LE IMPRESE TURISTICHE.

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LE IMPRESE TURISTICHE

NORMATIVA CIVILISTICA Art.2082 cod.civ.: “Imprenditore” Art.2135 c.c. : “Imprenditore agricolo” Art. 2195 c.c. : “Imprenditore commerciale” Art. 2083 c.c. : “ Piccolo imprenditore” Art. 2555 c.c. : “Azienda” L. quadro 217/1983 L. quadro 135/2001

Legge quadro 217/1983 “Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici” (cioè servizi complementari connessi all’attività di ricezione: es. ristoranti, bar, discoteche, pub, centri di fitness, ecc.).

Legge Quadro 135/2001 – Art.4/1 cod.tur. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.

AVVIARE UN’IMPRESA ALBERGHIERA Colui che gestisce un’impresa alberghiera è un imprenditore commerciale per cui deve sottostare allo statuto e deve attenersi ad una serie di adempimenti: Autorizzazione comunale Iscrizione al R.E.C.(Registro esercenti il commercio) Autorizzazione sanitaria

Codice del turismo Art.16 cod. tur. : semplificazione degli adempimenti delle strutture turistico - ricettive Art.17 cod. tur. : istituzione dello sportello unico per il disbrigo delle pratiche amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per le attività turistiche.

SPORTELLO UNICO Attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) gli imprenditori possono avviare o sviluppare un’impresa e ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti, la modulistica e gli adempimenti necessari. Lo sportello semplifica e garantisce la conclusione delle pratiche in tempi rapidi e certi, e soprattutto, l’imprenditore ha il vantaggio di rivolgersi ad un unico ufficio.

Segnalazione certificata di inizio attività Gli operatori possono avviare o modificare un’attività attraverso la SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) da effettuarsi attraverso lo Sportello unico corredata delle seguenti dichiarazioni: Generalità del titolare Ubicazione dell’esercizio Il n° di stelle in base al quale si chiede che venga classificata la struttura La capacità ricettiva complessiva L’intenzione di offrire il servizio di ristorazione e bar alle sole persone alloggiate Se si tratta di attività stagionale o continuativa I metri quadrati dell’eventuale garage riservato agli ospiti Le attività ricettive autorizzate devono comunque essere esercitate nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza (Art.16/3 Cod.tur.)

Segue… SCIA Una volta effettuata la segnalazione l’attività può essere immediatamente avviata. In casi particolari l’imprenditore, per la natura dell’attività o la localizzazione dell’impianto, deve attendere gli esiti di un’apposita conferenza di servizi. Si tratta di casi attinenti, ad esempio, alle verifiche ambientali, alla sicurezza pubblica, alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Nel caso di carenza dei requisiti e presupposti richiesti, nel termine di 60 gg. l’amministrazione competente può disporre il divieto, motivato, di prosecuzione dell’attività; l’interessato entro 30 giorni deve provvedere a rimuovere gli ostacoli evidenziati, pena la revoca della licenza.

Segue … autorizzazione amm. La concessione della licenza è subordinata alla presenza di alcuni requisiti soggettivi; il richiedente: non deve aver riportato una condanna superiore ai tre anni di reclusione Non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza Non deve aver subito condanne per reati contro lo Stato, l’ordine pubblico, contro le persone (violenza, furto, rapina, sequestro di persona, ecc.) Non deve aver subito condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, abuso di sostanze stupefacenti, ecc.

Art.9 L.135/2001 / Art. 8/2 cod.tur. Il rilascio della licenza all’apertura di una struttura ricettiva abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti, nonché alla vendita di giornali, cartoline pellicole e alla possibilità di istallare attrezzature e strutture di carattere ricreativo.

REVOCA DELLA LICENZA L’autorizzazione è revocata dal Sindaco: Se il titolare non attiva l’esercizio entro 180 gg. dal rilascio della licenza o ne sospende l’attività per un periodo superiore a 12 mesi Se il titolare non risulta più iscritto nel registro delle imprese Se è stata decretata la sospensione dell’attività per inadeguatezza dei locali alle norme e il titolare non ha provveduto a regolarizzare entro i termini

ISCRIZIONE AL R.E.C. Fino al 2001 si doveva iscrivere l’impresa ricettiva nella sezione speciale imprese turistiche del R.E.C. (registro esercenti il commercio), tenuto presso la camera di commercio; l’iscrizione era prevista per chiunque intendesse svolgere un’attività commerciale. Con il d.lgv. 114/1998 (riguardante la liberalizzazione delle attività commerciali) il R.E.C. è stato soppresso e con la L. 135/2001 è stata soppressa anche la sezione speciale imprese turistiche. Oggi l’iscrizione al REC rimane soltanto per coloro che vogliono aprire un’attività di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar) Colui che oggi richiede l’iscrizione al REC deve: Essere capace d’agire; può richiedere l’iscrizione anche il minore emancipato Aver superato un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di fronte ad una apposita commissione costituita presso la Camera di commercio. Sono ammessi a tale esame coloro che hanno un diploma di scuola secondaria superiore e coloro che hanno prestato servizio per almeno 2 anni negli ultimi 5, presso imprese del settore, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, produzione o amministrazzione, o se si tratta di coniuge, parente o affine entro il 3° grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore. La domanda di iscrizione al REC deve contenere le generalità del titolare, il quale non deve essere stato dichiarato fallito, aver riportato condanne penali per un periodo superiore a tre anni per delitti non colposi, aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica, buon costume, igiene e sanità pubblica, delitti contro la persona, ecc.

AUTORIZZAZIONE SANITARIA Il controllo da parte delle autorità sanitarie mira a proteggere la salute del consumatore/cliente e riguarda in particolare le attività dirette alla produzione e alla somministrazione di alimenti. La domanda di autorizzazione sanitaria deve essere inoltrata al sindaco e deve contenere tutti i dati che riguardano i locali in cui si svolge l’attività, le merci prodotte o distribuite, una relazione tecnica dell’A.S.L. riguardante locali, impianti e attrezzature; l’indicazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti; la dichiarazione dell’avvenuto allacciamento all’acquedotto, ecc.

Segue… autorizzazione sanitaria L’autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco previo parere favorevole della ASL. Il d.lgv. 155/1997 ha posto a carico dell’imprenditore una serie di obblighi finalizzati alla salubrità dell’ambiente di lavoro e degli alimenti: si parla del rispetto della procedura HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), intesa come sistema di analisi dei rischi e dei punti critici delle fasi produttive che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti. Lo stesso imprenditore è tenuto a redigere un documento dal quale risultano i controlli da lui effettuati e le eventuali procedure adottate per salvaguardare la salute dei consumatori (per cui è responsabile in prima persona). Sono tenute a osservare tale procedura tutte le aziende che producono, trasformano, distribuiscono e vendono prodotti alimentari (dallo stabilimento industriale all’azienda agricola, dal piccolo bar al ristorante).

Procedura HACCP Il sistema HACCP prevede alcuni principi di base : a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti; b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti; c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti; d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici; e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d`attività, dell`analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza". Il responsabile deve tenere a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati relativi alla procedura HACCP . Nel caso in cui, attraverso la procedura di autocontrollo, si ravvisino dei prodotti che possono presentare un rischio per la salute pubblica, è necessario informare l`autorità sanitaria ed attivarsi per il ritiro dal commercio dei prodotti sospetti . Tali prodotti ritirati verranno poi messi a disposizione dell`autorità sanitaria, che provvederà alla loro conservazione o distruzione, a seconda dei casi. Il sistema di autocontrollo, tuttavia, non esclude a priori la possibilità che le autorità di vigilanza effettuino a loro volta dei controlli ufficiali sui prodotti alimentari.