AUTONOMIA FINANZIARIA

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AUTONOMIA FINANZIARIA

LEGGE n°168 DEL 1989 AUTONOMIA DELL’UNIVERSITA’ (Parte Normativa – Parte Finanziaria Contabile) Parte Normativa emanazione di: STATUTI: DELINEANO IL QUADRO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE; REGOLAMENTI: COSTITUISCONO UN LIVELLO NORMATIVO DI DETTAGLIO RISPETTO A QUELLO DI STATUTO. Parte Finanziaria-Contabile: FORMAZIONE DEL BILANCIO AUTONOMAMENTE; ADOZIONE DI REGOLAMENTI PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA’.

FFO (FONDO PER IL FIANZIAMETO ORDINARIO) L’AUTONOMIA FINANZIARIA Si è realizzata nel 1993 con la Legge n° 537 art. 5 FFO (FONDO PER IL FIANZIAMETO ORDINARIO) HA ELIMINATO LA PRECEDENTE LOGICA DELLE ASSEGNAZIONI CON DESTINAZIONE VINCOLATA A FAVORE DI UN SISTEMA BUDGETARIO AUTONOMAMENTE FORMULATO DAI SINGOLI ATENEI; LA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO TRA GLI ATENEI NON AVVIENE PIU’ SOLO IN BASE ALLA SPESA STORICA MA TENENDO CONTO ANCHE DI INDICATORI DI ATTIVITA’ SVOLTA; CONCEDENDO ELEVATI GRADI DI AUTONOMIA ALLE UNIVERSITA’ SUI MODI DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEVOLUTE, INTRODUCENDO MAGGIORE RESPONSABILITA’ SUI RISULTATI.

FFO (FONDO PER IL FIANZIAMETO ORDINARIO) è diviso in tre quote: UNA QUOTA BASE (Criterio Storico 90%) ASSEGNATA SECONDO IL TRASFERIMENTO STORICO, DETERMINATO NEL 1994, SULLA BASE DEL CONSOLIDATO DEL 1993) UNA QUOTA DI RIEQUILIBRIO (7,5%) (GRADUALMENTE CRESCENTE E FINALIZZATA A RIDURRE PROGRESSIVAMENTE GLI SQUILIBRI STORICAMENTE DETERMINATISI NELLA ASSEGNAZIONE DI FONDI ED E’ DESTINATA NEL TEMPO AD ATTENUARE L’EFFETTO DELLA SPESA STORICA) A SUA VOLTA COLLEGATA A DUE PARAMETRI: A) Domanda di formazione (70%); B) Risultati della Didattica (30%). UNA QUOTA DI INCENTIVAZIONE (2,5%) (DESTINATA ALLA STIPULA DI ACCORDI DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO E LE UNIVERSITA’).

IL D.M. 28/07/2004 HA DEFINITO LA NUOVA STRUTTURA DEL MODELLO DI RIPARTIZIONE DE FFO- Proposta C.N.V.S.U.- 30% DOMANDA SODDISFATTA (MISURABILE IN TERMINI DI STUDENTI ISCRITTI.) 30% RISULTATI DI PROCESSI FORMATIVI ( MISURABILI ANNUALMENTE IN TERMINI DI CREDITI ACQUISITI.) 30% RISULTATI DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 10% INCENTIVI SPECIFICI ( ES: MOBILITA’ DOCENTI, SOSTEGNO ALLA DISABILITA’)

D.Lgs 29/93 ART. 3 Indirizzo politico-amministrativo Funzioni e responsabilità Ha introdotto la separazione tra: DIREZIONE POLITICA (ORGANI DI GOVERNO) DEFINISCONO GLI OBIETTIVI E I PROGRAMMI DA ATTUARE E VERIFICANO LA RISPONDENZA DEI RISULTATI; DIREZIONE AMMINISTRATIVA AI DIRIGENTI SPETTA LA GESTIONE FINANZIARIA, TECNICA E AMMINISTRATIVA. NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SONO ISTITUITI SERVIZI DI CONTROLLO INTERNO O NUCLEI DI VALUTAZIONE, CON IL COMPITO DI VERIFICARE, MEDIANTE VALUTAZIONI COMPARATIVE DEI COSTI E DEI RENDIMENTI, LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI, LA CORRETTA ED ECONOMICA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE, L’IMPARZIALITA’ E IL BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

LEGGE 537/93 Nell’ambito universitario la legge 537 del 1993, ha apportato delle innovazioni introducendo l’0bbligatorietà di tutti gli Atenei ad istituire Nuclei di valutazione interna Art. 5 “NELLE UNIVERSITA’, SONO ISTITUITI I NUCLEI DI VALUTAZIONE INTERNA CON IL COMPITO DI VERIFICARE, MEDIANTE ANALISI COMPARATIVE DEI COSTI E DEI RENDIMENTI, LA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE, LA PRODUTTIVITA’ DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA, NONCHE’ L’IMPARZIALITA’ E IL BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ….”

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA HA, NELLE UNIVERSITA’, TRE RUOLI FONDAMENTALI IN RIFERIMENTO ALL’AUTONOMIA DELL’ISTITUZIONE E ALLA NATURA PUBBLICA DELLA MISSIONE E DEI FINANZIAMENTI : UN PRIMO RUOLO E’ QUELLO DI FORNIRE INFORMAZIONI, AI SOGGETTI INTERNI E AI REFERENTI SOCIALI. TALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE RILEVANTI AL FINE DI METTERE IN GRADO GLI UTENTI, IL PARLAMENTO, IL GOVERNO, LE AUTORITA’ LOCALI E LA SOCIETA’ CIVILE DI FORMULARE UN GIUDIZIO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ATENEO. UN SECONDO RUOLO E’ QUELLO DI FAR CONOSCERE, ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO, L’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE AI VARI LIVELLI DECISIONALI, AFFINCHE L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE, LE FACOLTA’ E I DIPARTIMENTI UTILIZZINO LE INFORMAZIONI PRODOTTE AI FINI DI UNA VALUTAZIONE DELLE LORO ATTIVITA.’ IL TERZO RUOLO E’ QUELLO DELLA VALUTAZIONE VERA E PROPRIA, CHE, A PARTIRE DALLE INFORMAZIONI E DALLE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DELLE ALTRE STRUTTURE, DOVREBBE ESSERE IN GRADO DI VALUTARE L’ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLE SINGOLE STRUTTURE E DELL’ATENEO NEL SUO COMPLESSO.

LEGGE N°370 DEL 19 OTTOBRE 1999 LA LEGGE 370 DEL1999 HA RIVISTO E COMPLETATO IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEGLI ATENEI, STATALI E NON STATALI, PRECISANDO CARATTERISTICHE, FUNZIONI E RUOLI DEI NUCLEI DI VALUAZIONE. NUCLEI DI VALUTAZIONE INTERNA D’ATENEO. TRASFORMAZIONE DELL’OSSERVATORIO PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO IN COMITATO NAZIONALE PER LA VAUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVARSITARIO. ( valutazione esterna - ruolo di natura politico strategica, organo di indirizzo di coordinamento e monitoraggio del sistema universitario)

In questo contesto dell’Autonomia si inserisce il nuovo modello di governo delle Aziende Universitarie Economicità (Efficienza ed Efficacia) Responsabilità (accountability) Valutazione e Controllo

L’ECONOMICITA’ DELLA GESTIONE E’ SINTESI, COMBINAZIONE DELL’EFFICIENZA-PRODUTTIVITA’ E DELL’EFFICACIA DELLE OPERAZIONI CHE DANNO CONTENUTO ALL’ATTIVITA’ AZIENDALE E ATTRAVERSO I QUALI SI SODDISFANO I BISOGNI DEGLI INDIVIDUI. CONCETTI LEGATI ALL’ECONOMICITA’ SONO: AUTONOMIA E DURABILITA’.(maggiori risultati e minori costi) RESPONSABILITA’ RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI, CONNESSI ALL’USO DELLE RISORSE LIMITATE, A FRONTE DI PIU’ AMPI GRADI DI AUTONOMIA. LE UNIVERSITA’ SONO COMUNQUE CHIAMATE AD ASSICURARE ADEGUATI LIVELLI DI RESPONSABILITA’, QUINDI CON AMPI SPAZI DI LIBERTA’ AMMINISTRATIVA E GESTIONALE SI CONTRAPPONE IL CONTROLLO SULLE MODALITA’ DI ESECUZIONE E GESTIONE DI TALE LIBERTA’. VALUTAZIONE E CONTROLLO LO SCENARIO ISTITUZIONALE E POLITICO, IN CUI SI TROVANO AD OPERARE GLI ATENEI, HA ACUITO LA NECESSITA’ DI SVILUPPARE UNA CULTURA DELLA VALUTAZIONE E ADEGUATE METODOLOGIE DI ANALISI E CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ UNIVERSITARIA, IN FUNZIONE DELL’AMPIO GRADO DI AUTONOMIA LORO ATTRIBUITO, CONNESSA AL RAGGIUNGIMENTO DI COMPLESSIVE CONDIZIONI DI ECONOMICITA’.

RUOLO DEL CONTO CONSUNTIVO TRADIZIONALMENTE LA DISCUSSIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E’ STATA PER MOLTO TEMPO CONSIDERATA SOLO FORMALE, AVENDO IL CONSUNTIVO RILIEVO SOLO AI FINI DI SEMPLICE RISCONTRO CONTABILE, IN QUANTO LA SUA STRUTTURA E LE FUNZIONI TRADIZIONALI AD ESSO ATTRIBUITE RIFLETTONO UN CONTESTO IN CUI VI ERA UN GRADO BASSO DI AUTONOMIA DECISIONALE. NELL’ ULTIMO DECENNO, CHE SI E’ REALIZZATA L’AUTONOMIA DELLE UNIVERSITA’, E’ STATO VALORIZZATO TALE DOCUMENTO RICONOSCENDOGLI POTENZIALITA’ INFORMATIVE E DI SUPPORTO ALLE DECISIONI DI GOVERNO. IL RENDICONTO DUNQUE MISURA CIO’ CHE SI E’ FATTO, PER DARE PIENAMENTE CONTO DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI, PRODUCENDO UN’INFORMAZIONE CHE, NEL CONTEMPO, RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI GOVERNO ED IL RISPETTO DEI PROGRAMMI E CHE RENDE TRASPARENTE L’AMMINISTRAZIONE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY.(di supporto decisionale all’organo politico)

LEGGE N° 94 DEL 3 APRILE 1997 NORME DI CONTABILITA’ GENERALE DELLO STATO DISPONE CHE IL BILANCIO DELLO STATO SIA ARTICOLATO IN UNITA’ PREVISIONALE DI BASE LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO RISPONDE A 5 ESIGENZE FONDAMENTALI: RENDERE COMPRENSIBILE IL BILANCIO DELLO STATO, RIDUCENDO GLI ATTUALI 5.000 CAPITOLI IN 500 UNITA’ PREVISIONALE DI BASE; CONSENTIRE UN PROCESSO DI DECISIONE PARLAMENTARE PIU’ TRASPARENTE, MA ALLO STESSO TEMPO PIU’ EFFICACE DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE; DECIDERE EFFETTIVAMENTE LA SPESA IN FUNZIONE DELL’EVOLUZIONE DEI BISOGNI E NON SULLA BASE DELLE SPESE PASSATE; CONSENTIRE UN CONTROLLO PARLAMENTARE E AMMINISTRATIVO PIU’ EFFICACE CHIARENDO A TUTTI QUALI SONO I COSTI EFFETTIVI DEI SINGOLI SERVIZI CHE L’AMMINISTRAZIONE FONISCE; AUMENTARE RESPONSABILITA’ E AUTONOMIA GESTIONALE DEI DIRIGENTI PUBBLICI, DANDO GRAVITA’ AL DETTATO DEL DECRETO LEGISLATIVO N°29 DEL 93.

LEGGE N 59 DEL 1997 (BASSANINI) SANCIVA L’INTRUDUZIONE DI UNA CONTABILITA’ ANALITICA PER CENTRI DI COSTO AL FINE DELLA GESTIONE E DELLA RENDICONTAZIONE . TALE LOGICA SI E’ TRADOTTA NEL D.Lgs N 279 DEL 07/10/1997. D.Lgs N 279 DEL 07/10/1997 – HA INTRODOTTO NELL’AMBITO DELLA CONTABILITA’ PUBBLICA, CON VALENZA PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI, UN SISTEMA UNICO DI CONTABILITA’ ANALITICA PER CENTRI DI COSTO. SECONDO I NUOVI PRINCIPI INTRODOTTI, IL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE E’ AFFIANCATO AD UN BADGET ECONOMICO. IL BILANCIO PREVISIONALE DI GESTIONE RILEVA LE RISORSE ACQUISIBILI E IL FABBISOGNO PREVISTO, IL BADGET DECISIONALE MISURA L’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI.

D.LGS 286/99 AI SENSI DELL’ART. 4 DEL D.LSG. 286/99, E’ NECESSARIO COSTITUIRE GLI ORGANISMI INTERNI PREPOSTI ALLA PROGETTAZIONE E AL GOVERNO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E INDIVIDUARE LE UNITA’ ORGANIZZATIVE A LIVELLO DELLE QUALI SI INTENDE MISURARE L’EFFICACIA, L’EFFICIENZA E L’ECONOMICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. QUINDI IL CONTROLLO DI GESTIONE E’ UN SITEMA DIREZIONALE CON CUI I MANAGER SI ACCERTANO CHE LA GESTIONE SI STIA SVOLGENDO IN CONDIZIONE DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA TALI DA PERMETTERE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI DELLA GESTIONE STESSA, STABILITI IN SEDE DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA.