ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLE COOPERATIVE SOCIALI PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA DI BERGAMO ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
LA COOPERAZIONE SOCIALE HA QUESTA FORMIDABILE SFIDA: LA PERSONA È AL CENTRO DELLA SUA STRATEGIA E DELLA SUA ORGANIZZAZIONE LE PERSONE E LE RETI DI PERSONE NE HANNO DETERMINATO LA NASCITA E LO SVILUPPO………………….. Franco Butera “ Le imprese sociali come imprese normali socialmente capaci” 1999
ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI SOGGETTI AMMISSIBILI ALL’ALBO MODALITÀ DI ISCRIZIONE MANTENIMENTO ALL’ALBO EFFETTI ED OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO CANCELLAZIONE DALL’ALBO E I SUOI EFFETTI NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ISCRIZIONE - LA PROCEDURA ON-LINE BILANCIO SOCIALE INFORMAZIONI
In data 14 novembre 2009 è entrato in vigore il nuovo Regolamento dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell’Art. 27 della L.R. n° 1/2008. ( D.G.R. n° VIII/010338 del 21 ottobre 2009) Si conclude così la fase di sperimentazione dell’affidamento alle Province delle Ripartizioni dell’Albo, avviata con d.g.r. n° 5536/2007 e realizzata mediante la sottoscrizione di convenzioni. Le Province potranno quindi esercitare a pieno titolo la delega prevista dai dispositivi della legge regionale 1/2008. Le News principali Le cooperative che svolgono attività sia di tipo “A” che di tipo “B” possono chiedere l’iscrizione in entrambe le sezioni A e B qualora: il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 1 della legge 381/1991 e dell’art. 4 comma 1del regolamento “ Albo Regionale delle Cooperative Sociali”, sia chiaramente indicato nello statuto sociale 2) l’organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate. Dal 1 gennaio 2010 sarà obbligatorio per le cooperative sociali dotarsi di firma digitale o abilitarsi all’utilizzo della Carta Regionale dei Servizi al fine di poter inviare la domanda di mantenimento o nuova iscrizione solo in modo on-line. Le domande fatte pervenire in cartaceo non verranno considerate. Il termine per il procedimento istruttorio è variato da 60 a 90 gg. dalla data di ricevimento della domanda, sia che si tratti di nuova e quindi prima iscrizione, oppure di mantenimento.
Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" Definizione. - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. 3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale". Art. 4 comma 1 regolamento Albo Regionale Cooperative Sociali L’Albo regionale delle cooperative sociali è suddiviso in tre sezioni che identificano la tipologia delle cooperative relativamente alle attività e ai servizi svolti: sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in particolare nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo; sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 delle legge 381/1991; sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all’art. 8 della legge 381/1991
I soggetti che possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale sono le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi nei settori assistenza sociali, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione e alla dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo; che attraverso attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi - inseriscono persone svantaggiate nella loro attività lavorativa. Le persone svantaggiate sono quelle definite all'art 4 della legge n.381/1991; che sono costituite come consorzi avente la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali. Le cooperative che svolgono attività sia di "tipo A" che "di tipo B" possono chiedere l'iscrizione nella sezione A che nella sezione B qualora: il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge 381/1991 e dell'art. 4 comma 1 del nuovo regolamento regionale sia chiaramente indicato nello statuto sociale; l'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate. In caso di iscrizione sia nella sezione A che nella sezione B, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 381/1991 viene determinata considerando solo il personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.
4. Persone svantaggiate. - 1 4. Persone svantaggiate. - 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.
Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali“ Definizione. - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. 3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale". Art. 4 comma 1 regolamento Albo Regionale Cooperative Sociali L’Albo regionale delle cooperative sociali è suddiviso in tre sezioni che identificano la tipologia delle cooperative relativamente alle attività e ai servizi svolti: sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in particolare nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo; sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 delle legge 381/1991; sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all’art. 8 della legge 381/1991
Modalità di iscrizione e Mantenimento all’Albo Avere sede legale in Lombardia Essere iscritte all’Albo nazionale delle cooperative nella sezione “mutualità prevalente di diritto”, categoria “sociale” e nella categoria dell’attività esercitata. Gestire servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione e alla dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo, ovvero svolgere attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previste dall’art. 4 delle legge n 381/1991, o come consorzi essere costituite da almeno il 70% da cooperative sociali. Avere la composizione della base sociale conforme alle vigenti normative con particolare riferimento all’art. 2 della legge n 381/1991. Rispettare le norme in materia di contratto collettivo di lavoro ed aver assolto agli obblighi previdenziali ed assicurativi. Svolgere l’attività conformemente alla normativa regionale. Aver depositato presso il Registro delle Imprese il bilancio economico. Aver depositato presso la Direzione provinciale del lavoro, se dovuto, il regolamento interno ai sensi dell’art. 6 della legge 142/2001. Aver redatto il bilancio di responsabilità sociale. Aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista dal Decreto Legislativo n 220 del 2 agosto 2002. Aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che nei confronti dei soci della cooperativa sociale non sono stati adottati i provvedimenti comportanti le decadenze, sospensioni e/o revoche di diritto delle leggi 31.5.1965, n 575 (disposizioni contro la mafia) e 19.03.1990 n 55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). Le cooperative sociali che chiedono l’iscrizione nella sezione A e B devono operare prevalentemente in Lombardia (più del 70% del valore della produzione deve derivare da attività svolte in Lombardia). Le cooperative sociali che chiedono l’iscrizione nella sezione B devono avere almeno il 30% dei lavoratori in condizione di svantaggio rispetto al numero complessivo dei lavoratori. (le persone svantaggiate sono quelle indicate dall’art. 4 della legge 381/1991 e devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa medesima – La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a ciò abilitata. Le cooperativa sociali che chiedono l’iscrizione nella sezione B e sono costituite da meno di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, devono raggiungere il 30% di persone svantaggiate entro sei mesi dalla data di iscrizione. I consorzi che chiedono l’iscrizione nella sezione C devono avere la compagine sociale composta almeno dal 70% da cooperative sociali, le quali devono essere iscritte all’Albo Regionale.
Mantenimento All’Albo La domanda di iscrizione e mantenimento nell’Albo è presentata dal legale rappresentante della cooperativa alla Provincia nella quale ha la propria sede legale, mediante il sistema informativo predisposto dalla Regione. Il tutto deve essere inviato on-line, dal 1 gennaio 2010 con firma digitale. Non verranno accettate le domande fatte pervenire in formato cartaceo. Il procedimento istruttorio deve concludersi entro 90 gg. dalla data di ricevimento della domanda se trattasi di prima iscrizione, oppure dalla data di ricevimento della domanda di mantenimento. Tale termine s’intende sospeso qualora nel corso dell’istruttoria risulti necessario acquisire chiarimenti o integrazioni che devono pervenire entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta, pena la decadenza del procedimento. La decorrenza del termine riprende dalla data di ricevimento delle precisazioni richieste.
Effetti ed obblighi derivanti dall’iscrizione all’Albo L'iscrizione all'Albo delle cooperative sociali è condizione per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa regionale come indicato all'art. 4, comma 2 della l.r. n. 21/2003. Le cooperative sociali iscritte nella sezione B possono stipulare con gli enti pubblici apposite convenzioni, in deroga alle normali procedure, per lo svolgimento di attività assunte integralmente in proprio o in forma di supporto a servizi pubblici. Le cooperative sociali iscritte all'albo regionale, attraverso il sistema informativo, sono tenute a comunicare alla Provincia: dal 1 giugno al 31 luglio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, le informazioni previste dal sistema informativo riguardo alla situazione della cooperativa sociale dalle quali risulti la permanenza dei requisiti richiesti dal regolamento regionale; entro 10 giorni l'eventuale messa in liquidazione e lo scioglimento della società; entro 30 giorni l'eventuale venir meno delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2 della legge n. 381/1991 (la percentuale dei soci volontari non deve essere superiore al 50% del totale dei soci) ed all'articolo 4, comma 2 della medesima legge per le sole cooperative iscritte nella sezione B (percentuale delle persone svantaggiate occupate non deve essere inferiore al 30% del totale degli occupati, rispetto al numero dei lavoratori non svantaggiati).
Cancellazione dall’Albo e suoi effetti La cancellazione dall'Albo è disposta nei seguenti casi: a) per esplicita richiesta del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio accompagnata dal verbale dell'Organo amministrativo; b) nel caso di scioglimento della cooperativa, o inattività per un periodo superiore a 24 mesi, o cancellazione dall'Albo nazionale delle cooperative di cui al DM 23/06/2004, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n.220; c) qualora non sia stato possibile effettuare, per responsabilità imputabili al soggetto iscritto, le ispezioni ordinarie straordinarie previste ai sensi del d.lgs. 220/2002; d) qualora la cooperativa non abbia provveduto al riequilibrio della compagine sociale così come previsto all'articolo 2 della legge n.381/1991, entro i sei mesi successivi alla data di accertamento come previsto nel regolamento regionale; e) qualora la cooperativa iscritta nella sezione B non abbia provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n.381/1991, entro sei mesi dalla data di accertamento come previsto nel regolamento regionale; f) in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti essenziali che ne avevano consentito l'iscrizione, nonché per l'eventuale mancato adeguamento alle disposizioni indicate per ciascuna cooperativa nel relativo provvedimento d'iscrizione; g) nel caso in cui la Cooperativa non abbia adempiuto agli obblighi descritti nel paragrafo precedente. Prima di procedere alla formale adozione del provvedimento di cancellazione la Provincia comunica alla cooperativa sociale i motivi che giustificano tale determinazione indicando anche il termine, non inferiore a dieci giorni, entro il quale può produrre eventuali controdeduzioni che la Provincia ha l'obbligo di valutare. Il mancato invio di controdeduzioni nei termini stabiliti è motivo sufficiente per procedere alla cancellazione dall'Albo. La cancellazione dall'albo regionale è disposta con provvedimento motivato. Dell'avvenuta cancellazione è data comunicazione, tramite il sistema informativo, alla Regione, al legale rappresentante della cooperativa, ai competenti uffici della Camera di Commercio. La cancellazione dall'Albo comporta la decadenza dei benefici previsti dalla normativa regionale. Per le cooperative sociali di tipo B la cancellazione comporta inoltre: a) l'impossibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici ai sensi dell'art. 5 della legge n.381/1991; b) la risoluzione delle convenzioni in atto stipulate ai sensi della norma citata, fatta salva la facoltà, da parte dell'amministrazione interessata, di disporre con proprio provvedimento la prosecuzione del rapporto fino alla sua scadenza naturale.
NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE Regolamento dell’Albo delle Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 27 della L.R. n 1/2008 Disciplina delle Cooperative Sociali Regolamento Regionale Legge 8 novembre 1991 n 381 NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE Testo unico delle leggi in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso Norme in materia di riordino della viglianza sugli Enti Cooperativi D.lgs. 2 agosto 2002 n 220 Legge 14 febbraio 2008 n 1
ISCRIZIONE - LA PROCEDURA ON-LINE Le domande di iscrizione e di mantenimento nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, devono essere presentate esclusivamente on-line attraverso il sistema informatico della Regione Lombardia, collegandosi al sito della Direzione Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione Collegarsi al seguente sito: htpp://62.101.84.158/cooperative/struts/login.jsp; entrare nel programma informatico accreditandosi ( è necessario richiedere l’invio di una password entrati nel programma compilare tutte le sezioni che compongono la domanda, seguendo le indicazioni salvare ed inviare Nel caso di difficoltà nella compilazione della domanda è possibile avere un supporto tecnico, contattando Lombardia Informatica al numero verde 800770099, oppure utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica albo-cooperative@lombardia-servizi.it Si ricorda che dal 1 giugno al 31 luglio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, le cooperative sociali devono rinnovare il loro mantenimento all’Albo Regionale
ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO PROVINCIA DI BERGAMO ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO SERVIZIO GESTIONE ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI VIA Borgo Santa Caterina n° 19 24124 Bergamo Referente Gestione Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sig. Francesco Giovanessi 035.387.362 - fax 035.387.606 francesco.giovanessi@provincia.bergamo.it Vedi mappa
IL BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE NELLE COOPERATIVE SOCIALI Le cooperative sociali hanno lo scopo di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini” (art. 1 L. n. 381/1991). Il Bilancio di esercizio non fornisce informazioni esaurienti riguardo alle finalità della cooperativa sociale. Per mettere in luce le peculiarità di questa particolare tipologia di imprese e’ necessario che le cooperative sociali affianchino al bilancio di esercizio una relazione sociale nella quale evidenziare altri elementi essenziali, descrivendo sinteticamente i risultati non economici delle attività sviluppate, gli intendimenti riguardanti il raggiungimento delle finalità istituzionali e il rapporto con la comunità di riferimento. Nelle cooperative sociali il bilancio sociale: serve a verificare e rendicontare il grado di coerenza tra la missione, la visione, i valori espressi e resi noti, gli impegni assunti nei confronti della collettività e quanto effettivamente realizzato; può essere assunto, oltre che come strumento di comunicazione interno ed esterno, anche come base da cui partire per elaborare la strategia sociale della cooperativa sociale e per indagare la rispondenza agli interessi dei diversi soggetti coinvolti, della società e dell’ambiente di riferimento; va considerato come un processo ed un elemento costitutivo del sistema che solo alla fine si traduce in un “documento”: la sua redazione è perciò il momento conclusivo di un percorso che dovrebbe prevedere il coinvolgimento sia dei diversi livelli di governance della cooperativa che dei portatori di interesse ed interagisce con gli strumenti adottati per le attività di programmazione e di controllo. Indicazioni Bilancio Sociale