Corso di Diritto Ecclesiastico Erasmus – Dott.ssa Federica Botti

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Corso di Diritto Ecclesiastico Erasmus – Dott.ssa Federica Botti L’articolo 20 della Costituzione A.A. 2010/2011

Art. 20 Cost. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. (Riprodotto nel testo dell’art. 7 del Concordato del 1984)

Art. 20 Cost. Necessità di impedire l’adozione di provvedimenti sfavorevoli per gli enti ecclesiastici. Lo Stato non può più sopprimere unilateralmente gli Enti eccl. come invece era successo in passato (V.: leggi Siccardi - le leggi n. 1013 del 9 aprile 1850 e n. 1037 del 5 giugno 1850 dell'allora Regno di Sardegna, che abolirono i privilegi goduti fino ad allora dal clero cattolico. Furono seguite dalla legge Rattazzi n. 878 del 29 maggio 1855 e dalle cosiddette leggi eversive L. n. 3036 del 7 luglio 1866 e n. 3848 del 15 agosto 1867)

Leggi Eversive Con l'avvento del Regno d'Italia – 1861- il Governo rivendicò la competenza in materia di interventi di carattere sociale dello Stato a favore dei cittadini, ssottraendo tale compito alla Chiesa e annettendosi i patrimoni degli Enti ecclesiastici tramite le cosiddette Leggi eversive.

Leggi Eversive La Legge 7 luglio 1866 di soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose La legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico Le leggi eversive facevano parte di una politica apertamente anticlericale, già delineata con le leggi Siccardi. L'eversione causò un dissidio politico con la Santa Sede, che sarà ricomposto solo con la firma dei Patti Lateranensi nel 1929.

Leggi eversive Lo Stato soppresse tutti gli enti secolari ritenuti superflui per la vita religiosa del Paese ed estinse gli Ordini religiosi della Chiesa cattolica ritenuti di vita contemplativa (es.: benedettini, ordini di clausura). Progressivamente soppresse anche gli altri (francescani, domenicani, gesuiti). Furono preservati invece gli Enti con cura d’anime perché considerati di utilità sociale.

Leggi eversive Lo Stato poteva: - Trasformare la ragione sociale degli Enti ecclesiastici - Disporre la conversione del patrimonio immobiliare - Imporre tributi speciali per contrastare la c.d. Manomorta ecclesiastica

La manomorta ecclesiastica Consisteva in una condizione giuridica di privilegio concernente l'insieme dei beni (in genere immobili) appartenenti ad un Ente ecclesiastico i quali, non potendo essere trasmessi per successione ereditaria mortis causa a terzi, stante la continuità temporale del soggetto giuridico ecclesiastico per secoli o addirittura millenni, non potevano altresì essere assoggettati alle imposte di successione dello Stato in cui si trovavano.

Art. 20 Cost. Lo Stato può emanare misure che impediscono l’accumulo delle proprietà in capo agli Enti, ma SOLO se sono norme GENERALI che riguardano TUTTI gli Enti Morali e non solo quelli ecclesiastici

Art. 20 Cost.: funzioni Garantisce i singoli e le Confessioni religiose di costituire Enti diversi da quelli di Diritto Comune Norma di chiusura: completa la tutela costituzionale del fenomeno religioso nel caso di una interpretazione restrittiva degli artt. 3, 7, 8, 19 Cost.

Art. 20 Cost.: funzioni Garantisce il pluralismo religioso poiché si rivolge a TUTTI gli Enti, indipendentemente dalla confessione di appartenenza Estende agli Enti delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica le garanzie previste per gli Enti cattolici.

Art. 20 Cost.: finalità Ogni discriminazione degli Enti religiosi è illegittima, sia rispetto agli Enti di diritto comune, sia rispetto ad enti della stessa categoria. Ogni disciplina di favore è legittima. È ammessa una tutela di favore degli interessi religiosi e di culto nel quadro della promozione e dello sviluppo della persona umana.

Art. 20 Cost.: pluralismo aperto Rientra nella più ampia tutela del sentimento religioso, la tutela dei nuovi gruppi, movimenti, associazioni aventi finalità di religione e di culto non ricompresi nella disciplina di cui agli artt. 7 e 8 Cost., perché non organizzati o collegati a qualche confessione religiosa.

Art. 20 Cost.: i soggetti destinatari Associazioni o Istituzioni di carattere ecclesiastico aventi finalità di religione e di culto. Enti ecclesiastici: non sono solo quelli cattolici, ma ogni Ente esponenziale di una chiesa cristiana. Le chiese non cristiane usano la denominazione di Ente confessionale (Comunità Ebraica, Buddisti, Testimoni di Geova).

La disciplina degli Enti La disciplina degli Enti è di competenza dello Stato, anche se gli Statuti (art.8, 2°c.Cost) delle Confessioni religiose contengono previsioni diverse.

L’amministrazione degli Enti Viene Abrogata con effetto retroattivo ogni norma che prevedeva l’autorizzazione governativa per gli acquisti e per le alienazioni di immobili da parte di persone giuridiche, associazioni, fondazioni. Il Codice dei beni culturali e paesaggistici prevede l’autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali per l’alienazione di tali beni appartenenti, tra le altre, anche per persone giuridiche private senza fine di lucro (tra cui gli Enti ecclesiastici). No contrasto art. 20 Cost.

L’amministrazione degli Enti Con il Concordato del 1984 è venuto meno il controllo governativo sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione degli Enti cattolici che ricevevano il supplemento di congrua (diocesi e parrocchie) La gestione degli Enti delle Confessioni religiose non subisce ingerenze da parte dello Stato. La legge sui culti ammessi del 1929 è comunque discriminatoria poiché prevede la vigilanza e la tutela governativa del Ministero degli Interni.

Grazie e-mail della Cattedra ecclesiastico@zeus.giuri.unibo.it Dott.ssa Federica Botti federica.botti2@unibo.it e-mail della Cattedra ecclesiastico@zeus.giuri.unibo.it