo dell’operazione. Nel caso in cui, al momento della stipula del contratto di vendita dell’immobile, la caparra venga imputata alla prestazione dovuta, essa diviene parte dei corrispettivi pattuiti e come tale concorre alla formazione della base imponibile.(R.M. 1/6/1974, n. 501824).
Segue. Caparra Confirmatoria In difetto di prova dell’effettiva volontà delle parti di voler effettuare il versamento a titolo di caparra confirmatoria, deve ritenersi che la consegna di somme anteriormente alla formale conclusione del contratto di compravendita immobiliare sia stata effettuata a titolo di anticipazione od acconto sulla prestazione dovuta in base all’obbligazione principale, con la conseguente imponibilità ad IVA della relativa operazione. (Cass. Sez.I, 17/12/1994, n.10874).
Versamento caparra confirmatoria e sua irrilevanza E’ irrilevante, agli effetti dell'IVA, il mero versamento di somme a titolo di caparra confirmatoria (sul punto RM n°411673 del 19 maggio 1977), poiché il pagamento deve riferirsi al corrispettivo. La caparra confirmatoria deve essere però restituita alla controparte. Se usata per abbattere il pagamento, perde la sua tipicità e diviene imponibile.
Prestazioni di servizi Il momento impositivo sorge all’atto del pagamento del corrispettivo, qualunque sia il servizio prestato.