Contesto normativo italiano

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Contesto normativo italiano Recepimento, con il D. Lgs 626/94, della “Direttiva madre” 89/391/CE e delle numerose “figlie” ha innovato il concetto di salute e sicurezza nel lavoro, introducendo le “figure della prevenzione” integrata e condivisa dalla partecipazione dei lavoratori; Mancanza di una definizione di concetto di “salute”

Contesto normativo italiano Aspetto “psichico” richiamato indirettamente L. 39/02 “tutti i rischi per la sicurezza e la salute …” e integrazione D. Lgs. 195/03 per la funzione RSPP frequenza a “specifici corsi … prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e psico-sociale …”

Contesto normativo italiano Strategia comunitaria europea impostazione globale di benessere sul luogo di lavoro: nuovi rischi e in particolare psico-sociali Accordo Sindacato e Associazioni datoriali europee 8.10.2004 sullo stress da lavoro

Contesto normativo italiano D. Lgs. 81 del 9/4/2008 concetto di “salute” intesa quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consiste solo in un’assenza di malattia o infermità” (art. 2, comma 1, lettera o)

Contesto normativo italiano D. Lgs. 81 del 9/4/2008 processo di “valutazione dei rischi” fa riferimento a “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo …” (art. 28, comma 1).

Contesto normativo italiano D. Lgs. 81 del 9/4/2008 “… definizione di metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo” …” (art. 15, comma 1, lettera d). Accordo Interconfederale 9/6/2008

Contesto normativo italiano D. Lgs. 106 del 3/8/2009 Integra art. 28 con il comma 1 bis “La valutazione dello stress lavoro-correlato … è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui …” Indicazioni della Commissione Consultiva

Circolare linee guida Ministero Lavoro 18.11.2010 Lo stress lavoro-correlato viene descritto dall’art. 3 Acc. Europeo 8/10/2004, come recepito dall’Acc Interconf. 2008, quale: “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”

La valutazione di tale rischio È parte integrante del Documento e della valutazione dei rischi da effettuare. Il responsabile è il DATORE di LAVORO che si avvale del RSPP con il coinvolgimento del MEDICO competente, ove nominato, e PREVIA CONSULTAZIONE DEL RLS/RLST

Destinatari Operai Impiegati Quadri Dirigenti

Metodo DUE FASI: VALUTAZIONE generale PRELIMINARE Eventuale APPROFONDIMENTO nel caso di individuazione di rischio particolare

RILEVAZIONE INDICATORI OGGETTIVI 3 FAMIGLIE EVENTI SENTINELLA, quali ad esempio: infortuni assenze malattia turn over procedimenti e sanzioni segnalazioni medico competente specifiche e frequenti lamentele formalizzate dai lavoratori LORO FREQUENZA NEL TEMPO

RILEVAZIONE INDICATORI OGGETTIVI 3 FAMIGLIE FATTORI DI CONTENUTO DEL LAVORO, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature, esposizione a rischi carichi e ritmi, faticosità orari di lavoro e turni corrispondenza tra competenze e requisiti professionali richiesti

RILEVAZIONE INDICATORI OGGETTIVI 3 FAMIGLIE FATTORI DI CONTESTO LAVORATIVO, quali ad esempio: ruolo nella organizzazione autonomia decisionale e controllo conflitti interpersonali al lavoro evoluzione e sviluppo di carriera incertezza in ordina alle prestazioni richieste

In questa prima valutazione Sufficiente una lista di controlli generali che consenta una valutazione oggettiva complessiva e, quando possibile, parametrica sulle tre famiglie di indicatori Occorre “sentire” i gruppi interessati o campioni delle maestranze E/O la RLS – RLST (valutare compito RLST)

Se NON emergono elementi significativi di rischio Occorre darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi Prevedere un Piano di monitoraggio Ri-Valutare almeno dopo due anni (meglio se annualmente nella riunione del Servizio Protezione e Sicurezza)

Se emergono situazioni di rischio Si procede ad attivare il programma di interventi correttivi: Misure organizzative Tecniche Procedurali Formative Comunicative

Procedere a INDAGINE APPROFONDITA VALUTAZIONE SOGGETTIVA attraverso: QUESTIONARI FOCUS GROUP INTERVISTE A GRUPPI OMOGENEI di lavoratori Anche per CAMPIONI RAPPRESENTATIVI di lavoratori nelle aziende grandi

Tempi Dal 31.12.2010 decorre l’obbligo di: AVVIARE la valutazione ai sensi delle disposizioni della circolare. I tempi e i modi, la data della conclusione della valutazione devono essere indicati nel DVR. Chi lo ha fatto non è tenuto a rifarlo ma alla sua ripetizione periodica.