IL LAVORO NERO IN SARDEGNA Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Regionale per la Sardegna Cagliari IL LAVORO NERO IN SARDEGNA
Nell’anno 2007, le Direzioni Provinciali del Lavoro della Sardegna hanno ispezionato n. 6.090 aziende di cui n. 3.768 (61,88%) sono risultate irregolari. Le violazioni riscontrate, sono riferite a n. 6.204 lavoratori, di cui n. 2.113 in nero (34,06%)
RECUPERI e SANZIONI RECUPERO CONTRIB./PREMI €. 17.314.297 RECUPERI FAVORE LAVORAT. €. 9.203.512 VIOLAZ. AMM.VE CONTESTATE n° 21.044 VIOLAZ. PENALI CONTESTATE n° 3.461 SANZIONI PAGATE (mis. rid.) €. 1.516.269
SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO (DPL Cagliari e Sassari) (2 settimane nel periodo luglio/agosto) AZIENDE ISPEZIONATE …………… n° 476 AZIENDE IRREGOLARI (77,52%) n° 369 LAVORATORI IRREGOLARI (1,70) n° 627 DI CUI IN NERO (56,78%) n° 356 DI CUI MINORI …………………….. n° 31 RECUPERO CONTRIB./PREMI …….. €. 217.095 VIOLAZ. AMM.VE CONTESTATE n° 1.875 VIOLAZ. PENALI CONTESTATI n° 60
CHI E’ LAVORATORE IN NERO? E’ QUALUNQUE TIPOLOGIA DI LAVORATORE CHE A QUALUNQUE TITOLO E PER QUALSIASI RAGIONE NON RISULTA DALLE SCRITTURE O DA ALTRA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA. NON E’ REGISTRATO NEL LIBRO DI PAGA E DI MATRICOLA. E’ SCONOSCIUTO AI SERVIZI PER L’IMPIEGO. SVOLGE ATTIVITA’ LAVORATIVA IN UNA IMPRESA MA NON E’ ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. O AI RELATIVI ALBI DI CATEGORIA
CHI PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO ? L’EMERSIONE “DAL NERO” PREVISTA DALL’ART. 1, COMMI DAL 1192 AL 1201 DELLA LEGGE 296/2006 (comma 1192) CHI PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO ? TUTTI COLORO I CUI RAPPORTI DI LAVORO NON RISULTANO DA SCRITTURE O DA ALTRA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA (lavoratori in nero)
L’art. 7, c. 2, della L. 31/08 (ex D.L. 248/07) ha modificato la scadenza prevista dall’art. 1, c. 1192, della L. 296/2006 QUANDO SCADE LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA ALL’INPS ? SCADE IL: 30 SETTEMBRE 2008
CHI PUO’ PRESENTARE L’ISTANZA ? (COMMA 1193) CHI PUO’ PRESENTARE L’ISTANZA ? I DATORI DI LAVORO CHE HANNO PROCEDUTO ALLA STIPULA DI UN ACCORDO AZIENDALE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI O RSU E, OVE NON PRESENTI, CON LE OO.SS. COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE. COSA DEVE CONTENERE L’ISTANZA ? LE GENERALITA’ DEI LAVORATORI E I PERIODI DA REGOLARIZZARE, PER UN PERIODO NON ANTERIORE AL MASSIMO DI 5 ANNI LA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
(1194) COSA DEVE CONTENERE L’ACCORDO SINDACALE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA ? LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO E LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO DI CONCILIAZIONE CON RIFERIMENTO AI DIRITTI DI NATURA RETRIBUTIVA E RISARCITORIA PER I PERIODI OGGETTO DELLA REGOLARIZZAZIONE (effetto conciliativo ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.)
(1195) QUALI DATORI DI LAVORO POSSONO ACCEDERE ALLA PROCEDURA ? E’ CONSENTITO AI DATORI DI LAVORO CHE NON SIANO STATI DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI O GIURISDIZIONALI DEFINITIVI (per oneri contributivi e/o assicurativi evasi o le connesse sanzioni) GLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI RESTANO SOSPESI SINO ALLA COMPLETA REGOLARIZZAZIONE
(1196) COME AVVIENE LA REGOLARIZZAZIONE ? IL DATORE DI LAVORO VERSA I 2/3 DI QUANTO DOVUTO, CALCOLATO “TEMPO PER TEMPO” CON QUALE MODALITA’ ? 1) all’atto dell’istanza 1/5 del dovuto; 2) i restanti 4/5 in 60 rate mensili, senza interessi; 3) Nessun contributo è dovuto dai lavoratori.
(1197) QUALI SONO I VANTAGGI ? IL VERSAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO COMPORTA: L’ESTINZIONE DEI REATI, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEGLI ONERI ACCESSORI CONNESSI ALLA DENUNCIA E AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E PREMI (anche art. 51 DPR 1124/65 e L.1089/68)
(1198) * modificato dall’art. 11 della L. 123/2007 ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER UN ANNO A DECORRERE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA SONO SOSPESE LE ISPEZIONI E LE VERIFICHE PER L’OGGETTO DELLA REGOLARIZZAZIONE, *AD ESCLUSIONE DI QUELLE CONCERNENTI LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA, E SALVO CHE NON EMERGANO ELEMENTI NUOVI.
(1198) CONDIZIONI E VERIFICHE: L’EFFICACIA ESTINTIVA, DI CUI AL COMMA 1197, DEI REATI E DELLE SANZIONI, E’ SUBORDINATA AL COMPLETO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, VERIFICATO ALLA SCADENZA DEI 12 MESI DAGLI ORGANI ISPETTIVI DELLE ASL E DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO
(1200) CONDIZIONI PER LE AGEVOLAZIONI: IL LAVORATORE REGOLARIZZATO DEVE ESSERE MANTENUTO IN SERVIZIO PER UN PERIODO NON INFERIORE A 24 MESI DALLA REGOLARIZZAZIONE, SALVO I CASI DI DIMISSIONI O LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
(1201) A CHI PRESENTARE L’ISTANZA ? L’ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE SPETTA ALL’INPS MENTRE L’ACCOGLIMENTO E’ DECISO DAL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO, CONGIUNTAMENTE AI DIRETTORI PROVINCIALI DELL’INPS, DELL’INAIL E DAGLI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI (coordinamento previsto dall’art. 5 D.Lgs. 124/04)
(1196) QUANTO COSTA REGOLARIZZARE Prendiamo ora in esame due casi, due lavoratori occupati in nero, nel settore industriale, uno occupato da un anno e l’altro occupato da un mese. Ipotizziamo che siano state corrisposte, rispettivamente, retribuzioni di €. 20.000 e €. 1.800 lorde, le giornate di effettiva occupazione sono state n. 220 (anno) e 22 (mese). Consideriamo un’aliquota media contributiva dovuta all’INPS del 39%.
Lavoratore occupato da 1 anno (costo per la regolarizzazione INPS) Retribuzione €. 20.000 x 39% = €. 7.800 €. 7.800 x ⅔ = €. 5.200 (importo dovuto per l’emersione) €. 5.200 x 1/5 = €. 1.040 (importo da versare subito, all’atto dell’istanza) €. 5.200 - €. 1.040 = €. 4.160 (pagabili in 60 rate mensili di €. 69,33, SENZA INTERESSI)
Lavoratore occupato da 1 anno (costo per la sola maxisanzione) Sanzione fissa di €. 3.000 + €. 150 per ogni giornata di occupazione. Giornate 220 x €. 150 = €. 33.000 RIEPILOGO €. 33.000 + €. 3.000 = €. 36.000 (pari a circa 7 volte il costo della regolarizzazione INPS)
Lavoratore occupato da 1 mese (costo per la regolarizzazione INPS) Retribuzione €. 1.800 x 39% = €. 702 €. 702 x ⅔ = €. 468 (importo dovuto per l’emersione) €. 468 x 1/5 = €. 93,60 (importo da versare subito, all’atto dell’istanza) €. 468 - €. 93,60 = €. 374,40 (pagabili in 60 rate mensili, SENZA INTERESSI)
Lavoratore occupato da 1 mese (costo per la sola maxisanzione) Sanzione fissa di €. 3.000 + €. 150 per ogni giornata di occupazione. Giornate 22 x €. 150 = €. 3.300 RIEPILOGO €. 3.300 + €. 3.000 = €. 6.300 (pari a oltre 13 volte il costo della regolarizzazione INPS che è di €. 468)
LA REGOLARIZZAZIONE CONVIENE ? IN QUALI SANZIONI SI INCORRE SE SI OCCUPANO LAVORATORI IN NERO ? OMESSA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE (sanzione da €. 100 a €. 500) (diff.) OMESSA CONSEGNA DICHIARAZ. ASSUNZIONE (sanzione da €. 250 a €. 1.500) (diff.) OMESSA CONSEGNA PROSPETTO PAGA (sanzione da €. 125 a €. 770) (diff.) OMESSE REGISTRAZIONI LIBRO MATRICOLA
SEGUE SANZIONI: OMESSE REGISTRAZIONI A LIBRO PAGA (sanzione da €. 125 a €. 770) (diff.) OMESSA DENUNCIA NOMINAT. (C.F.) ALL’INAIL (sanzione di €. 51) (diff.) MAXI SANZIONE (x lavoratori in nero) (sanzione amm.va da €. 1.500 a €. 12.000) + (€. 150 x lavoratore x gg. di lavoro) + (sanzione civile sia x INPS che x INAIL, di €. 3.000 minimo x ciascun lavoratore occupato in nero)
SEGUE SANZIONI: (sanzione da €. 4.000 a €. 12.000) (NO diff.) OMESSA ISTITUZIONE O ESIBIZIONE DEI LIBRI DI MATRICOLA E PAGA (art. 1, comma 1178, L. 296/2006) (sanzione da €. 4.000 a €. 12.000) (NO diff.) INASPRIMENTO DELLE SANZIONI (art. 1, comma 1178, L. 296/2006) (gli importi delle sanzioni amm.ve previste da norme in materia di lavoro, entrate in vigore prima del 1/1/99 sono quintuplicati) COMUNICAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA DEI NOMINATIVI DEI LAVORATORI OCCUPATI IN NERO (art. 19, lett. d/e, Legge 30/12/91 n. 413)
SEGUE SANZIONI: (art. 5 legge 123/2007, in vigore dal 25/8/07) Sospensione dell’attività imprenditoriale, riferita a tutti i settori, (per occupazione di lavoratori in nero del 20% o più) Comunicazione alle amministrazioni competenti per adozione provvedimento interdittivo alla contrattazione con la P. A. e partecipazione a gare Sanzione amministrativa aggiuntiva (per revoca del provvedimento di sospensione dell’attività) pari a 1/5 delle sanzioni amministrative irrogate. (art. 5, c. 2, lett. c. legge 3/8/07 n. 123
SANZIONI SPECIALI x EDILIZIA (art. 36-bis, legge 248/96) SOSPENSIONE DEL CANTIERE (20% in nero) (es. 10 occupati di cui 3 in nero = 3 su 7 = 42,85%) OMESSA ISTITUZIONE TESSERA/REGISTRO (sanzione da €. 100 a €. 500) (NO Diff.) COMUNICAZIONE al Ministero delle Infrastrutture per l’adozione del provvedimento interdittivo alla contrattazione con la P. A. e partecipazione a gare.
SEGUE SANZIONI: (vedasi anche circolare Min. Lav. N. 8906 del 4/7/2007) ASSUNZIONE EXTRACOMUNITARI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO (arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda fino €. 5.000, + maxi sanzione, sanzioni amministrative, recupero premi e contributi) ASSUNZIONE DI MINORI (inferiori minimo età) (x datore di lavoro: arresto non superiore a 6 mesi o ammenda fino €. 5.164, + maxi sanzione, sanzioni amministrative, recupero premi e contributi) (x genitore: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €. 2.582 a 5.164)
QUANTO SI PAGA DI SANZIONI ? ESPRIMENDO IN EURO L’IMPORTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E CIVILI CHE UN DATORE DI LAVORO (dotato di libri paga e matricola, in mancanza si dovranno aggiungere ulteriori €. 8000) SI VEDRA’ CONTESTARE, QUALORA OCCUPI UN SOLO LAVORATORE IN NERO, MAGGIORENNE, ITALIANO O COMUNITARIO, CON ORARIO CONTRATTUALE, PER CIRCA UN MESE, AD ESEMPIO DAL GIORNO 15 AL GIORNO 20 DEL MESE SUCCESSIVO E CHE ABBIA LAVORATO PER 25 GIORNATE, E’ PARI A:
AI SENSI DELLA L. 689/81 = €. 12.861,19 Omessa comunicazione al Serv. Impiego €. 166,66 Omessa consegna dichiaraz. assunzione €. 500 Omessa comunicazione Cod. Fisc. all’INAIL €. 51 Omessa consegna del prospetto paga …….. €. 250 Omessa registrazione nel libro matricola …. €. 250 Omessa registrazione nel libro paga ……….. €. 250 Maxi- sanzione (da €. 1.500 a 12.000) = €. 3.000 Maxi-sanzione (€. 150 x gg. 25) = ………. €. 3.750 TOTALE …………..€. 8.217,66 *Sanz.ne aggiuntiva 1/5 di €, 8.217,66 …. €. 1.643,53 Sanzione civile INPS, non inferiore a ……… €. 3.000 TOTALE FINALE .. €. 12.861,19 * sanzione aggiuntiva di cui all’art. 5, c. 2. Legge 123/2007
Quanto si paga di sanzioni per un solo giorno di occupazione in nero? Anche in questa fattispecie si esamina il caso di un lavoratore italiano o comunitario, maggiorenne, occupato dallo stesso giorno dell’accertamento (il datore di lavoro è dotato del libro di matricola e paga) ma non sono stati posti in essere gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni, quali la comunicazione di assunzione, la consegna della dichiarazione di assunzione, la registrazione sui libri, la comunicazione del DNA all’INAIL, ecc…. A quali sanzioni andrà incontro il datore di lavoro?
€. 3.762.750 così ripartito: (€.11.762.750 se sprovvisto di libri) Omessa comunicazione al Servizio Impiego €. 100 Omessa consegna dichiarazione assunzione €. 250 Omessa comunicazione Cod. Fisc. all’INAIL .€. 12,75 Omessa registrazione nel libro matricola . €. 125 Omessa registrazione nel libro paga ………..€. 125 Maxi- sanzione (da €. 1.500 a 12.000) =.. €. 3.000 Maxi-sanzione (€. 150 x gg. 1) = … €. 150 N.B.: il datore di lavoro sprovvisto dei libri di matricola e paga è sanzionato con ulteriori €. 8.000 (4.000 + 4.000), ai sensi dell’art. 1, c. 1178, della legge 296/06 (finanziaria 2007) N.B: per le sanzioni dal n. 1 al n. 5, si è proceduto con DIFFIDA (art. 13 D.Lgs. 124/2004)
…E SENZA DIFFIDA … AI SENSI DELLA L. 689/81 = €. 4. 367,66 (€. 12 …E SENZA DIFFIDA … AI SENSI DELLA L. 689/81 = €. 4.367,66 (€.12.367,66 se sprovvisto di libri) 1. Omessa comunic. al Serv. Impiego €. 166,66 2. Omessa consegna dichiaraz. assunzione €. 500 3. Omessa comunic. Cod. Fisc. all’INAIL €. 51 4. Omessa registrazione nel libro matricola. €. 250 5. Omessa registrazione nel libro paga …… €. 250 6. Maxi- sanzione (da €. 1.500 a 12.000) = €. 3.000 7. Maxi-sanzione (€. 150 x gg. 1) = ………. €. 150