LA TERRA Guerrieri G., Pennacchi F. Sediari T., Riferimento: Guerrieri G., Pennacchi F. Sediari T., Istituzioni di Economia e Politica Agraria, Edagricole, Bologna, 1995 CAPITOLO 10
PROPRIETA’ TERRIERA E POLITICA AGRARIA Proprietà terriera e regime politico: la tradizione liberista; la tradizione socialista. Lo Stato può intervenire sui meccanismi di formazione e distribuzione della proprietà terriera Agevolazioni fiscali Credito fondiario Norme sui contratti agrari Interesse della politica verso i problemi della proprietà terriera Molto elevato fino agli anni ‘80 Oggi meno rilevante – progresso tecnologico -> dagli interventi sulla proprietà a quelli sull’impresa.
LA BONIFICA (1) Bonifica: “il passaggio da un iniziale regime fondiario e ordinamento ordinamento agricolo con esso interdipendente ad altro regime fondiario ed altro connesso ordinamento agricolo” (Serpieri) Opere di miglioramento e trasformazione fondiaria: dominio privato (fino al 1920). Legge 1 marzo 1924: bonifica come trasformazione fondiaria di pubblico interesse Legge Serpieri - T.U. n. 215 del 13 febbraio 1933 (bonifica integrale) Bonifica, poteva essere a carico dello Stato Opere di miglioramento fondiario: eseguite dai proprietari Concetto di integralità: programmazione integrata.
Bonifica oggi: obiettivo il territorio, non solo l’agricoltura. LA BONIFICA (2) Bonifica oggi: obiettivo il territorio, non solo l’agricoltura. Legge 183/89: “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”. Programmazione di intervento per bacini idrografici Principi della 183/89: Difesa del suolo a carattere interdisciplinare ed intersettoriale Definizione di un ambito territoriale di intervento con il bacino idrografico Piano di bacino quale strumento di programmazione e pianificazione Legge 8 giugno 1990 n. 142: nuovo ordinamento sulle autonomie locali – Modifica del Titolo V° della Costituzione Accordi di programma: per assicurare il coordinamento delle azioni
La riforma agraria in Italia; Le riforme agrarie: riforme di tipo liberale; riforme di tipo contadino; riforme di tipo collettivista. La riforma agraria in Italia; i problemi strutturali dell’agricoltura in Italia; i principali provvedimenti legislativi; gli interventi a favore della proprietà coltivatrice.
RIORDINO FONDIARIO Caratteri della proprietà fondiaria in Italia: frammentazione e polverizzazione. Inconvenienti della frammentazione e polverizzazione. RIORDINO FONDIARIO: interventi per incidere su queste forme anomale della proprietà: permute cura della frammentazione riunioni particellari ricomposizione fondiaria (misura PSR) cura della polverizzazione mantenimento dell’unità aziendale nella successione (maso chiuso in Alto Adige, Legge 57/94 legge sulla montagna) minima unità colturale (Codice Civile) prepensionamento (misura PSR)
ACCERTAMENTO PROPRIETA’ TERRIERA Catasto fondiario: nato con duplice scopo: scopo civile e fiscale oggi solo scopo fiscale proprietà giuridica: solo presunzione, non prova catasto non probatorio (stati germanici) conservatoria delle ipoteche: accertamento giuridico della proprietà
FORME DI POSSESSO La tecnologia e i mutamenti del mercato richiedono un rapido adattamento strutturale delle aziende agricole Gli interventi di riordino della proprietà comportano grandi difficoltà Scarsa diffusione delle cooperative di conduzione dei terreni Importanza delle forme contrattuali (superamento dei problemi legati alla cessione del diritto di proprietà): affitto contratti associativi enfiteusi
AFFITTO (1) La principale forma contrattuale è l’affitto (20% in Italia tra le forme di possesso dei terreni) Dal punto di vista giuridico è un contratto di locazione Piccolo affitto proprietario coltivatore e affittuario (aumento della superficie dell’azienda) Grande affitto affittuario non coltivatore (rivolto alla globalità dell’azienda) Contratto di affitto (tre aspetti fondamentali, oggetto di forti contrasti nel passato): durata canone miglioramenti fondiari
AFFITTO (2) Primo periodo 1865-1939: Secondo periodo 1940-1960: concezione liberista con spiccata posizione di vantaggio del proprietario durata libera da 1 a 30 anni il proprietario poteva non accettare le migliorie (minor somma tra speso e migliorato) Secondo periodo 1940-1960: affermazione del diritto di impresa dell’affittuario; l’affittuario può essere autorizzato dal giudice, anche contro il volere del proprietario ad effettuare miglioramenti fondiari: indennità in base al migliorato. durata max 30 anni; inizio del periodo di proroghe; canone: libera contrattazione, ma cominciano ad emergere leggi per la definizione di un canone equo, anche se solo a titolo indicativo Terzo periodo: 1960 ad oggi: crescente potere vincolante del potere legislativo numerose legge varate: 567/62, 11/71, 814/73, 176/78, e 203/82: paura dei proprietari di non riavere la terra a seguito delle numerose proroghe, che hanno scoraggiato la diffusione del contratto di affitto equo canone: operazione impossibile Legge 203 del 3 maggio 1982 durata (art. 1-4): 15 anni con rinnovo tacito, se il proprietario non invia la disdetta canone di affitto (art. 8-15): fissato per legge, derivante da una moltiplicazione del reddito dominicale, fissato dalle Commissioni tecniche provinciali miglioramenti fondiari (art. 16-20):procedura complessa che coinvolge l’Assessorato regionale competente art. 45: patti in deroga (articolo più importante della legge), il contratto di affitto torna ad essere libero.
CONTRATTI ASSOCIATIVI Sono contratti nei quali gli attori dei rapporto contrattuale concorrono alla realizzazione della produzione in forma compartecipativa. Ognuno apporta uno o più specifici fattori della produzione ed ad ognuno compete una parte del prodotto ottenuto. L’importanza di queste forme, oggi: dal p.d.v. storico: trasformazione dei sistemi agrari (es. appoderamento) dal p.d.v. economico: dibattito economico-agrario Contratti agrari (dal p.d.v. normativo): mezzadria o colonia parziaria appoderata; colonia parziaria; compartecipazione agraria soccida mista e conferimento al pascolo
CONTRATTO DI MEZZADRIA Capitale tutto del proprietario; Lavoro tutto del mezzadro; Prodotti divisi a metà; Spese colturali divise a metà; Direzione tecnica ed amministrativa del proprietario. Diversità da Regione a Regione. Codice Civile: contratto di associazione. Concedente e mezzadro (famiglia). Difficoltà di adattamento all’evoluzione del sistema economico a partire dal dopoguerra: questione mezzadrile.
ENFITEUSI, USI CIVICI E PROPRIETA’ COLLETTIVE Enfiteusi: contratto perpetuo o a tempo lunghissimo, spesso misurato a generazioni, stipulato tra un proprietario e un lavoratore (enfiteuta); quest’ultimo assumeva la gestione del fondo con l’obbligo di miglioramento, dietro pagamento di un canone annuo. Usi civici (molto diffusi in Italia): su territori appartenenti ad un privato proprietario, le popolazioni di un paese avevano diritto di trarre utilità varie: far legna, utilizzare le ghiande, utilizzare altri prodotti, ecc. Proprietà Collettive (prendono il nome di: associazioni agrarie, università agrarie): coesistenza di diritti di proprietà di un gruppo di individui facenti parte di una collettività. Demani Comunali: terre possedute dai Comuni non come proprietà propria, ma come demanio universale; si tratta di una proprietà collettiva del Comune su cui gli abitanti esercitano i loro diritti.