ARTICOLO 2188 Registro delle imprese [I]. È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [99-101 att.]. [II]. Il registro.

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ARTICOLO 2188 Registro delle imprese [I]. È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [ att.]. [II]. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale [101 att.]. [III]. Il registro è pubblico.

Efficacia dell'iscrizione [I]. I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza [2207]. [II]. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. [III]. Sono salve le disposizioni particolari della legge.

ARTICOLO 2331 Effetti dell'iscrizione [I]. Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.

ARTICOLO 2495 Cancellazione della società [I]. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. [II]. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società

Art Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese [I]. Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. [II]. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.