MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI UFFICIO PROVINCIALE DI BARI A cura Dott. G. Servedio Resp. U.R.P. Ufficio Prov.le D.T.T. Bari
Organizzazione delle sedute d'esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (estratto della circolare ministeriale integrato con le disposizioni operative predisposte dall’U.P. D.T.T. di Bari in collaborazione con la Direzione Regionale del MIUR ed i CSA della Puglia)
NORMA MODIFICATA ART. 116 CDS COME MODIFICATO DALL'ART. 6 DEL DL NORMA MODIFICATA ART. 116 CDS COME MODIFICATO DALL'ART. 6 DEL DL.vo 9/2002 Contenuti • Le nuove disposizioni – introdotte dal DL.vo 9/2002 - relative all’obbligo di aver conseguito un certificato di idoneità per condurre ciclomotori, entrano in vigore il 1.7.2004. • Dal 1.7.2005 l’obbligo di aver conseguito un certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori è esteso anche ai conducenti maggiorenni non muniti di patente di guida. • La sanzione per guida senza certificato di abilitazione (che entra in vigore solo dal 1.7.2004) è applicabile solo al conducente minorenne. Nonostante i rinvii, potranno essere rilasciati i nuovi certificati di idoneità alla guida, sulla base del DM 30.6.2003, recante il programma dei corsi e le procedure d'esame per il loro conseguimento • Sono abilitati alla guida di ciclomotori senza particolari obblighi i titolari di patente di guida di qualsiasi categoria. Rispetto al codice della strada L’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal DLvo 9/2002 era fissata per il 1 gennaio 2004. Tuttavia, anche a causa del rinvio dell’attivazione delle procedure relative ai corsi e agli esami, la data di entrata in vigore è stata adeguata.
NOTE Il certificato di idoneità non è una patente di guida Non ha scadenza. Non è soggetto a misure restrittive in caso di violazioni (non può essere né sospeso né revocato e il titolare non è soggetto a revisione). E’un documento che attesta solo la conoscenza delle norme base per la corretta circolazione, ma non conferisce una specifica abilitazione.
L'art. 6 del D. lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ha introdotto L’ATTESTATO DI IDONEITA’ ALLA GUIDA PER CICLOMOTORI E’ obbligatorio dal 1° luglio 2004 per i conducenti minorenni che non siano già titolari della patente di guida della sottocategoria Al. I certificati sono conseguiti previo superamento di specifico esame di idoneità. Alla prova d'esame si accede dopo aver frequentato un corso presso le scuole. Non sono consentite più di tre ore di assenza complessive con riferimento alle 12 ore di lezione tecnica (4 ore sulle norme di comportamento, 6 ore sulla Segnaletica, 2 ore sull’Educazione al Rispetto della legge); Nel caso si superasse detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini dell'ammissione all'esame.
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ PER LA GUIDA DI CICLOMOTORI Al Dirigente Scolastico dell’Istituto ___________________________________________________ Il/La sottoscritt_ _____________________________________ Frequentante la classe_________________________________ Nat a _____________________________ Provincia (______) il ___/___/______ CHIEDE di partecipare al corso di preparazione per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori. Data ________ Firma alunno ______________________ Firma del genitore che autorizza _________________ (modulo da trattenere agli atti della Scuola)
Scuola ________________________ REGISTRO DI FREQUENZA DEL CORSO PER IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ PER LA GUIDA DI CICLOMOTORI (art.6 del D.Leg.vo 15 gennaio 2002, n. 9) Scuola ________________________ Il Responsabile del corso
Le richieste d'esame devono essere: I. Richieste d'esame Le richieste d'esame devono essere: compilate su modello allegato al D.M. 30 giugno 2003; presentate all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri; presentate unitamente all'elenco di tutti i nominativi dei candidati corredato dai loro dati anagrafici e dai loro codici fiscali. CHI: da parte dell'istituto scolastico dove è stato effettuato il corso che provvederà alla compilazione del suindicato elenco. COME: l’Istituto Scolastico, al competente ufficio provinciale del D.T.T., comunicherà preliminarmente la chiusura del/i corso/i e chiederà la fissazione della/e data/e per gli esami (indicando la eventuali preferenze), inviando una nota via mail, fax ovvero per posta ordinaria. L’ufficio provinciale interpellato: riscontrerà la nota fissando inderogabilmente la/e data/e; assegnerà un termine entro cui far pervenire l’elenco e le richieste d’esame dei candidati; predisporrà i verbali d’esame ed i certificati di idoneità alla guida.
INTESTAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO All’Ufficio Provinciale D.T.T. Luogo, data__________________ Oggetto: chiusura corso di preparazione all’esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Si fa riferimento all’oggetto per comunicare la conclusione in data _______ della fase formativa del procedimento in oggetto. Ciò premesso, si chiede di fissare n.ro _____ sedut __ d’esame comprendenti ciascuna n.ro ____ tornat _. A tal fine si indicano di seguito le date nelle quali questo istituto preferirebbe tenere le sedute in parola. Data: Dalle ore ______ alle ore ________. Segue elenco candidati: Cognome e Nome Luogo e Data di Nascita Residenza Codice Fiscale Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro anche per gli ulteriori adempimenti di competenza. Il Dirigente Scolastico
DOMANDA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ PER LA GUIDA DI CICLOMOTORI Al Dipartimento dei Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di ______________________ Il/La sottoscritt_ ______________________________________ Nat a _______________________________ Provincia (_____) Stato ____________________ il ___/___/______ Residente a ___________________________ Provincia (_____) Via Piazza ______________________________________N___ CAP _________ CHIEDE Di essere ammess_ a sostenere l’esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori. Il/La sottoscritt_ , dichiara di aver sostenuto il corso di preparazione presso ______________________________________ dal ___________ al ________________ . Ai fini della presente richiesta/dichiarazione, il/la sottoscritt_, è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Data ________ Firma ______________________ Firma del Tutore______________
Sulle domande d'esame, tra l’altro, deve essere indicato: l’istituto scolastico presso cui si è frequentato il corso; La data in cui questo è terminato. Alle domande devono essere allegate le attestazioni dei versamenti su conto corrente relative a: a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore) della legge n. 870/86 (pari a Euro 10,33 – su bollettino di c/c n. 9001); b) due imposte di bollo (pari a Euro 10,33 X 2 = 20,66 – su bollettino di c/c n. 4028) (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri). Usare solo i bollettini prestampati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che potranno essere ritirati il martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso ogni ufficio provinciale D.T.T. della regione previa apposita domanda.
Bisognerà allegare inoltre: c) copia del documento di un genitore che esercita la patria potestà o del tutore che firma la richiesta di ammissione all'esame. Può presentare domanda di partecipazione all'esame solo chi ha la residenza in Italia e, per i cittadini extracomunitari, che sia anche in regola con le autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano. Non sono ammessi agli esami candidati che hanno terminato il corso da oltre un anno. L'identificazione dei candidati minorenni non in possesso di un documento di identità può avvenire anche a mezzo di fotografia autenticata.
Verrà predisposto un modello di verbale con: 2. Esami degli allievi delle scuole Verrà predisposto un modello di verbale con: i nominativi dei candidati; il giorno d'esame; la struttura presso cui si svolge; la località. L'esame consiste: prova teorica con questionario; Relativo ad argomenti di cui all'articolo 1 del D.M. I candidati dovranno: barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera "V" o "F" a seconda che considerino quella proposizione vera o falsa. La prova: dura trenta minuti; è superata se gli errori sono al massimo quattro.
Istruzioni ed avvertenze per gli esami I funzionari esaminatori degli Uffici provinciali D.T.T.: si recano presso le scuole per la verifica finale; sono muniti delle schede quiz necessarie per lo svolgimento degli esami; dei modelli dei certificati di idoneità da rilasciare a seguito del superamento dell'esame medesimo; La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico: è espletata dal funzionario del Dipartimento dei trasporti terrestri con l'ausilio dell'operatore responsabile della gestione dei corsi; gli esami sono svolti durante l'ordinario orario di servizio del personale esaminatore, tenuto conto delle esigenze degli Uffici periferici e delle scuole, sulla base degli accordi presi in sede locale; le trasferte sono a carico del M.I.T..
Tempistica ed operazioni preliminari tenuto conto della presenza del responsabile del corso, per ogni novanta minuti l'esaminatore valuterà 24 candidati; l'esaminatore potrà tuttavia, in un'unica tornata, esaminare un massimo di 30 candidati; l'identificazione dei candidati, ed il possesso di tutti i requisiti per sostenere la prova ed ottenere il rilascio del certificato in caso di esito positivo della prova, sarà attestata per conoscenza diretta dal responsabile del corso che, a tal fine, apporrà una sua sigla sul verbale d'esame accanto al nome di ogni candidato esaminato; sul verbale d'esame il responsabile del corso dovrà anche dichiarare di aver informato i candidati sulla corretta procedura della prova d'esame.
ISTRUZIONI ED AVVERTENZE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI TEORIA PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE, ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI
Al candidato viene consegnato: un questionario; due pieghevoli dalle copertine verde e viola. A fine seduta i pieghevoli dovranno essere riconsegnati senza che sui medesimi siano riportate scritte o annotazioni. Prima di iniziare la prova il candidato deve apporre negli appositi spazi previsti nella testata della scheda: la propria firma leggibile; le prime sei lettere del cognome e la prima del nome; (La scheda priva della firma del candidato è nulla ed il candidato stesso è considerato respinto). Il questionario contiene dieci domande ciascuna con tre risposte che potranno essere: tutte e tre vere ; due vere ed una falsa ; una vera e due false; tutte e tre false.
Il candidato dovrà barrare esclusivamente con una croce, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. La compilazione dei questionari deve essere effettuata esclusivamente con penna a sfera con inchiostro blu o nero. Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande. La risposta verrà considerata errata nei seguenti casi: croce apposta in modo non chiaro ed inequivocabile, oppure apposta al di fuori delle caselle destinate alle risposte; croce mancante; croce apposta su entrambe le lettere "V" ed "F". Durante lo svolgimento della prova non è consentito:
consultare testi, fogli o manoscritti; due vere ed una falsa ; comunicare con gli altri candidati; utilizzare matite o penne ad inchiostro simpatico o cancellabile; utilizzare altri fogli al di fuori della scheda fornita; allontanarsi dall’aula prima del termine del turno d’esame; allontanarsi dall’aula prima del termine del turno d’esame. In ogni caso, nell'aula degli esami devono rimanere almeno la metà dei candidati che partecipano ad ogni turno d’esame. Una volta consegnata la scheda all’esaminatore non è più possibile richiederla prima della sua correzione; utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiatura di comunicazione. In particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova.
I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d’esame. Non sono assolutamente ammesse correzioni sul questionario; pertanto i candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere, ogni eventuale correzione sarà considerata errore. Il tempo concesso per la compilazione del questionario è di trenta minuti. La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a quattro; il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame.
LOGISTICA Per esigenze organizzative degli Uffici periferici le sedute d'esame saranno di norma concesse per un numero minimo di 48 candidati (due tornate d’esame). Questo numero potrà essere raggiunto anche cumulando gli allievi provenienti da scuole ubicate in zone limitrofe dello stesso comune ovvero di comuni viciniori. Nel caso in cui si impiegassero più esaminatori, il suddetto numero deve essere proporzionalmente aumentato.
il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. 2. Esiti degli esami prova con esito positivo viene rilasciato, alla fine della sessione d'esami, il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. esito negativo la prova potrà essere ripetuta dal candidato entro un anno dal termine del corso seguito. A tal fine, le scuole rilasciano, a richiesta dell'interessato, una attestazione redatta su modello conforme al fac-simile. Nell'arco del medesimo anno dalla fine del corso è possibile svolgere più prove senza limitazioni.
Dovrà ripresentarsi domanda. Devono essere nuovamente allegati i versamenti di cui al punto 1 della tabella 3 della L. 870/86 ed al punto 3 del D.M. delle Finanze del 20.08.92. Non deve essere più versata l'imposta di bollo di cui al punto 4 del D.M. delle Finanze. del 20.08.92. Ai candidati respinti o assenti, pertanto, deve essere restituita l'attestazione di versamento di cui al punto 4 del D.M. 20 agosto 1992, in quanto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori non è stato loro rilasciato ed il versamento del relativo bollo può essere ancora utilizzato.
CASCO E CINTURE DI SICUREZZA (modifiche artt. 171 e 172 CDS) Attraverso la modifica degli articoli 171 e 172 CDS, si è provveduto a disciplinare in modo più organico l’uso dei dispositivi di protezione e ritenuta, adeguando la normativa all’esigenza di una maggiore efficacia deterrente delle sanzioni che induca ad un più rigoroso rispetto delle disposizioni. In particolare:
NORMA MODIFICATA ART. 171 CDS MODIFICHE DEI COMMI 1, 1-BIS, 2 e 3 uso del casco di protezione: • si è aumentata la sanzione pecuniaria; • si è previsto che alla stessa consegua, in ogni caso, il fermo amministrativo del veicolo; • è stato inoltre previsto l’obbligo del casco anche per i conducenti ed i passeggeri dei quadricicli e dei tricicli non dotati di cellula di sicurezza o di carrozzeria chiusa. Alla luce della possibilità di trasporto di passeggero su ciclomotore, è stato esteso l’obbligo di utilizzo del casco anche a quest’ultimo, nonché a conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli a più di due ruote. E’stata ampliata l’esenzione da tale obbligo ai conducenti e passeggeri dei ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa, oltre che conducenti di ciclomotori e di motocicli a due o tre ruote muniti di cellula di sicurezza. Sono state inasprite le sanzioni pecuniarie, che ora sono applicabili, insieme al fermo del veicolo, anche al conducente minorenne. Sono state inasprite le sanzioni a carico del conducente maggiorenne e dei passeggeri, che vedono applicato, oltre alla sanzione pecuniaria, anche il fermo amministrativo del veicolo
DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE (modifiche all’art 180 CDS)
NORMA MODIFICATA ART. 180 COMMA 2 CDS Contenuti Il conducente del ciclomotore deve avere con sé i documenti del veicolo ed il certificato di idoneità alla guida Rispetto al codice della strada Si tratta di un adeguamento normativo reso necessario dall’introduzione dell’obbligo di aver conseguito il certificato d’idoneità alla guida Rispetto al decreto legge n. 151/2003 Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge
NORMA MODIFICATA ART. 170 CDS MODIFICA DEL COMMA 2 Contenuti Dal 1 luglio 2004 è stata prevista la possibilità di trasportare il passeggero a bordo del ciclomotore a condizione che: a) sia espressamente indicato nel certificato di circolazione. b) il conducente sia maggiorenne. Fino a quella data, vige il divieto assoluto di trasporto di passeggero. Per i ciclomotori omologati anteriormente, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti provvederà con proprio decreto all’individuazione dei ciclomotori che possono trasportare un passeggero Rispetto al codice della strada Con la modifica è stato rimosso il divieto previsto dall’articolo 170 CDS che contrastava con la previsione dell’art 115 CDS (come modificato dal DL.vo 9/2002) che, sanzionando il minorenne che trasporta un passeggero, ammetteva implicitamente la possibilità di tale trasporto. Tuttavia, la disposizione non è immediatamente operativa e, quindi permane il divieto di trasporto di un passeggero
NORMA MODIFICATA ART. 170 CDS MODIFICA DEL COMMA 6 Contenuti E’ stata raddoppiata la sanzione pecuniaria per chiunque circola con un ciclomotore trasportando un passeggero quando non è consentito (la modifica è immediatamente esecutiva). La norma resta comunque non immediatamente efficace per la parte relativa alla possibilità di trasporto di passeggero con ciclomotore. Infatti, per poter verificare che il ciclomotore sia tecnicamente idoneo al trasporto di un passeggero, occorre che siano operative le disposizioni relative al certificato di circolazione che, invece, sono state prorogate al 1/7/04. Fino al 1.7.2004, perciò: a) il maggiorenne che circola con un ciclomotore trasportando un passeggero è punito con le sanzioni dell’art. 170 CDS (che sono state inasprite); b) il minorenne che circola trasportando un passeggero, è punito con le sanzioni dell’art. 115 (che prevede la sanzione pecuniaria ed il fermo del veicolo) e del 170 (che prevede una sanzione pecuniaria ed il fermo) del CDS Il panorama sanzionatorio dal 1 luglio 2004 sarà costituito da: a) l’art. 115 CDS che prevede la sanzione per il conducente minorenne che utilizzando un ciclomotore idoneo al trasporto effettua il trasporto di un passeggero: oltre al fermo amministrativo (di durata più lunga), si applica la sanzione pecuniaria (prima non prevista) di più elevato ammontare; nei confronti del genitore, inoltre, si procede per incauto affidamento (con separato verbale) ai sensi dell’art. 115 CDS b) l’art. 170 CDS che prevede la sanzione per il conducente, minorenne o maggiorenne, che effettui il trasporto di un passeggero con veicolo non idoneo
DOMANDE
Devo pagare per poter frequentare un corso organizzato dalla mia scuola? No. I corsi sono organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Le scuole paritarie organizzano i corsi per "il Patentino"? Sì. Tutte le Istituzioni Scolastiche, pubbliche e private, organizzano, su richiesta delle famiglie corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore.
Chi può fare domanda per frequentare i corsi? Tutte le studentesse e gli studenti, che abbiano compiuto i 14 anni e siano minori di 18 anni. Essendo minorenni, la domanda deve essere firmata dal genitore del minore, o da chi ne fa le veci. Se ho tredici anni, posso partecipare ai corsi? Sì, solo se si compiono i quattordici anni nel corso del corrente anno scolastico. A chi deve essere presentata la domanda per poter frequentare i corsi? Ai corsi si accede mediante domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, nei termini di tempo stabiliti dalla singola Istituzione Scolastica.
Per accedere agli esami devo per forza frequentare il corso? Sì. La frequenza ai corsi è obbligatoria e con oltre 3 ore di assenza alle lezioni, non si è ammessi a sostenere l'esame.
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