Valutazione tradizionale o Valutazione autentica ? Valutazione e certificazione delle competenze nei percorsi di alternanza scuola e lavoro, alla luce del D.Lgs 24 marzo 2005. Valutazione tradizionale o Valutazione autentica ?
Schema D.Lgs approvato dal CdM il 24 marzo 2005 - Ambito di applicazione Art. 1 …Gli studenti che hanno compiuto il 15° anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 48 del d.lgs 10/9/03 n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all’art. 9, comma 1, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraveso l’alternaza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa…
Schema D.Lgs approvato dal CdM il 24 marzo 2005 Realizzazione dei percorsi in alternanza Art. 3, comma 2 : … ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all’art. 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione è istituito, a livello nazionale, un apposito Comitato… Nel Comitato sono rappresentati i soggetti istituzionali interessati: Camere di commercio, rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi, il Comitato si coordina con l’INVALSI.
Schema D.Lgs approvato dal CdM il 24 marzo 2005 Art. 3, comma 3, punto (e : … previa intesa in sede di Conferenza unificata e sulla base delle indicazioni del Comitato, è definito tra l’altro il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti.
Schema D.Lgs approvato dal CdM il 24 marzo 2005 - Funzione tutoriale Art. 5, comma 2 Il docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
Schema D.Lgs approvato dal CdM il 24 marzo 2005 - Funzione tutoriale Art. 5, comma 3 Il tutor formativo esterno, […] favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Schema D.Lgs approvato dal CdM il 24 marzo 2005 - Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti Art. 6 1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte delle istituzione scolastica o formativa. 2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e delle norme vigenti in materia, l’istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all’art. 3, comma 3, lett. E, le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l’eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
Schema D.Lgs approvato dal CdM il 24 marzo 2005 - Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti Art. 6 3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l’obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell’occupabilità. 4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall’art.3, comma 1 lett. a) della legge 53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
Valutazione tradizionale o autentica ? Il movimento di pensiero Authentic assessment fa uso di forme di valutazione degli apprendimenti più vicine alla realtà rispetto ai test tradizionali e ritenuti più capaci di incidere nella sfera dell’autoformazione dello studente. La valutazione autentica o alternativa non condivide quella tradizionale, basata sulle prove oggettive di verifica. Il suo limite più evidente sta nel fatto che riesce a valutare ciò che un ragazzo sa, ma non coglie la costruzione e lo sviluppo attraverso cui l’alunno giunge alla conoscenza e neppure la reale capacità di applicazione, in una determinata situazione, di quanto appreso.
Grant Wiggins e la scuola americana “La valutazione è autentica quando analizziamo la prestazione di uno studente in compiti intellettuali significativi e reali. La valutazione di tipo tradizionale invece si basa su prove sostitutive dalle quali pensiamo di potere trarre informazioni valide sulle prestazioni degli studenti in relazione a compiti impegnativi”
Scopo della valutazione autentica Sin dalla seconda metà degli anni ‘90, i sostenitori della valutazione autentica si pongono il compito di verificare le abilità degli studenti in progetti operativi reali, mettendo (autenticamente) gli studenti in condizione di dare prova delle competenze cognitive e metacognitive acquisite. Con questa forma di valutazione alternativa si intende verificare non solo ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con le risorse intellettuali di cui dispone.
Valutazione tradizionale e autentica: i compiti della scuola e dei docenti La scuola deve fare acquisire agli alunni il bagaglio di conoscenze e abilità stabilite nel curriculo. Gli alunni devono acquisire conoscenze e abilità. I docenti devono verificare con prove oggettive se gli studenti sanno e valutare di conseguenza. La conoscenza è costituita dal curriculo da cui si parte per somministrare gli strumenti della valutazione Valutazione autentica La scuola deve costruire un curriculo per far maturare negli studenti le competenze necessarie allo svolgimento di compiti reali. Gli studenti devono sapere svolgere compiti significativi in contesti reali. I docenti fissano le prestazioni che gli studenti dovranno effettuare per dimostrare le loro capacità e su questa base si costruisce il curriculo, che diventa mezzo per lo sviluppo della competenza richiesta per assolvere ad un compito.
Strumenti per la valutazione autentica Altri strumenti per valutare Diario informale Raccolte documentali Checklist per registrare i progressi degli alunni Prodotti degli studenti (raccolti in dossier) Portfolio dello studente, sperimentato nelle scuole secondarie di secondo grado attraversoll’art. 6 del DPR 275 del 1999.
Valutazione autentica e portfolio dello studente Le funzioni: certificativa, formativa e documentativa La AA lo contrappone ai tradizionali strumenti di verifica, perché valorizza sia il processo che il prodotto della formazione E’ possibile valutare Prestazioni finali Processi Strategie messe in atto Progressi compiuti in un preciso contesto Consente al docente una valutazione in itinere Lo studente è portato alla autovalutazione