ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI

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ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI Camera di Commercio di Ancona 7 aprile 2011 Dispositivi Di Protezione Individuale ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI

DPI - LEGISLAZIONE (1) DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Disciplinata dal Decreto Legislativo 475 del 4 dicembre 1992: “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/89, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale D.L.vo n° 475

DPI - LEGISLAZIONE (2) E dal Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E dal Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n° 10 che recepisce gli aggiornamenti e modifiche alla direttiva 89/686/CEE (93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE) D.L.vo n° 10

DPI - DEFINIZIONI (1) DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE … prodotto che ha la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque lo porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza D.L.vo n° 475 Art. 1 - Comma 2

.. Sono anche considerati DPI: DPI - DEFINIZIONI (2) .. Sono anche considerati DPI: a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei. Esempio: maschera e filtro inattinico per la saldatura. b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé. Esempio: indumenti ad alta visibilità+Indumenti per la protezione contro aggressioni meccaniche i cui effetti sono superficiali. D.L.vo n° 475 Art. 1 - Comma 3

.. Sono anche considerati DPI: DPI - DEFINIZIONI (3) .. Sono anche considerati DPI: c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento. Esempio: fibbie, cinture in vita, elementi di attacco, connettori o ganci, cordini di posizionamento, dispositivi di regolazione della lunghezza dei dispositivi di posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione al rischio Esempio: elementi di attacco, connettori o ganci dei dispositivi di posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. D.L.vo n° 475 Art. 1 - Comma 3

.. NON sono considerati DPI: DPI - ESCLUSIONI (1) .. NON sono considerati DPI: 1) DPI progettati e fabbricati specificatamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc...) 2) DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali, deterrenti, ecc.) 3) DPI progettati e fabbricati per uso privato contro: -le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.) -l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.) -il calore (guanti ecc.) D.L.vo n° 475 del 4/12/92 Allegato I D.L.vo n° 10 del 2/01/97 Art. 10 Comma 1

.. NON sono considerati DPI: DPI - ESCLUSIONI (2) .. NON sono considerati DPI: 4) DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente. 5) Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote. D.L.vo n° 475 del 4/12/92 Allegato I D.L.vo n° 10 del 2/01/97 Art. 10 Comma 1

I DPI sono suddivisi in tre categorie: DPI - SUDDIVISIONE I DPI sono suddivisi in tre categorie: -1 a (prima categoria) :DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.... -2 a:(seconda categoria):DPI che non rientrano nelle altre due categorie. -3 a:(terza categoria) :DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente . D.L.vo n° 475 Art. 4 - Commi 2, 3, 4, 5, 6 D.L.vo n° 10 Art. 4 Commi 1, 2

DPI - Prima categoria (1) .. danni fisici di lieve entità .. a)...azioni lesive con effetti superficiali prodotti da strumenti meccanici. b) ... azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti detergenti c) ... derivanti da contatti o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 5O°C d) ... ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali. D.L.vo n° 475 Art. 4 - Commi 2, 3

DPI - Prima categoria (2) .. danni fisici di lieve entità .. e) ... urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente f) ... azione lesiva dei raggi solari ....la persona che usa <<questa categoria >> di DPI ha la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. D.L.vo n° 475 Art. 4 - Commi 2, 3

DPI - Terza categoria (1) .. Rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente ... a)... apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici. b)... apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea. c)... i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti. D.L.vo n° 475 Art. 4 - Commi 5, 6 D.L.vo n° 10 Art. 4 Commi 2

DPI - Terza categoria (2) .. Rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente ... d)... i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione. e)... i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a - 50°C f)... i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto g).. i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività, che espongano a tensioni elettriche pericolose, od utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche. D.L.vo n° 475 Art. 4 - Commi 5, 6 D.L.vo n° 10 Art. 4 Commi 2

DPI - IMMISSIONE SUL MERCATO (1) .. NON POSSONO ESSERE IMMESSI SUL MERCATO .. .. se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II (SANZIONI // DISPOSIZIONI PENALI) D.L.vo n° 475 Art. 14 D.L.vo n° 10 Art. 3 Commi 1-4 e Art. 11

DPI - IMMISSIONE SUL MERCATO (2) .. POSSONO ESSERE IMMESSI SUL MERCATO .. .. se sono conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e se sono: - muniti della marcatura CE - corredati dei documenti previsti (sempre) - con attestato di certificazione CE di tipo (se di 2a e 3a categoria) D.L.vo n° 475 Art. 14 D.L.vo n° 10 Art. 3 Commi 1-4 e Art. 11

DPI - IMMISSIONE SUL MERCATO (3) .. POSSONO ESSERE IMMESSI SUL MERCATO IN CASI PARTICOLARI.. ... i componenti di DPI destinati ad essere incorporati in altri DPI, possono essere immessi sul mercato non muniti di marcatura CE, purché non siano essenziali od indispensabili per il buon funzionamento del DPI. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche é consentita la presentazione di DPI non conformi, purché: -un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la NON conformità e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi.E siano prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone al momento della dimostrazione. D.L.vo n° 475 Art. 14 D.L.vo n° 10 Art. 3 Commi 1-4 e Art. 11

DPI - CERTIFICAZIONE: procedura (1) -DPI di 2a e 3a categoria PRIMA di procedere alla produzione il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario DEVE CHIEDERE IL RILASCIO dell'attestato di Certificazione CE TUTTI I DPI DEVONO POSSEDERE -DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COSTRUZIONE (per l’organismo di controllo o amministrazione di vigilanza) -DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE D.L.vo n° 475 Art.5 Commi 2, 3, 4 e Art. 8, 9, 10 D.L.vo n° 10 Art. 5 Comma 1

DPI - CERTIFICAZIONE: procedura (2) -DPI di 2a e 3a categoria sono sottoposti alle procedure di controllo della produzione (sorveglianza) da parte di un organismo di controllo che può essere diverso da quello che ha rilasciato l'attestato di certificazione, attraverso, a scelta del costruttore: CONTROLLO PRODOTTO FINITO. OPPURE CONTROLLO SISTEMA DI QUALITÀ. D.L.vo n° 475 Art.5 Commi 2, 3, 4 e Art. 8, 9, 10 D.L.vo n° 10 Art. 5 Comma 1

DPI - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE Articolo 11 Il Fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, effettua una dichiarazione di conformità CE da allegare alla documentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI, con la quale - attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni legislative e tecniche - e appone sul DPI la marcatura CE di cui all'art. 12. D.L.vo n° 10 Art. 11 e 12 - Allegato VI

DPI - MARCATURA CE (1) DOVE Su ogni DPI Sull'IMBALLAGGIO se non è possibile sul prodotto NON sui FOGLI d'ISTRUZIONE(di USO): solo riferimenti alle norme comunitarie applicate oltre a quanto previsto per le note informative (vedi all.to II - § 1.4). D.L.vo n° 475 Art. 11 e Allegato IV D.L.vo n° 10 Art. 7, 12

DPI - MARCATURA CE (2) COSA SIMBOLO CE senza anno (grafica come da all.to IV) Dimensione verticale min. 5 mm salvo DPI di piccole dimensioni. Visibile, Leggibile ed Indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. NUMERO IDENTIFICATIVO dell'ENTE CERTIFICATORE CLASSE DI PROTEZIONE PITTOGRAMMI (Simboli): indicazione grado di protezione D.L.vo n° 475 Art. 11 e Allegato IV D.L.vo n° 10 Art. 7, 12

DOCUMENTAZIONE Tecnica di Fabbricazione DPI - ATTESTATO CE E’ l'atto con il quale un ORGANISMO di CONTROLLO autorizzato attesta che UN MODELLO DI DPI é stato realizzato in conformità alle disposizioni della Direttiva CE e quindi del Decreto Legislativo di recepimento.... Per ottenere un ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE é necessario che Costruttore o da un suo Rappresentante stabilito nel territorio comunitario presenti DOMANDA ad un solo Organismo di Controllo per ogni modello di DPI ALLEGANDO DOCUMENTAZIONE Tecnica di Fabbricazione D.L.vo n° 475 Art. 7 Commi 1, 2; Art. 5 Comma 2 e Allegato III

DPI - DOMANDA DI CERTIFICAZIONE CE Nella domanda sono compresi: a) il nome e l'indirizzo del costruttore o, se diverso, del richiedente, nonché la ditta e la sede dell'impresa, se il costruttore é un imprenditore individuale; la ragione o denominazione sociale e la sede principale se trattasi di società. b) il luogo di produzione del DPI c) la documentazione tecnica di costruzione indicata nell'allegato III La domanda é corredata da sufficienti esemplari del modello per cui si chiede la certificazione. D.L.vo n° 475 Art. 7 Commi 3, 4; Allegato II e III

DPI - DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE (1) All.to III: La documentazione di cui all'art.8 Par. 1 ( della DIR.CE 89/686) deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal Fabbricante per ottenere la conformità di un DPI ai pertinenti Requisiti Essenziali. D.L.vo n° 475 Art. 7 Commi 3, 4; Allegato II e III

DPI - DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE (2) Nel caso dei modelli di DPI di 2a e 3a categoria deve comprendere in particolare: 1) un FASCICOLO TECNICO DI FABBRICAZIONE così costituito: a)i progetti generali e dettagliati del DPI,accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell'osservanza dei requisiti essenziali b)l'elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute nonché delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione del modello; 2) la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del fabbricante 3) una copia della nota informativa di cui al punto 1.4 dell'all.to II D.L.vo n° 475 Art. 7 Commi 3, 4; Allegato II e III

DPI - NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE (1) di cui al punto 1.4 dell'all.to II La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione UTILE relativa a: a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia,di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore. b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli e le classi di protezione dei DPI; D.L.vo n° 475 Allegato II - Punto 1.4

DPI - NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE (2) c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; d) le classi di protezione adeguata a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione; e) la data o il termine di scadenza del DPI o di alcuni loro componenti; f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; g) il significato della marcatura h) se del caso i riferimenti delle altre direttive applicate i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI. D.L.vo n° 475 Allegato II - Punto 1.4