Contratto Nazionale di Settore

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Orario, riposo, ferie: dlgs 66 del 2003 e successive modifiche.
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Contratto Nazionale di Settore Trasporto Aereo Contratto Nazionale di Settore Documento di lavoro

premessa Il settore del Trasporto Aereo si muove, da oltre un decennio, in uno scenario di forte deregolamentazione, in cui operano soggetti che di fatto si trovano in regime di monopolio, come i Gestori Aeroportuali, ed altri che invece sono esposti ad una concorrenza molto agguerrita come le società di Handling. Anche nel segmento Vettori Aerei, il processo di liberalizzazione del mercato ha evidenziato pesanti criticità e prodotto un dumping non più sostenibile. In Italia, infatti, operano diverse compagnie aeree, alcune considerate low cost, che oltre ad essere favorite da Enti Locali e Gestori Aeroportuali non applicano alcun contratto di lavoro, ma regolamenti aziendali unilaterali, determinando una concorrenza sleale inaccettabile. Questa situazione, ha spinto le Aziende tutte, anche quelle che operano in regime di monopolio naturale, a muoversi unicamente in direzione di un consistente taglio dei costi fissi e del lavoro in modo particolare, incidendo negativamente sulle condizioni dei lavoratori e sulla qualità del prodotto offerto.

premessa È perciò determinante definire rapidamente un sistema di regole comuni per le Imprese del Settore, a partire dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, capaci di garantire una crescita attraverso una competizione paritaria tra le imprese che innalzi i livelli di qualità del servizio, tutelando, però, al contempo, i lavoratori impiegati. La stipula del Contratto Nazionale di Settore, quindi, può arginare da una parte le politiche aziendali che si prefiggono lo scopo di un contenimento dei costi e dall’altro il frequente ricorso alle esternalizzazioni, agevolato proprio dall’esistenza di differenti contratti in concorrenza tra loro. Tutto ciò in coerenza con le scelte della FILT avviate già in occasione dell’assemblea programmatica di Malpensa, confermate in occasione dell’ultimo congresso e rafforzate dall’accordo siglato il 21/11/07, presso il Ministero del Lavoro, relativo al Contratto di Settore TPL- Attività Ferroviarie.

ieri domani spunti di discussione contratto di settore contratto Ambito di applicazione e rivisitazione aree contrattuali Estendere l’ambito di applicazione del Contratto di Settore a tutti i lavoratori del trasporto aereo non solo alle attività previste dagli allegati A e B del d.l. 18/99; Ma a tutte le attività correlate e i servizi collegati Ne consegue una revisione della divisione delle aree come concepita fino ad oggi, con l’inserimento delle nuove figure professionali che dovranno essere confermate nella scala parametrale unica e nel capitolo “classificazione del personale”.Ferma restando la necessità di definire le aree contrattuali corrispondenti,vanno individuate le declaratorie e gli inquadramenti per le attività professionali comuni ieri domani contratto per azienda contratto di settore regole e diritti omogenei per mansioni

Gestioni aeroportuali Suddivisione aree Gestioni aeroportuali Dipendenti delle società di getione aeroportuale- allegato B del d.l.18/99 Addetti sicurezza Addetti parcheggi Handling Dipendenti delle società di assistenza a terra agli aeromobili –allegato A d.l.18/99 Addetti preparazione, allestimento e smistamento merci Servizi Aeroportuali Dipendenti di imprese di pulizie sedime aeroportuale Catering Dipendenti delle società di catering Addetti alla ristorazione e servizi connessi alla ristorazione aeroportuale Vettori Personale di terra dipendente delle compagnie aeree

spunti di discussione Parte comune Ci si pone l’obbiettivo di una Parte comune la più estesa possibile per determinare condizioni omogenee di tutele e di diritti a tutti i lavoratori del settore, pur riconoscendo alcune peculiarità legate ad attività svolte, da definire nelle parti specifiche. Relazioni Industriali/Contrattazione di 2° livello Tutele Sociali Accordo sulla regolamentazione dei conflitti Il rapporto di lavoro Orario di lavoro Inquadramento e scala parametrale Mercato del lavoro Salute e sicurezza/Mobbing Previdenza complementare Diritti Sindacali Maternità e paternità/ pari opportunità Formazione continua Molestie sessuali

spunti di discussione Inquadramento e scala parametrale Il ccnl di settore dovrà prevedere la definizione di un sistema più consono al cambiamento del lavoro avvenuto negli ultimi anni, il sistema classificatorio, la scala parametrale unica,l’omogeneizzazione delle figure professionali, la valorizzazione delle competenze e i percorsi di carriera,la flessibilità della mansione e i tempi di attestazione. Ci si pone inoltre, l’obiettivo di una reale riforma della busta paga, anche attraverso la semplificazione e/o L’accorpamento di alcune voci. Mercato del lavoro Nell’affrontare il tema del Mercato del Lavoro è necessario individuare tutti gli strumenti utili a contrastare concretamente il precariato, introducendo diritti esigibili in termini di inquadramento, anzianità e tempi di attestazione dei lavoratori a tempo determinato. Definire un percorso compiuto nel processo di stabilizzazione del lavoro con particolare attenzione alle motivazioni ricorrenti nell’applicazione delle diverse tipologie di contratti atipici, le percentuali per tipologia contrattuale dovranno necessariamente essere ridotte rispetto alle attuali e verranno stabilite all’interno di ogni specifica area. Salute e sicurezza/Mobbing Recepimento delle modifiche apportate alla 626 e valorizzazione della figura del RLS anche di Sito. Introduzione di commissioni paritetiche antimobbing.

Spunti di discussione Previdenza complementare Diritti sindacali Con l’obiettivo di incentivare l’iscrizione ai Fondi pensione dei giovani, come previsto anche dal Decreto 252/05 richiediamo di estendere la possibilità di iscrizione con relativo contributo previsto contrattualmente a carico delle Imprese, anche per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato. Razionalizzazione delle attuali situazioni relative all’art.23 CCNL Assaeroporti e individuazione di una soluzione omogenea per le situazioni pregresse. Diritti sindacali Agibilità sindacali nazionali e diritti fondamentali (sale sindacali, bacheche, assemblee, trattenute, cral di sito). Prevedere accordi tra le OO.SS. e le Associazioni Datoriali per definire monte ore permessi così da consentire anche ai delegati delle Aziende più piccole e/o esternalizzate di svolgere attività sindacale senza che questo gravi esclusivamente sulle Aziende più grandi. Maternità e paternità/pari opportunità In merito all’assenza per maternità si propone di integrare quanto previsto negli attuali contratti nazionali a partire dall’integrazione del salario al 100% per il periodo di maternità obbligatoria e il versamento della contribuzione aziendale relativa alla previdenza complementare anche nei periodi di assenza per maternità facoltativa. Per quanto attiene l’art.4 legge 53/2000, “congedi per eventi e cause particolari”, si richiede un’indennità pari al 30% della retribuzione per il periodo di assenza del lavoratore. Possibilità su richiesta della madre o del padre lavoratore di usufruire dell’orario di lavoro part-time fino al terzo anno di vita del bambino. Asili nido aziendali o di sito. Favorire la presentazione e l’attuazione di progetti di AZIONI POSITIVE in base all’art.9 legge 53/2000 Incentivare, anche economicamente congedi per i padri lavoratori.

spunti di discussione Relazioni Industriali/Contrattazione di secondo livello Il modello è quello definito dagli accordi interconfederali. Contrattazione integrativa aziendale. Individuazione di strumenti di controllo/ organismi di verifica e confronto sui piani industriali:Fase di progettazione e fase applicativa Pianta organica/ standard minimi di qualità Tutele sociali Riteniamo fondamentale aggiornare le clausole sociali esistenti nei CCNL Assaeroporti e Assocatering e in base agli standard minimi di qualità in corso di individuazione con ENAC, estendere tale strumento di tutela a tutte quelle attività del settore del trasporto aereo attualmente sprovviste, anche in occasione di subappalto, in modo da avere regole chiare ed esigibili in caso di passaggio di lavoratori tra le varie aziende del settore. L’obiettivo è di garantire un equilibrio tra l’applicazione delle clausole contrattuali e le previsioni di legge come ad esempio il trasferimento di ramo d’azienda (2112). Per gravissime patologie prevedere l’annullamento del periodo di comporto per malatita Accordo sulla regolamentazione dei conflitti Ci poniamo l’obbiettivo di superare la regolamentazione provvisoria della Commissione di Garanzia attraverso un accordo da allegare al Contratto Nazionale di Settore. Istituzione di una commissione paritetica nazionale. Orario di lavoro L’obbiettivo è l’omogeneizzazione dell’orario di lavoro. Contrattualizzazione della disciplina degli orari (durata orario giornaliero, riposi settimanali, etc.)

FOTOGRAFIA ATTUALE SCALE PARAMETRALI ASSOCATERING – ASSAEROPORTI – FAIRO CATERING ASSAEROPORTI FAIRO Livello Parametro Cifra A 270 1.320,27 1S 1.289,36 F1/S 162 1.214,44 B 245 1.286,79 1 1.169,97 F1 151 1,131,62 C 210 1.102,77 2° 224 1.069,70 F2/2A 142 1.061,51 D 176 924,24 2B 1.002,84 F3/2B 134 1.000,08 E 166 871,33 3 195 931,21 C1/3 125 935,54 F 156 819,22 4 840,47 C2/4 118 880,88 G 126 661,66 5 792,72 OS/5 113 842,89 H 593,39 6 744,97 C3/6 103 774,14 I 100 525,13 7 140 668,56 O1/7 101 747,36 8 601,70 O2/8 746,49 9 477,54

LIVELLO PARAMETRO MINIMO 1S 246 1.291,77 1 223 1.171,00 2° 204 SCALA ASSAEROPORTI CON PIEDE DIVERSO: ULTIMO LIVELLO CCNL CATERING AL POSTO DEL NONO LIVELLO LIVELLO PARAMETRO MINIMO 1S 246 1.291,77 1 223 1.171,00 2° 204 1.071,22 2B 191 1.002,90 3 178 934,70 4 160 840,27 5 151 792,09 6 142 745,65 7 128 672,14 8 114 603,09 9 100 525,11

TABELLA COMPRENSIVA DELLE 3 SCALE ASSAEROPORTI – ASSOCATERING – FAIRO MINIMI TABELLARI PIU’ CONTINGENZA LIVELLO PARAMETRO CIFRA A CATERING 187 1.960,56 1S ASSAEROPORTI 175 1.826,06 B CATERING 174 1.824,18 F1 S FAIRO 163 1.705,70 C CATERING 158 1.640,36 F1 FAIRO 155 1.621,65 2° ASSAEROPORTI 153 1.599,77 F2 A FAIRO 148 1.550,45 2B ASSAEROPORTI 146 1.530,23 F3 2B FAIRO 142 1.488,02 3 ASSAEROPORTI 139 1.455,73 D CATERING 1.452,34 C1 / 3 FAIRO 136 1.422,33 E CATERING 134 1.399,99 C2 / 4 FAIRO 131 1.366,81 4 ASSAEROPORTI 130 1.362,66 F CATERING 129 1.344,16 OS FAIRO 127 1.328,07 5 ASSAEROPORTI 125 1.313,12 6 ASSAEROPORTI 121 1.263,76 C3 / 6 FAIRO 120 1.259,48 O1 / 7 FAIRO 118 1.231,08 O2 / 8 FAIRO 117 1.227,96 7 ASSAEROPORTI 113 1.184,84 G CATERING 1.184,03 8 ASSAEROPORTI 106 1.115,65 H CATERING 1.114,20 I CATERING 100 1.043,58

apprendistato professionalizzante Ritenendo questa tipologia contrattuale, strumento utile a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le OO.SS. decidono di aprire la possibilità di applicare il contratto di apprendistato professionalizzante anche a figure che ne erano ad oggi escluse a condizione che la retribuzione sia al 100% da subito e il periodo massimo di apprendistato non superi i 4 anni. Va inoltre prevista la trasformazione a tempo indeterminato di un minimo del 70% dei lavoratori in apprendistato. L’inquadramento ed il relativo trattamento economico sono così determinati: Nel primo periodo di apprendistato professionalizzante 1 livello inferiore a quello di destinazione finale con 100% della retribuzione prevista per il livello di appartenenza; Nell’ultimo periodo, inquadramento a livello di destinazione finale. I periodi di lavoro svolti in precedenza alla stipula del contratto di apprendistato, devono essere detratti dalla durata complessiva dell’apprendistato. LIVELLI DURATA COMPLESSIVA PRIMO PERIODO MESI 2° 3° Laurea coerente 24 Mesi - 12 Non coerente 30 Mesi 6 Fino al 5° 36 Mesi 18 4° 48 Mesi 24 Dal 3° in su 48 mesi

Lavoro somministrato L’attivazione del contratto di somministrazione può essere esclusivamente a termine. La somministrazione a tempo determinato è ammessa per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato e per un periodo no superiore a 120 giorni mediante accordo aziendale con le OO.SS. Firmatarie del presente CCNL. Il contratto di somministrazione è vietato per sostituire i lavoratori in sciopero, né può essere utilizzato dalle Aziende che non siano in regola con la L. 626/94, che abbiano ridotto il personale nell’anno precedente o che non abbiano nello stesso periodo confermato contratti in scadenza. I lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato no possono superare il 10% dell’organico delle aree operative di riferimento. Il personale con contratto di somministrazione svolgerà la formazione prevista per gli altri lavoratori del settore relativa alla sicurezza.

Lavoro a tempo parziale Il lavoro a tempo parziale consiste nel rapporto di lavoro ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. L’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo parziale, avverrà nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto previsto nei successivi paragrafi. Limite minimo di 4 ore giornaliere di prestazione lavorativa per tutti. Il lavoro a tempo parziale può essere così disciplinato: Part-time orizzontale: con presenza di durata non inferiore a 20 ore settimanali e non superiore a 30 ore settimanali, non inferiore alle 4 ore giornaliere Part-time verticale: con presenza articolata nel corso dell’anno, anche limitatamente ad alcuni periodi di esso, e con un minimo di 100 giorni lavorativi e un massimo di 200 giorni lavorativi annui Part-time misto: con presenza articolata nel corso della giornata, e/o della settimana, e/o del mese, e/o dell’anno, con una durata settimanale non inferiore a 20 ore e con un limite minimo di 660 ore annue e massimo di 1200 ore annue.. La percentuale massima del personale con contratto di lavoro part-time, sarà stabilita all’interno di ogni specifica area, azienda, e unità produttiva. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso fino al 60% del limite settimanale o annuo del normale orario di lavoro stabilito dal presente CCNL. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso anche nel rapporto di lavoro a tempo determinato. Eventuali cambiamenti di orario e/o giorni diversi dai turni programmati dovranno essere concordati con le RSU e/o RSA ove costituite. Le ore di lavoro supplementare come sopra definite, saranno compensate con la maggiorazione del 30% calcolata sulla retribuzione di fatto per le prestazioni eccedenti l’orario individuale settimanale e annuo fino alla misura del 50% dello stesso. Per le prestazioni eccedenti tale limite e fino a concorrenza con il limite massimo dell’orario a tempo pieno settimanale ed annuo di cui al primo comma, la maggiorazione sarà del 40%. Quanto previsto dai precedenti periodi è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il TFR, in ottemperanza di quanto previsto al 4° comma dell’art. 3 del D.L. 61/00, come successivamente modificato ed integrato. Eventuali prestazioni eccedenti il 60% delle ore applicate per il personale a tempo pieno, in ogni singola azienda, o unità produttiva, verranno compensate con le maggiorazioni contrattualmente definite per il lavoro straordinario. Sono fate salve le eventuali condizioni di miglior favore in essere a livello aziendale.

Le prestazioni di lavoro straordinario, sono comunque disciplinate con le relative disposizioni contrattuali previste per il personale a tempo pieno, (lavoro straordinario, festivo e notturno) del presente contratto collettivo. L’individuazione dei regimi di orario verrà effettuata dall’Azienda in relazione alle esigenze tecnico-organizzative del settore di appartenenza e verrà comunicata alle competenti strutture delle OO.SS. La prestazione a tempo parziale può essere organizzata secondo turni articolati programmati a rotazione e predeterminati. Il personale a tempo parziale potrà richiedere il passaggio a tempo pieno trascorsi 18 mesi, se già precedentemente in servizio a tempo pieno. In caso di assunzione di personale a tempo pieno per posizioni di identico contenuto professionale, in unità produttive site nello stesso ambito, l’Azienda darà precedenza al personale a tempo parziale, che ne abbia fatto richiesta, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Dlgs. N. 61/2000 e successive modifiche e integrazioni. In caso di rifiuto da parte di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro part-time, e viceversa, si applicano le tutele di cui all’art. 5 comma 1 del Dlgs. N. 61/2000 e successive modifiche e integrazioni, consistenti nell’impossibilità di procedere al licenziamento per giustificato motivo. Il trattamento economico e normativo verrà determinato per i singoli istituti avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione ed alla peculiarità del suo svolgimento, fatti salvi gli istituti per i quali sia prevista una diversa regolamentazione. Fatte salve le condizioni di miglior favore già definite a livello aziendale, il personale part-time che svolga una prestazione giornaliera continuativa di almeno 6 ore, potrà utilizzare i servizi mensa/ticket aziendali, ove esistenti, all’inizio o al termine della prestazione di lavoro, secondo quanto eventualmente concordato con le RSA. Qualora non fosse possibile l’utilizzo della mensa aziendale, sarà concessa una pausa retribuita di 15 minuti all’interno delle 6 ore. Nel caso di più richieste di passaggio di lavoratori da tempo pieno a tempo parziale, le aziende valuteranno con particolare attenzione le situazioni motivate da: su richiesta della lavoratrice madre e/o del lavoratore padre di figli di età inferiore a 3 anni; la documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione full-time; documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche i figli fino a 13 anni; motivi familiari opportunamente documentati; studio, volontariato con opportuna documentazione; motivi personali; legge 53/2000; legge 104/1992;