Le opportunità di pianificazione fiscale Tavole sinottiche a cura di Giulio Andreani Professore di diritto tributario alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma dottore commercialista
Le opportunità di pianificazione fiscale Il nuovo regime fiscale delle operazioni di finanza straordinaria L’affrancamento dei valori fiscali tramite il pagamento dell’imposta sostitutiva La rideterminazione dei valori fiscali dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2008
Le operazioni straordinarie prima della Legge Finanziaria 2008 Conferimenti di aziende e rami d’azienda (art. 176 TUIR) Regime di neutralità fiscale: irrilevanza fiscale dei maggiori valori contabili emersi. Soggetto conferitario: società di capitali. Esclusione dell’applicazione della norma antielusiva (art- 37-bis) in caso successiva cessione delle partecipazioni nella società conferitaria. Riduzione del prezzo di cessione delle partecipazioni per tenere conto del minore valore fiscale dei beni trasferiti alla società conferitaria. Conferimenti di aziende e rami di aziende e di partecipazioni di controllo e collegamento (art. 175 TUIR) Regime di “realizzo controllato”: rilevanza fiscale dei maggiori valori contabili emersi. Fusioni e scissioni Cessione d’azienda Regime di realizzo: rilevanza fiscale dei maggiori valori emersi.
Novità in tema di operazioni straordinarie Conferimenti di aziende e rami d’azienda (art. 176 TUIR) Previsto il regime di neutralità fiscale o l’affrancamento mediante pagamento di imposta sostitutiva. Tali regimi si applicano anche ai conferimenti in società di persone. Scompaiono invece i regimi realizzativi. Conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento (art. 175 TUIR) Viene confermato il regime di “realizzo controllato”. Non è applicabile la nuova imposta sostitutiva. Fusioni e scissioni Viene confermato il regime di neutralità fiscale ma è introdotta la possibilità di affrancare i disavanzi mediante pagamento dell’imposta sostitutiva
Imposta sostitutiva sui conferimenti d’azienda Aliquote e scaglioni dell’imposta sostitutiva dell’IRES/IRPEF e dell’IRAP SCAGLIONI (€) ALIQUOTA fino a 5 milioni 12% da 5 a 10 milioni 14% oltre 10 milioni 16% L’imposta sostitutiva “deve” essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%.
Imposta sostitutiva sui conferimenti d’azienda Decorrenza La società conferitaria può esercitare l’opzione: nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, o, al più tardi, nella dichiarazione del periodo di imposta successivo. L’opzione è esercitabile per le: operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il soggetto conferente non può esercitare l’opzione in relazione alle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento.
Imposta sostitutiva sui conferimenti d’azienda Beni rivalutabili totalmente o parzialmente immobilizzazioni materiali Beni rivalutabili immobilizzazioni immateriali
Norme antielusive Norme antielusive I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione; tuttavia In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79. In ogni caso è confermato che Non rileva ai fini della disciplina antielusiva di all’art. 37-bis DPR 600/73 il conferimento dell’azienda in regime di imposta sostitutiva e la successiva cessione della partecipazione per usufruire del regime della participation exemption
Con le nuove norme è dunque prospettabile: conferimento dell’azienda o del ramo d’azienda in una società conferitaria di nuova costituzione in regime di neutralità ex art. 176 Tuir; riallineamento fiscale dei maggiori valori iscritti mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 12%, 14% e 16%; cessione a terzi delle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento (anche prima del decorso dell’ holding period). In questa ipotesi: non trova applicazione l’art. 37-bis; l’acquirente delle partecipazioni non può chiedere la riduzione del prezzo di cessione.
Imposta sostitutiva su fusioni e scissioni Applicabilità a fusioni e scissioni Art. 172 TUIR comma 10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva sui conferimenti d’azienda può essere applicato, con le stesse modalità, condizioni e termini anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni. Art. 173 TUIR comma 15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva sui conferimenti d’azienda può essere applicato, con le stesse modalità, condizioni e termini anche dalla società beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
Imposta sostitutiva e bonus aggregazioni Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [Finanziaria 2007] in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. Imposta sostitutiva Bonus aggregazioni Affrancamento a pagamento Applicabile a conferimenti di aziende, fusioni e scissioni Rivalutabili immobilizzazioni materiali e immateriali Non previsti requisiti di indipendenza e di operatività Affrancamento gratuito nel limite di € 5 milioni Applicabile a conferimenti di aziende, fusioni e scissioni Rivalutabili beni strumentali materiali e immateriali e avviamento Previsti requisiti di indipendenza Previsti requisiti di operatività Interpello preventivo
Imposta sostitutiva sui disallineamenti Applicabilità ai disallineamenti tra valori di bilancio e valori fiscali emergenti da operazioni straordinarie effettuate in passato L’imposta sostitutiva può essere applicata anche per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni straordinarie effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31/12/2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo Disallineamenti risultanti dal quadro RV di Unico
Imposta sostitutiva sui disallineamenti (segue) Altri casi di disallineamenti per i quali è possibile optare per l’affrancamento mediante imposta sostitutiva (art. 1 commi 48 e 49 Finanziaria 2008) Che derivano dalle deduzioni extra contabili Che derivano dal consolidato fiscale e trasparenza L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso,deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili Differenze generate ai sensi degli artt. 128, 141 e 115 del TUIR (norme transitorie)
Confronto con il vecchio regime di imposizione sostitutiva D.Lgs 358/1997 Finanziaria 2008 Aliquota IRES + IRAP 36% + 4,25% = 40,25% 27,5% + 3,9% = 31,4% Imposta sostitutiva 19% (27% fino al 2000) 12% - 14% - 16% Differenza tra aliquote ordinarie e imposta sostitutiva 21,25% 19,4% - 17,4% - 15,4%
Confronto con il vecchio regime – durata minima ammortamento D.Lgs. 358/1997 Finanziaria 2008 Avviamento 10 anni (dal 1/1/1998) 18 anni Marchio Beni materiali Ammortamento anticipato e accelerato Solo ammortamento ordinario Leasing immobiliare 8 anni
Riapertura dei termini per rivalutazione di terreni e partecipazioni L’art. 1 comma 91 della Finanziaria 2008 riapre i termini della rivalutazione di terreni e di partecipazioni originariamente previsto dall’art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282. Art. 5 L. 448/2001 valutazione al 1° gennaio 2002 Art. 2 D.L. 282/2002 valutazione al 1° gennaio 2003 Art. 39 c. 14 undecies D.L. 269/2003 valutazione al 1° luglio 2003 Art. 11 quaterdecies c. 4 D.L. 203/2005 valutazione al 1° gennaio 2005 Art. 1 c. 91 Finanziaria 2008 valutazione al 1° gennaio 2008
Riapertura dei termini per rivalutazione di terreni e partecipazioni Si tratta di partecipazioni e terreni detenuti, al di fuori dell’attività di impresa, da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Rivalutazione ai fini delle determinazione dei redditi diversi (plusvalenze) di cui agli artt. 67 e 68 del TUIR Decorrenza e termini: beni posseduti al 1° gennaio 2008 (anziché il 1° gennaio 2005 previsto dal D.L. 303/2005) pagamento dell’imposta sostitutiva a partire dal 30 giugno 2008 (anziché il 30 giugno 2006) redazione e giuramento della perizia entro il 30 giugno 2008 (anziché il 30 giugno 2006)
Riapertura dei termini per rivalutazione di terreni e partecipazioni. Rideterminazione del costo di terreni e partecipazioni La rideterminazione non è applicabile per le partecipazioni in società quotate. Ai fini della determinazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, non rileva il “cumulo” delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi previsto dall’art. 67, comma 1, lett. c, del Tuir, ma solo la percentuale dei diritti di voto o di partecipazioni detenute al 1° gennaio 2008. Partecipazioni non qualificate < 20% (25%) Imposta sostitutiva del 2% sul valore rideterminato Partecipazioni qualificate >20% (25%) Imposta sostitutiva del 4% sul valore rideterminato Terreni Imposta sostitutiva del 4% sul valore rideterminato
Plusvalenze su partecipazioni – regime del capital gain Partecipazioni non qualificate < 20% Regime attuale Regime futuro Partecipazioni non qualificate imposta sostitutiva del 12,5% imposta sostitutiva del 20% ? Partecipazioni qualificate aliquota marginale Irpef sul 40% della plusvalenza max 17,2% aliquota marginale Irpef sul 55% ? (art. 1 c. 38 Finanziaria 2008) Partecipazioni in paesi “black listed” aliquota marginale Irpef sul 100% del provento (max 43%) Ridefinizione dei paesi inclusi nella white list E’ inoltre prevista la possibilità di compensare (nei limiti del 40% per le partecipazioni qualificate) le minusvalenze pregresse o di periodo appartenenti al medesimo comparto (fino al 4° anno successivo).
Plusvalenze su partecipazioni – regime del capital gain (segue) L’art. 1 comma 38 della Finanziaria 2008 prevede che al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione complessivo dei dividendi e delle plusvalenze, la riduzione di aliquota IRES sarà seguita da una rideterminazione delle percentuali previste dal TUIR in tema di tassazione degli utili da partecipazione (art. 47, co. 1), delle plusvalenze (art. 58, co. 2 e art. 69), dei dividendi (art. 59), a seguito di apposito decreto ministeriale. In ogni caso la Manovra 2008 comporterà minori imposte in capo alla società e maggiori imposte in capo ai soci.
Valutazioni di convenienza Tenuto conto che l’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore rideterminato e che, invece, la tassazione ordinaria si applica solo sulla plusvalenza emergente in caso di cessione (art. 67 TUIR) la rivalutazione risulta conveniente se: a) PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA corrispettivo superiore al costo almeno del 19% b) PARTECIPAZIONE QUALIFICATA aliquota IRPEF 23% se corrispettivo superiore al costo almeno del 76% aliquota IRPEF 33% se corrispettivo superiore al costo almeno del 43% aliquota IRPEF 39% se corrispettivo superiore al costo almeno del 33% aliquota IRPEF 43% se corrispettivo superiore al costo almeno del 30%
Partecipazioni – determinazione del capital gain Determinazione del costo di riferimento per partecipazioni ricevute per successione o donazione Partecipazioni ricevute per successione Partecipazioni ricevute per donazione Prima del 19 ottobre 2001 Valore assoggettato ad imposta di successione Costo riconosciuto in capo al donante Dal 19 ottobre 2001 al 2 ottobre 2006 Costo sostenuto dal de cuius Dal 3 ottobre 2006 Valore dichiarato ai fini della successione
Confronto con il regime IRES Confronto con regime di participation exemption soggetti IRES Trasferimento della plusvalenza da regime capital gain a regime pex soggetti IRES - conferimento in neutralità fiscale dell’azienda della partecipata in una Newco (ex art. 176 TUIR) e successiva cessione della partecipazione in regime Pex. - conferimento in neutralità fiscale delle partecipazioni di controllo e collegamento in una Newco (ex art. 177 TUIR, comma 2) e successiva cessione della partecipazione in regime Pex. Regime PEX soggetti IRES Aliquota 27,5% sul 5% = 1,375%
Imposta sostitutiva, leverage cash out e passaggi generazionali La rideterminazione del valore delle partecipazioni può essere utilizzato ai fini di operazioni di leverage cash out eventualmente collegate a passaggi generazionali. I soci persone fisiche rideterminano il valore delle partecipazioni in Alfa S.r.l. con pagamento dell’imposta sostitutiva del 4% (2%). Successivamente cedono le partecipazioni sulla base del valore rideterminato alla società Beta S.r.l. (riconducibile agli stessi soci di Alfa o solamente ad alcuni di essi) con differimento del pagamento del corrispettivo oppure contraendo un finanziamento bancario. Beta S.r.l. incorpora Alfa S.r.l. ex art. 501-bis C.C. ed estingue il debito (verso gli ex soci di Alfa o verso la banca) utilizzando i cash flow di Alfa.
Rivalutazione dei terreni edificabili VALUTAZIONI DI CONVENIENZA La rivalutazione dei terreni edificabili è sempre conveniente rispetto a quella delle partecipazioni in quanto la plusvalenza risulta sempre ed interamente tassata, con aliquota marginale IRPEF. Il riferimento per la rivalutazione è il 1° gennaio 2008, pertanto potranno essere considerate le variazioni urbanistiche intervenute a detta data. A differenza delle partecipazioni la perizia deve essere asseverata prima dell’eventuale vendita del terreno in quanto i valori di perizia costituiscono quelli minimi ai fini delle imposte indirette (oltre che per quelle indirette). si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2 del D.L. 223/06, ai fini delle imposte sui redditi un terreno è considerato “edificabile”: - a seguito dell’adozione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune; - indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi.