Il lavoro a progetto Il lavoro occasionale di tipo accessorio Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo Il lavoro parziale Tutela della maternità e paternità e dimissioni in bianco Dott.ssa Anna Tedesco (Legge 28 giugno 2012 n. 92) Roma ottobre 2012
1) Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione delloggetto sociale del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per lesecuzione dellattività lavorativa. 2) Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. 3) Viene eliminato il riferimento al programma o fase di esso. 4) La mancanza di uno specifico progetto comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (presunzione ASSOLUTA).
5) Se lattività del collaboratore viene svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dallimpresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità e salvo prova contraria a carico del committente (presunzione RELATIVA), i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto. 6) Le parti possono recedere prima della scadenza del contratto per giusta causa. Inoltre: il committente può recedere prima della scadenza del termine anche qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto; il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, con preavviso, solo dove tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro.
7) Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito. Il compenso minimo deve essere stabilito dalla contrattazione collettiva specifica per i collaboratori. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria per i lavoratori subordinati applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. 8) Per i contratti di collaborazione stipulati prima dellentrata in vigore della riforma trova applicazione la normativa previgente.
La disposizione concernente le professioni intellettuali per lesercizio delle quali è necessaria liscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dellarticolo 61 dlgs 276/03, si interpreta nel senso che lesclusione dal campo di applicazione del lavoro a progetto riguarda le sole co.co.co. il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per lesercizio delle quali è necessaria liscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, liscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare lesclusione dal campo di applicazione delle disposizioni relative al progetto !!!!!!!
Definizione: Per lavoro accessorio si intendono quelle attività di natura meramente occasionale in cui l'attività non dia complessivamente luogo con riferimento alla totalità dei committenti a compensi superiori a: Limite economico: 5 mila euro nel corso di un anno solare (il limite scende a 2 mila euro nel caso di attività lavorative svolte per ogni singolo committente imprenditori commerciali o professionisti) Si può attivare sempre e comunque salvo il limite economico dei 5 mila EURO COMPLESSIVO e 2 mila euro PER OGNI SINGOLO COMMITTENTE
Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito – anno 2013: il lavoro accessorio può essere reso dai percettori in tutti i settori produttivi (anche Enti Locali) nel limite economico di 3 mila euro nel corso di un anno solare (art. 46-bis lett.d D.L. 83/2012 Decreto Sviluppo convertito in Legge 134/2012). Stranieri: I compensi tramite i voucher sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
VOUCHER: La riforma del lavoro ha specificato che i voucher ora devono essere orari, numerati progressivamente e datati. Il valore nominale viene fissato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La nuova disciplina parte da 18 luglio 2012 ad eccezione dei voucher già acquistati al momento di entrata in vigore della legge per i quali fino al 31 maggio 2013 resta ferma la vecchia disciplina.
Part-time flessibile o elastico Ricordiamo che la Riforma Biagi aveva previsto una maggiore Flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro ridotto. Il datore di lavoro ha diritto, in accordo con il lavoratore, di stipulare clausole flessibili ed elastiche che variano lorario part-time di base (preavviso di almeno due giorni lavorativi al lavoratore e corrispondere le adeguate compensazioni economiche). È richiesto il consenso del lavoratore attraverso uno specifico patto scritto reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Clausole elastiche: prevedono variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa con maggior apporto di prestazione lavorativa (es. in un part-time di base dalle 8.00 alle aumentare la prestazione di unora dalle 8.00 alle 11.00). Clausole flessibili: prevedono variazione della collocazione temporale della prestazione (es. in un part-time di base dalle 8.00 alle 10.00, modificare lorario dalle alle 14.00)
Le novità riguardano la facoltà di ripensamento del lavoratore: I contratti collettivi possono prevedere condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere leliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche(numero 3–bis comma 7 art.3 D.Lgs.61/2000 come modificato art. 20 lettera a) Legge Fornero). Il lavoratore ha facoltà di revocare il proprio consenso sulle clausole flessibili ed elastiche se si trova queste situazioni: presenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni; studente lavoratore – art.10 1°comma L.300/70 (iscritti e frequentanti corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale); gravi condizioni di salute per sé o per il proprio coniuge, figlio o genitore (patologie oncologiche o handicap previste dallart.12 bis D.Lgs.61/2000) – comma aggiunto al comma 9 art.3 D.Lgs.61/2000 dallart.20 lettera b) Legge Fornero).
Novità anche per le Partita iva, con modifiche da parte del Decreto Sviluppo II rapporto di lavoro è da intendersi una collaborazione coordinata e continuativa ai verificarsi di due dei tre seguenti mutati presupposti: che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi (il periodo di riferimento previsto dalia Riforma Fornero era di un solo anno); che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione d'interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi (anche questo periodo di riferimento è stato raddoppiato); che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
La presunzione non opera però qualora la prestazione lavorativa: sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini de! versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n Inoltre non opera in presenza di prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali per cui è richiesta l'iscrizione a un ordine professionale
La Riforma del Lavoro ha introdotto nuove misure in tema di dimissioni e risoluzioni consensuali, finalizzate a garantire la veridicità della data di dimissioni e l'autenticità della manifestazione di volontà del prestatore di lavoro: Obbligatorietà della convalida all'atto di dimissioni o risoluzione consensuale Sanzioni per il datore di lavoro che utilizzi pratiche scorrette per la risoluzione del rapporto di lavoro La norma è di immediata attuazione; non è previsto alcun periodo transitorio
Modalità: Convalida presso le DTL, Centro per limpiego territorialmente competente o presso le sedi eventualmente indicate dal ccnl sottoscrizione, da parte del lavoratore dimissionario, della dichiarazione apposta in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro eventuali modalità che saranno individuate in futuro con apposito decreto ministeriale
Nel caso in cui il dipendente non proceda alla convalida delle dimissioni: Il datore di lavoro ha 30 gg di tempo (dal momento in cui riceve la comunicazione di dimissioni) per trasmettere al dipendente comunicazione scritta, a cui sarà allegata copia della ricevuta "CO" contenente l'invito a convalidare le sue dimissioni Se entro 7 giorni, dalla ricezione dell'invito, il dipendente non provvede alla convalida il rapporto dì lavoro si intende risolto
Nei 7 giorni che seguono la ricezione dell'invito alla convalida delle dimissioni/risoluzione consensuale dal datore di lavoro, il lavoratore ha facoltà di esercitare la revoca. Nel caso in cui nel periodo intercorso tra il recesso e la revoca la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, il lavoratore non matura alcun diritto retributivo La revoca del recesso comporta la cessazione di ogni eventuale pattuizione contestuale al recesso stesso e l'obbligo del lavoratore di restituire quanto eventualmente percepito in virtù di tali accordi
Sanzione amministrativa prevista per il datore di lavoro che abusa di pratiche scorrette per risolvere il rapporto di lavoro; Da a
Prolungamento della durata de! periodo di obbligo di convalida delle dimissioni/risoluzione consensuale da 1 ai primi 3 anni di vita del bambino (o 3 anni di accoglienza del minore adottato) in tali casi la convalida avviene solo presso la DTL, Centro per l'impiego territorialmente competente o presso le sedi eventualmente indicate dal ccnl
Il lavoro a progetto Il lavoro occasionale di tipo accessorio Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo Il lavoro parziale Tutela della maternità e paternità e dimissioni in bianco Dott.ssa Anna Tedesco (Legge 28 giugno 2012 n. 92) Roma ottobre 2012