L’efficacia oggettiva del contratto collettivo

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L’efficacia oggettiva del contratto collettivo

L’efficacia oggettiva del contratto collettivo Il problema dell’ efficacia oggettiva attiene alla ricerca del meccanismo giuridico attraverso cui il contratto collettivo può vincolare i singoli soggetti iscritti ai sindacati stipulanti e parti di rapporti individuali di lavoro (efficacia in senso verticale)

L’efficacia oggettiva: le ragioni sostanziali del problema L’esigenza sul piano dei fatti LA REALIZZAZIONE SUL PIANO GIURIDICO Evitare di vanificare la funzione della contrattazione collettiva, consentendo che i lavoratori accettino condizioni deteriori rispetto a quelle stabilite collettivamente IL CONTRATTO INDIVIDUALE NON PUÒ CONTENERE CLAUSOLE PEGGIORATIVE RISPETTO AL CONTRATTO COLLETTIVO

Efficacia oggettiva Esempio: il contratto individuale che regola il rapporto tra il lavoratore Tizio e l’imprenditore Caio non può disciplinare il rapporto di lavoro in maniera difforme dal c.c. a meno di non disporre in senso più favorevole per il lavoratore Scopo del meccanismo: Impedire che i lavoratori iscritti, singolarmente, accettino condizioni di trattamento economico e normativo inferiori (deteriori) a quelle stabilite dai c.c.

Modalità di funzionamento del meccanismo: EFFICACIA REALE INDEROGABILITÁ E SOSTITUZIONE AUTOMATICA DEROGABILITÁ IN MELIUS 1) ai singoli rapporti di lavoro si applicano direttamente le condizioni di trattamento economico e normativo previste dal c.c. 2) le eventuali clausole difformi dei contratti individuali vengono automaticamente sostituite dalle norme del c.c.; 3) tale sostituzione non è necessaria se i contratti individuali prevedono condizioni di trattamento più favorevoli per il lavoratore (inderogabilità in pejus; derogabilità in melius)

Problema: Com’è possibile, in un ordinamento che non ha prodotto leggi sul contratto collettivo, affermare l’EFFICACIA OGGETTIVA e la INDEROGABILITÁ del c.c. rispetto ai contratti individuali?

L’approccio pragmatico della giurisprudenza L’art. 2077 del codice civile: “I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro” sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo,

Critica alla tesi giurisprudenziale ma la giurisprudenza replica: le norme codicistiche sul contratto corporativo non sono state abrogate, né sono incompatibili con i principi dell’ordinamento post-corporativo. In ogni caso, è finalità specifica della stipulazione dei contr. coll. – che prescinde dalla fisionomia giuridica delle associzioni stipulanti - quella di sottrarre la regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro alla libera disponibilità dei singoli L’art. 2077 c.c. riguarda il c.c. corporativo e non è applicabile al contratto collettivo di diritto comune

I due orientamenti dottrinali: 2) il fondamento giuridico della inderogabilità viene ricercato all’interno dei principi generali del diritto civile 1) il fondamento giuridico della inderogabilità viene ancorato a norme giuridiche positive diverse da quelle civilistiche

1) Le soluzioni indipendenti dai principi del codice civile Il riferimento all’art. 39 Cost.: L’unica differenza tra i contratti collettivi ex art. 39 Cost. e i c.c. di diritto comune sarebbe rappresentata dal diverso ambito di efficacia soggettiva. Il fondamento della cd. “efficacia reale” del c.c. può individuarsi, dunque, nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 Cost. la cd. teoria della sovraordinazione del potere sindacale sul potere del singolo (Scognamiglio, 1971)

le due norme del codice civile di riferimento: 2) a) la teoria del mandato rappresentativo di F. Santoro Passarelli (anni ’50) le due norme del codice civile di riferimento: l’ art. 1726 c.c. (il mandato collettivo conferito da più persone per un affare di interesse comune) l’art. 1723, comma 2 (il mandato conferito non solo nell’interesse del mandante ma anche del mandatario o di terzi) Entrambe le disposizioni sanciscono la irrevocabilità del mandato il sindacato; gli altri affiliati

Possibili critiche alla teoria del mandato irrevocabile la prima: irrevocabilità del mandato non equivale a… …non modificabilità del regolamento contrattuale posto in essere dal mandatario attraverso nuove clausole contrattuali (quelle del contratto individuale)

PERCHÉ IL MANDANTE NON POSSA “RIAPPROPRIARSI”DELLA MATERIA, MODIFICANDO LA DISCIPLINA STABILITA DAL MANDATARIO LO SCHEMA DELLA RAPPRESENTANZA SPIEGA IL VINCOLO SOGGETTIVO, MA NON SPIEGA PERO’ LAVORATORE SINDACATO

Possibili critiche alla teoria del mandato irrevocabile la seconda: . . . TUTTE le pattuizioni difformi dovrebbe essere impossibili Se davvero l’impossibilità di pattuizioni individuali difformi dovesse basarsi sulla irrevocabilità del mandato conferito ex artt. 1723 e 1726... anche quelle in melius

b) le teorie associazionistiche L’atto di adesione al sindacato produrrebbe l’effetto di limitare l’autonomia privata individuale (Cessari, Cataudella: anni ’60) l’assoggettamento dell’autonomia individuale alla autonomia collettiva l’accettazione della cd. “regola di competenza”

La soluzione fornita al problema dall’art. 2113 c.c. L’invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi La tesi che individua nell’art. 2113 c.c. il fondamento giuridico della inderogabilità è stata pacificamente recepita dalla giurisprudenza

un atto di rinuncia (invalido) La pattuizione individuale peggiorativa è un atto di rinuncia (invalido) ad un diritto posto da disposizione inderogabile

La nuova formula dell’art. 2113 consente di prescindere dal 2077 Alcune valutazioni La nuova formula dell’art. 2113 consente di prescindere dal 2077 Ma si può affermare che il nuovo art. 2113 consente di ottenere i medesimi effetti dell’art. 2077?

Una comparazione tra norme Art. 2077 Le clausole difformi dei contratti individuali sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro Art. 2113 Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi, non sono valide

L’inderogabilità secondo l’art. 2113 “L’art. 2113 attribuisce al contratto collettivo l’inderogabilità non tanto come una caratteristica intrinseca, quanto piuttosto come un dato che, assumendo rilevanza solo su impulso della reazione individuale del lavoratore, si profila meramente eventuale” (M. Rusciano)

Art. 2077 e art. 2113: le differenze L’inderogabilità del contratto collettivo di cui parla il 2077 consiste nella nullità e sostituzione automatica delle clausole individuali difformi L’inderogabilità di cui parla il 2113 si identifica nella annullabilità di quelle clausole (qualificate alla stregua di rinunzie o transazioni)

la proposta di “derogabilità assistita” “Il Governo (…) invita le parti sociali a valutare la possibile ridefinizione del rapporto fra momento collettivo ed individuale nella regolazione del rapporto di lavoro, rendendo possibile la definizione di assetti regolatori effettivamente conformi agli interessi del singolo” La proposta di revisione del principio di inderogabilità nel Libro Bianco (2001)

La proposta di revisione del principio Le proposte non hanno trovato seguito nella legislazione successiva al Libro Bianco (d. lgs. n. 276/2003) Ed ancora: “In un contesto crescentemente individualizzato di rapporti e contratti di lavoro sono individualizzate anche le scelte dei prestatori: ciò che può essere migliorativo per l’uno, può risolversi in una condizione di peggior favore per l’altro” La proposta di revisione del principio di inderogabilità nel Libro Bianco (2001)