a cura di Francesco Tortora LA FUSIONE a cura di Francesco Tortora
LA FUSIONE LE FUSIONI SONO OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE RIENTRANO NELL’AMPIO FENOMENO DELLE CONCENTRAZIONI ED INTEGRAZIONI SOCIETARIE. ESSE RAPPRESENTANO LA FORMA DI AGGREGAZIONE AZIENDALE PIU’ COMPLETA.
SOMMARIO Aspetti civilistici (Art. 2501-2505 quater) Aspetti contabili (OIC 4 Gennaio 2007) Aspetti fiscali (TUIR art. 172)
Codice Civile Titolo V° - Capo X Sezione II Della fusione delle società Art. 2501 Forme di fusione “La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.”
Tipologie • Fusione propria: le imprese partecipanti si estinguono dando vita ad un nuova società. • Fusione per incorporazione (diretta o inversa): delle due o più imprese partecipanti una rimane in vita (incorporante) mentre l’altra (le altre) viene estinta (incorporata/e).
Tipologie • Fusione omogenea: avviene tra società dello stesso tipo (per esempio tra società di capitali). • Fusione eterogenea: avviene tra società appartenenti a tipologie diverse (aventi natura giuridica diversa) (per esempio tra società di persone e società di capitali)
TIPOLOGIE DI FUSIONI FUSIONE PROPRIA Società A Società B Società C LE SOCIETÀ FUSE DANNO VITA AD UN NUOVO SOGGETTO ECONOMICO
FUSIONE PER INCORPORAZIONE TIPOLOGIE DI FUSIONI FUSIONE PER INCORPORAZIONE INCORPORAZIONE CON PARTECIPAZIONE TOTALITARIA Società B incorporata Controllata al 100% da A Società A incorporante Possiede il 100% di B FUSIONE LA SOCIETA’ B SCOMPARE E DEVONO ESSERE ANNULLATE LE AZIONI O LE QUOTE
FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE TIPOLOGIE DI FUSIONI FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE INCORPORAZIONE INVERSA CON PARTECIPAZIONE TOTALITARIA Società A incorporata Possiede il 100% di B Società B incorporante Controllata al 100% da A FUSIONE LA SOCIETA’ A SCOMPARE E DEVONO ESSERE ANNULLATE LE AZIONI O LE QUOTE
FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO Art. 2501 bis Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.
FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO Segue Art. 2501 bis Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione. La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
Merger leveraged buy out BANCA NEWCO finanziamento garanzie Acquisto Azioni e Fusione 100% TARGHET Ripianamento debito
Il procedimento di fusione Progetto di fusione Situazione patrimoniale della società Relazione dell’organo amministrativo Relazione degli esperti Delibera di fusione Atto di fusione
PROGETTO DI FUSIONE Art. 2501 ter L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; PROGETTO DI FUSIONE Segue Art. 2501 ter 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
PROGETTO DI FUSIONE Segue Art. 2501 ter 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione. Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
PROGETTO DI FUSIONE Segue Art. 2501 ter Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.
PROGETTO DI FUSIONE Segue Art. 2501 ter Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
7) Trattamento a particolari categorie di soci o azioni PROGETTO DI FUSIONE CONTENUTI ESSENZIALI Elementi eventuali 7) Trattamento a particolari categorie di soci o azioni 8) Vantaggio per gli amministratori 9) Altre informazioni Elementi essenziali Società partecipanti Atto costitutivo Rapporto di cambio Modalità di assegnazione quote o azioni Data partecipazione agli utili Data degli effetti contabili
Deposito presso il registro delle imprese o in alternativa PROGETTO DI FUSIONE FORMALITA’ Pubblicità Deposito presso il registro delle imprese o in alternativa Pubblicazione sul sito internet della società Tempistica 30 giorni prima della delibera di fusione Deroghe E’ data facoltà ai soci di rinunciare ai 30 giorni.
SITUAZIONE PATRIMONIALE (Art. 2501 quater) La redige l’organo amministrativo Criteri di redazione: devono essere rispettate le norme sul bilancio di esercizio (stato patrimoniale – conto economico – nota integrativa) Data non anteriore a 120 gg. dal deposito del progetto di fusione
SITUAZIONE PATRIMONIALE (segue Art. 2501 quater) Può essere sostituita dall’ultimo bilancio approvato con data non anteriore a 6 mesi Per le società quotate dalla relazione finanziaria semestrale Può non essere redatta se vi rinunciano all’unanimità i soci e gli obbligazionisti con diritto di voto
RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO (Art. 2501 quinquies) Illustra e giustifica l’operazione di fusione sia sotto il profilo giuridico che economico Determina il rapporto di cambio Deroghe Può non essere redatta se vi rinunciano all’unanimità i soci e gli obbligazionisti con diritto di voto
RELAZIONE DEGLI ESPERTI (Art. 2501 sexies) Illustra e attesta la congruità e attendibilità del rapporto di cambio delle azioni o quote Evidenzia i metodi di determinazione del rapporto di cambio, le difficoltà di valutazione e la loro adeguatezza Deroghe Può non essere redatta se vi rinunciano all’unanimità i soci e gli obbligazionisti con diritto di voto
RELAZIONE DEGLI ESPERTI (Art. 2501 sexies) • competenza: revisori contabili società di revisione (sempre se la società è quotata) • nomina dell’esperto: Tribunale per S.p.a o S.a.p.a società stessa
DEPOSITO DEGLI ATTI (Art. 2501 septies) periodo di riferimento: 30 giorni che precedono la delibera di fusione Atti Progetto di fusione Relazione dell’organo amministrativo Relazione degli esperti Situazione patrimoniale Ultimi tre bilanci di esercizio
DECISIONE IN ORDINE ALLA FUSIONE (Art. 2502) approvazione: assemblee dei soci delle società partecipanti alla fusione MAGGIORANZE Società di persone: Maggioranza dei soci secondo la propria quota (Artt. 2502 e 2252 c.c.) Società di capitali: quorum previsti per la modifica dell’atto costitutivo (S.p.a. Artt. 2368, 2365, 2469 – S.a.p.a. Art. 2460 – S.r.l. Artt. 2479, 2479 bis)
ATTO DI FUSIONE (Art. 2504) LA FUSIONE DEVE RISULTARE DA ATTO PUBBLICO L’ATTO DEVE ESSERE DEPOSITATO A CURA DEL NOTAIO O DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA’ RISULTANTE DALLA FUSIONE O DALL’INCORPORAZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE IL DEPOSITO RELATIVO ALLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE O DI QUELLA INCORPORANTE NON PUÒ PRECEDERE QUELLI RELATIVI ALLE ALTRE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.
EFFETTI DELLA FUSIONE (Art. 2504 bis) DALLA DATA DI ISCRIZIONE NEL R.I. POSDATAZIONE: SOLO PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE RETRODATAZIONE E’ AMMISSIBILE PER LA DATA: DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ ESTINTE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELL’INCORPORANTE
PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI (Art. 2505 e 2505 bis) INCORPORAZIONE DI SOCIETA’ INTERAMENTE POSSEDUTE SEMPLIFICAZIONI Progetto di fusione: non deve contenere informazioni relative al rapporto di concambio e alle modalità di assegnazione delle quote. Relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti: Non devono essere predisposte. Delibera di approvazione con atto pubblico degli organi amministrativi (se previsto dallo statuto).
PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI (Art. 2505 e 2505 bis) INCORPORAZIONE DI SOCIETA’ POSSEDUTE AL NOVANTA PER CENTO SEMPLIFICAZIONI Relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti: Non devono essere predisposte. “qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso”.
LA FUSIONE ASPETTI CONTABILI
I BILANCI DI FUSIONE 1) Situazione patrimoniale di ciascuna società sostituibile dal bilancio di esercizio, è redatta secondo criteri di valutazione ordinari e funge da base per la stesura del bilancio di valutazione. 2) Bilancio di valutazione del singolo complesso Improntato a criteri di valutazione straordinari, è funzionale alla determinazione del VE del complesso e quindi del rapporto di concambio.
I BILANCI DI FUSIONE 3) Il bilancio di chiusura delle società fuse E’ necessario, in ossequio al disposto fiscale, laddove l’operazione non sia retrodata e quindi si origini un autonomo periodo d’imposta. 4) Il bilancio di apertura della società risultante Richiesto ex art. 2217 c.c. per il soggetto imprenditore che inizia l’attività.
RAPPORTO DI CONCAMBIO Definizione (da glossario Borsa Italiana) Numero di azioni o quote della società derivante da un'operazione di fusione, che i soci di una società che si estingue, a seguito della fusione stessa, ricevono in cambio della loro partecipazione originaria.
Esempio di rapporto di concambio Capitale sociale delle due compagini sociali Società AX Capitale Sociale 100, Valore Effettivo 1.000 soci 2 ( A e B) al 50%, nr. 50 azioni da 1 Società BY Capitale Sociale 100, Valore Effettivo 500 soci 2 (C e D) al 50%, nr. 50 azioni da 1 Capitale sociale della NewCo Fissato a 90 nominale Valore Effettivo (1000+500) 1500
Esempio di rapporto di concambio Il Rapporto di concambio è dato dalla proporzione: CS di NewCo : VE di NewCo = X : VE di AX Quota di AX = (90 x 1000) : 1500 = 60 Quota di BY = 90 – 60 = 30 Assetto societario della NewCo Valore nominale delle quote o azioni 1 Società AX RDC = 60/90 = 2/3 Società BY RDC = 30/90 = 1/3
Esempio di rapporto di concambio Compagine sociale della NewCo (Capitale sociale 90 Valore nominale delle quote o azioni 1) Socio A n. 30 azioni di NewCo contro 50 di AX Socio B n. 30 azioni di NewCo contro 50 di AX Socio C n. 15 azioni di NewCo contro 50 di BY Socio D n. 15 azioni di NewCo contro 50 di BY
DIFFERENZE DI FUSIONE Differenze di concambio (Fusione propria) Disavanzo di concambio: l 'aumento di CS è > del PN acquisito 1 Iscrizione nell’attivo, con ripartizione tra i beni o con evidenziazione di un avviamento autonomo 2 Riduzione del patrimonio netto 3 Rilevazione di una componente negativa a Conto Economico
DIFFERENZE DI FUSIONE Differenze di concambio (Fusione propria) Avanzo di concambio: l 'aumento di CS è < del PN acquisito 1 Iscrizione di una posta patrimoniale assimilabile alla riserva sovrapprezzo 2 Rettifica dei beni a bilancio (riduzione attività - incremento passività) 3 Rilevazione di una componente positiva a Conto Economico
DIFFERENZE DI FUSIONE Differenze di annullamento (Fusione per incorporaz.) Disavanzo di annullamento: il costo di iscrizione di P è > del PN acquisito 1 Iscrizione nell’attivo, con ripartizione tra i beni o con evidenziazione di un avviamento autonomo 2 Riduzione del patrimonio netto 3 Rilevazione di una componente negativa a Conto Economico
DIFFERENZE DI FUSIONE Differenze di annullamento (Fusione per incorporaz.) Avanzo di annullamento: il costo di iscrizione di P è < del PN acquisito 1 Iscrizione di una posta patrimoniale assimilabile alla riserva sovrapprezzo 2 Rettifica dei beni a bilancio (riduzione attività - incremento passività) 3 Rilevazione di una componente positiva a Conto Economico
EFFETTI FISCALI Art. 172 TUIR (DPR 917/86) La fusione tra piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. La normativa fiscale italiana prevede l’assoluta neutralità delle operazioni di fusione e le differenze che da esse generano non hanno rilevanza fiscale né in capo alle società che ai soci
ATTENZIONE Art. 37 bis DPR n. 600/73 Tra le operazioni a elevato indice di elusività, individuate dal comma 3 dell'articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 29 settembre 1973, viene catalogata la fusione societaria. Il porla in essere, senza una valida ragione economica ma al solo fine di lucrare benefici fiscali indebiti - ossia risparmi d'imposta o rimborsi non dovuti - attraverso un capzioso aggiramento delle norme, rende il comportamento del contribuente non opponibile alla legittima pretesa tributaria.
ATTENZIONE "Affinché un'operazione possa configurarsi come elusiva, occorre che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) deve trattarsi di comportamenti (intesi come serie di atti, fatti e negozi posti in essere anche successivamente nel tempo) che, nel loro ambito, comportano l'utilizzo di una o più delle operazioni indicate al terzo comma dello stesso art. 37-bis; 2) diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento; 3) tesi ad ottenere un risparmio d'imposta indebito, nonché disapprovato dal sistema; 4) e deve trattarsi, infine, di comportamenti privi di valide ragioni economiche".