Le ultime liberalizzazioni Impatto sulle attività “non oil” negli impianti di distribuzione carburanti di Serenella Milia.

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Le ultime liberalizzazioni Impatto sulle attività “non oil” negli impianti di distribuzione carburanti di Serenella Milia

CARBURANTI ESCLUSI DISCIPLINA DIRETTIVA D.LGS. N.32/1998 PROCEDURA INFRAZIONE 2004/4365 Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 83-bis Direttiva Servizi 123/2006 “Bolkestein” persegue l’obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato interno. Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. Entrato in vigore l’8 maggio 2010. CARBURANTI ESCLUSI DISCIPLINA DIRETTIVA Legge 15.07.2011 n. 111 conversione D.L. n.98/2011 ART.28 Legge 24 marzo 2012 n. 27 conversione D.L. n.1/2012 ARTT.17-18 ,

PROCEDURA INFRAZIONE 2004/4365 La normativa statale e regionale in materia di distribuzione carburanti risulta essere in contrasto con gli articoli 43 e seguenti del Trattato CE i quali prevedono la libertà di stabilimento all’interno dell’unione Europea  

Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 83-bis ART 83-bis, commi 17-22 contiene le disposizioni in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti. SOPPRESSIONE dei “vincoli con finalità commerciali” l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati : chiusura di impianti esistenti rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a: contingentamenti numerici distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi   COMPETENZA ESCLUSIVA dello Stato in materia di “tutela della concorrenza” nonché nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali “ LEP, novellato articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettere e) e m). DISPOSIZIONI STATALI PREVALENTI SULLE NORME REGIONALI

PROCEDURA INFRAZIONE 2004/4365 LEGGE N.133/2008 ART. 83-BIS IMPIANTI STRADALI E AUTOSTRADALI ELIMINATI ( in quasi tutte le Regioni ) VINCOLI COMMERCIALI quali: contingentamenti numerici distanze minime tra prestatori obbligo di fornire servizi aggiuntivi SOLO URBANISTICI TUTELA AMBIENTALE SICUREZZA STRADALE SANITARIA ANTINCENDIO-BENI STORICI REGIONE LIGURIA :PROGRAMMAZIONE QUALITATIVA PER ENTRAMBI

ADEGUAMENTO DELLE REGIONI nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradale ( e autostradale per esempio in Regione Liguria) indirizzi e criteri per adeguamento e sviluppo della rete distributiva rispetto dell’autonomia regionale e delle caratteristiche di mercato di ogni singola Regione modifica delle disposizioni per l’adeguamento ai principi comunitari e alla novellata normativa statale .

Manovre Finanziarie e Decreti “Monti” Decreto Legge 6.07.2011 n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito Legge 15.07.2011 n. 111 ART. 28 Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti COMPETENZA ESCLUSIVA dello Stato in materia di “tutela della concorrenza” e, pertanto, disposizioni immediatamente applicabili LE REGIONI hanno formulato osservazioni al MSE

Manovre Finanziarie e Decreti “Monti” Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 Convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ART 17 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti ART 18 Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 Legge 4 aprile 2012 n. 35 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ARTT. 1-2-12-14-27-41

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI ART 17 Legge n. 27/2012 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti HA MODIFICATO : Anche a seguito nota REGIONI Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111 ART. 83-bis comma 17 Legge 6 –08-2008 n.133

Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111 (ante) al comma 3: entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 98/2011 le Regioni emanano indirizzi ai Comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del DM 31.10.2001 e delle successive norme regionali. Le Regioni avevano individuato INCOMPATIBILITA’: si continuano ad applicare le fattispecie di incompatibilità regionali Es: Regione Liguria Criteri di incompatiblità degli impianti con la D.C.R. 28 OTTOBRE 2009 N. 27 ai sensi della Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 - Testo Unico in materia di commercio

MODIFICATO DALL ART.17 comma 4 L.N.27/2012 Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111 (ante) al comma 4: - i Comuni devono provvedere a dichiarare incompatibili e a far chiudere tali impianti entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 98/2011. Quindi entro il 14 novembre 2011 -   i Comuni devono concludere i procedimenti di dichiarazione di incompatibilità e di chiusura degli impianti, dandone comunicazione alla Regione e al Ministero sviluppo economico. MODIFICATO DALL ART.17 comma 4 L.N.27/2012 c)  al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: I comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili

Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111 (ante) ai commi 5 e 6: entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. 98/2011 tutti gli impianti devono dotarsi di self-service pre-payment, pena la comminazione di sanzioni pecuniarie. Quindi entro il 5 luglio 2012 Nelle normative regionali (es. Regione Liguria) si prevede che siano solo i NUOVI IMPIANTI a dover avere il self-service pre-pay e non gli esistenti. Le Regioni ritengono (es. Regione Liguria) sempre il Comune l’autorità competente a ricevere il rapporto, applicare la sanzione e introitare i proventi, essendo il titolare delle funzioni amministrative, mentre si dovrà applicare la sanzione amministrativa pecuniaria indicata al comma 6 dell’articolo 28 della L. n.111/2011.

MODIFICATO DALL ART.17 L.N.27/2012 Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111 MODIFICATO DALL ART.17 L.N.27/2012 d)  il comma 6 è sostituito dal seguente: 6. L'adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile Per gli impianti esistenti l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa dichiarata dal comune competente

Modificato dall’art.18 l.n.27/2012 Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111 (ante) al comma 7: non si possono porre vincoli alla possibilità di erogazione in self-service pre-payment durante l’apertura dell’impianto, fermo restando l’obbligo di presenza del gestore o dei suoi dipendenti. Modificato dall’art.18 l.n.27/2012 presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti O COLLABORATORI. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Si ritiene che questa disposizione rende INAPPLICABILE la contraria la previsione relativa agli ORARI contenuta nella REGIONE LIGURIA D.C.R. 28 OTTOBRE 2009 N. 27 ai sensi del Testo Unico in materia di commercio che dice: Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento, in assenza del gestore, svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell’impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore.

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111 MODIFICATO DALL ART.17 L.N.27/2012 a)  il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti: l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n.287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59;

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE L.n.287/1991 o NORMATIVE REGIONALI es:Regione Liguria Testo unico in materia di commercio L.R. n.1/2007 e s.m. RISPETTO DI articolo 64, commi 5 e 6 Somministrazione di alimenti e bevande 5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie. 6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI SORVEGLIABILITA’ DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 17 DICEMBRE 1992, N. 564 Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. 1. Sorvegliabilità esterna. 1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita. 2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private. 3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico. 4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI SORVEGLIABILITA’ 2. Caratteristiche delle vie d'accesso. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno. 3. Sorvegliabilità interna. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma1, della legge 25 agosto 1991, n.287, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE L.n.287/1991 o NORMATIVE REGIONALI es:Regione Liguria Testo unico in materia di commercio L.R. n.1/2007 e s.m. RISPETTO DI il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59; Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali 1.  Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione REQUISITI ONORABILITÀ O MORALI ( es. no condanne, no fallimenti etcc..)

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali REQUISITI PROFESSIONALI: a)  avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c)  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

TITOLI STUDIO COMPETENZA STATALE CIRCOLARE MSE N. 3642/C del 15 aprile 2011 RISOLUZIONE MSE N.138846 del 11 ottobre 2010 Riconosce agli artigiani il possesso del requisito dell’aver prestato la propria opera NON NECESSITANO CORSI ABILITANTI prima era richiesto CORSO

ACCORDO STATO REGIONI PER CORSI ABILITANTI 28-12-2011 I corsi  professionali abilitanti ( alimentari e somministrazione) devono GARANTIRE: ADEGUATA FORMAZIONE IGIENE, SICUREZZA ALIMENTARE dei prodotti TUTELA DELLA SALUTE degli utenti INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI DURATA complessiva di ALMENO 90 ORE almeno 50% del numero di ore complessive avere per oggetto materie SALUTE, SICUREZZA E INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE. aspetti IGIENICO-SANITARI relativi alla conservazione, manipolazione, preparazione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, sia freschi che conservati. LE REGIONI : modalità di ORGANIZZAZIONE DEI CORSI professionali abilitanti ; prevedere DURATA SUPERIORE alle 90 ORE inserimento di ULTERIORI MATERIE CORSI DI AGGIORNAMENTO FORME DI INCENTIVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI corsi ATTRAVERSO SOGGETTI ACCREDITATI e/o ATTRAVERSO SOGGETTI AUTORIZZATI , nonchè tramite RAPPORTI CONVENZIONALI, con soggetti idonei. In via prioritaria CAMERE DI COMMERCIO, ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI del commercio più rappresentative ENTI DA QUESTE COSTITUITE. RICONOSCIMENTO qualificazione professionale ai soggetti possesso DELL'ATTESTATO CONSEGUITO corsi abilitanti ALMENO 90 ORE conseguito IN OGNI AMBITO TERRITORIALE REGIONALE.

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111 MODIFICATO DALL ART.17 L.N.27/2012 a)  il comma 8 è sostituito dal seguente: b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI L’innovazione consiste nell’eliminazione dei limiti alla superficie degli impianti in cui si può esercitare punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici Anche in questo caso, la Regione Liguria aveva modificato la L.R. n.1/2007 eliminando il limite di superficie per i punti vendita non esclusivi installati negli impianti di carburante ( art. 67 modificato )

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI CONSIDERAZIONE Si reinserisce un limite di superficie per l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq contrasto con comma 17 dell’art. 83-bis della L. n.133/2008 non si comprende perché limite di superficie per i tabacchi e non per le altre attività accessorie posto che nella stessa lettera b) si fa riferimento all'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto.

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111 MODIFICATO DALL ART.17 L.N.27/2012 a)  il comma 8 è sostituito dal seguente: c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale»; Vedere normative regionali se emanate in materia di COMMERCIO (competenza esclusiva regionale) Es. REGIONE LIGURIA L.R.N.1/2007 e s.m. e atti di programmazione

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI Testo precedente prevedeva la VENDITA DI PASTIGLIAGGI        Anche in questo caso, la disposizione della REGIONE LIGURIA era conforme a quanto stabilito da quella statale in quanto, la vendita dei pastigliaggi era già consentita dalla legge regionale n.1/2007. Dava la definizione di pastigliaggi ( art. 14, comma 1, lettera d) e consentiva la vendita di pastigliaggi nei punti vendita non esclusivi del settore della stampa quotidiana e periodica ( articolo 66, comma 2) che sono considerati appartenenti al settore non alimentare. Con la Legge regionale 12 agosto 2011, n.23 di modifica della L.r.n.1/2007, è stata concessa la vendita dei pastigliaggi anche negli impianti di distribuzione carburanti ( art. 11, comma 3).  

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI Art. 28 Legge 15.07.2011 n. 111 MODIFICATO DALL ART.17 L.N.27/2012 b)  il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all‘articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;»

ATTIVITA’ “NON OIL” IMPIANTI CARBURANTI Alcune leggi regionali già prevedevano questa possibilità ( vedi Legge Regione LIGURIA n.1/2007 e s.m.) Il testo è stato modificato dal MSE a seguito nota di osservazioni delle Regioni Le Regioni, nella versione precedente, precisavano che le attività di cui all’art.28, comma 8, lettere a), b) e c) non attribuite alla titolarità del gestore dovessero COMUNQUE essere svolte nell’ambito dell’area destinata all’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti

ELIMINAZIONE OBBLIGO TERZO CARBURANTE ART.17 L.N.27/2012 5. All‘articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133: l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi

ELIMINAZIONE OBBLIGO TERZO CARBURANTE ART.17 L.N.27/2012 5.  All‘articolo 83-bis, comma17sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo». 6.  Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante

ELIMINAZIONE OBBLIGO TERZO CARBURANTE Incontro Regioni gruppo ristretto e MSE 19 APRILE 2012 Regioni hanno DUBBIO INTERPRETATIVO Potrebbe sembrare possibilità di IMPIANTI MONOPRODOTTO MSE CHIARISCE CHE SI FA RIFERIMENTO ALL’OBBLIGO DELL’AGGIUNTA DEL TERZO CARBURANTE EMANA CIRCOLARE ESPLICATIVA

ELIMINAZIONE OBBLIGO TERZO CARBURANTE Stato e Regioni ( vedi gli accordi di programma 2001e 2006 ) avevano adottato diverse misure per incentivare l’utilizzo di autovetture a metano e gpl. contenuto anche nel DOCUMENTO DELLE REGIONI IN RISPOSTA ALLA SEGNALAZIONE DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI della CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ( 09/047/CR/C11 21 maggio 2009) al fine di incentivare la diffusione di carburanti ecocompatibili quali metano e gpl, e in linea con le politiche di tutela ambientale seguite da tutte le Regioni italiane ma anche a livello europeo, in molte leggi regionali si era stabilito che tutti i nuovi impianti devono essere dotati, oltre che di prodotti di benzine e gasoli anche di un prodotto a scelta tra metano e gpl, ci si domanda: da quando la valutazione delle finalità di interesse pubblico sono di competenza dei soggetti privati E’ difficile immaginare degli  "ostacoli tecnici“ nella costruzione di impianti nuovi considerando che la quasi totalità delle normative regionali prevedono il GPL in alternativa al metano.

CIRCOLARI REGIONE LIGURIA D.G.R. n. 1593 del 22 dicembre 2011 contenente le disposizioni per l’applicazione  dell’articolo  28 del DECRETO LEGGE N. 98/2011 CONVERTITO IN LEGGE 15 LUGLIO 2011 N. 111 (CARBURANTI)   D.G.R. n. 67 del 27 gennaio 2012 contenente le disposizioni per l’applicazione  dell’articolo 31. comma 1, del DECRETO LEGGE 6-12-2011 n. 201 CONVERTITO IN LEGGE 22 DICEMBRE  2011 N. 214 (ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI)

NUOVI INTERVENTI REGIONE LIGURIA EVENTUALE MODIFICA PROPRIA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI a seguito propria CIRCOLARE art. 17 e 18 L. N.27/2012

TRASFORMAZIONE DEL GESTORE Da “semplice” GESTORE a….. IMPRENDITORE !!

TRASFORMAZIONE DEL GESTORE Conseguenza!!!

Grazie per l’attenzione Serenella Milia