Fondo Rotativo Kyoto Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato per le misure finalizzate all’attuazione del Protocollo.

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Fondo Rotativo Kyoto Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato per le misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto Bologna novembre 2011

Indice Quadro normativo Caratteristiche generali Soggetti Beneficiari Interventi finanziabili Procedure Caratteristiche del finanziamento agevolato Come determinare il finanziamento concedibile 2

Il Fondo Rotativo per Kyoto Quadro Normativo La Legge Finanziaria 2007 ha istituito presso Cassa Depositi e Prestiti (CDP S.p.A.) un fondo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni clima-alteranti, finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto. Con Decreto 25 novembre 2008 il Ministero dell’Ambiente ha disciplinato le modalità di erogazione dei finanziamenti a sostegno delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto. Il tasso di interesse è stato fissato, dal DM Economia 17 novembre 2009, "nella misura dello 0 ,50% annuo“. Con Decreto 19 luglio 2011 (Decreto Allegati) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati modificati ed integrati gli allegati al DM 28 novembre 2008. A febbraio 2011 il Min. Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato d’intesa con CDP S.p.A. la Circolare applicativa prevista DM 25 novembre 2008 che renderà di fatto operativo il Fondo. 3

Il Fondo Rotativo per Kyoto Caratteristiche Generali 1/2 L’ammontare complessivo del Fondo è di 600 mln di euro, distribuiti in tre annualità di 200 milioni di euro l’una. Il Fondo è “rotativo”, dal momento che si alimenta attraverso le rate di rimborso dei finanziamenti concessi. Gli interventi sono raggruppati in 7 “misure”: Misura microcogenerazione diffusa Misura rinnovabili Misura usi finali Misura motori elettrici Misura protossido di azoto Misura ricerca Misura gestione forestale sostenibile Misure regionali Misure nazionali 4

Il Fondo Rotativo per Kyoto Caratteristiche Generali 2/2 I potenziali beneficiari del Fondo comprendono le imprese (tra cui le ESCo), i soggetti pubblici, le persone fisiche, i condomini e le persone giuridiche private. I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di scopo, di durata max 6 anni (15 per le pubbliche amministrazioni), a rate semestrali, con tasso fisso determinato dal Ministro dell‘Economia e delle Finanze e pari allo 0,50 % annuo. Il finanziamento agevolato concesso rappresenta una quota parte del costo totale del progetto; la restante parte è a carico del Soggetto Beneficiario il quale potrà fare ricorso a strumenti propri o all’accesso al credito bancario. L’entità del finanziamento agevolato è determinabile una volta noti i parametri tecnico-economici che regolano il meccanismo: tipologie di costi ammissibili costi unitari massimi ammissibili percentuale di agevolazione 5

Il Fondo Rotativo per Kyoto Soggetti Beneficiari 1/3 Imprese: tutti i soggetti, comprese le ESCo, le imprese agricole e forestali, le imprese che esercitano servizi di pubblica utilità; le imprese che esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale, industriale e nel settore dei servizi, soggette all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto, sia sotto forma individuale che societaria. Persone fisiche: tutti i soggetti aventi capacità giuridica diversi dalle imprese e dalle persone giuridiche private, che non esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale o comunque soggetta all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto. Persone giuridiche private: tutti i soggetti diversi dalle imprese e dalle persone fisiche, a cui è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, comprese le Fondazioni e le Associazioni con personalità giuridica. Soggetti pubblici: Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e gli altri soggetti a cui la legge riconosce la personalità giuridica pubblica, incluse le associazioni, le unioni e i consorzi tra Enti locali, le agenzie regionali o locali per il risparmio energetico nonché gli Istituti universitari e gli Istituti di ricerca compresi i loro consorzi. Condomini: condomini, ai sensi del Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice civile, che comprendono almeno dieci unità abitative. 6

Il Fondo Rotativo per Kyoto Soggetti Beneficiari 2/3 Per le misure di microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali gli interventi possono riguardare sia le parti comuni di un bene immobile sia un unico bene immobile in comproprietà. Per gli interventi su parti comuni si applicano i seguenti criteri Numero di unità Modalità di accesso alla domanda 5 6 7 8 9 Con i medesimi criteri previsti per i “condomini”. L’accesso avviene tramite l’amministratore che agisce mediante procura notarile in nome e per conto di tutti i proprietari (siano essi persone fisiche o persone giuridiche private o imprese); pertanto, il contratto sarà cointestato a tutti i condomini che saranno responsabili in solido 2 3 4 Se le unità non sono costituite in condominio si è in presenza di una comunione. L’accesso avviene tramite un rappresentante comune che agisce mediante procura notarile in nome e per conto di tutti i proprietari; pertanto il contratto sarà cointestato a tutti i proprietari che saranno responsabili in solido. In caso di comproprietà di un bene immobile verranno finanziati tutti i comproprietari, pertanto il contratto è cointestato a tutti i proprietari che sono responsabili in solido. Alla domanda, tutti i comproprietari rilasciano apposita delega alla sottoscrizione della stessa ad uno di essi. Le deleghe devono essere allegate alla domanda. Alla sottoscrizione del contratto, devono comparire tutti i comproprietari, salvo poter conferire apposita procura notarile ad un rappresentante comune. 7

Il Fondo Rotativo per Kyoto Soggetti Beneficiari 3/3 Imprese Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono possedere i seguenti requisiti: essere già iscritti nel registro delle imprese; trovarsi in regime di contabilità ordinaria, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata; aver depositato presso il registro delle imprese, limitatamente ai soggetti obbligati, almeno due bilanci su base annuale. ESCo Le ESCo possono presentare domanda per le misure a cui ha accesso il proprietario del bene immobile oggetto dell’intervento e per il quale è presentata la domanda. Le ESCo possono presentare più domande a valere sulla stessa misura compresi i Sistemi Integrati, purché riferite a beni immobili diversi tra loro e appartenenti rispettivamente a diversi soggetti proprietari. Le ESCo devono essere in possesso di: Atto di concessione su beni immobili di proprietà di Soggetti Contratto di gestione su beni immobili di proprietà di soggetti diversi da Soggetti Pubblici. Dal certificato camerale deve risultare che la società opera anche in veste di ESCo. 8

Il Fondo Rotativo per Kyoto Soggetti Beneficiari per Singola Misura 9

Il Fondo Rotativo per Kyoto Soggetti Beneficiari per Singola Misura Misure Soggetti beneficiari (art.5) e percentuali di agevolazione (art.9) Definizione Imprese Persone fisiche Persone giudiriche private Soggetti pubblici Condominii Solo Regioni a Microcogenerazione diffusa 70% 90%   b Rinnovabili, art 6 c 2 lett b punti 1,2,5 Rinnovabili, art 6 c 2 lett b punto 3 Rinnovabili, art 6 c 2 lett b punto 4 c Motori elettrici d Usi finali, art 6 c 2 lett d punto 1 Usi finali, art 6 c 2 lett d punto 2 I e II Usi finali, art 6 c 2 lett d punto 2 III e Protossido di azoto f Ricerca (art.11) 50% g Gestione forestale sostenibile (art.12) 100% 10

Il Fondo Rotativo per Kyoto Interventi Finanziabili 1/3 Per il I° Ciclo di Programmazione sono disponibili 200 mil. di euro per il finanziamento dei seguenti interventi: Misura Microcogenerazione Diffusa Installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico, di nuova costruzione e con potenza nominale fino a 50 kWe (elettrici), che utilizzano le seguenti fonti energetiche: gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Le prescrizioni minime da rispettare per la realizzazione e l’esercizio di impianti di microcogenerazione diffusa sono contenute nell’Allegato c1 al Decreto Allegati. Misura Rinnovabili Installazione di impianti di piccola taglia e di nuova costruzione per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità o calore che devono rientrare in una delle seguenti tipologie: impianti eolici con potenza nominale compresa tra 1 kWp e 200 kWp impianti idroelettrici con una potenza nominale compresa tra 1 kWp e 200 kWp impianti solari termici con superficie d’apertura non superiore a 200 m² impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica compresa tra 50 e 450 kWt impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con potenza nominale compresa tra 1 e 40 kWp Le prescrizioni minime da rispettare per la realizzazione e l’esercizio di impianti FER sono contenute nell’Allegato c2 – c3 – c4 – c5 – c7 al Decreto Allegati. 11

Il Fondo Rotativo per Kyoto Interventi Finanziabili 2/3 Misura Motori Elettrici Sostituzione di motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kW, con motori ad alta efficienza. Misura Usi Finali Sono ammessi investimenti per singolo intervento: sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati; per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kW elettrici, alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento è ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell'impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici; per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt; impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MW elettrici alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Le prescrizioni minime da rispettare per la realizzazione degli interventi della Misura Usi Finali sono contenuta all’allegato c6 al Decreto Allegati. 12

Il Fondo Rotativo per Kyoto Interventi Finanziabili 3/3 Misura Protossido di Azoto Eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali ed in agricoltura. Misura Ricerca Progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero di gas ad effetto serra. Misura Gestione Forestale Sostenibile Ricerca Progetti regionali per la finalizzazione di interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste. Sistemi Integrati Progetti che contemplano l’integrazione di interventi, comunque combinati, di cui alle misure precedenti. 13

35 mil. di euro per l’intero territorio nazionale Il Fondo Rotativo per Kyoto Interventi Finanziabili – Risorse Disponibili Misure regionali Alla Regione Emilia-Romagna per il I° Ciclo di Programmazione sono state assegnate le seguenti risorse: Misura microcogenerazione diffusa 1.470.000 euro Misura rinnovabili 507.000 euro Misura usi finali 7.730.000 euro TOT. 9.707.000 euro Misure Nazionali Misura motori elettrici 15.000.000 euro Misura protossido di azoto 5.000.000 euro 35 mil. di euro per l’intero territorio nazionale Misura ricerca 5.000.000 euro Misura gestione forestale sostenibile 10.000.000 euro 14

Il Fondo Rotativo per Kyoto Procedure – Caratteristiche Generali CDP dedica al Fondo Kyoto un’apposita sezione del proprio sito istituzionale www.cassaddpp.it ove sono disponibili e scaricabili tutti i documenti utili per la richiesta di agevolazione. Tramite la stessa sezione si accede all’Applicativo web per la gestione delle domande e dei progetti finanziati. ll DM 25-11-08, ai co. 7 e 8 dell'art. 4, prevede che le Regioni e le Province autonome possano direttamente occuparsi della ricezione delle domande e della fase istruttoria, avvalendosi di enti di sviluppo o di società finanziarie regionali. La Regione Emilia Romagna, si è avvalsa di tale facoltà individuando in ERVET l’Ente Gestore Regionale. Per procedere nell’iter è stata sottoscritta un’apposita convenzione tra Regioni, enti gestori regionali e CDP. Regioni a gestione utonoma e i corrispondenti enti gestori svolgeranno a livello regionale ile istruttorie e i provvedimenti di ammissione o diniego Per i Soggetti Pubblici, relativamente alle sole misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali gli interventi possono essere effettuati esclusivamente su beni immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità degli stessi Soggetti Pubblici. Per i restanti soggetti di natura privata, ad eccezione delle ESCo, gli interventi possono essere effettuati su beni immobili di proprietà del Soggetto beneficiario. 15

Il Fondo Rotativo per Kyoto Procedure – Domanda 1/2 Il Soggetto beneficiario può presentare una sola domanda per singola misura oltre a quella per Sistema Integrato. Sono agevolabili esclusivamente i nuovi investimenti in beni immobili, in motori elettrici, in processi industriali, in ricerca e sviluppo, in ricerca forestale sostenibile. All’atto di presentazione della domanda, il Soggetto beneficiario allega una dichiarazione in cui si attesta che l’intervento presenta i requisiti di nuovo investimento. In tutti i casi, le spese ammissibili per cui è richiesta l’agevolazione devono essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione della Circolare Kyoto. La presentazione della domanda avviene in 3 fasi: Accreditamento; Compilazione della domanda con l’utilizzo dell’applicativo web; Stampa della domanda dall’applicativo web e sua presentazione. Completate le tre fasi la domanda va inoltrata a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo dell’ ente gestore 16

Il Fondo Rotativo per Kyoto Procedure – Domanda 2/2 FASE 1 - Accreditamento Per accedere alla procedura di compilazione della domanda utilizzando l’applicativo web, il proponente deve disporre delle credenziali di accesso (Userid e Password) che vengono rilasciate tramite la procedura di accreditamento disponibile sul sito di CDP. Sarà possibile procedere all’accreditamento a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della prevista Circolare attuativa del Decreto 25 novembre 2008, attesa a breve. FASE 2 – Compilazione della domanda con l’ausilio dell’applicativo web L’applicativo web consente al soggetto precedentemente accreditato di inserire i dati relativi alla domanda di ammissione all’agevolazione e definisce l’ordine cronologico della presentazione delle domande. La domanda deve essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della “Circolare” e fino al 135° giorno compreso dalla stessa data di pubblicazione (ovvero per un periodo di 4 mesi). FASE 3 – Stampa della domanda e presentazione La domanda di ammissione all’agevolazione così come inserita nell’Applicativo web deve essere stampata sottoscritta e completata con la documentazione da allegare prevista dal Decreto Allegati. L’Applicativo web produce automaticamente un frontespizio da compilare in ogni sua parte, sottoscrivere ed accompagnare alla documentazione richiesta in formato cartaceo, a pena l’inammissibilità della domanda stessa. La domanda completa deve essere inviata all’Ente Gestore della misura afferente l’intervento proposto entro il termine perentorio di 3 giorni solari successivi dalla data di chiusura della transazione di inserimento della domanda nell’Applicativo web. Se il 3° giorno coincide con un giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. 17

Il Fondo Rotativo per Kyoto Procedure – Istruttoria 1/2 Le domande di ammissione vengono sottoposte ad un’istruttoria la cui procedura è piuttosto articolata e prevede molteplici verifiche anche con autorità esterne, e che si compone di tre fasi: Istruttoria preliminare Verifica della corretta compilazione della domanda Completezza documentale della domanda Sussistenza della disponibilità di risorse Istruttoria tecnica Verifica della validità tecnica del progetto Ammissibilità e congruità dei costi Istruttoria economico – finanziaria Verifica della conformità e della compatibilità dei parametri di affidabilità economico finanziaria stabiliti dal Decreto Allegati Acquisizione della dichiarazione di impegno rilasciata dalla Banca Aderente a prestare idonea fidejussione bancaria (30% del finanziamento agevolato) Verifica della sussistenza della disponibilità di risorse Ogni fase istruttoria viene analizzata e valutata distintamente. L'ammissione al finanziamento agevolato avviene solo in caso di superamento di tutte e tre le fasi di istruttoria. 18

Il Fondo Rotativo per Kyoto Procedure – Istruttoria 2/2 Per le misure nazionali l’istruttoria tecnica viene svolta da un’apposita Commissione di valutazione, composta da membri designati dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo economico, coadiuvata da una segreteria tecnica composta da funzionari del Ministero dell‘Ambiente, del Ministero dello Sviluppo economico e dell'Enea. Per le misure regionali l’istruttoria tecnica viene svolta secondo una procedura di valutazione definita dall’amministrazione regionale che vede l’intervento sia dell’ente gestore che della Regione Nel corso delle rispettive fasi di istruttoria possono essere richiesti al Soggetto beneficiario dei chiarimenti. Le risposte ai chiarimenti devono pervenire a mezzo raccomandata a/r entro il termine di 15 gg. solari, pena l’inammissibilità della domanda. Il percorso complessivo dellla procedura di istruttoria e la sua durata si sospende dalla data di ricevimento apposta sulla cartolina a/r sino alla data in cui pervengono i chiarimenti. 19

Il Fondo Rotativo per Kyoto Procedure – Provvedimento di Ammissione Nel caso l’istruttoria economico-finanziaria si concluda con esito positivo, il Ministero dell’Ambiente o le Regioni, ciascuno per le misure di propria competenza, emanano un provvedimento di ammissione all’agevolazione e lo trasmettono a CDP. Inoltre, prima di tale provvedimento, effettuano una ulteriore verifica circa il rispetto della regola “De Minimis”. CDP inoltra il provvedimento al Soggetto beneficiario tramite raccomandata, con invito a procedere alla stipula del contratto entro il termine perentorio di 45 giorni solari a decorrere dalla ricezione della notifica. L’emanazione del provvedimento di ammissione all’agevolazione avviene fino ad esaurimento delle risorse assegnate per il presente ciclo di programmazione. 20

Il Fondo Rotativo per Kyoto Caratteristiche del Finanziamento Agevolato 1/2 I finanziamenti agevolati hanno la forma di prestiti di scopo, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, con applicazione del tasso fisso dello 0,50 % annuo, così come determinato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il D.lgs. 28/2011 (art. 31 comma 1) ha previsto che "per le Regioni e gli Enti locali, nonché per tutti gli altri enti pubblici”, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a 15 anni. Il tasso di interesse agevolato concorre a determinare l’entità dell’intensità di aiuto. Convenzionalmente tale intensità si calcola come differenza, attualizzata, tra i seguenti tassi: tasso di riferimento e attualizzazione (dato dal tasso base pubblicato dalla Commissione Europea al link http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html aumentato di 100 punti base) vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento; tasso agevolato dello 0,50 per cento. 21

Il Fondo Rotativo per Kyoto Caratteristiche del Finanziamento Agevolato 2/2 L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato, oppure dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre. Per le erogazioni in data anteriore all'inizio dell'ammortamento, gli interessi di preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso praticato sul prestito, dalla data dell'erogazione fino al giorno precedente l'inizio dell'ammortamento. Il soggetto beneficiario si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento ed entro la data di scadenza del contratto di finanziamento agevolato, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento. Nel caso di ritardo da parte del soggetto beneficiario, nel pagamento dovuto in base al contratto di finanziamento agevolato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, sono dovuti sull'importo non pagato gli interessi di mora al tasso di interesse legale. È consentita l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto beneficiario. 22

Il Fondo Rotativo per Kyoto Modalità di Erogazione L’erogazione del finanziamento agevolato avviene, ad esclusione dell’anticipazione, per stati di avanzamento lavori (SAL), e comunque previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant’altro previsto nel contratto, in relazione allo stato di realizzazione del progetto agevolato. Una volta avvenuta la stipula, l’erogazione del finanziamento agevolato è disposta come segue: In caso di importi di finanziamento inferiori a € 50.000: un’anticipazione pari all’80% del finanziamento agevolato concesso; un saldo pari al restante 20% del finanziamento, previa trasmissione della documentazione finale. In caso di importi di finanziamento compresi tra € 50.000 e € 100.000: un’anticipazione pari al 50% del finanziamento agevolato concesso; un saldo pari al restante 50% del finanziamento, previa trasmissione della documentazione finale. In caso di importi di finanziamento superiori a € 100.000: un’anticipazione pari al 20% del finanziamento agevolato concesso; per l’ulteriore 50% del finanziamento (o 70% in assenza di anticipazione), ratei intermedi non inferiori al 25% del finanziamento stesso, alla realizzazione di uno stato di avanzamento dei lavori di pari quota; un saldo pari al restante 30% del finanziamento, previa trasmissione della documentazione finale. 23

Il Fondo Rotativo per Kyoto Tipologie di Costi Ammissibili 24

Il Fondo Rotativo per Kyoto Costi Unitari Massimi Ammissibili 1/3 Fatta eccezione per le Misure Ricerca, Usi Finali, Protossido di Azoto e Gestione Forestale Sostenibile, il Decreto Allegati stabilisce i costi unitari massimi ammissibili per taglia e tecnologia da considerare come valori limite ai fini della determinazione del massimale di finanziamento agevolato. 25

Il Fondo Rotativo per Kyoto Costi Unitari Massimi Ammissibili 2/3

Il Fondo Rotativo per Kyoto Costi Unitari Massimi Ammissibili 3/3

Il Fondo Rotativo per Kyoto Come Determinare il Finanziamento Concedibile Il finanziamento agevolato concesso rappresenta una quota parte del costo totale del progetto; la restante parte è a carico del Soggetto Beneficiario il quale potrà fare ricorso a strumenti propri o all’accesso al credito bancario. L’entità del finanziamento agevolato è determinata come il valore minimo tra:   il massimale di finanziamento agevolato; il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi ammissibili; il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento agevolato richiesto. Percentuali di Agevolazione Soggetti Beneficiari Microcogenerazione Rinnovabili Usi finali Motori elettrici Protossido di azoto Ricerca Gestione forestale sostenibile Pubblici 90% 50% dei costi ammissibili 100% Privati 70% ESCO % di agevolazione riconosciuta al proprietario del bene immobile oggetto dell’intervento non finanziabile 28

Il Fondo Rotativo per Kyoto Come Determinare il Finanziamento Concedibile Esempio 1: impianto di microcogenerazione diffuse da 40 kWe a gas naturale per la produzione di calore ed elettricità. Domanda presentata da una impresa Investimento complessivo (indicato in domanda) = 90.000 € iva esclusa Somma dei costi ammissibili = 84.000 € Totale finanziamento agevolato richiesto = 82.000 € Percentuale di agevolazione = 70% Massimale del finanziamento agevolato (a) = 2.000 €/kWe * 40 kWe * 0,7 = 56.000 € Totale generale dei costi ammissibili * percentuale di agevolazione (b) = 84.000 * 0,7 = 58.800 € Totale finanziamento agevolato richiesto * percentuale di agevolazione (c) = 82.000 * 0,7 = 57.400 € Finanziamento agevolato concedibile = il minore tra a, b e c = 56.000 € al netto di iva 29

Il Fondo Rotativo per Kyoto Come Determinare il Finanziamento Concedibile Esempio 2: Intervento (misura “usi finali”) sull’involucro di edificio publico esistente. Domanda presentata da soggetto pubblico Investimento complessivo (indicato in domanda) = 550.000 € iva esclusa Somma dei costi ammissibili = 500.000 € Totale finanziamento agevolato richiesto = 500.000 € Percentuale di agevolazione = 90% Massimale del finanziamento agevolato (a) = 1.500.000 * 0,9 = 1.350.000 € Totale generale dei costi ammissibili * percentuale di agevolazione (b) = 500.000 * 0,9 = 450.000 € Totale finanziamento agevolato richiesto * percentuale di agevolazione (c) = 500.000 * 0,9 = 450.000 € Finanziamento agevolato concedibile = il minore tra a, b e c = 450.000 € (da maggiorare di iva) 30

Il Fondo Rotativo per Kyoto Informazioni, contatti e date da ricordare Area web dedicata del sito Cassa Depositi e Prestiti: http://www.cassaddpp.it/cdp/Areagenerale/FondoKyoto/index.htm N. Verde: 800 098 754 (dal Lun al Ven 8:30-13:30 e 14:30-18:00 Email: cdpkyoto@cassaddpp.it Accesso applicativo web dal 2 marzo (accreditamento) Presentazione domande dal 16/3 ore 12 (controllare) 31

Il Fondo Rotativo per Kyoto Informazioni, contatti e date da ricordare FONDO KYOTO: LE TAPPE OPERATIVE IN SINTESI giovedì 16 febbraio 2012 Attivazione del numero verde 800 098 754 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00) Attivazione della casella di posta elettronica cdpkyoto@cassaddpp.it Attivazione della sezione dedicata al Fondo Kyoto sul sito www.cassaddpp.it FIRMA CONVENZIONE REGIONI CONFERENZA STAMPA lunedì 20 febbraio 2012 Pubblicazione Vademecum Fondo Kyoto sul Sole 24 ore lunedì 27 febbraio 2012 Presentazione Fondo Kyoto giovedì 1 marzo 2012 Pubblicazione della Circolare Kyoto in Gazzetta Ufficiale venerdì 2 marzo 2012 Accreditamento dei beneficiari mediante applicativo web disponibile sul sito www.cassaddpp.it (dal giorno successivo alla data di pubblicazione della Circolare Kyoto sulla G.U) lunedì 5 marzo 2012 Pubblicazione Normativa Kyoto sul Sole 24 ore venerdì 16 marzo 2012 Inizio della presentazione delle domande di finanziamento agevolato on line mediante applicativo web disponibile sul sito www.cassaddpp.it sabato 14 luglio 2012 Termine della presentazione delle domande di finanziamento agevolato 32

Il Fondo Rotativo per Kyoto Passi per una corretta compilazione della domanda Recarsi in banca Predisporre gli allegati Accreditarsi sull’Applicativo web Compilare la domanda online Accettare il regolamento web Confermare e stampare la domanda Sottoscrivere la domanda Inviare il plico con la domanda e gli allegati 33