La scuola tra servizio pubblico e principio di sussidiarietà

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La scuola tra servizio pubblico e principio di sussidiarietà Corso di Diritto Ecclesiastico Lezione n. 4 Prof. Giovanni Cimbalo

Art. 33 della Costituzione e Risoluzione del Parlamento europeo. Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,senza oneri per lo Stato La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali Art. 4. Il sistema scolastico deve rispondere alle relative disposizioni della convenzione europea dei diritti dell’uomo e […] alla Costituzione e alle esigenze culturali e sociali dello Stato membro art. 6 la libertà di insegnamento e di istruzione deve essere garantita. Art. 7 comma 3. […] spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli … art. 9 […] obbligo degli stati membri […] di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti

Canone 806b Codex Juris Canonici "Al Vescovo diocesano compete il diritto di vigilare e visitare le scuole cattoliche situate nel suo territorio, anche quelle fondate o dirette da membri di istituti religiosi; a lui parimenti compete dare disposizioni che concernono l'ordinamento generale delle scuole cattoliche: e queste disposizioni hanno valore anche circa le scuole che sono dirette dai medesimi religiosi, salva però la loro autonomia sulla conduzione interna di tali scuole".

La libertà della scuola

La libertà nella scuola Scuola pubblica 1. Pluralismo 2. Laicità 3. Libertà di insegnamento 4. Tolleranza Scuola privata 1. Prevalenza indirizzo della scuola 2. Confessionalismo 3. No libertà di insegnamento 4. Valori fondanti religiosi

Art. 343 T. U. : Le scuole elementari non statali " Art. 343 T.U.: Le scuole elementari non statali "...si distinguono in scuole parificate, scuole sussidiate e scuole private autorizzate". Art. 344. 1. "Sono scuole parificate quelle gestite da enti o associazioni aventi personalità giuridica e che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante apposita convenzione". "Le condizioni e le modalità per la stipula delle convenzioni e i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con regolamento governativo " (art. 345.1). Art. 348. 1. "Sono scuole sussidiate quelle aperte da enti, da privati o associazioni, con l'autorizzazione del provveditore agli studi, nelle località dove non esiste alcuna scuola statale o parificata. 2. Le scuole di cui al comma 1 sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato, corrisposto in forma di premio ai docenti ai sensi dell'art. 1 D. Lgs.. Capo provvisorio dello Stato 3 sett. 1947, n. 1002 e successive modificazioni"

La scuola pubblica come servizio pubblico soggettivo E’ organizzata sulla base di norme generali stabilite per legge, L'iscrizione e la frequenza sono gratuite I programmi sono stabiliti per legge rispetto ad ogni grado ed ordine di scuola, validi per tutte le scuole pubbliche istituite e gestite dalla Repubblica e per quelle istituite e gestite dagli enti locali che dello Stato costituiscono l'articolazione territoriale (nella fattispecie dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni), sulla base di divisioni di competenze sancite dalla Carta costituzionale e dalle leggi dello Stato. Nelle scuole pubbliche le modalità di assunzione del personale e le cause di cessazione del rapporto di lavoro, fanno parte della più generale disciplina del rapporto di pubblico impiego, ma con peculiari caratteristiche, proprio in ragione della necessaria tutela della libertà di insegnamento. La libertà di insegnamento nella scuola pubblica trova un limite nei programmi, i cui contenuti sono assoggettabili ad un controllo di legittimità, anche sotto il profilo della costituzionalità delle leggi che li prevedono, tutela certamente non esperibile in una scuola privata.

Caratteristiche della scuola privata vigenza al suo interno di scelte e di metodi pedagogici decisi da chi istituisce, gestisce e organizza la scuola. Tali scelte si riflettono sull'articolazione culturale dei programmi e quindi sulla finalizzazione dell'insegnamento impartito. Quando una scuola privata è caratterizzata da una impostazione filosofica e religiosa orientata verso i principi di una confessione religiosa, avremo una scuola confessionale. Essa può anche assumere nei suoi programmi d’insegnamento e sulla base di proprie opzioni culturali una posizione di equidistanza da credenze filosofiche o religiose, giudicando opportuno inserire nei propri piani di studio elementi di conoscenza relativi alle più diverse concezioni filosofiche o religiose. Può caratterizzarsi per l'assenza di particolari opzioni di carattere filosofico o religioso e essere agnostica nel trasmettere il proprio messaggio educativo..

La scuola europea in Italia Una tale scelta è stata fatta nello statuto e nei programmi della Scuola Europea che opera anche in Italia. Sulla base dell'art. 4, comma 5 dello Statuto, approvato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, nel quale si afferma che "nell'educazione e nell'insegnamento sono rispettate la libertà di coscienza e di opinione" i programmi prevedono che agli alunni venga impartita l'educazione religiosa comprendente nozioni relative alle diverse confessioni e nozioni di morale laica. Queste norme convivono nell'ordinamento italiano con le norme concordatarie in materia di insegnamento religioso, perché alla scuola viene riconosciuto lo stato giuridico di istituto pubblico e lo Statuto e le successive modificazioni sono stati ratificati e recepiti nel nostro ordinamento con apposita legge.

Garanzie costituzionali per le scuole di tendenza Il diritto della confessione esercente l'attività scolastica a svolgere un controllo, diretto e rafforzato, rispetto al gestore meramente privato, sugli orientamenti pedagogici e ideologici dell'insegnamento, a verificare che le modalità di esercizio di esso avvengano secondo procedure ed esponendo contenuti coerenti con l'orientamento dottrinale della confessione, ad opera di insegnati che "vivono" nel rispetto di precetti morali propri della confessione, oltre che essere riconosciuto dall'art. 34 della Costituzione fa parte del diritto delle confessioni religiose di fare propaganda, garantito dall'art. 19 della Carta . Se così non fosse non si giustificherebbe la sussistenza della giusta causa nel licenziamento nel caso di comportamenti dell'insegnante contrastanti con i principi etici della confessione.

L’aziendalizzazione della scuola Il Preside è divenuto manager grazie all'autonomia gestionale concessa alle singole scuole al fine di consentire ad esse di formulare una offerta didattica competitiva sul mercato, che si ponga in concorrenza con le offerte formative di analoghe scuole, pubbliche o private che siano. Il progetto culturale di questa scuola dovrà essere definito dai suoi organi di gestione (genitori, studenti, docenti) e una volta approvato, sarà vincolante, imbrigliando autonomie e libertà dei singoli soggetti componenti la scuola. Il Preside cessa quindi di essere parte del corpo insegnante e si trasforma in funzionario amministrativo: più che un manager egli diviene titolare di poteri di rappresentanza dell'amministrazione centrale presso la scuola, con buona pace dell'autonomia e della sburocratizzazione del sistema scolastico.

Il sistema integrato di istruzione come strumento di balcanizzazione della società La società che una scuola siffatta prepara consente di conservare in un "ridotto" ben protetto sacche integraliste di carattere religioso, politico, culturale, etnico. E' insomma la miglior risposta per arginare la secolarizzazione, per impedire l'amalgama culturale, l'integrazione, che una scuola laica e pluralista produce e provoca e che perciò è avversata da ogni integralismo religioso e politico.

Libertà della scuola e libertà nella scuola Crollate o ridimensionate le differenze relative allo stato giuridico degli insegnati, divenuti i singoli istituti portatori di un proprio progetto culturale, la libertà di insegnamento, vero baluardo di libertà, non potrebbe che cedere nell'uno e nell'altro caso, consegnando nelle mani dell'ente gestore - pubblico o privato che sia - l'indirizzo culturale della scuola. In un sistema così indifferenziato le risorse pubbliche potrebbero essere destinate a scuole pubbliche e private, rendendo desueta e di fatto inapplicata la norma costituzionale che fa divieto di finanziamento alle scuole private.

La legge sulla parità In questo contesto la legge sulla parità scolastica finisce per essere esclusivamente l'elemento di raccordo fra il nuovo sistema pubblico e l'iniziativa privata nel campo dell'istruzione, piuttosto che dare alla scuola privata uno statuto di libertà e di pari dignità, come il Costituente avrebbe voluto.