Giulio Tagliavini © SDA Bocconi LEASING E FALLIMENTO
La vendita con riserva della proprietà Art. 1523 c.c. Passaggio della proprietà e dei rischi. Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Art. 1525 c.c. Inadempimento del compratore. Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive. Art. 1526 c.c. Risoluzione del contratto. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inedempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre il risarcimento del danno.
Conseguenze del 1526 c.c.
La storia dell’applicabilità Ferrarini, 1977 - SI Il canone dovuto dal locatario, oltre ad essere corrispettivo del godimento, è corrispettivo del futuro trasferimento della proprietà, e quindi prezzo. Cassazione n. 3023/86 - n. 8766/87 - NO La scadenza del contratto è caratterizzata dal quasi venir meno dell’utilità economica della cosa locata. La funzione del contratto è quindi di finanziamento a scopo di godimento del bene per la durata del contratto; i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento.
La storia dell’applicabilità Mirabelli, 1986 - NO I canoni che la società di leasing ha percepito costituiscono la differenza tra il valore iniziale del bene oggetto del contratto di leasing e il valore residuo del bene al momento della risoluzione. Devono rimanere acquisiti dal locatore. De Nova 1987 - SI La non applicabilità del 1526 c.c. si basa sulla considerazione che si tratta di un contratto di durata per il quale le prestazioni si trovano in rapporto di correspettività a coppie nel periodo anteriore alla risoluzione. Siccome però ciò non è sempre vero (nei canoni in effetti è compresa una componente di prezzo) occorre concludere in senso contrario.
La storia dell’applicabilità Denozza, 1987 - SI Non è opportuno risolvere i problemi di disciplina ricercando una appropriata qualificazione giuridica del contratto. L’art. 1526 c.c. è una norma di equilibrio secondo gli spunti di analisi della teoria della garanzia. La Torre 1989 - NO Il canone non comprende anche la quota di consumo del bene nel periodo, in quanto il canone viene determinato solamente sulla base della durata del finanziamento erogato, prescindendo dal particolare uso o consumo del bene stesso. Le “tabelle” dei canoni di locazione delle società prescindono infatti dal tipo di bene.
La storia dell’applicabilità Cassazione nn. 5569-5574 / 1989 SI per il leasing “translativo” NO per il leasing “di godimento” Occorre ricostruire la comune intenzione delle parti diretta al definitivo trasferimento dellla proprietà. A tal fine occorre osservare se le parti hanno previsto che alla scadenza del contratto il valore residuo del bene sarà superiore, in misura apprezzabile, al prezzo di opzione; o se la durata del contratto è più breve della vita economica del bene. In tale ipotesi occorre applicare l’art. 1526 c.c. in quanto il bene è destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo, sicché il trasferimento del bene all’utilizzatore non costituisce una eventualità marginale.
La storia dell’applicabilità De Nova 1990 - SI Anche se il valore residuo del bene fosse in linea con il prezzo di opzione si avrebbe comunque un effetto trasflativo della proprietà. E’ opportuno non scindere la disciplina del leasing in due fattispecie. Cassazione n. 6357/91 - NO / SI Per distinguere i due diversi tipi di leasing non interessa tanto conoscere quale sia stata l’effettiva intenzione delle parti al momento della stipula quanto accertare semplicemente se il prezzo per l’esercizio della facoltà di acquisto sia o meno adeguato al presunto valore del bene in tale epoca.
Due punti di vista
I contratti possibili PROPRIETA’ UTILIZZO Acquisto con fondi propri Acquisto finanziato da un prestito non garantito Acquisto finanziato da un prestito garantito da un privilegio sul bene Acquisto con pagamento dilazionato Acquisto con riserva della proprietà Hire purchase Credit bail Financial leasing Leasing operativo Noleggio UTILIZZO
Una simulazione di leasing
Come si dispongono i contratti 100% Acquisto Acquisto riserva proprietà Hire purchese Credit bail Financial leasing Valore del bene inglobato nei pagamenti Leasing operativo Noleggio 0% Periodo utilizzo / vita economica utile 100% 0%
Come si dispongono i contratti 100% Acquisto Acquisto riserva proprietà Hire purchese Credit bail Financial leasing Durata pagamento / vita utile Leasing operativo Noleggio 0% Periodo utilizzo / vita economica utile 100% 0%
Tipologie di leasing Operativo Finanziario Traslativo Finalità: uso temporaneo del bene Godimento del bene Trasferimento della proprietà Beni standardizzati Anche beni (strumentali) su “misura” Anche beni su “misura” Durata: breve, non correlata alla vita del bene Correlata alla vita economica del bene Anche breve, comunque non correlata alla vita del bene Canoni: corrispettivo d’uso Corrispettivo del godimento: coprono l’intero valore del bene Inglobano parte del prezzo di riscatto Riscatto: non previsto Prezzo pari al valore residuo del bene Prezzo inferiore al valore residuo del bene Obsolescenza: limitata Totale Parziale Conduttore: tutti Solo imprenditori Anche non imprenditori Effetti risoluzione: “irretroattività” “Irretroattività” “Retroattività”
Indizi del leasing traslativo (secondo la Cassazione) Previsione originaria, ad opera delle parti, di quello che sarà, alla scadenza del contratto, il rapporto tra valore residuo del bene e prezzo di opzione. La previsione di una eccedenza di valore che evidenzia la volontà di trasferimento della proprietà del bene inizialmente concesso in godimento; si può dedurre da: Facoltà di chiedere la proroga del contratto Obbligo restituzione bene in buono stato Durata contratto in rapporto a natura del bene e normale obsolescenza Stima del valore residuo finale in caso di risoluzione anticipata