IL VISTO DI CONFORMITA’

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Transcript della presentazione:

IL VISTO DI CONFORMITA’ DIREZIONE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA UFFICIO GOVERNO DELL’ACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE IL VISTO DI CONFORMITA’ verifica della sua correttezza ed uffici competenti al controllo

Normativa di riferimento Art. 34 e 35 del D. Lgs. 9/7/1997 n. 241 Art. 39 del D. Lgs. 9/7/1997 n. 241 Art. 2 del D.M. 31/5/1999 n. 164 Art. 26 del D.M. 31/5/1999 n. 164

Profili generali - CAF dipendenti Il visto di conformità previsto dall’art. 35, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.241/1997 attesta la corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze della relativa documentazione relativamente agli oneri deducibili, degli oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta, alle detrazioni ed ai crediti d’imposta, allo scomputo delle ritenute d’acconto

Profili generali - CAF imprese Il visto di conformità previsto dall’art. 35, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 241/1997, per i redditi di lavoro autonomo o d’impresa, attesta, inoltre: la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e dell’IVA la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione

Asseverazione L’asseverazione attesta : la corrispondenza tra i dati contabili ed extracontabili rilevanti per gli studi di settore comunicati all’A.F. e quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione la congruità dei ricavi o compensi dichiarati a quelli determinabili con gli studi di settore o la presenza di cause che ne giustificano lo scostamento eventuale presenza di cause che giustificano la non coerenza degli indici economici individuati dagli studi di settore

Profili generali Il visto di conformità non comporta a carico del CAF il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente né valutazioni in ordine alla effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono sulla determinazione del reddito e delle imposte dovute (es., spese sostenute per familiari a carico)

Profili generali Il CAF deve verificare la documentazione relativa alle ritenute d’acconto (mod. CUD), quella relativa agli oneri indicati in dichiarazione, gli attestati degli acconti d’imposta effettuati direttamente dal contribuente, la dichiarazione dell’anno precedente in caso di riporto di eccedenze d’imposta

Profili generali In caso di controlli ex art. 36 ter del DPR n. 600/1973 è informato anche il responsabile fiscale del CAF che ha rilasciato il visto di conformità Per i controlli effettuati nel corso del 2004 la documentazione è stata richiesta direttamente ai CAF

Profili generali In caso di rilascio di visto di conformità infedele è prevista l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da euro 258 a 2.582 E’ una sanzione amministrativa di natura non tributaria La normativa di riferimento è quella prevista dalla legge 24/11/1981 n. 689 Non trovano applicazione le norme del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472

Uffici competenti Competenti a verificare la regolarità del rilascio del visto di conformità sono gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate nel corso degli ordinari controlli ex art. 36 ter del DPR n. 600/73 e nel corso dei controlli ordinari

Contestazione della violazione In caso di rilascio di visto di conformità infedele l’Ufficio deve contestare la violazione commessa al CAF entro 90 giorni (360 se residenti all’estero) dalla data della comunicazione prevista dall’art. 36 ter, comma 4, del DPR n. 600/73 La contestazione viene effettuata con un apposito verbale (non impugnabile)

Definizione in via breve A seguito della contestazione è possibile definire la controversia pagando la sanzione in misura ridotta (1/3 del massimo ovvero, se più favorevole, il doppio del minimo edittale) Il versamento va effettuato con il mod. F23 ed il codice tributo 741T (cod. trib. 806T per le spese di notifica) Il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione

Uffici competenti In caso di mancata definizione in via breve l’Ufficio che ha contestato la violazione invia il rapporto alla Direzione Regionale competente per l’irrogazione della sanzione In Emilia Romagna l’Ufficio competente ad irrogare la sanzione è stato individuato nell’Ufficio Governo dell’accertamento e studi di settore

Uffici competenti E’ possibile far pervenire all’Ufficio competente ad irrogare la sanzione, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, memorie e scritti difensivi E’ possibile chiedere di essere ascoltati

Irrogazione della sanzione Nel caso in cui l’Ufficio ritenga fondata la contestazione emette il provvedimento di irrogazione della sanzione Qualora invece ritenga di non dar corso al rapporto emette ordinanza motivata di archiviazione, dandone comunicazione all’organo che ha redatto il rapporto

Irrogazione della sanzione Con il provvedimento di irrogazione l’Ufficio determina la sanzione tenendo conto di quanto disposto dall’art. 11 della legge 689/1981 (gravità della violazione, personalità dell’autore e sue condizioni economiche, ecc.) Avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione è ammesso il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (cfr. Circ. del 21/3/2002 n. 25/E)

Applicazione della sanzione Il cumulo giuridico è previsto dall’art. 8 della legge n. 689/1981 solo quando : con un’azione od omissione si viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative con un’azione od omissione si commettono più violazioni della stessa disposizione

Sanzioni accessorie In caso di ripetute violazioni ovvero in caso di violazioni di particolare gravità è inibita al CAF la facoltà di rilasciare il visto di conformità Si considera violazione di particolare gravità il mancato pagamento della sanzione pecuniaria irrogata