La valutazione Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dellarticolo 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
Articolo 1 – Finalità e contenuti del Regolamento coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni zobiettivi: ydare sistematicità alla materia valutativa yfavorire lazione formativa delle istituzioni scolastiche per un rapporto sinergico tra obiettivi di apprendimento e azione di valutazione degli alunni
Valutazione e scuola xPer la scuola la valutazione è: una verifica dellefficacia delle azioni messe in atto per favorire il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento per ciascun alunno. xLa possibilità di migliorare tali livelli ha le radici a) nella ricchezza degli ambienti di apprendimento e b) nellefficacia dellinsegnamento. x Per raggiungere tale scopo può essere opportuno utilizzare la flessibilità didattica e organizzativa dellautonomia scolastica (articoli 4 e 5 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275).
Valutazione e alunni zLa valutazione ha prevalentemente finalità formativa ze concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo di ciascun alunno zAl termine dei più significativi snodi del percorso curricolare la scuola (registra) il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, rilevando yla sintesi degli apprendimenti acquisiti e ydelle abilità conseguite da ciascun alunno, yin modo formalizzato e funzionale allorientamento e alla prosecuzione dei percorsi di istruzione yper un effettivo conseguimento del successo scolastico e formativo di ciascuno.
Valutazione e collegialità zLa collegialità decisionale dei docenti, ribadita anche dallarticolo 3 della citata legge di conversione n. 169/2008, è garanzia della sintesi valutativa finale quale attestazione dello sviluppo integrale conseguito dallalunno
Oggetto e modalità della valutazione zUna valutazione adeguatamente formativa e di qualità x1) non rileva solamente gli esiti, ma x2) pone attenzione soprattutto ai processi formativi dellalunno, x3) è strettamente correlata alla programmazione delle attività e agli obiettivi di apprendimento x4) considera il differenziale di apprendimento. zSi realizza attraverso losservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento formali e informali zdocumenta la progressiva maturazione dellidentità personale promuove una riflessione continua dellalunno come autovalutazione dei suoi comportamenti e percorsi di apprendimento.
Informazione delle famiglie zLa valutazione dei processi formativi e degli esiti degli apprendimenti conseguiti è oggetto di adeguata informativa per le famiglie degli alunni zGli insegnanti estendono luso della valutazione decimale alla pratica quotidiana secondo criteri di coerenza e di trasparenza
Articolo 3 – Valutazione degli alunni della scuola secondaria di I grado zLa valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni viene effettuata mediante lattribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione
Ammissione alla classe successiva sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna primo e al secondo anno di corso gli alunni che hanno ottenuto disciplina o gruppo di discipline zLe scuole si impegnano nel corso dell'anno ad assicurare ad ogni studente, in particolare in presenza di carenze di programmazione, a migliorare l'efficacia dell'apprendimento, anche ricorrendo alla flessibilità riconosciuta all'autonomia scolastica, in modo da rendere possibile per ogni studente i traguardi di competenza previsti.
Novità nella procedura zLa procedura valutativa è estesa a tutte le classi (il d. lgs. 59/2004 prevedeva lammissione al secondo anno del biennio) zLa valutazione è riferita a ciascuna classe frequentata.
Condotta e media zLa votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre, come il voto delle altre discipline, alla determinazione della media complessiva dei voti in ogni situazione in tutti i casi previsti dalla norma. zEsclusioni dalla media: ylinsegnamento della religione cattolica, ai sensi dell'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 296 ynonché la disciplina relativa all'educazione fisica, ai sensi dell'art. 304 del medesimo Testo unico (fa media solo per i crediti scolastici ai fini dellesame di stato del II ciclo)