Riforma del Titolo V della Costituzione

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Transcript della presentazione:

Riforma del Titolo V della Costituzione Dalla legge nazionale di riforma del welfare al 1° Piano regionale per le politiche sociali in Puglia Legge 328/2000  Riforma del Titolo V della Costituzione Legge Regionale 17/2003  Piano regionale delle politiche sociali in Puglia 2004-05

La nuova fase del welfare in Puglia  La legge regionale 19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia Regolamento regionale attuativo

……………Uno schema teorico di riferimento FUNZIONI A CHI COMPETE MODALITA’ DI ESERCIZIO/PRINCIPI ISPIRATORI INTERLOCUTORI GOVERNO (responsabilità programmatoria, organizzativa e gestionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali) Comuni, Province, Regioni, Stato Sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell’amministrazione, autonomia amministrativa e regolamentare degli enti locali Organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondaziopni, enti di patronato, enti riconosciuti delle confessioni religiose, altri enti privati PRODUZIONE di interventi e servizi sociali Soggetti pubblici, nonché in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi,organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato a altri soggetti privati Sussidarietà orizzontale tesa a favorire la pluralità di offerta di servizi al cittadino e il suo diritto di scelta, ma anche promozione della solidarietà sociale attraverso la valorizzazione dell’iniziativa delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI Organizzazioni sindacali,associazioni sociali e di tutela degli utenti Partecipazione attiva Tale funzione può essere esercitata a livello politico, culturale, di patrocinio specifico. Autonomia della funzione di tutela.

Rapporti interistituzionali tra livelli territoriali Stato Funzioni indivisibili, diritti di cittadinanza,livelli essenziali Tutte le altre funzioni Regione Mutamento relazioni interistituzionali Regolazione finanziaria e programmatoria Comune Asl Provincia Programmazione zonale e gestione dei servizi Terzo settore

SUSSIDARIETA’ Sussidarietà verticale fra le Istituzioni pubbliche secondo il principio che “l’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini”(art. 4 della Carta Europea) Sussidarietà orizzontale fra Istituzioni pubbliche e società civile. Non intesa quale semplice supplenza delle istituzioni pubbliche alle carenze della società civile, ma quale strumento di promozione, coordinamento e sostegno che permette alle formazioni sociali di esprimere al meglio, e con la piena garanzia di libertà di iniziativa, le diverse e specifiche potenzialità.Resta in capo alle istituzioni il ruolo fondamentale di garanzia della risposta (esistenza, qualità ed accessibilità).

GOVERNANCE può definirsi come un’aspetto della sussidiarietà orizzontale, la creazione cioè di uno spazio politico entro il quale l’ente locale da un lato assume il ruolo di propulsore e regolatore di politiche e azioni sociali ideate e attivate di concerto con gli altri attori del privato sociale radicati nel territorio, dall’altro assume quello di garante nei confronti dei cittadini, rispetto alle prestazioni erogate da una molteplicità di attori sociali, che dovranno garantire il possesso di adeguati livelli di qualità.

SUSSIDIARIETA’ SOLIDALE Le funzioni pubbliche non sono affidate esclusivamente alle istituzioni pubbliche, ma sono da queste condivise con le formazioni sociali Non più uno STATO CHE DA’ e una SOCIETA’ CHE RICEVE ma la garanzia da parte delle istituzioni di una risposta ai diritti che provenga innanzitutto da una comunità solidale Il principio della SUSSIDARIETA’ SOLIDALE implica la condivisione di funzioni e di responsabilità pubbliche tra istituzioni pubbliche e soggetti privati L’attribuzione alla società civile di funzioni pubbliche non si pone in alternativa alla responsabilità istituzionale, ma viene legata ad essa in un rapporto di complementarietà, nel quale comunque le scelte politiche relative alle priorità e ai livelli essenziali di risposta devono essere inequivocabilmente riservate a chi rappresenta democraticamente tutti i cittadini (WELFARE PLURALE)

I piani di zona Possiamo definire i Piani di zona come la più significativa innovazione nella realtà delle politiche e dei servizi sociali italiani negli ultimi decenni. Il PdZ è lo strumento strategico dei Comuni associati per il governo locale dei servizi sociali. La realizzazione del PdZ introduce almeno quattro significativi cambiamenti nella tradizionale prassi della programmazione sociale: 1. Si integrano gli interventi e le politiche sociali 2. Si consolida il passaggio da una prospettiva di government, intesa come una funzione esclusiva del soggetto pubblico, ad una prospettiva di governance, intesa come attività di governo svolta attraverso la mobilitazione e il coordinamento di soggetti pubblici, del privato socialie, della società civile 3. Si programma a un nuovo livello: l’ambito territoriale, superando i tradizionali limiti delle politiche sociali in Italia legati al frazionamento comunale 4. Si programma in modo congiunto anche con le aziende sanitarie locali

La partecipazione del terzo settore Il terzo settore partecipa alla programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la partecipazione attiva all’elaborazione del piano di zona Il terzo settore concorre alla concreta attuazione dei piani di zona in quanto gestore di servizi (funzione di produzione)

Il terzo settore Col termine terzo settore si intendono (art. 1 comma 4 l.328/00): - gli organismi non lucrativi di utilità sociale - gli organismi della cooperazione - le associazioni e gli enti di promozione sociale - le fondazioni e gli enti di patronato - gli enti riconosciuti delle confessioni religiose

Le modalità di gestione dei servizi Nella legge di riforma 328/2000 è possibile individuare quattro modalità principali di intervento: Sviluppo del volontariato e dei gruppi di auto-aiuto, in una logica di potenziamento delle possibilità di risposta della collettività ai propri bisogni Introduzione di un sistema di servizi acquistati direttamente dai cittadini, nella logica dell’accreditamento, con un controllo ex ante dell’ente pubblico ed il ricorso alla logica di mercato L’esternalizzazione di servizi, finanziati dall’ente pubblico ed erogati dal privato o dal privato sociale Lo sviluppo di nuove forme di gestione dei servizi sociali nella logica di una risposta diretta al bisogno del cittadino da parte dell’ente pubblico (l.142/90)

Il terzo settore nella legge regionale Art. 19 l.r 19/2006 La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti del terzo settore e valorizzano l’apporto delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale,degli enti di patronato e delle fondazioni attraverso azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti.

I soggetti del terzo settore: partecipano alla programmazione e alla progettazione del sistema integrato d’interventi (METODO DELLA CONCERTAZIONE) Concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali

L’affidamento dei servizi Gli enti pubblici ricorrono a forme di aggiudicazione dei servizi con procedure di evidenza pubblica secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte, valorizzando prioritariamente l’apporto progettuale e la conoscenza del territorio… E’ sancito il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo, escludendo il metodo del massimo ribasso

Altre modalità di rapporto tra enti pubblici e altri soggetti privati Gli enti locali possono stipulare convenzioni con i soggetti del terzo settore che non presentino organizzazione di impresa per l’erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le finalità statuarie, laddove tali attività siano coerenti con gli obiettivi del PdZ e adeguate a integrare la rete dei servizi che sarà realizzata dai soggetti pubblici e privati chiamati a gestire i servizi previsti. Accreditamento Istruttoria pubblica per la cooprogettazione Concessione di servizio (vedi bozza regolamento)