ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI DPI: Requisiti essenziali di sicurezza Camera di Commerci Ancona 7 aprile 2011 Relatore: Gabriele Lualdi
DPI - LEGISLAZIONE DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Disciplinata dal Decreto Legislativo 475 del 4 dicembre 1992: “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/89, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale D.L.vo n° 475
.. Sono anche considerati DPI: DPI - DEFINIZIONI (2) .. Sono anche considerati DPI: a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei. Esempio: maschera e filtro inattinico per la saldatura. b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé. Esempio: indumenti ad alta visibilità+Indumenti per la protezione contro aggressioni meccaniche i cui effetti sono superficiali. D.L.vo n° 475 Art. 1 - Comma 3
DPI – IMMISSIONE SUL MERCATO .. SOLO SE: Muniti della dichiarazione di conformità; Muniti del marchio CE PRESUPPOSTO DI TUTTO CIO’ IL RISPETTO DEI RES
DPI – REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA – Generali (1.1) .. RIPORTATI NELL’ALLEGATO II DEL DL 475(’92): 1.1) Principi di progettazione Ergonomia (attività normale con elevato livello di protezione) Livelli e classi di protezione (conseguenti dall’ergonomia – portabilità e max protezione) Classi di protezione adeguate al rischio
DPI – REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA – Generali (1.2) 1.2) Innocuità dei DPI Uso privo di rischi o altri fattori endogeni (assenza di rischi derivanti dal loro utilizzo) Materiali appropriati (idonei all’uso previsto e prevedibile) Ostacoli minimi (non debbono creare ostacolo nell’attività o limitare i movimenti durante il loro uso)
DPI – REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA – Generali (1.3) 1.3) Fattori di confort e di efficacia Adeguarsi alla morfologia dell’utilizzatore Leggerezza e solidità di costruzione Compatibilità tra DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall’utilizzatore
DPI – REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA – Generali (1.4) 1.4) Nota informativa nella lingua dello stato membro, oltre a nome e indirizzo del fabbricante o mandatario ogni informazione utile concernente: Istruzioni per il deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione, disinfezione: I prodotti consigliati per pulizia e disinfezione non debbono avere effetti sull’utilizzatore e sul DPI Le prestazioni (norme di riferimento) Accessori utilizzabili e pezzi di ricambio indicati Classi di protezione e limiti di utilizzo La data di scadenza del DPI o di componenti Il tipo di imballaggio adeguato Il significato della marcatura (legenda simboli norme)
DPI – RES – Supplementari comuni (2-1) 2.1) DPI dotati di sistemi di regolazione (non modificabile durante l’uso) 2.2) DPI che avvolgono le parti del corpo da proteggere (sufficientemente aerati o con dispositivi per assorbire il sudore) 2.3) DPI del viso, degli occhi e delle vie respiratorie (non limitare la visuale, neutri otticamente, se del caso antiappannanti, compatibili con correzioni ottiche dell’utilizzatore)
DPI – RES – Supplementari comuni (2-2) 2.4) DPI soggetti a invecchiamento (con scadenza o indicazione della quantità di uso o del numero di pulizie ammesse, indicatore di funzionalità – traccianti odoriferi, ) 2.5) DPI suscettibili di restare impigliati durante l’impiego (resistenza alla rottura definita per eliminare il pericolo) 2.6) DPI per impiego in atmosfere esplosive (non provocare archi e scintille per campi elettrici o elettrostatici)
DPI – RES – Supplementari comuni (2-3) 2.7) DPI destinati ad essere indossati o tolti rapidamente (chiusure ed aperture facilitate) 2.8) DPI d’intervento in situazioni estremamente pericolose (istruzioni in merito alla competenza di chi lo indossa e alle caratteristiche dello stesso in merito alla funzionalità. Muniti se del caso di indicatore di non adeguatezza) 2.9) DPI con componenti regolabili o smontabili (regolabili o montabile in modo semplice)
DPI – RES – Supplementari comuni (2-4) 2.10) DPI raccordabili ad altro DPI complementare (esclusione di complementi non adatti) 2.11) DPI con sistema di circolazione di fluido (assicurare una corretta circolazione del fluido in ogni condizione d’uso e attività) 2.12) DPI indicazioni diverse riguardanti l’uso in riferimento alla salute e sicurezza (indicazioni - pref. pittogrammi- complete, precise e comprensibili)
DPI – RES – Supplementari comuni (2-5) 2.13) indumenti DPI ad alta visibilità (presenza di dispositivi o mezzi di segnalazione) 2.14) DPI multirischio (assicurare una corretta protezione per ciascuno dei rischi per cui è progettato)
DPI – RES – Supplementari specifici (3-1) 3.1) Protezione contro i rischi meccanici - Protezione da cadute e proiezioni di oggetti o di impatto del corpo contro ostacoli (limitanti l’energia di impatto trasmessa) - Caduta di persone (scivolamento o caduta) - Vibrazioni 3.2) Protezione contro la compressione statica di una parte del corpo - per prevenire lesioni permanenti 3.3) Protezione aggressioni meccaniche superficiali - sfregamento, punture, tagli, morsicature
DPI – RES – Supplementari specifici (3-2) 3.4) Protezione contro l’annegamento - gilet di sicurezza, giubbe o reti di salvataggio, sostegni di galleggiabilità 3.5) Protezione contro gli effetti del rumore 3.6) Protezione contro il calore o il fuoco - isolamento, capacità riflettente se del caso, non infiammabili, inerzia termica, capacità di proteggere contro la proiezioni di materiali caldi, evitino il raggiungimento di temperature pericolose all’interno (refrigerazione), o limitazione di esposizione o di uso 3.7) Protezione contro il freddo
DPI – RES – Supplementari specifici (3-3) 3.8) Protezione contro gli shock elettrici - isolamento, capacità di impedire nelle condizioni di impiego correnti di dispersione pericolose, con indicazione dei controlli da effettuare prima dell’uso in modo periodico 3.9) Protezione contro le radiazioni - Radiazioni non ionizzanti - Radiazioni ionizzanti
DPI – RES – Supplementari specifici (3-4) 3.10) Protezione contro sostanze pericolose e agenti infettivi (*) - Protezione respiratoria - Protezione contati epidermici o oculari 3.11) Dispositivi di sicurezza delle attrezzature per l’immersione - apparecchio respiratorio con dispositivo di allarme - tute con protezione contro la pressione - tuta di salvataggio (*): è importante la distinzione rispetto ai Disp. med. che proteggono non chi li indossa ma il paziente