Il rapporto giuridico È una relazione tra due o più soggetti ( parti) prevista e regolata dal diritto, da cui nascono situazioni giuridiche attive e passive
Situazioni giuridiche attive . Diritto soggettivo, cioè il potere di agire per soddisfare un proprio interesse . Potestà, cioè il potere attribuito ad un soggetto di agire per soddisfare l’interesse di un altro soggetto Aspettativa, cioè la posizione di attesa del soggetto a cui favore sta maturando un diritto Interesse legittimo, cioè la pretesa di un soggetto a che le azioni della Pubblica Amministrazione siano legittime
Situazioni giuridiche passive . Dovere, cioè la posizione di chi deve rispettare un diritto altrui . Obbligo, cioè il dovere di tenere uno specifico comportamento per soddisfare l’interesse di un altro soggetto .Soggezione, cioè la posizione di chi deve sopportare le decisioni di un altro soggetto che incidono nella sua sfera giuridica . Onere, cioè il sacrificio di un interesse al fine di ottenere un vantaggio
I diritti soggettivi Assoluti se possono essere fatti valere verso tutti gli altri soggetti o . Relativi se possono essere fatti valere solo verso persone determinate . Patrimoniali se tutelano interessi economici . Non patrimoniali se tutelano interessi morali .
Trasmissibili se possono essere trasferiti ad altri soggetti . Intrasmissibili se non possono essere trasferiti ad altri soggetti . Reali se attribuiscono un potere pieno su una cosa . Di obbligazione se attribuiscono il potere di pretendere un determinato comportamento da parte di un altro soggetto
Fatti e atti giuridici Fatti naturali, eventi naturali dai quali non derivano effetti giuridici Fatti giuridici, eventi naturali, indipendenti dalla volontà umana, dai quali derivano effetti giuridici Atti giuridici, eventi derivanti dalla volontà umana, dai quali derivano effetti giiuridici
Atti e negozi giuridici I comportamenti umani danno origine a: Atti leciti, se rispettosi delle leggi Atti illeciti, se contrari alle leggi Gli atti leciti si distinguono in: . Atti giuridici in senso stretto, quando il soggetto vuole solo compiere l’atto . Negozi giuridici, se il soggetto vuole produrre gli effetti previsti dalla legge
Negozio giuridici Manifestazione di volontà dell’uomo indirizzata a produrre gli specifici effetti previsti dalla legge. I negozi giuridici possono essere: . Unilaterali . Plurilaterali